TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario TA NO, nella causa iscritta al N. 3409/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to AIELLO Per ___________________ Parte_1
MASSIMO ed elettivamente domiciliato in VIALE STRASBURGO 167
PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 04/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 5.3.2025 il sig. contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Da quanto evidenziato all'atto dell'esame peritale il ricorrente è soggetto con necessità di assistenza personale permanente per poter Parte_1 effettuare gli atti propri della sua età (come deambulare autonomamente, procedere agli acquisti, provvedere ad una corretta igiene personale e all'abbigliamento): tale stato invalidante è andato rapidamente peggiorando negli ultimi mesi e, in base anche ai riscontri obiettivati da altri Sanitari, è da considerare stabilizzato dal gennaio 2025. Il complesso delle menomazioni riscontrate è, anche, di entità tale da ridurne l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in modo permanente, come recita il comma 3 dell'art. 3 della L.104/92 per cui il ricorrente deve essere considerato portatore di grave handicap (dal gennaio dell'anno in corso).”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da gennaio 2025.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. Massimo Aiello, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da gennaio 2025.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Aiello.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
IL GIUDICE O.
TA NO
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario TA NO, nella causa iscritta al N. 3409/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to AIELLO Per ___________________ Parte_1
MASSIMO ed elettivamente domiciliato in VIALE STRASBURGO 167
PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 04/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 5.3.2025 il sig. contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Da quanto evidenziato all'atto dell'esame peritale il ricorrente è soggetto con necessità di assistenza personale permanente per poter Parte_1 effettuare gli atti propri della sua età (come deambulare autonomamente, procedere agli acquisti, provvedere ad una corretta igiene personale e all'abbigliamento): tale stato invalidante è andato rapidamente peggiorando negli ultimi mesi e, in base anche ai riscontri obiettivati da altri Sanitari, è da considerare stabilizzato dal gennaio 2025. Il complesso delle menomazioni riscontrate è, anche, di entità tale da ridurne l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in modo permanente, come recita il comma 3 dell'art. 3 della L.104/92 per cui il ricorrente deve essere considerato portatore di grave handicap (dal gennaio dell'anno in corso).”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da gennaio 2025.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. Massimo Aiello, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da gennaio 2025.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Aiello.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
IL GIUDICE O.
TA NO