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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 20923/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COLOMBI DIMITRI Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COLOMBI DIMITRI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale adito, presa visione degli atti e dei documenti offerti in produzione, Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice relatore -che si chiede sin da d'ora venga sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ-. e, sentito il
Pubblico Ministero e, ove ritenuto, le parti, assunte occorrendo le informazioni del caso, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e degli accordi tra gli stessi intervenuti, previa rimessione della causa al Collegio, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Brescia in data 29/4/1995 tra e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) Numero 75 Parte I Anno 1995, nonché nel Comune
1 di Trescore Balneario al Numero 3, parte II, S.C. Anno 1995 disponendo per le relative incombenze di legge, alle seguenti condizioni:
-dato atto che il figlio è diventato maggiorenne e ha raggiunto l'indipendenza economica, nulla Per_1 disporre in relazione all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dello stesso;
-dato atto che non esiste (più) alcuna casa coniugale, nulla disporre in merito ad essa;
-dato atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e hanno consensualmente risolto ogni ulteriore questione economica e bancaria, nulla disporre in relazione al reciproco mantenimento;
-darsi atto che i coniugi, e si concedono il reciproco assenso Parte_1 Controparte_1
-per quanto occorrere possa- al rilascio dei documenti per l'espatrio;
-spese e competenze di lite integralmente a carico di .” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia in data 29.4.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 75, parte I, anno 1995.
Dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2922/1999 cron. Rep. n. 1168/1999 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.4.1999, a seguito di udienza presidenziale tenutasi in data 22.2.1999.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite come concordato fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 20923/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. COLOMBI DIMITRI Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. COLOMBI DIMITRI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale adito, presa visione degli atti e dei documenti offerti in produzione, Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice relatore -che si chiede sin da d'ora venga sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ-. e, sentito il
Pubblico Ministero e, ove ritenuto, le parti, assunte occorrendo le informazioni del caso, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e degli accordi tra gli stessi intervenuti, previa rimessione della causa al Collegio, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Brescia in data 29/4/1995 tra e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) Numero 75 Parte I Anno 1995, nonché nel Comune
1 di Trescore Balneario al Numero 3, parte II, S.C. Anno 1995 disponendo per le relative incombenze di legge, alle seguenti condizioni:
-dato atto che il figlio è diventato maggiorenne e ha raggiunto l'indipendenza economica, nulla Per_1 disporre in relazione all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dello stesso;
-dato atto che non esiste (più) alcuna casa coniugale, nulla disporre in merito ad essa;
-dato atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e hanno consensualmente risolto ogni ulteriore questione economica e bancaria, nulla disporre in relazione al reciproco mantenimento;
-darsi atto che i coniugi, e si concedono il reciproco assenso Parte_1 Controparte_1
-per quanto occorrere possa- al rilascio dei documenti per l'espatrio;
-spese e competenze di lite integralmente a carico di .” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia in data 29.4.1995, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 75, parte I, anno 1995.
Dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2922/1999 cron. Rep. n. 1168/1999 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.4.1999, a seguito di udienza presidenziale tenutasi in data 22.2.1999.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite come concordato fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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