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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/12/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 25-11-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento, nella causa iscritta al n. 3473-2022 r.g.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 13-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione tra
,rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Perillo, domiciliato Parte_1
come in atti,
attore-ricorrente contro
CP_1, difeso dall'Avv.Anna Oliva, domiciliato come in atti.
CONVENUTO - RESISTENTE
Conclusioni, come da verbale di udienza del 25-11-2025, tenutasi in modalità
cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanza ingiunzione notificatagli il 28.04.2022, irrogata dall' CP_1, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ( anno 2012), ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
La prefata normativa dispone che .."L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro €
10.000 fino ad un massimo di € 50.000.."
Orbene, il ricorrente non eccepisce formalmente il merito della imposizione, ovvero,
vizi del procedimento sanzionatorio, bensì l'intervenuta prescrizione ultraquinquennale conseguendone ai sensi dell'art. 115 cpc ,la pacifica
,
incontestabilità della stessa in punto di diritto .
Va, pertanto, sulla scorta della premessa, affrontata la questione della decorrenza del termine prescrizionale, tenuto conto, in via preliminare, dei principi disposti dall'art.2935 c.c. la quale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può
,
essere fatto valere. Tale normativa, in" subiecta materia”, va raccordata con la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, la quale dispone che .."il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”…..
Orbene, con riguardo alle violazioni commesse inerenti il caso in esame, ovvero, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame (v. Trib. Catania n. 420/2024 e
Trib. Catania n. 801/2023).
Tanto si desume dall'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016 che stabilisce che ..“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"...
Ciò posto, le omissioni contributive in esame risalgono all'anno 2012, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, occorre avere riguardo al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016.
V'è più che parte resistente eccepisce ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27 la sospensione del decorso prescrizionale dei procedimenti amministrativi per via delle note vicende legate alla pandemia da Covid 19.
Il disposto postula che .." Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020..".. "1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali..."
Ne consegue che dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 anche i termini afferenti l'azione amministrativa impugnata devono considerarsi sospesi, pertanto, pur essendo stato notificato il provvedimento ingiuntivo il 28 04 2022, ovvero in un termine ipoteticamente successivo alla scadenza teorica del 31 03 2022, la prefata disposizione normativa ha di fatto sospeso ter tre mesi la prescrizione, dilatando per pari durata il termine prescrizionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso sulla ragione più liquida.
,Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice, non rinvenendo orientamenti giurisprudenziali consolidati sul punto ritiene equo compensarle del tutto tra le part ex art. 92 cpc comma II.
P.q.m.
Il Tribunale di Nola in persona del G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio recante r.g. n. 3473-2022 :
rigetta l'opposizione;
respinge l'eccezione di prescrizione;
conferma il provvedimento di ordinanza ingiunzione n.OI 000041013 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio;
Così deciso in Nola 04 12 2025 G.U
Dott. Alfredo Granata.
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 25-11-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento, nella causa iscritta al n. 3473-2022 r.g.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 13-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione tra
,rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Perillo, domiciliato Parte_1
come in atti,
attore-ricorrente contro
CP_1, difeso dall'Avv.Anna Oliva, domiciliato come in atti.
CONVENUTO - RESISTENTE
Conclusioni, come da verbale di udienza del 25-11-2025, tenutasi in modalità
cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanza ingiunzione notificatagli il 28.04.2022, irrogata dall' CP_1, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ( anno 2012), ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
La prefata normativa dispone che .."L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro €
10.000 fino ad un massimo di € 50.000.."
Orbene, il ricorrente non eccepisce formalmente il merito della imposizione, ovvero,
vizi del procedimento sanzionatorio, bensì l'intervenuta prescrizione ultraquinquennale conseguendone ai sensi dell'art. 115 cpc ,la pacifica
,
incontestabilità della stessa in punto di diritto .
Va, pertanto, sulla scorta della premessa, affrontata la questione della decorrenza del termine prescrizionale, tenuto conto, in via preliminare, dei principi disposti dall'art.2935 c.c. la quale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può
,
essere fatto valere. Tale normativa, in" subiecta materia”, va raccordata con la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, la quale dispone che .."il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”…..
Orbene, con riguardo alle violazioni commesse inerenti il caso in esame, ovvero, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame (v. Trib. Catania n. 420/2024 e
Trib. Catania n. 801/2023).
Tanto si desume dall'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016 che stabilisce che ..“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"...
Ciò posto, le omissioni contributive in esame risalgono all'anno 2012, con la conseguenza che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative, occorre avere riguardo al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016.
V'è più che parte resistente eccepisce ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27 la sospensione del decorso prescrizionale dei procedimenti amministrativi per via delle note vicende legate alla pandemia da Covid 19.
Il disposto postula che .." Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020..".. "1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali..."
Ne consegue che dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 anche i termini afferenti l'azione amministrativa impugnata devono considerarsi sospesi, pertanto, pur essendo stato notificato il provvedimento ingiuntivo il 28 04 2022, ovvero in un termine ipoteticamente successivo alla scadenza teorica del 31 03 2022, la prefata disposizione normativa ha di fatto sospeso ter tre mesi la prescrizione, dilatando per pari durata il termine prescrizionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso sulla ragione più liquida.
,Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice, non rinvenendo orientamenti giurisprudenziali consolidati sul punto ritiene equo compensarle del tutto tra le part ex art. 92 cpc comma II.
P.q.m.
Il Tribunale di Nola in persona del G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio recante r.g. n. 3473-2022 :
rigetta l'opposizione;
respinge l'eccezione di prescrizione;
conferma il provvedimento di ordinanza ingiunzione n.OI 000041013 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio;
Così deciso in Nola 04 12 2025 G.U
Dott. Alfredo Granata.