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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/08/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3144/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giocondino Parte_1 Romanelli;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giocondino Romanelli;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 17.06.2025 e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 13.12.2022 la sentenza n. 4658/2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto, tra le quali vi era la previsione del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
2. nelle more il aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni CP_1 economiche;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la vendita da parte del
, al prezzo già concordato, della quota di propria spettanza della casa coniugale, in favore CP_1 della con onere di pagamento della rata di mutuo a carico di quest'ultima, sino alla sua Pt_1 estinzione.
La causa veniva rimessa immediatamente al Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 02.07.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.06.2025 da e modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata Parte_1 Controparte_1 sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso depositato il 17.06.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3144/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giocondino Parte_1 Romanelli;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Giocondino Romanelli;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 17.06.2025 e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 13.12.2022 la sentenza n. 4658/2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto, tra le quali vi era la previsione del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
2. nelle more il aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni CP_1 economiche;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la vendita da parte del
, al prezzo già concordato, della quota di propria spettanza della casa coniugale, in favore CP_1 della con onere di pagamento della rata di mutuo a carico di quest'ultima, sino alla sua Pt_1 estinzione.
La causa veniva rimessa immediatamente al Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 02.07.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.06.2025 da e modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata Parte_1 Controparte_1 sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso depositato il 17.06.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera