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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1117 / 2025
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con gli avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e ZINZI Parte_1
PAOLO; ricorrente
E
con il Dirigente Scolastico Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c. CP_2 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2025, l'istante conveniva davanti a questo Giudice il
[...]
allegando di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione Controparte_3 scolastica, quale docente, in forza di diversi successivi contratti a tempo determinato, il primo dei quali stipulato per l'a.s. 2017/2018.
Con varie argomentazioni assumeva l'invalidità del termine apposto ai contratti, che affermava essere stati stipulati dalla convenuta amministrazione per far fronte ad esigenze non contingenti e temporanee, ma stabili ed ordinarie. Concludeva per la declaratoria della dedotta nullità delle clausole appositive del termine ai contratti de quibus e per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 32
L. 183/2020– nella misura che determinava in dodici mensilità.
Si costituiva tardivamente il il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione CP_4 quinquennale;
nel merito deduceva, con articolate argomentazioni giuridiche, l'infondatezza del ricorso, rilevando altresì l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine ex art. 32 della Legge n. 187/2010.
In esito all'udienza sostituita del 27.11.2025, la causa veniva decisa.
In merito alla dedotta illegittimità del termine apposto, con conseguente abusiva reiterazione dei contratti sottoscritti tra le parti, si rileva quanto segue.
Giova porre le premesse e partire dalla considerazione che, nella materia del pubblico impiego e in particolare in ambito scolastico, la speciale disciplina del contratto di lavoro a termine non può ritenersi abrogata dal D.lgs. n. 368 del 2001, stante l'immanenza della regola "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali" (Cass. n. 10127/2012, n. 392/2012). Le assunzioni a termine nel settore della scuola non sono, quindi, riconducibili alla regolamentazione generale sui contratti di lavoro a termine, dettata dal predetto D.lgs. n. 368 del 2001 per dare attuazione alla direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La specialità del sistema è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 D.lgs. n. 165 del 2001, anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche (v. Cass. n.
22553/2016). A tal proposito occorre, infatti, rilevare che l'art. 70 comma 8 del D.lgs. n. 165 del
2001 fa salve le procedure della scuola statuendo che "Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni".
Nel settore scolastico le assunzioni a tempo determinato per docenti e personale ATA sono regolate dall'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 (v. commi 1,2,3,11) e da decreti ministeriali di esecuzione per il menzionato personale ATA (D.M. Istruzione n. 430 del 2000) e per gli insegnanti
(D.M. n. 201 del 2000 e D.M. n. 131 del 2007). La L. n. 124 del 1999, che riguarda anche le assunzioni in ruolo del personale docente, pur conservando il previgente sistema del cosiddetto "doppio canale" (per effetto del quale l'accesso ai ruoli avveniva per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il residuo 50% mediante gli iscritti nella graduatoria del concorso per soli titoli), ha trasformato le graduatorie per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo operazioni periodiche di aggiornamento e integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale (art. 401 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
La predetta L. n. 124 del 1999, intervenendo sull'art. 400 T.U., ha stabilito la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, su base regionale, a condizione che si verifichi nell'ambito della
Regione, e nel triennio di riferimento, una effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.
Ma la stessa legge incide pure sulle modalità di individuazione dei docenti da chiamare per gli incarichi di supplenza, disponendo che a tal fine l'Amministrazione attinga ad una graduatoria permanente su base provinciale: l'art. 4, comma 6 cit. L. n. 124 del 1999, richiama l'art. 401 del
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994 (le predette graduatorie permanenti sono poi divenute "ad esaurimento" in virtù dell'art. 1, comma 605, lett. c della L. n. 296 del 2006).
In base all'art. 4 L. n. 124 del 1999, al D.M. n. 131 del 2007 e al D.M. n. 430 del 2000, i contratti a tempo determinato nella scuola si inquadrano in tre tipologie:
1) supplenze annuali sul cosiddetto "organico di diritto", ossia su posti da coprire "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" perché sono vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art. 4, comma 1);
2) supplenze fino al termine dell'attività didattica, sul cosiddetto "organico di fatto", con scadenza al
30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per motivi connessi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica o delle classi nel singolo istituto, la cui pianta organica sia comunque rimasta immutata, oppure per la scopertura determinata all'utilizzazione provvisoria del titolare su altro posto (art. 4,comma 2);
3) supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
In virtù della normativa sopra indicata le autorità scolastiche, per garantire il servizio scolastico sui posti vacanti e disponibili, o sui posti non vacanti ma di fatto disponibili, assumono i docenti e il personale ATA con contratti a termine, per il solo tempo necessario, a seconda della loro collocazione in graduatoria.
In concreto può quindi avvenire che, con riferimento ad un medesimo lavoratore e alla medesima amministrazione, vi siano plurime reiterazioni di contratti a tempo determinato, per supplenze temporanee o per supplenze annuali, a seconda delle necessità delle scuole.
Nel 2009 il legislatore, aggiungendo al citato art. 4 L. n. 124 del 1999 il comma 14-bis, ha chiarito che "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni" (v. art. 1 D.L. n. 134 del 2009, convertito in L. n. 167 del 2009).
Il carattere di peculiarità e specialità della normativa sul reclutamento nell'amministrazione scolastica emerge anche dall'art. 9, comma 18, del D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del
2011, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 10 D.lgs. n. 368 del 2001 il quale ha stabilito che dall'applicazione del medesimo D.lgs. n. 368 del 2011 sono espressamente esclusi i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento di supplenze del personale docente e ATA,
"considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato" e con l'ulteriore precisazione che "in ogni caso non si applica
l'articolo 5 comma 4-bis" dello stesso D.lgs. n. 368 del 2001, relativo alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in caso di superamento di trentasei mesi di proroghe o rinnovi di rapporti di lavoro a termine.
Sebbene sia da escludere la natura di interpretazione autentica e l'efficacia retroattiva di tali recenti interventi normativi, va comunque considerato che il legislatore può emanare anche norme con finalità chiarificatrici, sì da orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 4296/2016). In tal modo viene inteso, dalla giurisprudenza di legittimità e da codesto giudicante, il coordinamento tra le nuove e le preesistenti norme sulle assunzioni del personale della scuola.
Il riconosciuto carattere di specialità del sistema normativo di reclutamento in ambito scolastico non vale a sottrarlo alla necessaria verifica di compatibilità con i principi comunitari in materia di contratti a tempo determinato (cfr. Cass. sentenze. N. 22552/2016, punti 13,34,39). Sul rapporto, in termini ermeneutici ed applicativi, tra il diritto interno e quello sopranazionale, la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già osservato che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali devono interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima (v. sentenza 4.7.2006 - . Per_1
Al fine di comprendere se la disciplina nazionale sia in linea con quella europea, giova fare delle precisazioni.
La Direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28.06.1999, che dà attuazione all'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, stabilisce che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Con ordinanza n. 207 del 18.7.2013 la Corte Costituzionale italiana (dinanzi alla quale era stata sollevata dai Tribunali di Roma e di Lamezia Terme la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124 del 1999) ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, due questioni di interpretazione della Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
In particolare la Corte Costituzionale, pur considerando che il sistema scolastico italiano presenta esigenze di flessibilità fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi fattori, alcuni dei quali indipendenti dalle scelte di governo (mutamenti continui della popolazione scolastica;
attribuzione delle cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti donne, specie per i cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela quanto ai congedi di maternità; fenomeni di immigrazione;
flussi migratori interni da regione a regione;
scelta di indirizzi scolastici da parte delle famiglie;
trasferimenti di personale docente di ruolo;
presenza di sedi disagiate e assegnazioni provvisorie), ha investito la Corte comunitaria perché verificasse se la Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE fosse da ritenersi ostativa all'applicazione dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. n. 124 del 1999 nella parte in cui, in tema di supplenze annuali su posti vanati e disponibili
(organico di diritto), consentiva il ricorso reiterato a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e senza prevedere il diritto al risarcimento del danno.
Al vaglio della Corte anche la valutazione se le peculiari esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano possano ritenersi "ragioni obiettive" ai sensi della menzionata Clausola 5 CE e quindi rendere compatibile la normativa italiana che, in materia di assunzioni del personale scolastico a tempo determinato, non prevede risarcimento, con il diritto dell'Unione europea. Su tali questioni pregiudiziali la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza del
26.11.2014 (M. e altri c. , resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-418/13). CP_5
Sulla base di numerose e complesse argomentazioni tale sentenza ha concluso che "La Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti che una tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
In sintesi la Corte di Giustizia ha ritenuto non compatibile con la Clausola 5, punto 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE quella parte della normativa italiana del 1999 sulle supplenze del personale scolastico che consente il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti e disponibili, senza tempi certi per l'espletamento di concorsi pubblici per la copertura definitiva dei posti e senza previsioni normative correttive o di risarcimento dei danni per i casi di abuso. Ma, nel contempo, la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale ("...fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio...") il compito di verificare se il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti di supplenza annuali sia sanzionato da misure rinvenibili nell'ordinamento giuridico nazionale;
nella motivazione della sentenza ha infatti chiarito che la Clausola 5 dell'Accordo Quadro non determina la necessità l'adozione contemporanea -da parte dei singoli Stati- delle tre misure per la prevenzione degli abusi illustrate alle lettere a (ragioni obiettive per il rinnovo), b (durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato) e c (numero massimo dei rinnovi dei rapporti a termine), poiché è sufficiente anche una sola di tali misure.
La pronuncia non riguarda le supplenze temporanee sul cd. organico di fatto, stante la delimitazione del quesito proposto dalla Corte Costituzionale alla Corte Europea. La Corte Costituzionale, dovendosi attenere alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del
26.11.2014 (sent. ) per dar seguito al principio del primato del diritto comunitario (sulla Per_2 base del quale era stata emessa l'ordinanza n. 207/2013 con cui la stessa Corte Costituzionale aveva proposto alla Corte Europea la questione interpretativa sulla Clausola 5 dell'Accordo Quadro), con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Nella menzionata sentenza n. 187/2016 la Corte Costituzionale, in ragione dell'onere di verifica rimesso dalla Corte di Giustizia UE al giudice nazionale, ha ritenuto di dover completare l'esame delle questioni sollevate nei giudizi di legittimità costituzionale (riuniti dinanzi a sé) tenendo conto anche dello "jus superveniens", costituito dalla L. n. 107 del 2015, nel frattempo emanata dal
Parlamento italiano con l'intendimento di dare attuazione al principio della Clausola 5 dell'Accordo quadro.
In breve, la Corte Costituzionale, valutando la portata delle disposizioni, transitorie e non, adottate dal legislatore con la L. n. 107 del 2015 in materia, ha rilevato che devono in essa reputarsi sussistenti quelle misure che la Corte di Giustizia Europea aveva indicato come indispensabili e la cui verifica aveva rimesso al giudice nazionale. In particolare, si è ritenuto che la misura idonea ad escludere l'abuso della reiterazione dei contratti a termine sia rappresentata dalle procedure privilegiate di assunzione, previste dalla predetta L. n. 107 del 2015, che riservano a tutto il personale docente interessato serie chances di immissione in ruolo.
Come si è detto sopra, tuttavia, ciò vale per i docenti, e soltanto per quelli interessati dal rinnovo di contratti a termine su posti vacanti e disponibili di cui al comma 1 dell'art. 4 L. n. 124 del 1999 (con esclusione quindi della reiterazione delle supplenze temporanee previste ai commi 2 e 3 dello stesso art. 4, estranee alla cd. sentenza ). Per_2
Differente è, invece, la situazione per il personale A.T.A. (amministrativo tecnico e ausiliario) della scuola, per il quale, non essendo stato stabilito alcun piano straordinario di assunzione, può trovare applicazione solo la stabilizzazione secondo le procedure di assunzione e le graduatorie ordinarie, o, in mancanza, e sempre che ne sussistano i presupposti, il risarcimento del danno, peraltro previsto anche dall'art. 1, comma 132, n. 107/2015.
È comunque opportuno, per completezza, rammentare che in ordine alla posizione dei docenti la
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 187/2016, "ha precisato, da ultimo, che grazie alla L. n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio in conseguenza dell'indicata normativa nazionale sopravvenuta" (così si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n.
22553/2016, punto 53).
A tal proposito la Corte di Cassazione, nella sentenza poc'anzi indicata (punti n. 77 e segg.) e in molte altre rese sull'argomento (v. Cass. n. 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016, 22557/2016), ha chiarito che la L. n. 107 del 2015, pur avendo eliminato l'illecito comunitario con la previsione di un procedimento di stabilizzazione, non ha automaticamente eliminato i pregressi illeciti civili verificatisi a carico dei lavoratori precari della scuola, consistiti nella reiterazione di contratti a termine per le supplenze (annuali) su organico di diritto, ossia su posti vacanti e disponibili, oltre il limite di trentasei mesi.
Questo limite temporale è desumibile in via ermeneutica, per lo specifico settore scolastico, non dall'art. 5 comma 4-bis la L. n. 368 del 2001, ma dal termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. sulla scuola, come modificato dall'art. 1 L.
n. 124 del 1999, con efficacia dal 10.7.2001 (scadenza prevista dalla Direttiva Europea 1999/70/CE per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni occorrenti per uniformarsi ai principi della Direttiva medesima) e dall'art. 552 T.U. per il personale A.T.A.
In ogni caso, anche se viene accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per i docenti supplenti su organico di diritto e per il personale ATA, non si può far luogo alla conversione in contratto a tempo indeterminato, stante la preclusione posta dall'art. 36 D.lgs. n. 165 del 2001, che in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.
Del resto, come emerge dall'ordinanza n. 206/2013 della Corte Costituzionale, tale disposizione non
è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (v. anche sentenza Corte Cost.n. 89/2003), e, secondo la
Corte di Giustizia europea, essa non è in contrasto neppure con la Clausola 5 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato (1° ottobre 2010, in causa C-3/10, ). Per_3
La Suprema Corte, con sentenza del 14 marzo 2018, n. 6323, riprendendo i concetti espressi in precedenza (v. sentenza dal n. 22552 al n. 22557 del 2018 e numerose altre conformi), ha ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza
26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; Per_2
C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5072 del 15.3.2016), affermando i seguenti principi di diritto, che si richiamano in codesto giudizio, ovvero:
1. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel
d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
2. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi";
3. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
4. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
5. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali;
6. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che
l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che
l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
7. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;
8. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Ciò posto, nella richiamata sentenza delle SSUU n. 5072/2016, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che: "In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
Nella medesima sentenza, peraltro, in punto di quantificazione del c.d. "danno comunitario" è stato specificato che: "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".
Conformemente alla precedente statuizione, anche Cassazione N. 16095 del 2016, secondo cui: "Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art.
36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della L. n. 604 del 1966".
Nell'affrontare la questione risarcitoria la Suprema Corte, in recenti e reiterate pronunce ha, dunque, richiamato l'attenzione sulle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1, comma 95, della L. n. 107 del 2015 che hanno previsto, già per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le scuole di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili, perché si tratta "di una "riparazione" in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura ben più satisfattiva di quella "per equivalente", che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente" costituito dai principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 15 marzo 2016, n. 5072 (vedi oltre), principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità" (v. motivazione di Cass. n. 22553/2016). In conclusione, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" (posti non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico), e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'accordo quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete dell'improprietà o distorsione.
Applicando i predetti e condivisibili principi giuridici al personale docente, deve ritenersi che anche le plurime e reiterate applicazioni dello stesso presso il medesimo Istituto e con le medesime identiche mansioni siano in grado di concretizzare l'abuso sopra descritto, nel caso di superamento dei 36 mesi.
Si ritiene che l'esplicito riferimento, nei primi due commi, della norma in esame ai posti vacanti
(comma 1) e non vacanti (comma 2) e, quindi, al concetto giuridico di "vacanza" del posto implica che la relativa disciplina debba essere riferita necessariamente a quei posti previsti in pianta organica - cd. di diritto - dal per un determinato istituto scolastico ricopribili o ricoperti da CP_3 un titolare.
La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere prestato, per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello sopra descritto, la propria attività di docente alle dipendenze dello stesso Istituto, su
"organico di diritto" ed ha quindi diritto al risarcimento del danno per questo motivo, poiché dalle copie dei contratti depositati, come anche da quanto allegato in ricorso, risulta che è stato in servizio, fino al 31 agosto, per un periodo eccedente i 36 mesi (alla data di deposito del ricorso, per un totale di 5 anni scolastici).
La misura del danno risarcibile, in merito al quale alcun decorso prescrizionale può essere Cont ritualmente esaminato, in ragione della tardività della costituzione del , con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, (di seguito D.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, ndr), e quindi nella misura pari a un'indennità omnicomprensiva tra un minino di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (attualmente retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), avuto riguardo ai criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 (v. principio di diritto conclusivamente enunciato da
Cass. SS.UU. 5072/2016), si ritiene congruo quantificare il danno da perdita di chance subito dal ricorrente, tenuto conto del numero delle assunzioni a termine per la copertura di posti vacanti in organico di diritto (pari a 5, di cui 3 non valutabili perché nei 36 mesi), in tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass.
3027/2014 in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Non va riconosciuto il risarcimento di un danno maggiore non avendo parte ricorrente formulato domanda in tal senso.
Non può infine esaminarsi la eccezione di decadenza dall'impugnazione del termine apposto al contratto di cui all'art. 32 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro), pari -ad oggi- a 180 giorni dalla cessazione del rapporto, posto che la tardività della costituzione ha comportato la decadenza dalla facoltà di sollevare la relativa eccezione e che trattasi altresì di eccezione non rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. n. 8443/2020).
Le spese di lite possono porsi carico del liquidate come in dispositivo in relazione al valore CP_4 minimo dello scaglione di riferimento (1.101-5.200), in assenza di istruttoria compiuta, per essere la causa stata decisa in prima udienza.
p.q.m.
1) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno nella misura e Parte_1 nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, quindi nella misura pari a un'indennità omnicomprensiva pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) condanna il lla corresponsione delle spese legali che liquida in euro 1.030,00, oltre spese CP_4 generali al 15%, contributo unificato, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
AN LT
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1117 / 2025
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con gli avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e ZINZI Parte_1
PAOLO; ricorrente
E
con il Dirigente Scolastico Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c. CP_2 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2025, l'istante conveniva davanti a questo Giudice il
[...]
allegando di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione Controparte_3 scolastica, quale docente, in forza di diversi successivi contratti a tempo determinato, il primo dei quali stipulato per l'a.s. 2017/2018.
Con varie argomentazioni assumeva l'invalidità del termine apposto ai contratti, che affermava essere stati stipulati dalla convenuta amministrazione per far fronte ad esigenze non contingenti e temporanee, ma stabili ed ordinarie. Concludeva per la declaratoria della dedotta nullità delle clausole appositive del termine ai contratti de quibus e per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 32
L. 183/2020– nella misura che determinava in dodici mensilità.
Si costituiva tardivamente il il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione CP_4 quinquennale;
nel merito deduceva, con articolate argomentazioni giuridiche, l'infondatezza del ricorso, rilevando altresì l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine ex art. 32 della Legge n. 187/2010.
In esito all'udienza sostituita del 27.11.2025, la causa veniva decisa.
In merito alla dedotta illegittimità del termine apposto, con conseguente abusiva reiterazione dei contratti sottoscritti tra le parti, si rileva quanto segue.
Giova porre le premesse e partire dalla considerazione che, nella materia del pubblico impiego e in particolare in ambito scolastico, la speciale disciplina del contratto di lavoro a termine non può ritenersi abrogata dal D.lgs. n. 368 del 2001, stante l'immanenza della regola "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali" (Cass. n. 10127/2012, n. 392/2012). Le assunzioni a termine nel settore della scuola non sono, quindi, riconducibili alla regolamentazione generale sui contratti di lavoro a termine, dettata dal predetto D.lgs. n. 368 del 2001 per dare attuazione alla direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La specialità del sistema è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 D.lgs. n. 165 del 2001, anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche (v. Cass. n.
22553/2016). A tal proposito occorre, infatti, rilevare che l'art. 70 comma 8 del D.lgs. n. 165 del
2001 fa salve le procedure della scuola statuendo che "Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni".
Nel settore scolastico le assunzioni a tempo determinato per docenti e personale ATA sono regolate dall'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 (v. commi 1,2,3,11) e da decreti ministeriali di esecuzione per il menzionato personale ATA (D.M. Istruzione n. 430 del 2000) e per gli insegnanti
(D.M. n. 201 del 2000 e D.M. n. 131 del 2007). La L. n. 124 del 1999, che riguarda anche le assunzioni in ruolo del personale docente, pur conservando il previgente sistema del cosiddetto "doppio canale" (per effetto del quale l'accesso ai ruoli avveniva per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il residuo 50% mediante gli iscritti nella graduatoria del concorso per soli titoli), ha trasformato le graduatorie per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo operazioni periodiche di aggiornamento e integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale (art. 401 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
La predetta L. n. 124 del 1999, intervenendo sull'art. 400 T.U., ha stabilito la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, su base regionale, a condizione che si verifichi nell'ambito della
Regione, e nel triennio di riferimento, una effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.
Ma la stessa legge incide pure sulle modalità di individuazione dei docenti da chiamare per gli incarichi di supplenza, disponendo che a tal fine l'Amministrazione attinga ad una graduatoria permanente su base provinciale: l'art. 4, comma 6 cit. L. n. 124 del 1999, richiama l'art. 401 del
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994 (le predette graduatorie permanenti sono poi divenute "ad esaurimento" in virtù dell'art. 1, comma 605, lett. c della L. n. 296 del 2006).
In base all'art. 4 L. n. 124 del 1999, al D.M. n. 131 del 2007 e al D.M. n. 430 del 2000, i contratti a tempo determinato nella scuola si inquadrano in tre tipologie:
1) supplenze annuali sul cosiddetto "organico di diritto", ossia su posti da coprire "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" perché sono vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art. 4, comma 1);
2) supplenze fino al termine dell'attività didattica, sul cosiddetto "organico di fatto", con scadenza al
30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per motivi connessi, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica o delle classi nel singolo istituto, la cui pianta organica sia comunque rimasta immutata, oppure per la scopertura determinata all'utilizzazione provvisoria del titolare su altro posto (art. 4,comma 2);
3) supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
In virtù della normativa sopra indicata le autorità scolastiche, per garantire il servizio scolastico sui posti vacanti e disponibili, o sui posti non vacanti ma di fatto disponibili, assumono i docenti e il personale ATA con contratti a termine, per il solo tempo necessario, a seconda della loro collocazione in graduatoria.
In concreto può quindi avvenire che, con riferimento ad un medesimo lavoratore e alla medesima amministrazione, vi siano plurime reiterazioni di contratti a tempo determinato, per supplenze temporanee o per supplenze annuali, a seconda delle necessità delle scuole.
Nel 2009 il legislatore, aggiungendo al citato art. 4 L. n. 124 del 1999 il comma 14-bis, ha chiarito che "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni" (v. art. 1 D.L. n. 134 del 2009, convertito in L. n. 167 del 2009).
Il carattere di peculiarità e specialità della normativa sul reclutamento nell'amministrazione scolastica emerge anche dall'art. 9, comma 18, del D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del
2011, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 10 D.lgs. n. 368 del 2001 il quale ha stabilito che dall'applicazione del medesimo D.lgs. n. 368 del 2011 sono espressamente esclusi i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento di supplenze del personale docente e ATA,
"considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato" e con l'ulteriore precisazione che "in ogni caso non si applica
l'articolo 5 comma 4-bis" dello stesso D.lgs. n. 368 del 2001, relativo alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in caso di superamento di trentasei mesi di proroghe o rinnovi di rapporti di lavoro a termine.
Sebbene sia da escludere la natura di interpretazione autentica e l'efficacia retroattiva di tali recenti interventi normativi, va comunque considerato che il legislatore può emanare anche norme con finalità chiarificatrici, sì da orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 4296/2016). In tal modo viene inteso, dalla giurisprudenza di legittimità e da codesto giudicante, il coordinamento tra le nuove e le preesistenti norme sulle assunzioni del personale della scuola.
Il riconosciuto carattere di specialità del sistema normativo di reclutamento in ambito scolastico non vale a sottrarlo alla necessaria verifica di compatibilità con i principi comunitari in materia di contratti a tempo determinato (cfr. Cass. sentenze. N. 22552/2016, punti 13,34,39). Sul rapporto, in termini ermeneutici ed applicativi, tra il diritto interno e quello sopranazionale, la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già osservato che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali devono interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima (v. sentenza 4.7.2006 - . Per_1
Al fine di comprendere se la disciplina nazionale sia in linea con quella europea, giova fare delle precisazioni.
La Direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28.06.1999, che dà attuazione all'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, stabilisce che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Con ordinanza n. 207 del 18.7.2013 la Corte Costituzionale italiana (dinanzi alla quale era stata sollevata dai Tribunali di Roma e di Lamezia Terme la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124 del 1999) ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, due questioni di interpretazione della Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
In particolare la Corte Costituzionale, pur considerando che il sistema scolastico italiano presenta esigenze di flessibilità fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi fattori, alcuni dei quali indipendenti dalle scelte di governo (mutamenti continui della popolazione scolastica;
attribuzione delle cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti donne, specie per i cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela quanto ai congedi di maternità; fenomeni di immigrazione;
flussi migratori interni da regione a regione;
scelta di indirizzi scolastici da parte delle famiglie;
trasferimenti di personale docente di ruolo;
presenza di sedi disagiate e assegnazioni provvisorie), ha investito la Corte comunitaria perché verificasse se la Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE fosse da ritenersi ostativa all'applicazione dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. n. 124 del 1999 nella parte in cui, in tema di supplenze annuali su posti vanati e disponibili
(organico di diritto), consentiva il ricorso reiterato a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e senza prevedere il diritto al risarcimento del danno.
Al vaglio della Corte anche la valutazione se le peculiari esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano possano ritenersi "ragioni obiettive" ai sensi della menzionata Clausola 5 CE e quindi rendere compatibile la normativa italiana che, in materia di assunzioni del personale scolastico a tempo determinato, non prevede risarcimento, con il diritto dell'Unione europea. Su tali questioni pregiudiziali la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con sentenza del
26.11.2014 (M. e altri c. , resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-418/13). CP_5
Sulla base di numerose e complesse argomentazioni tale sentenza ha concluso che "La Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti che una tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
In sintesi la Corte di Giustizia ha ritenuto non compatibile con la Clausola 5, punto 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE quella parte della normativa italiana del 1999 sulle supplenze del personale scolastico che consente il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti e disponibili, senza tempi certi per l'espletamento di concorsi pubblici per la copertura definitiva dei posti e senza previsioni normative correttive o di risarcimento dei danni per i casi di abuso. Ma, nel contempo, la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale ("...fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio...") il compito di verificare se il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti di supplenza annuali sia sanzionato da misure rinvenibili nell'ordinamento giuridico nazionale;
nella motivazione della sentenza ha infatti chiarito che la Clausola 5 dell'Accordo Quadro non determina la necessità l'adozione contemporanea -da parte dei singoli Stati- delle tre misure per la prevenzione degli abusi illustrate alle lettere a (ragioni obiettive per il rinnovo), b (durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato) e c (numero massimo dei rinnovi dei rapporti a termine), poiché è sufficiente anche una sola di tali misure.
La pronuncia non riguarda le supplenze temporanee sul cd. organico di fatto, stante la delimitazione del quesito proposto dalla Corte Costituzionale alla Corte Europea. La Corte Costituzionale, dovendosi attenere alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del
26.11.2014 (sent. ) per dar seguito al principio del primato del diritto comunitario (sulla Per_2 base del quale era stata emessa l'ordinanza n. 207/2013 con cui la stessa Corte Costituzionale aveva proposto alla Corte Europea la questione interpretativa sulla Clausola 5 dell'Accordo Quadro), con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Nella menzionata sentenza n. 187/2016 la Corte Costituzionale, in ragione dell'onere di verifica rimesso dalla Corte di Giustizia UE al giudice nazionale, ha ritenuto di dover completare l'esame delle questioni sollevate nei giudizi di legittimità costituzionale (riuniti dinanzi a sé) tenendo conto anche dello "jus superveniens", costituito dalla L. n. 107 del 2015, nel frattempo emanata dal
Parlamento italiano con l'intendimento di dare attuazione al principio della Clausola 5 dell'Accordo quadro.
In breve, la Corte Costituzionale, valutando la portata delle disposizioni, transitorie e non, adottate dal legislatore con la L. n. 107 del 2015 in materia, ha rilevato che devono in essa reputarsi sussistenti quelle misure che la Corte di Giustizia Europea aveva indicato come indispensabili e la cui verifica aveva rimesso al giudice nazionale. In particolare, si è ritenuto che la misura idonea ad escludere l'abuso della reiterazione dei contratti a termine sia rappresentata dalle procedure privilegiate di assunzione, previste dalla predetta L. n. 107 del 2015, che riservano a tutto il personale docente interessato serie chances di immissione in ruolo.
Come si è detto sopra, tuttavia, ciò vale per i docenti, e soltanto per quelli interessati dal rinnovo di contratti a termine su posti vacanti e disponibili di cui al comma 1 dell'art. 4 L. n. 124 del 1999 (con esclusione quindi della reiterazione delle supplenze temporanee previste ai commi 2 e 3 dello stesso art. 4, estranee alla cd. sentenza ). Per_2
Differente è, invece, la situazione per il personale A.T.A. (amministrativo tecnico e ausiliario) della scuola, per il quale, non essendo stato stabilito alcun piano straordinario di assunzione, può trovare applicazione solo la stabilizzazione secondo le procedure di assunzione e le graduatorie ordinarie, o, in mancanza, e sempre che ne sussistano i presupposti, il risarcimento del danno, peraltro previsto anche dall'art. 1, comma 132, n. 107/2015.
È comunque opportuno, per completezza, rammentare che in ordine alla posizione dei docenti la
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 187/2016, "ha precisato, da ultimo, che grazie alla L. n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio in conseguenza dell'indicata normativa nazionale sopravvenuta" (così si legge nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n.
22553/2016, punto 53).
A tal proposito la Corte di Cassazione, nella sentenza poc'anzi indicata (punti n. 77 e segg.) e in molte altre rese sull'argomento (v. Cass. n. 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016, 22557/2016), ha chiarito che la L. n. 107 del 2015, pur avendo eliminato l'illecito comunitario con la previsione di un procedimento di stabilizzazione, non ha automaticamente eliminato i pregressi illeciti civili verificatisi a carico dei lavoratori precari della scuola, consistiti nella reiterazione di contratti a termine per le supplenze (annuali) su organico di diritto, ossia su posti vacanti e disponibili, oltre il limite di trentasei mesi.
Questo limite temporale è desumibile in via ermeneutica, per lo specifico settore scolastico, non dall'art. 5 comma 4-bis la L. n. 368 del 2001, ma dal termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. sulla scuola, come modificato dall'art. 1 L.
n. 124 del 1999, con efficacia dal 10.7.2001 (scadenza prevista dalla Direttiva Europea 1999/70/CE per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni occorrenti per uniformarsi ai principi della Direttiva medesima) e dall'art. 552 T.U. per il personale A.T.A.
In ogni caso, anche se viene accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per i docenti supplenti su organico di diritto e per il personale ATA, non si può far luogo alla conversione in contratto a tempo indeterminato, stante la preclusione posta dall'art. 36 D.lgs. n. 165 del 2001, che in caso di violazione di norme imperative sull'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.
Del resto, come emerge dall'ordinanza n. 206/2013 della Corte Costituzionale, tale disposizione non
è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (v. anche sentenza Corte Cost.n. 89/2003), e, secondo la
Corte di Giustizia europea, essa non è in contrasto neppure con la Clausola 5 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato (1° ottobre 2010, in causa C-3/10, ). Per_3
La Suprema Corte, con sentenza del 14 marzo 2018, n. 6323, riprendendo i concetti espressi in precedenza (v. sentenza dal n. 22552 al n. 22557 del 2018 e numerose altre conformi), ha ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza
26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; Per_2
C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5072 del 15.3.2016), affermando i seguenti principi di diritto, che si richiamano in codesto giudizio, ovvero:
1. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel
d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
2. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi";
3. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
4. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
5. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali;
6. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che
l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che
l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
7. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;
8. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Ciò posto, nella richiamata sentenza delle SSUU n. 5072/2016, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che: "In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
Nella medesima sentenza, peraltro, in punto di quantificazione del c.d. "danno comunitario" è stato specificato che: "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".
Conformemente alla precedente statuizione, anche Cassazione N. 16095 del 2016, secondo cui: "Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art.
36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della L. n. 604 del 1966".
Nell'affrontare la questione risarcitoria la Suprema Corte, in recenti e reiterate pronunce ha, dunque, richiamato l'attenzione sulle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1, comma 95, della L. n. 107 del 2015 che hanno previsto, già per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le scuole di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili, perché si tratta "di una "riparazione" in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura ben più satisfattiva di quella "per equivalente", che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente" costituito dai principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 15 marzo 2016, n. 5072 (vedi oltre), principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità" (v. motivazione di Cass. n. 22553/2016). In conclusione, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" (posti non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico), e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'accordo quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete dell'improprietà o distorsione.
Applicando i predetti e condivisibili principi giuridici al personale docente, deve ritenersi che anche le plurime e reiterate applicazioni dello stesso presso il medesimo Istituto e con le medesime identiche mansioni siano in grado di concretizzare l'abuso sopra descritto, nel caso di superamento dei 36 mesi.
Si ritiene che l'esplicito riferimento, nei primi due commi, della norma in esame ai posti vacanti
(comma 1) e non vacanti (comma 2) e, quindi, al concetto giuridico di "vacanza" del posto implica che la relativa disciplina debba essere riferita necessariamente a quei posti previsti in pianta organica - cd. di diritto - dal per un determinato istituto scolastico ricopribili o ricoperti da CP_3 un titolare.
La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere prestato, per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello sopra descritto, la propria attività di docente alle dipendenze dello stesso Istituto, su
"organico di diritto" ed ha quindi diritto al risarcimento del danno per questo motivo, poiché dalle copie dei contratti depositati, come anche da quanto allegato in ricorso, risulta che è stato in servizio, fino al 31 agosto, per un periodo eccedente i 36 mesi (alla data di deposito del ricorso, per un totale di 5 anni scolastici).
La misura del danno risarcibile, in merito al quale alcun decorso prescrizionale può essere Cont ritualmente esaminato, in ragione della tardività della costituzione del , con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, (di seguito D.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, ndr), e quindi nella misura pari a un'indennità omnicomprensiva tra un minino di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (attualmente retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), avuto riguardo ai criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 (v. principio di diritto conclusivamente enunciato da
Cass. SS.UU. 5072/2016), si ritiene congruo quantificare il danno da perdita di chance subito dal ricorrente, tenuto conto del numero delle assunzioni a termine per la copertura di posti vacanti in organico di diritto (pari a 5, di cui 3 non valutabili perché nei 36 mesi), in tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass.
3027/2014 in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Non va riconosciuto il risarcimento di un danno maggiore non avendo parte ricorrente formulato domanda in tal senso.
Non può infine esaminarsi la eccezione di decadenza dall'impugnazione del termine apposto al contratto di cui all'art. 32 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro), pari -ad oggi- a 180 giorni dalla cessazione del rapporto, posto che la tardività della costituzione ha comportato la decadenza dalla facoltà di sollevare la relativa eccezione e che trattasi altresì di eccezione non rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. n. 8443/2020).
Le spese di lite possono porsi carico del liquidate come in dispositivo in relazione al valore CP_4 minimo dello scaglione di riferimento (1.101-5.200), in assenza di istruttoria compiuta, per essere la causa stata decisa in prima udienza.
p.q.m.
1) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno nella misura e Parte_1 nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, quindi nella misura pari a un'indennità omnicomprensiva pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) condanna il lla corresponsione delle spese legali che liquida in euro 1.030,00, oltre spese CP_4 generali al 15%, contributo unificato, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
AN LT