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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6259/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. SANCES Parte_1 C.F._1
MATTEO C.F. C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. GIANGREGORIO MICHELE C.F. ; C.F._3
e
Controparte_2
cf. difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
P.IVA_2
e c.f. Controparte_3
difeso dall'avv. Fabrizia Florio;
P.IVA_3
e pagina 1 di 7 ontumace. Controparte_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione c.d. esattoriale ex art. 72 Parte_1
bis D.P.R. 602/1973 promossa da pignorando Controparte_1
il terzo affermando: Controparte_4
- che i titoli sottostanti l'esecuzione erano costituiti dalle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: 05920110003147232000,
05920110048146902000, 05920120000593048000,
05920120005959552000, 05920130017821378000,
05920130026203009000, 05920140004829261000,
05920140015932956000, 05920140026413046000,
05920150002660930000, 05920170004428502000,
05920170020401248000, 05920180000197886000,
05920180026108502000, 05920190000290162000,
05920190010649453000, 05920190020483904000,
05920190027449301000, 05920220027027712000,
05920220029026808000, 05920220032083167000,
05920220032736490000, 05920230021056885000,
05920230021723253000 05920230023157372000,
05920230028732928000, 35920150003549269000,
35920170003424800000, 35920170004045569000,
35920190000050474000, 35920220003767486000,
35920230000689169000, 35920230002749325000 TVM010502749/2016;
pagina 2 di 7 - che tuttavia la cartella 05920110003147232000 risultava annullata con sentenza del Tribunale di Lecce, sez. lavoro n.3244 del 7.10.2021;
- che tutte le ulteriori cartelle risultavano annullate di diritto ai sensi della l.
228/2012, avendo l'opponente ricevuto in data 19/1/2022 un precedente atto di pignoramento per le esatte cartelle di cui sopra e, avendo verificato che esse erano già state pagate, aveva inviato ad Controparte_1
istanza ai sensi della legge n.228/2012 commi 537 e seguenti insieme al
Modello SL1 fornito dalla stessa producendo tutte le Controparte_1
ricevute di pagamento, cui tuttavia non era seguita risposta alcuna da parte dell' con conseguente annullamento di diritto secondo la norma CP_1
citata.
Tanto premesso, avanti al G.E., aveva chiesto la sospensione Pt_1
dell'esecuzione, chiedendo nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di illegittimità del pignoramento.
Si era costituita nel giudizio di sospensiva avanti al G.E. Controparte_1
la quale aveva evidenziato:
[...]
- che, quanto alla cartella 05920110003147232000, essa risultava annullata con esclusivo riferimento ai soli crediti INPS e non già a diverse pretese tributarie sottostanti, relative a crediti del per euro Controparte_5
183,91;
- che, quanto all'ulteriore contestazione, da un lato, sussisteva litispendenza con il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Lecce R.G. 564/2024 e che, dall'altro, essa era nondimeno infondata nel merito avendo tempestivamente risposto nel merito alla richiesta del contribuente. Controparte_6
Tanto premesso, aveva chiesto avanti al G.E. il Controparte_1
rigetto dell'istanza di sospensiva e nel merito aveva chiesto di dichiararsi la litispendenza e in ogni caso il rigetto della domanda.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensiva.
pagina 3 di 7 Seguiva introduzione del giudizio di merito da parte dell'opponente con riproposizione delle medesime difese e conclusioni.
Si costituivano sia , riproponendo anch'essa difese e Controparte_1
conclusioni del giudizio cautelare, sia Controparte_2
chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente
[...]
creditore rispetto a pretese azionabili contro il solo riscossore, sia infine INPS,
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La domanda di declaratoria di illegittimità del pignoramento in ragione dell'annullamento della cartella 05920110003147232000 è infondata.
Sul punto, va considerato che il Tribunale di Lecce sez. lavoro, con sentenza n.
3244 del 7.10.2021, ha pronunciato sul domandato (art. 112 c.p.c.) e nell'ambito della propria giurisdizione: in particolare, la domanda dell'allora ricorrente era quella di accertamento della prescrizione delle somme contenute nella cartella,
con richiesta di declaratoria di nullità delle pretese creditorie avanzate da INPS,
non già di annullamento delle ulteriori somme oggetto del credito tributario del
, escluse dalla domanda avanzata al giudice del lavoro. Controparte_5
Tale circostanza è evincibile sia dalle conclusioni dell'opponente riportate nella sentenza di cui sopra, sia dalle affermazioni dell' Controparte_1
, la quale ha dichiarato che nel giudizio avanti al giudice del lavoro il
[...]
aveva impugnato la cartella in parola limitatamente ai crediti attratti alla Pt_1
giurisdizione ordinaria e alla competenza del giudice del lavoro, con affermazione rimasta priva di specifica contestazione da parte dell'opponente e da darsi dunque per pacifica (art. 115 c.p.c.).
Se dunque la pronuncia del giudice del lavoro è riferita alla domanda ad egli proposta, ne consegue che l'annullamento della cartella 05920110003147232000
pagina 4 di 7 è da intendersi riferito ai soli crediti di competenza del giudice del lavoro e oggetto della domanda dell'opponente, ossia i crediti INPS.
L'ulteriore voce di credito, contenuta nella cartella 05920110003147232000, del per euro 183,91, avente ad oggetto pretesa sostanziale Controparte_5
peraltro attratta alla sola giurisdizione tributaria, non è stata oggetto di annullamento, né avrebbe potuto, non essendovi stata domanda in tal senso: ne consegue la valida esistenza di titolo esecutivo quanto al pignoramento oggetto opposto con riferimento a tale credito.
2.
Quanto alla domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l. 228/2012, sussiste litispendenza con il giudizio che pende avanti alla Corte d'Appello di Lecce R.G. 564/2024.
In particolare, lo stesso odierno opponente ha dato atto di aver proposto opposizione a un precedente pignoramento a lui notificato in data 19/1/2022 con sottostanti i medesimi titoli, ossia le medesime cartelle, di cui oggi si discute,
proponendo nel giudizio di opposizione la medesima domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l.
228/2012, rigettata in primo grado con sentenza in data 26/3/2024 (prodotta da
), appellata nel giudizio avanti alla Corte d'Appello Controparte_1
di Lecce R.G. 564/2024.
Trattasi dunque della medesima domanda proposta prima avanti altro giudice e poi avanti a questo, con conseguente necessità di declaratoria della litispendenza
(Cass. 1782/2025 sulla pendenza di cause in gradi diversi e conseguente litispendenza).
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con pagina 5 di 7 riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 e riduzione ai minimi per le fasi di istruttoria e decisionale in ragione della ridotta attività difensiva delle convenute per tali fasi.
Si evidenzia che il valore è stato individuato prendendo a riferimento il valore di tutte e due le domande, compresa quella oggetto di declaratoria litispendenza,
richiamate sul punto e condivise le statuizioni di cui a Cass. 2399/2024 in punto a liquidazione delle spese in caso di declaratoria di litisipendenza.
Quanto alla domanda di INPS di liquidazione delle spese della fase cautelare,
essa non può essere accolta tenuto che, giusta o meno che fosse la decisione della cancelleria di non accettare la sua costituzione in tale fase, resta il fatto che
INPS non era costituita e che dunque ella non ha svolta attività processuale meritevole di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6259/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione quanto alla domanda di declaratoria di illegittimità del pignoramento per annullamento della cartella 05920110003147232000.
2. Dichiara la litispendenza tra la domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l. 228/2012 proposta avanti a questo giudice e la medesima domanda proposta avanti alla Corte
d'Appello di Lecce procedimento R.G. 564/2024, indicando in tale giudice quello preventivamente adito.
3. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo per tale domanda.
4. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 9.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in pagina 6 di 7 favore dell'avv. Michele Giangregorio dichiaratosi antistatario.
5. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
Direzione provinciale di delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2
9.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
6. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di I.N.P.S. delle spese di lite che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6259/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. SANCES Parte_1 C.F._1
MATTEO C.F. C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. GIANGREGORIO MICHELE C.F. ; C.F._3
e
Controparte_2
cf. difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
P.IVA_2
e c.f. Controparte_3
difeso dall'avv. Fabrizia Florio;
P.IVA_3
e pagina 1 di 7 ontumace. Controparte_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione c.d. esattoriale ex art. 72 Parte_1
bis D.P.R. 602/1973 promossa da pignorando Controparte_1
il terzo affermando: Controparte_4
- che i titoli sottostanti l'esecuzione erano costituiti dalle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: 05920110003147232000,
05920110048146902000, 05920120000593048000,
05920120005959552000, 05920130017821378000,
05920130026203009000, 05920140004829261000,
05920140015932956000, 05920140026413046000,
05920150002660930000, 05920170004428502000,
05920170020401248000, 05920180000197886000,
05920180026108502000, 05920190000290162000,
05920190010649453000, 05920190020483904000,
05920190027449301000, 05920220027027712000,
05920220029026808000, 05920220032083167000,
05920220032736490000, 05920230021056885000,
05920230021723253000 05920230023157372000,
05920230028732928000, 35920150003549269000,
35920170003424800000, 35920170004045569000,
35920190000050474000, 35920220003767486000,
35920230000689169000, 35920230002749325000 TVM010502749/2016;
pagina 2 di 7 - che tuttavia la cartella 05920110003147232000 risultava annullata con sentenza del Tribunale di Lecce, sez. lavoro n.3244 del 7.10.2021;
- che tutte le ulteriori cartelle risultavano annullate di diritto ai sensi della l.
228/2012, avendo l'opponente ricevuto in data 19/1/2022 un precedente atto di pignoramento per le esatte cartelle di cui sopra e, avendo verificato che esse erano già state pagate, aveva inviato ad Controparte_1
istanza ai sensi della legge n.228/2012 commi 537 e seguenti insieme al
Modello SL1 fornito dalla stessa producendo tutte le Controparte_1
ricevute di pagamento, cui tuttavia non era seguita risposta alcuna da parte dell' con conseguente annullamento di diritto secondo la norma CP_1
citata.
Tanto premesso, avanti al G.E., aveva chiesto la sospensione Pt_1
dell'esecuzione, chiedendo nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di illegittimità del pignoramento.
Si era costituita nel giudizio di sospensiva avanti al G.E. Controparte_1
la quale aveva evidenziato:
[...]
- che, quanto alla cartella 05920110003147232000, essa risultava annullata con esclusivo riferimento ai soli crediti INPS e non già a diverse pretese tributarie sottostanti, relative a crediti del per euro Controparte_5
183,91;
- che, quanto all'ulteriore contestazione, da un lato, sussisteva litispendenza con il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Lecce R.G. 564/2024 e che, dall'altro, essa era nondimeno infondata nel merito avendo tempestivamente risposto nel merito alla richiesta del contribuente. Controparte_6
Tanto premesso, aveva chiesto avanti al G.E. il Controparte_1
rigetto dell'istanza di sospensiva e nel merito aveva chiesto di dichiararsi la litispendenza e in ogni caso il rigetto della domanda.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensiva.
pagina 3 di 7 Seguiva introduzione del giudizio di merito da parte dell'opponente con riproposizione delle medesime difese e conclusioni.
Si costituivano sia , riproponendo anch'essa difese e Controparte_1
conclusioni del giudizio cautelare, sia Controparte_2
chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente
[...]
creditore rispetto a pretese azionabili contro il solo riscossore, sia infine INPS,
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La domanda di declaratoria di illegittimità del pignoramento in ragione dell'annullamento della cartella 05920110003147232000 è infondata.
Sul punto, va considerato che il Tribunale di Lecce sez. lavoro, con sentenza n.
3244 del 7.10.2021, ha pronunciato sul domandato (art. 112 c.p.c.) e nell'ambito della propria giurisdizione: in particolare, la domanda dell'allora ricorrente era quella di accertamento della prescrizione delle somme contenute nella cartella,
con richiesta di declaratoria di nullità delle pretese creditorie avanzate da INPS,
non già di annullamento delle ulteriori somme oggetto del credito tributario del
, escluse dalla domanda avanzata al giudice del lavoro. Controparte_5
Tale circostanza è evincibile sia dalle conclusioni dell'opponente riportate nella sentenza di cui sopra, sia dalle affermazioni dell' Controparte_1
, la quale ha dichiarato che nel giudizio avanti al giudice del lavoro il
[...]
aveva impugnato la cartella in parola limitatamente ai crediti attratti alla Pt_1
giurisdizione ordinaria e alla competenza del giudice del lavoro, con affermazione rimasta priva di specifica contestazione da parte dell'opponente e da darsi dunque per pacifica (art. 115 c.p.c.).
Se dunque la pronuncia del giudice del lavoro è riferita alla domanda ad egli proposta, ne consegue che l'annullamento della cartella 05920110003147232000
pagina 4 di 7 è da intendersi riferito ai soli crediti di competenza del giudice del lavoro e oggetto della domanda dell'opponente, ossia i crediti INPS.
L'ulteriore voce di credito, contenuta nella cartella 05920110003147232000, del per euro 183,91, avente ad oggetto pretesa sostanziale Controparte_5
peraltro attratta alla sola giurisdizione tributaria, non è stata oggetto di annullamento, né avrebbe potuto, non essendovi stata domanda in tal senso: ne consegue la valida esistenza di titolo esecutivo quanto al pignoramento oggetto opposto con riferimento a tale credito.
2.
Quanto alla domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l. 228/2012, sussiste litispendenza con il giudizio che pende avanti alla Corte d'Appello di Lecce R.G. 564/2024.
In particolare, lo stesso odierno opponente ha dato atto di aver proposto opposizione a un precedente pignoramento a lui notificato in data 19/1/2022 con sottostanti i medesimi titoli, ossia le medesime cartelle, di cui oggi si discute,
proponendo nel giudizio di opposizione la medesima domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l.
228/2012, rigettata in primo grado con sentenza in data 26/3/2024 (prodotta da
), appellata nel giudizio avanti alla Corte d'Appello Controparte_1
di Lecce R.G. 564/2024.
Trattasi dunque della medesima domanda proposta prima avanti altro giudice e poi avanti a questo, con conseguente necessità di declaratoria della litispendenza
(Cass. 1782/2025 sulla pendenza di cause in gradi diversi e conseguente litispendenza).
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con pagina 5 di 7 riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 e riduzione ai minimi per le fasi di istruttoria e decisionale in ragione della ridotta attività difensiva delle convenute per tali fasi.
Si evidenzia che il valore è stato individuato prendendo a riferimento il valore di tutte e due le domande, compresa quella oggetto di declaratoria litispendenza,
richiamate sul punto e condivise le statuizioni di cui a Cass. 2399/2024 in punto a liquidazione delle spese in caso di declaratoria di litisipendenza.
Quanto alla domanda di INPS di liquidazione delle spese della fase cautelare,
essa non può essere accolta tenuto che, giusta o meno che fosse la decisione della cancelleria di non accettare la sua costituzione in tale fase, resta il fatto che
INPS non era costituita e che dunque ella non ha svolta attività processuale meritevole di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6259/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione quanto alla domanda di declaratoria di illegittimità del pignoramento per annullamento della cartella 05920110003147232000.
2. Dichiara la litispendenza tra la domanda di accertamento dell'avvenuto annullamento di diritto di tutte le cartelle ai sensi della l. 228/2012 proposta avanti a questo giudice e la medesima domanda proposta avanti alla Corte
d'Appello di Lecce procedimento R.G. 564/2024, indicando in tale giudice quello preventivamente adito.
3. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo per tale domanda.
4. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 9.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in pagina 6 di 7 favore dell'avv. Michele Giangregorio dichiaratosi antistatario.
5. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_1
Direzione provinciale di delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2
9.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
6. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di I.N.P.S. delle spese di lite che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 7 di 7