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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4508/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e cartella esattoriale;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Fronzuti;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco e CP_1
Domenico Cantore;
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Consiflia Fortunato;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620230000027300 notificata il 28.6.2023 in relazione alla sottesa cartella esattoriale n. 10020140001702419000 notificata il 15.5.2014, avente ad oggetto premi di competenza dell' anni 2009-2013. CP_1 L'opponente deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dell'immobile assoggettato alla misura cautelare, per violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 50 dpr
602/1973 e per carenza di motivazione. Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti contributivi e sanzioni di cui alla cartella esattoriale oggetto di impugnazione.
Chiedeva pertanto di dichiarare la inammissibilità del preavviso di iscrizione ipotecaria o comunque di annullarlo per prescrizione e decadenza dell'azione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi e condanna dell' per esecuzione temeraria. CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Innanzitutto si precisa che non si è dato seguito alla istanza dell di riunione del presente CP_3 procedimento con quello iscritto al NRG 4506/2022 essendo risultato tale procedimento definito con sentenza del 15.2.2024. Tale circostanza, alla luce dei principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedisce la presentazione di un giudizio unitario e la possibilità di declaratoria di improponibilità del presente ricorso (che pur avendo ad oggetto diversi atti presupposti, genera dal medesimo preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato con il predetto ricorso anteriormente iscritto al
NRG 4506/2022) -v. Cass. S.U. 7299/2025-.
Tanto chiarito, si evidenzia che i motivi di opposizione proposti avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria risultano infondati.
Non si riscontra invero anzitutto nella specie la violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. Tale norma prevede: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ciò posto, si evidenzia che, come noto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
È pertanto evidente che la iscrizione ipotecaria, in quanto tale, non avendo natura di atto preordinato alla espropriazione non deve essere preceduto dall'avviso di cui al citato art. 50 bensì unicamente, ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 (introdotto nella norma dal D.L. n. 70/2011 convertito dalla
L. n. 106/2011) da un preavviso di iscrizione ipotecaria che, nella specie, è stato regolarmente comunicato al ricorrente dal concessionario della riscossione con l'atto oggetto della presente opposizione.
Peraltro si osserva sotto tale profilo che il citato art.. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 prevede che
“L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La Cassazione, anche con recenti pronunce, ha affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n.
106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell' iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47
e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (cfr.
Cass. 5577/2019, conforme a Cass. S.U. n. 19667/2014).
La normativa su esposta prescrive pertanto che il preavviso di iscrizione ipotecaria debba contenere
“l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca” mentre non è affatto previsto che tale preavviso, così come infondatamente preteso dal ricorrente, indichi altresì l'immobile su cui sarà eventualmente iscritta la ipoteca. Del tutto infondata è poi la deduzione di parte ricorrente in ordine al difetto di motivazione in quanto, così come la intimazione di pagamento, anche il preavviso di iscrizione ipotecaria viene redatto su modello prestampato contenente le prescrizioni previste dalla legge.
Trattasi quindi di un atto vincolato, dal che ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022). In virtù delle argomentazioni finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria e al contenuto motivazionale dello stesso sono quindi infondate.
È altresì infondata la eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui alla cartella esattoriale n.
10020140001702419000 sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Innanzitutto va dato atto che con sentenza n. 278/2021 del 5.2.2021 (avente ad oggetto opposizione a ruolo anche in relazione alla cartella esattoriale in questione) è stata già accertata la regolare notifica della cartella esattoriale in questione e l'insussistenza della prescrizione successiva alla notifica alla data di pubblicazione della sentenza. Ad ogni modo, non avendo le parti documentato il passaggio in giudicato della predetta sentenza, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 L.
335/1995, decorrente dalla (incontestata) notifica della cartella esattoriale in data 15.5.2014, risulta interrotto dal preavviso di fermo n. 10080201600011131000 notificato il 29.4.2016, dalla istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente (anche con riferimento alla cartella esattoriale di causa) il 12.9.2016, dalla intimazione di pagamento n. 10020229002511664000 notificata il 19.4.2022 e infine dal preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa notificato il 28.6.2023 (v. doc. . CP_3
Nel computo dei termini di prescrizione occorre tener conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la sospensione dei termini (pari complessivamente a 311 giorni) rileva nell'arco temporale intercorso tra la istanza di rateizzazione del 12.9.2016 e la notifica in data 19.4.2022 della intimazione di pagamento n. 10020229002511664000.
Riguardo poi all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta l'ormai consolidato principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_4 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_5
23397/2016-.
In ordine alla valenza interruttiva del termine di prescrizione della istanza di rateizzazione, giova rammentare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017) .
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass.,
Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n. 16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass. 19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, “non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L,
1.3.2021, n. 5549”: “ 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”.
Nel caso di specie l' ha documentato la presentazione da parte del ricorrente in data 12.9.2016 di CP_3 istanza di rateizzazione contenente anche la cartella esattoriale n. 10020140001702419000 nonché il parziale pagamento delle rate accordate (con successiva decadenza), sicchè applicando i principi giurisprudenziali in precedenza riportati non può dubitarsi della valenza interruttiva della prescrizione della istanza in questione.
Si dà infine atto che con note scritte del 30.4.2025 la parte ricorrente ha precisato, in rettifica di un prospettato errore materiale contenuto in ricorso, che la opposizione proposta avrebbe ad oggetto anche la cartella esattoriale n. 10020220022701465000, notificata il 19.01.2023, sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, anche con riferimento a tale cartella, valgono le considerazioni finora esposte, dovendosi altresì precisare che, incontestata la notifica del titolo nella predetta data del 19.1.2023, è evidente che non risulta maturata la prescrizione quinquennale dei crediti di competenza dell' , tenuto conto della notifica CP_1 del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 28.6.2023.
Per le ragioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_1 Controparte_2
, delle spese di lite che liquida in favore di ciascun convenuto nell'importo di € 2.800,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4508/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e cartella esattoriale;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Fronzuti;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco e CP_1
Domenico Cantore;
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Consiflia Fortunato;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620230000027300 notificata il 28.6.2023 in relazione alla sottesa cartella esattoriale n. 10020140001702419000 notificata il 15.5.2014, avente ad oggetto premi di competenza dell' anni 2009-2013. CP_1 L'opponente deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dell'immobile assoggettato alla misura cautelare, per violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 50 dpr
602/1973 e per carenza di motivazione. Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti contributivi e sanzioni di cui alla cartella esattoriale oggetto di impugnazione.
Chiedeva pertanto di dichiarare la inammissibilità del preavviso di iscrizione ipotecaria o comunque di annullarlo per prescrizione e decadenza dell'azione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi e condanna dell' per esecuzione temeraria. CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Innanzitutto si precisa che non si è dato seguito alla istanza dell di riunione del presente CP_3 procedimento con quello iscritto al NRG 4506/2022 essendo risultato tale procedimento definito con sentenza del 15.2.2024. Tale circostanza, alla luce dei principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedisce la presentazione di un giudizio unitario e la possibilità di declaratoria di improponibilità del presente ricorso (che pur avendo ad oggetto diversi atti presupposti, genera dal medesimo preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato con il predetto ricorso anteriormente iscritto al
NRG 4506/2022) -v. Cass. S.U. 7299/2025-.
Tanto chiarito, si evidenzia che i motivi di opposizione proposti avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria risultano infondati.
Non si riscontra invero anzitutto nella specie la violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. Tale norma prevede: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ciò posto, si evidenzia che, come noto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
È pertanto evidente che la iscrizione ipotecaria, in quanto tale, non avendo natura di atto preordinato alla espropriazione non deve essere preceduto dall'avviso di cui al citato art. 50 bensì unicamente, ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 (introdotto nella norma dal D.L. n. 70/2011 convertito dalla
L. n. 106/2011) da un preavviso di iscrizione ipotecaria che, nella specie, è stato regolarmente comunicato al ricorrente dal concessionario della riscossione con l'atto oggetto della presente opposizione.
Peraltro si osserva sotto tale profilo che il citato art.. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 prevede che
“L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La Cassazione, anche con recenti pronunce, ha affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n.
106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell' iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47
e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (cfr.
Cass. 5577/2019, conforme a Cass. S.U. n. 19667/2014).
La normativa su esposta prescrive pertanto che il preavviso di iscrizione ipotecaria debba contenere
“l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca” mentre non è affatto previsto che tale preavviso, così come infondatamente preteso dal ricorrente, indichi altresì l'immobile su cui sarà eventualmente iscritta la ipoteca. Del tutto infondata è poi la deduzione di parte ricorrente in ordine al difetto di motivazione in quanto, così come la intimazione di pagamento, anche il preavviso di iscrizione ipotecaria viene redatto su modello prestampato contenente le prescrizioni previste dalla legge.
Trattasi quindi di un atto vincolato, dal che ne consegue che, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione in quanto, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 21065/2022). In virtù delle argomentazioni finora riportate, le censure proposte dalla parte ricorrente in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria e al contenuto motivazionale dello stesso sono quindi infondate.
È altresì infondata la eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui alla cartella esattoriale n.
10020140001702419000 sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Innanzitutto va dato atto che con sentenza n. 278/2021 del 5.2.2021 (avente ad oggetto opposizione a ruolo anche in relazione alla cartella esattoriale in questione) è stata già accertata la regolare notifica della cartella esattoriale in questione e l'insussistenza della prescrizione successiva alla notifica alla data di pubblicazione della sentenza. Ad ogni modo, non avendo le parti documentato il passaggio in giudicato della predetta sentenza, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 L.
335/1995, decorrente dalla (incontestata) notifica della cartella esattoriale in data 15.5.2014, risulta interrotto dal preavviso di fermo n. 10080201600011131000 notificato il 29.4.2016, dalla istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente (anche con riferimento alla cartella esattoriale di causa) il 12.9.2016, dalla intimazione di pagamento n. 10020229002511664000 notificata il 19.4.2022 e infine dal preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa notificato il 28.6.2023 (v. doc. . CP_3
Nel computo dei termini di prescrizione occorre tener conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la sospensione dei termini (pari complessivamente a 311 giorni) rileva nell'arco temporale intercorso tra la istanza di rateizzazione del 12.9.2016 e la notifica in data 19.4.2022 della intimazione di pagamento n. 10020229002511664000.
Riguardo poi all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta l'ormai consolidato principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_4 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_5
23397/2016-.
In ordine alla valenza interruttiva del termine di prescrizione della istanza di rateizzazione, giova rammentare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017) .
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass.,
Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n. 16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass. 19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, “non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L,
1.3.2021, n. 5549”: “ 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”.
Nel caso di specie l' ha documentato la presentazione da parte del ricorrente in data 12.9.2016 di CP_3 istanza di rateizzazione contenente anche la cartella esattoriale n. 10020140001702419000 nonché il parziale pagamento delle rate accordate (con successiva decadenza), sicchè applicando i principi giurisprudenziali in precedenza riportati non può dubitarsi della valenza interruttiva della prescrizione della istanza in questione.
Si dà infine atto che con note scritte del 30.4.2025 la parte ricorrente ha precisato, in rettifica di un prospettato errore materiale contenuto in ricorso, che la opposizione proposta avrebbe ad oggetto anche la cartella esattoriale n. 10020220022701465000, notificata il 19.01.2023, sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, anche con riferimento a tale cartella, valgono le considerazioni finora esposte, dovendosi altresì precisare che, incontestata la notifica del titolo nella predetta data del 19.1.2023, è evidente che non risulta maturata la prescrizione quinquennale dei crediti di competenza dell' , tenuto conto della notifica CP_1 del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 28.6.2023.
Per le ragioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_1 Controparte_2
, delle spese di lite che liquida in favore di ciascun convenuto nell'importo di € 2.800,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio