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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4487/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 4487/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] ( CF Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Parte_2
OS IO;
- ricorrente -
Contro
– in persona del Ministro rappresentante legale pro- tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.09.2024, , cittadino della Nigeria, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza il 30.07.2024 e notificato il 3.09.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso. Disposta ed espletata l'audizione personale del ricorrente, all'udienza del 7.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rigetto qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19- ter D.lgs. 150/2011.
Il ricorrente in data 2.01.2023 ha avanzato al Questore di Cosenza domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, tenuta ad esprimere parare sulla richiesta, nella seduta del 7.11.2023 ha espresso parere negativo, ritenendo che non sussistesse alcun elemento rilevante ai fini della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998. Conseguentemente la Questura di Cosenza, preso atto del menzionato parere, ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto non ricorressero motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento, avuto riguardo all'attuale situazione del ricorrente nel territorio italiano.
In primo luogo, deve essere rilevato che il ricorso deve essere valutato alla stregua del parametro normativo di cui al citato D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 vigente e applicabile ratione temporis, atteso che l'istanza di protezione è stata formalizzata dal ricorrente in data 2.01.2023.
Come noto, in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificandoli, sia sul d.lgs. nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del 2008. In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domande di asilo. Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella GU del 21 ottobre del 2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020. Tale ultimo testo normativo ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie il ricorrente ha fondato la propria istanza sulla sua avvenuta integrazione socio-lavorativa.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall'art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma. La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Alla “vita familiare” va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Dunque, “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 Pt_3
c. Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari. Tanto trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione laddove si legge che: “la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la "protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine (Cass. 28316/2020). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n. 18455; 10/03/2022, n. 786; Cass. 32023/2022). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti, essendo il percorso di integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia sufficientemente provato. Dalla documentazione socio-lavorativa prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
A sostegno della propria domanda egli ha prodotto in giudizio: attestazione scolastica;
certificazione unica 2024; contratti di lavoro 2022, 2023, 2024 e relative buste paga;
Unico 2023; Unilav 2025; contratto di lavoro del 7.07.2025; contratto di locazione. In sede di audizione giudiziale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia circa 10 anni fa e vivo a Rosarno (CS) in un appartamento in locazione con altre due persone;
lavoro in agricoltura con regolare contratto;
nel tempo libero esco con gli amici che sono di diversa nazionalità, anche italiani, andiamo al bar a prendere un caffè o al supermercato a fare la spesa. Ho studiato la lingua italiana nel centro con un apposito corso. In Nigeria sono rimasti mio padre, mia sorella, mia moglie e quattro figli con cui mi sento e mando loro dei soldi per mantenerli, soprattutto per consentire ai miei figli di andare a scuola”.
Ebbene, emerge che il ricorrente si è adoperato per trovare un lavoro e oggi lavora come bracciante agricolo con contratti di lavoro a tempo determinato che di volta in volta vengono prorogati. Tale occupazione gli consente di vivere dignitosamente in Italia in una casa in locazione. Si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana seguendo un corso che gli ha consentito di svolgere l'audizione giudiziale senza ausilio dell'interprete perché ben comprende e parla la nostra lingua. Ha, inoltre, rappresentato di avere una cerchia di amici che frequenta nel tempo libero. Contribuisce al mantenimento economico della sua famiglia rimasta nel paese di origine. È indubbio, pertanto, che il ricorrente abbia costruito nel territorio italiano una propria identità familiare e sociale, per le attività sociali e di lavoro sino ad oggi svolte e per le conseguenti relazioni familiari affettive, sociali, economiche da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine che ha lasciato inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente ma anche il nucleo familiare dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di un suo rientro nel paese di origine dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Tali elementi, unitariamente considerati, sono indici di una situazione in Italia la cui lesione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale e dalla Questura, non è consentita proprio ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza anche di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente quali fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero. Pericoli che non sono emersi in giudizio, considerato che né il né il PM CP_1 hanno rilevato condizioni ostative al riguardo ed esse non possono altrimenti essere conosciute dal Collegio. La relativa domanda, pertanto, deve essere accolta. Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 10.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dr.ssa Wanda Romanò Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 4487/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] ( CF Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Parte_2
OS IO;
- ricorrente -
Contro
– in persona del Ministro rappresentante legale pro- tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.09.2024, , cittadino della Nigeria, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza il 30.07.2024 e notificato il 3.09.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso. Disposta ed espletata l'audizione personale del ricorrente, all'udienza del 7.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rigetto qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19- ter D.lgs. 150/2011.
Il ricorrente in data 2.01.2023 ha avanzato al Questore di Cosenza domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, tenuta ad esprimere parare sulla richiesta, nella seduta del 7.11.2023 ha espresso parere negativo, ritenendo che non sussistesse alcun elemento rilevante ai fini della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998. Conseguentemente la Questura di Cosenza, preso atto del menzionato parere, ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto non ricorressero motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento, avuto riguardo all'attuale situazione del ricorrente nel territorio italiano.
In primo luogo, deve essere rilevato che il ricorso deve essere valutato alla stregua del parametro normativo di cui al citato D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 vigente e applicabile ratione temporis, atteso che l'istanza di protezione è stata formalizzata dal ricorrente in data 2.01.2023.
Come noto, in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificandoli, sia sul d.lgs. nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del 2008. In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domande di asilo. Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella GU del 21 ottobre del 2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020. Tale ultimo testo normativo ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie il ricorrente ha fondato la propria istanza sulla sua avvenuta integrazione socio-lavorativa.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall'art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma. La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Alla “vita familiare” va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Dunque, “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 Pt_3
c. Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari. Tanto trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione laddove si legge che: “la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la "protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine (Cass. 28316/2020). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n. 18455; 10/03/2022, n. 786; Cass. 32023/2022). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti, essendo il percorso di integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia sufficientemente provato. Dalla documentazione socio-lavorativa prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
A sostegno della propria domanda egli ha prodotto in giudizio: attestazione scolastica;
certificazione unica 2024; contratti di lavoro 2022, 2023, 2024 e relative buste paga;
Unico 2023; Unilav 2025; contratto di lavoro del 7.07.2025; contratto di locazione. In sede di audizione giudiziale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia circa 10 anni fa e vivo a Rosarno (CS) in un appartamento in locazione con altre due persone;
lavoro in agricoltura con regolare contratto;
nel tempo libero esco con gli amici che sono di diversa nazionalità, anche italiani, andiamo al bar a prendere un caffè o al supermercato a fare la spesa. Ho studiato la lingua italiana nel centro con un apposito corso. In Nigeria sono rimasti mio padre, mia sorella, mia moglie e quattro figli con cui mi sento e mando loro dei soldi per mantenerli, soprattutto per consentire ai miei figli di andare a scuola”.
Ebbene, emerge che il ricorrente si è adoperato per trovare un lavoro e oggi lavora come bracciante agricolo con contratti di lavoro a tempo determinato che di volta in volta vengono prorogati. Tale occupazione gli consente di vivere dignitosamente in Italia in una casa in locazione. Si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana seguendo un corso che gli ha consentito di svolgere l'audizione giudiziale senza ausilio dell'interprete perché ben comprende e parla la nostra lingua. Ha, inoltre, rappresentato di avere una cerchia di amici che frequenta nel tempo libero. Contribuisce al mantenimento economico della sua famiglia rimasta nel paese di origine. È indubbio, pertanto, che il ricorrente abbia costruito nel territorio italiano una propria identità familiare e sociale, per le attività sociali e di lavoro sino ad oggi svolte e per le conseguenti relazioni familiari affettive, sociali, economiche da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine che ha lasciato inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente ma anche il nucleo familiare dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di un suo rientro nel paese di origine dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Tali elementi, unitariamente considerati, sono indici di una situazione in Italia la cui lesione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale e dalla Questura, non è consentita proprio ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza anche di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente quali fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero. Pericoli che non sono emersi in giudizio, considerato che né il né il PM CP_1 hanno rilevato condizioni ostative al riguardo ed esse non possono altrimenti essere conosciute dal Collegio. La relativa domanda, pertanto, deve essere accolta. Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 10.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dr.ssa Wanda Romanò Dr.ssa Maria Concetta Belcastro