Sentenza 29 novembre 2023
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2023, proposto da
MI ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, U.S.R. Campania, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, n. 1444 del 15/03/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 10706/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RI ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame parte ricorrente ha posto in esecuzione la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 3.618,86, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo che la sezione ordinasse all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento, fissando allo scopo un termine e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario che si sostituisse all’amministrazione.
2. Con la sentenza n. 6543 del 29.11.2023 il ricorso è stato accolto e, per l’effetto: a) è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, b) è stato condannato il Ministero al pagamento degli interessi sulla somma complessiva, come liquidata nella ottemperanda sentenza, a decorrere dalla data del suo passaggio in giudicato e fino al soddisfo, nonché al rimborso del contributo unificato corrisposto per l’introduzione del giudizio civile e delle spese di registrazione della ottemperanda sentenza; c) è stato nominato per il caso di ulteriore inottemperanza come commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, che, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia della parte resistente, avrebbe dovuto provvedere al compimento degli atti necessari all’esecuzione; d) condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Con istanza notificata il 23 luglio 2025 parte ricorrente, premettendo che l’amministrazione non aveva provveduto, entro il termine fissato in sentenza a darvi esecuzione e che – nonostante l’apposita istanza del 14.2.2024 inviata a mezzo pec al Direttore generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, commissario ad acta nominato con la sentenza di questo T.A.R. n. 6543 del 29.11.2023– non vi è stato l’esercizio del potere sostitutivo commissariale, ha chiesto che l’amministrazione sia condannata al pagamento di una penalità di mora sussistendo i presupposti dell’articolo 114, lett. e), c.p.a. e che si provveda, in caso di ulteriore inadempimento, alla sostituzione del commissario.
4. Con ordinanza collegiale n. 7732/25 del 1.12.2025 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione resistente e al commissario ad acta in merito alle ragioni dell’omessa esecuzione della sentenza in epigrafe, rinviando, per l’incombente all’udienza camerale del 28 gennaio 2026.
5. All’esito dell’udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’istanza va accolta nei termini di seguito specificati.
Anzitutto va rilevato che l’Amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 7732/25, essendosi limitata a depositare un atto di costituzione formale.
Tanto premesso, devono ritenersi provate le circostanze di fatto allegate da parte ricorrente, circa il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e dello stesso commissario ad acta nominato.
7. Per tale ragione, va senz’altro accolta la domanda volta alla sua sostituzione.
Per l’effetto, dunque, va revocata la nomina quale commissario ad acta del Direttore generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, disposta con sentenza di questo T.A.R. n. 6543 del 29.11.2023 e, nominato, per i medesimi incombenti indicati nella suddetta sentenza il Prefetto di Napoli, che provvederà entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, a dare esecuzione alla sentenza di questo T.A.R. n. 6543 del 29.11.2023, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del suo Ufficio.
In particolare, il Prefetto di Napoli, o il suo delegato, nel termine sopra indicato, dovrà:
a) dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, n. 1444 del 15/03/2022, che, in accoglimento del ricorso n. 10706/2021 r.g., ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.618,86 oltre interessi e rivalutazione e delle spese di lite liquidate in complessivi € 700,00 ivi compresi diritti ed onorari oltre IVA e CPA ed spese al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
b) provvedere al pagamento degli interessi sulla somma complessiva, come liquidata nella sentenza civile ottemperanda, a decorrere dalla data del suo passaggio in giudicato e fino al soddisfo, nonché al rimborso del contributo unificato corrisposto per l’introduzione del giudizio civile e delle spese di registrazione della ottemperanda sentenza;
c) provvedere al pagamento delle spese di lite, liquidate nella sentenza di questo T.A.R. n. 6543/23 in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
8.Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora il Collegio ritiene sia fondata e vada accolta, dato che l’amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione al persistente inadempimento ai suoi obblighi.
La penalità di mora, in coerenza coi precedenti della sezione è fissata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale; per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, ovvero il giorno di effettivo insediamento del nuovo commissario ad acta.
Se è vero, infatti, che l’Amministrazione non perde il proprio potere di provvedere pur dopo l’insediamento del commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021), è anche vero che l’insediamento del commissario ad acta costituisce uno strumento idoneo in sé a garantire l’esecuzione del giudicato, privando di parte del proprio fondamento causale il mantenimento dell’astreinte. Com’è noto, infatti, la penalità di mora ha carattere composito, avendo funzione “di stimolo e sanzione” dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta, facendo venir meno la funzione di stimolo propria dell’astreinte, ne snaturerebbe la funzione ancipite sopra richiamata, lasciandone residuare solo la funzione sanzionatoria, in contrasto con la natura dell’istituto come sopra richiamata (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 maggio 2019, n. 7/2019).
Per tale ragione, la domanda può essere accolta con la precisazione che il dies ad quem va fissato nel momento dell’insediamento del nuovo commissario ad acta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
'
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie l’istanza notificata il 23 luglio 2025, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- sostituisce il commissario ad acta nominato con la sentenza di questo T.A.R. n. 6543/23, revocando la nomina del quale commissario ad acta del Direttore generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, nominando, per i medesimi incombenti indicati nella suddetta sentenza il Prefetto di Napoli, che provvederà entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, su istanza della parte interessata, a dare esecuzione alla sentenza di questo T.A.R. n. 6543 del 29.11.2023, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del suo Ufficio.
- accoglie la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, nella misura e nei limiti indicati in parte motiva.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZO | AN AL |
IL SEGRETARIO