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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16630 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 25909/2019 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. PALLADINO Parte_1 C.F._1
ALESSIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PA GISELLA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. in via principale, per i motivi esposti, accertare e dichiarare, anche alla luce della documentazione prodotta, l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data
14.04.2017, nonché allegati e successive novazioni, con la società
[...]
per grave inadempimento e in danno della medesima società Controparte_1 [...]
riferito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Controparte_1
Roma, in Via Euripide 122, per le causali dedotte in narrativa;
2. per l'effetto, condannarsi l' al pagamento, in Controparte_1
Pagina 1 di 13 favore del committente Ing. della complessiva somma di Euro 28.895,12 Parte_1
così come quantificato ed accertato anche documentalmente al paragrafo 3.0. dell'atto di citazione quantificazione del danno oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
3. rigettare la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. proposta dalla
[...]
Controparte_1
4. condannarsi l' al pagamento delle spese e Controparte_1 compenso di giudizio oltre al 15% spese forfettarie, CAP ed IVA”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in ragione di quanto esposto nella narrativa del presente atto: A) in via pregiudiziale ed in rito dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso l'omesso esperimento, da parte dell'attore, della preventiva ed obbligatoria procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 d. l.
n. 132/2014, con ogni conseguenziale statuizione in proposito;
B) nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le attoree domande perché infondate in fatto ed in diritto in ragione di quanto esposto nella narrativa del presente atto;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda interposta dall'attore, limitare la penale eventualmente dovuta a quella minor somma comunque inferiore al valore dei lavori di che trattasi e/o a quella diversa somma ritenuta equa dal Tribunale in base al proprio prudente apprezzamento anche ai sensi dell'art. 1384 c.c.; C) in accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dalla odierna convenuta si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare, in via principale, il diritto della in Controparte_2
ragione dei fatti di causa a vedersi rifondere dall'attore la somma di € 49.566,05 e/o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della suddetta somma in favore della convenuta;
sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, in via subordinata ed in virtù dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. a vedersi rifondere la somma di € 49.566,05 e/o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, somma quella sopra indicata consistente nell'equivalente monetario dei lavori effettuati dalla odierna convenuta nel fabbricato oggetto di causa, e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della suddetta somma in favore della
Pagina 2 di 13 convenuta, anche compensando la somma in commento con l'eventuale importo che la convenuta eventualmente fosse condannata a corrispondere ad esso attore. In via ulteriormente subordinata si chiede che, comunque, per la medesima causale di cui alla detta riconvenzionale, l'attore venga condannato a pagare, in favore della convenuta, la minore somma tra lo speso ed il migliorato in ragione della proposta azione ex art. 2041 c.c. ed in costanza delle migliorie apportate dalla convenuta al fabbricato oggetto di causa, pari all'importo di € 49.566,05 e/o in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e/o in alternativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in base al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adìto, in ragione di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto.
L'Ing. ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche , chiedendo che venisse
[...] CP_3 accertato l'inadempimento della convenuta ad un contratto di appalto stipulato tra le parti, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà dell'attore, sita in
Roma, Via Euripide n. 122; l'attore ha dedotto, in particolare, che la non aveva CP_3
rispettato i termini contrattuali di fine lavori e non aveva completato le opere appaltate, chiedendo, pertanto, la sua condanna, a titolo di risarcimento danni, nonché per penale contrattuale da ritardo, per complessivi € 28.895,12 (calcolati detraendo dal dovuto per lavori incompleti e per la penale, la rimanenza a saldo del prezzo pattuito, per poco più di 10 mila euro).
Costituitasi la convenuta, ha contestato le avverse deduzioni e domande, sostenendo che i ritardi non erano imputabili all'appaltatrice, bensì alle innumerevoli variazioni richieste in corso d'opera dal committente, nonché da difficoltà tecniche e problemi strutturali dell'edificio; che, comunque, gli accordi iniziali erano stati modificati concordemente tra le parti, con conseguente loro novazione e sopravvenuta inefficacia anche dei termini pattuiti e che, inoltre, la aveva eseguito una serie di lavorazioni extra, non previste nel CP_3 contratto, chiedendo il pagamento del relativo corrispettivo, in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., eventualmente da compensarsi con quanto fosse risultato dovuto all'attore.
Pagina 3 di 13 La causa è stata istruita con una CTU, affidata all'Arch. e, all'esito, con Persona_1
provvedimento ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 7 maggio 2025.
2. Diritto.
Principi giuridici generali e onere probatorio.
In via preliminare e generale, è bene richiamare i principi giuridici ormai assolutamente consolidati in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale e, segnatamente, di appalto d'opera.
Il primo principio, per giurisprudenza granitica, è quello per cui il soggetto che chieda l'adempimento di un obbligo altrui, o agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'obbligazione e può poi limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'altra parte, senza necessità di dimostrarlo, essendo onere del debitore provare di avere eventualmente estinto le obbligazioni a proprio carico, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. SU n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n.
15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007, n. 26953 del
11/11/2008 e n. 13685 del 21/05/2019; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del
12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, la Corte di legittimità ha affermato che: «le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (art. 1667
c.c.) non derogano al principio generale che governa l'inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi
l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte» (Cass. n. 344 del 10/1/2014; conformi Cass. sez. 2, n. 936 del 20/01/2010 e sez. 6-
2 n. 98 del 4/01/2019); ancora, costituisce punto fermo della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale il compimento dell'opera appaltata è, di per sé, la circostanza che segna il discrimine tra l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di responsabilità da inadempimento dei contratti in generale, e quelle inerenti la specifica garanzia per vizi e difformità a tutela del committente nel contratto di appalto («In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata,
Pagina 4 di 13 restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità»; Cass. Sez. 2, Sent. n. 5771 del 4/03/2025, conf. Cass. Sez. 2, Sent. n. 13983 del
24/06/2011).
Ed è proprio questa la fattispecie dedotta nel presente giudizio, laddove il committente Ing.
piuttosto che contestare vizi o difformità delle opere eseguite, ha lamentato, in Pt_1
radice, la mancata o incompleta esecuzione di alcuni interventi pattuiti.
Tali principi valgono anche con riferimento alla contestazione del ritardo, trattandosi pur sempre di un inadempimento contrattuale, per il mancato rispetto dei termini pattuiti;
sul committente grava l'onere di allegare e dimostrare il ritardo e, una volta acquisito, grava poi sull'appaltatore (ai sensi della presunzione di colpa e della conseguente inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.) dedurre e provare che il ritardo non gli sia imputabile.
Concludendo, nel caso di specie, sull'attore , quale committente, grava Parte_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto ed il contenuto delle obbligazioni assunte
(nonché, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, di aver adempiuto alle obbligazioni su di lui gravanti, circostanza per la verità, nemmeno contestata), potendo poi limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, e, quanto al ritardo, a provarne la sussistenza oggettiva, cioè il mancato rispetto dei termini contrattuali;
grava invece sulla convenuta quale appaltatrice, l'onere di dimostrare di aver eseguito e completato tutte le CP_3
opere di cui si contesta la mancata esecuzione e la non imputabilità a sé dell'eventuale ritardo;
quanto, poi, alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di compensi ulteriori, per opere eseguite extra capitolato, a maggior ragione spetta all'appaltatrice dimostrarne l'esistenza e l'effettiva esecuzione, non solo perché si tratta degli elementi costitutivi della sua pretesa, ma anche a fronte delle previsioni contrattuali, che -come si vedrà meglio più avanti- stabilivano precisi limiti ed imponevano determinate forme e modalità, per le modifiche in corso d'opera.
Inadempimento e ritardi dell'appaltatore. Quantificazione dei danni.
Essendo questi i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, si ritiene che l'attore abbia quindi compiutamente assolto il proprio onere probatorio.
Pagina 5 di 13 Invero, in relazione al mancato completamento delle opere, nonché al mancato rispetto dei termini contrattualmente pattuiti per la fine dei lavori, si ravvisa una sostanziale non contestazione della società appaltatrice convenuta, la quale, piuttosto che negare le circostanze fattuali, si è limitata a sostenere la non imputabilità a sé di tali inadempimenti, dovuti invece -secondo la sua prospettazione- alla condotta del committente, che in corso d'opera avrebbe ordinato diverse variazioni, con conseguente ampliamento dei tempi di realizzazione ed impossibilità di rispettare i termini originari.
Peraltro, si ritiene che lo stato del cantiere e, quindi, quello di completamento delle opere - oltre che non contestato- sia comunque dimostrato dagli atti acquisiti in giudizio e, segnatamente, dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti (doc. 8 di parte attrice, allegato alla citazione, e doc. 12-53 di parte convenuta, allegato alla memoria
183 n. 2 c.p.c.). Infatti, sebbene la convenuta abbia contestato la valenza CP_3
probatoria del verbale di sopralluogo del 29.10.2018 (doc. 7 citazione), in quanto eseguito in sua assenza, tuttavia, in primo luogo, la contestazione è generica, perché rivolta indiscriminatamente all'intero documento, senza però che vi sia una puntuale deduzione sui singoli e specifici aspetti che non sarebbero veritieri (il che, come detto, conferma la non contestazione specifica in ordine alla avversa indicazione delle opere non complete); inoltre, non vi è contestazione sulla veridicità delle fotografie allegate e, soprattutto, la stessa convenuta dichiara di aver effettuato un sopralluogo in data 6.11.2018 (quindi, appena una settimana dopo quello effettuato dal committente), in occasione del quale ha scattato le fotografie sopra citate, le quali restituiscono una rappresentazione del cantiere del tutto omogenea con quella rappresentata dalle fotografie dell'attore e riportata nel verbale di sopralluogo (ovviamente, ci riferiamo esclusivamente alla descrizione oggettiva del cantiere e delle opere, con esclusione delle valutazioni e quantificazioni, che infatti sono state poi rimesse al CTU).
Da tali elementi, dunque, risulta dimostrato che alcune delle opere previste in contratto (e nelle successive integrazioni e modifiche) non erano state completate, ancora nell'ottobre del
2018, a fronte di un termine ultimo per fine lavori, pattuito (a seguito di proroga), al
15.06.2018 per le opere interne, ed al 30.06.2018 per quelle esterne, come da appendice contrattuale (doc. 5 citazione;
prodotto anche sub doc. 2 della comparsa di costituzione).
Richiamati i principi sopra esposti, in tema di presunzione di colpa dell'inadempimento contrattuale e della conseguente inversione dell'onere probatorio sulla non imputabilità di
Pagina 6 di 13 tale inadempimento, è evidente l'infondatezza delle argomentazioni difensive dell'appaltatrice a giustificazione dei ritardi e dell'incompletezza delle opere. CP_3
Infatti, posto che la possibilità di richiedere variazioni e/o interventi aggiuntivi in corso d'opera è pacificamente nel diritto del committente (cfr. art. 1661 c.c.) e, nel caso di specie, era anche contrattualmente prevista (sia pur con certi limiti, su cui si tornerà più avanti), tutte le varianti e gli interventi ulteriori che risultano disposti nell'appalto per cui è causa, sono stati concordati tra le parti ed accettati dalla società appaltatrice, che ha anche richiesto ed ottenuto una proroga dei termini contrattuali di fine lavori inizialmente pattuiti;
pertanto, la non può certo invocare a sua discolpa un'asserita inesigibilità anche dei nuovi CP_3 termini, atteso che si tratta, appunto, di termini stabiliti concordemente tra le parti, che contrattavano in una posizione di assoluta parità.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi di legge, l'appaltatore è un soggetto che svolge un'attività professionale “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c.), ed è tenuto ad osservare l'ordinaria diligenza (art. 1176, 2° comma c.c.), sicché si tratta di un soggetto dotato di particolare competenza (tale che, secondo la consolidata giurisprudenza, deve rilevare anche eventuali errori progettuali o di esecuzione, ove provenienti dal committente), assolutamente in grado di valutare se i termini contrattualmente previsti erano idonei a consentire di portare a termine i lavori;
salvo che, ovviamente, non si deduca un vizio della volontà nella formazione dell'accordo (il che, nella specie, è da escludere, in assenza di contestazioni sul punto).
Con riferimento, poi, agli asseriti “danni strutturali” che avrebbero anch'essi cagionato un ritardo nei lavori -al di là della genericità della deduzione, non essendo stato precisato di che tipo di danni si sarebbe trattato- si rileva come anche tale aspetto fosse già emerso e fosse stato, infatti, oggetto della citata appendice contrattuale, nella quale, oltre agli interventi aggiuntivi, venivano concordati i nuovi termini di ultimazione lavori, tenendo quindi conto anche di questi, non meglio specificati, problemi strutturali.
Conclusivamente, deve ritenersi provata e fondata la domanda principale di parte attrice, ovvero l'accertamento dell'inadempimento della al contratto di appalto stipulato CP_3 tra le parti, ed avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Roma, Via Euripide n.
122, di proprietà dell'Ing. , sia sotto l'aspetto della mancata realizzazione Parte_1
o completamento di alcune opere, sia sotto quello del ritardo nell'esecuzione dei lavori;
inadempimenti che legittimavano la risoluzione contrattuale.
Pagina 7 di 13 Passando, quindi, alla quantificazione dei danni, ci si deve rimettere agli esiti della CTU, che sono assolutamente condivisibili, in quanto frutto di un approfondito e completo esame degli atti e dell'esatta applicazione delle norme tecniche in materia, nonché prive di vizi logici o tecnici.
Si ricorda che, secondo un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. sez. 1, n. 33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n. 4352 del 14/02/2019).
A tal proposito -pur preso atto della svista in cui è incorso il sottoscritto, nel non rilevare che vi era stata, da parte della difesa attrice, una richiesta di convocazione del consulente a chiarimenti- la richiesta appare priva di fondamento;
invero, con riferimento alla principale critica mossa dall'attore al CTU, non può che rilevarsi come l'Arch. ha esaminato Per_1
tutta la documentazione prodotta in atti e tenuto conto di tutte le pattuizioni contrattuali, sia originarie che modificate, tanto è vero che, ad esempio, nel quantificare i costi delle opere, ha applicato la riduzione di prezzo del 40% prevista nell'appendice contrattuale integrativa.
Il CTU, inoltre, ha anche tenuto in debito conto dei rilievi e delle osservazioni delle parti, tanto è vero che, con riferimento alla posizione attorea, ha modificato in parte le conclusioni della bozza e rideterminato le somme dovute al committente.
Ciò premesso e precisato, quindi, rimandando alla relazione definitiva per tutti i dettagli tecnici, il consulente ha quantificato, a titolo di detrazione per opere e lavorazioni non eseguite, l'importo di € 28.592,94 e, a titolo di penale per i ritardi, la somma di € 7.726,90; il credito complessivo in favore della parte attrice committente è quindi di € 36.319,84, cui occorre sottrarre l'importo di € 10.279,32 (riconosciuto dallo stesso attore, che pure lo ha detratto dalle proprie domande), quale residuo prezzo dell'appalto (considerato il prezzo finale, risultante dall'appendice integrativa, al netto degli acconti versati, non contestati e documentali); e così per un totale dovuto all'Ing. , di € 26.040,52; su tale somma Pt_1
spettano gli interessi legali, decorrenti dal novembre 2018 (periodo in cui si era cristallizzato
Pagina 8 di 13 l'inadempimento dell'appaltatrice, era stato risolto il contratto e si erano consolidati anche i ritardi).
A proposito dell'applicabilità della penale per il ritardo, è priva di pregio l'argomentazione difensiva della convenuta, secondo cui la stessa non potrebbe riconoscersi, in quanto prevista nel contratto originario, che però sarebbe stato oggetto di novazione a seguito dei successivi accordi;
è sufficiente leggere il documento già citato (doc. 5 citazione e doc. 2 comparsa), per rendersi conto che si tratta di una mera integrazione, modificativa dell'originaria pattuizione, ma non certo interamente novativa e, tanto meno estintiva;
infatti, la stessa reca la denominazione di “appendice contrattuale”, richiama espressamente il contratto precedente, il capitolato e gli allegati e si limita ad indicare alcuni interventi da eseguirsi quali “varianti”, senza in alcun modo annullare o modificare le condizioni generali contrattuali già pattuite (se non nelle parti implicitamente emendate, in quanto compatibili); anzi, anche nella integrazione era prevista una penale per ritardo, anche se di importo diverso (€ 250,00 giornalieri anziché € 500,00), dovendosi comunque ritenere vigente ancora il limite massimo del 10% del prezzo dell'appalto, che lo stesso attore ha applicato nelle proprie richieste.
Domande riconvenzionali della convenuta.
Fermo quanto detto sopra a proposito della correttezza della CTU, è bene precisare che all'ausiliario del Giudice era stata demandata esclusivamente la verifica tecnica dei lavori ed interventi e la quantificazione dei costi e danni, o, quanto meno, la valutazione della congruità di quelli indicati dalle parti.
Resta, invece, appannaggio esclusivo del Tribunale, la valutazione delle risultanze probatorie, quanto alla verifica dei fatti dedotti in causa, nonché la decisione sulle questioni giuridiche, e, segnatamente, sull'interpretazione del contratto e sugli effetti delle relative pattuizioni (anche sotto questo aspetto, le critiche mosse dalla difesa attrice al CTU non colgono nel segno, proprio perché l'ausiliario si è limitato a rispondere ai quesiti del GU, lasciando poi a quest'ultimo la risoluzione delle problematiche di natura prettamente giuridica, che verranno svolte in questa sede, senza necessità di convocare il consulente).
Pertanto, il fatto che il CTU abbia stimato il valore dei lavori aggiuntivi dedotti dalla convenuta (ovvero, in alcuni casi, abbia ritenuto la congruità dei valori indicati dall'appaltatrice), non elide l'onere probatorio gravante su quest'ultima e non può essere considerata come una dimostrazione della effettiva esecuzione di tali lavori, né, tanto meno,
Pagina 9 di 13 può determinare l'automatico riconoscimento delle somme riportate nella relazione peritale, dovendosi anche verificare la loro debenza ai sensi delle condizioni contrattuali.
Ebbene, più volte il CTU, anche in risposta alle deduzioni del CT di parte attrice, ha evidenziato e ribadito di non aver potuto accertare direttamente gli interventi effettuati dalla convenuta e, soprattutto, le varianti e i lavori aggiuntivi da quest'ultima reclamati, poiché al momento delle indagini peritali (il primo accesso è di novembre 2021), i lavori erano stati completati e non era più possibile verificare alcune opere, in assenza di documentazione tecnica che consentisse comunque di riscontrare i lavori.
Si veda quanto scritto a pag. 43 della relazione: «Il sottoscritto CTU ribadisce che sin dall'inizio dell'attività peritale i lavori svolti nei luoghi di causa sono apparsi completi e conclusi ed il fabbricato si è presentato in condizioni di piena agibilità e, in effetti, abitato dall'attore.
Pertanto molte lavorazioni non sono state più visibili, perché nascoste dalle finiture.
Ogni riscontro ai fini del presente giudizio avrebbe, pertanto, richiesto, prove documentali tecniche, amministrative e contabili (ordini di servizio, ordini di fornitura, preventivi, documenti di trasporto, fatture, ricevute di pagamento, ecc.).
Tali prove documentali, però, non risultano prodotte nei fascicoli giudiziari, né dalla parte attrice, né dalla parte convenuta»; ancora, a pag. 25 della relazione, si legge: «Nel presente paragrafo il sottoscritto CTU prende come riferimento, in particolare, il documento denominato “Tabella lavori eseguiti in variante ed ordinati dal Committente” (Allegato 8 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale); La convenuta sostiene di aver eseguito, su espressa richiesta dell'attore, delle opere extra rispetto a quelle previste nei documenti di appalto e nella appendice contrattuale e che di seguito vengono specificate».
Da tali affermazioni emerge chiaramente che il CTU si è limitato a prendere a riferimento le lavorazioni che la stessa convenuta ha elencato nel citato allegato 8, documento di formazione unilaterale e ampiamente contestato dall'attore, verificando la congruità dei prezzi ivi indicati, in relazione agli interventi “asseritamente” svolti, senza però poter riscontrare l'effettiva esistenza di tali interventi, né, tanto meno, il fatto che fossero stati eseguiti dalla ed è evidente che, in base ai principi sopra esposti in materia di CP_3 onere probatorio, tali carenze non possono che ricadere sulla convenuta stessa e sulla impossibilità di ritenere provate le sue domande riconvenzionali.
Pagina 10 di 13 Onere probatorio che, inoltre, doveva estendersi, oltre che alla prova dell'esecuzione di tali presunti interventi, anche alla dimostrazione che gli stessi fossero effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato e nell'appendice e che fossero conformi ai parametri contrattuali.
Ed invero, c'è da dire che alcuni degli interventi indicati dalla convenuta risultano già compresi nel capitolato originario o nella pattuizione aggiuntiva e non è francamente dato capire -a causa della genericità della deduzione sul punto- in cosa si sarebbero differenziati rispetto alla previsione iniziale;
a mero titolo esemplificativo, si prenda l'intervento sul camino o quelli nel vano scala, che sono già inclusi nel capitolato e per i quali non è possibile comprendere, dalle allegazioni della convenuta, in cosa sarebbero consistite le varianti ordinate dal committente.
Inoltre, manca la prova che tali variazioni siano state richieste dal committente ed approvate a termini contrattuali e, che avrebbero determinato l'obbligo di pagamento.
Infatti, l'art. 42 delle condizioni generali di contratto prevede che “qualunque modifica al contenuto del presente Contratto dovrà essere analizzata ed approvata per iscritto dalle parti”; sul punto, a parte la più volte citata appendice contrattuale, non vi è alcun riscontro di approvazione scritta delle ulteriori varianti o aggiunte di cui la chiede il CP_3
pagamento in via riconvenzionale, tali non potendosi certo considerare le email del 2017, citate dal CTU alle pagg. 52-54 della relazione;
infatti, si tratta di corrispondenza che risale al settembre del 2017 e, quindi, è antecedente all'appendice contrattuale dell'8 maggio 2018
(data indicata in atti e non contestata), in cui sono state espressamente pattuite ulteriori lavorazioni, concordando anche il nuovo prezzo complessivo dell'appalto, a corpo e che, quindi, deve ritenersi includere tutte le lavorazioni già discusse o eseguite in precedenza.
Ancora, l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, precisa che il corrispettivo è stabilito
“a corpo” e che la somma è da ritenersi “fissa ed invariabile” e “comprensiva e compensativa” di qualunque onere e costo comunque connesso, anche indirettamente, alla corretta esecuzione dell'appalto; l'art. 25 del capitolato generale, poi, oltre a ribadire che l'appalto è a corpo, stabilisce che «l'Appaltatore deve attenersi rigorosamente alle quantità previste in Contratto. Non saranno perciò pagate le opere in più mentre per quelle in meno sarà defalcato il relativo importo nel solo caso che il Committente ritenga di accettare la minore prestazione.
Il Committente ha facoltà di ordinare, anche su proposta dell'Appaltatore, varianti che non
Pagina 11 di 13 mutino essenzialmente la natura dell'opera.
Le differenze in più o in meno che risultassero dalla liquidazione, saranno, secondo i casi, aggiunte o sottratte dal prezzo a corpo dell'Appalto. La loro valutazione sarà eseguita in base al prezziario contrattuale.
Lo stesso procedimento sarà eseguito nel caso in cui il Committente usi la facoltà, che pienamente si riserva, di aggiungere opere nuove che aumentino l'importo dell'Appalto o di escludere alcune di quelle previste con conseguente diminuzione dell'importo stesso. In detti casi l'Appaltatore dovrà eseguire le prime e sottostare alla esclusione delle seconde, senza diritto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo. L'importo delle opere aggiunte o quello delle opere escluse sarà valutato con le modalità sopra stabilite. […] Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del Contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. […] L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del Contratto» (le sottolineature sono nostre ndr).
Orbene, è evidente che, oltre alle carenze probatorie sulla stessa esecuzione degli interventi aggiuntivi indicati dalla convenuta, mancherebbe comunque la prova della loro regolare approvazione ai sensi del contratto e della loro conformità rispetto alle previsioni negoziali, con particolare riferimento ai limiti di valore in aumento sopra richiamati.
Le rilevate carenze probatorie escludono chiaramente anche l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
tale azione, come noto, ha natura sussidiaria (art. 2042 c.c.), potendo essere esperita soltanto nel caso in cui l'attore non abbia altre azioni a tutela delle proprie ragioni, ma con la essenziale precisazione che secondo costante giurisprudenza, il requisito della sussidiarietà va inteso nel senso che l'arricchimento può essere chiesto soltanto quando l'attore sia privo, in astratto, di una diversa tutela giudiziaria ovvero quando questa non sia accolta per assenza del titolo, ma non anche quando la abbia e la stessa sia però, in concreto, infondata, perché priva di prova o altrimenti estinta, ad esempio per prescrizione (ex multis v. Cass. sez. 3, n. 14944 dell'11/05/2022; n. 30614 del
27/11/2018, n. 2350 del 31/01/2017 e n. 6295 del 13/03/2013; sez. 1, n. 29988 del
20/11/2018; sez. 2, n. 11682 del 14/05/2018; SU n. 33954 del 5/12/2023).
Pagina 12 di 13 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta (integralmente soccombente, sia rispetto alle domande principali dell'attore, sia rispetto alle proprie domande riconvenzionali), nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (scaglione 26.000/52.000 euro), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, €
2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attore spetta anche il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per € 545,00.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU– devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 25909/2019, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes, per inadempimento e ritardo imputabile alla committente, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 26.040,52 -come meglio precisata in motivazione- oltre interessi legali dal dovuto (novembre 2018) al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna la parte convenuta alla Controparte_1
refusione, in favore della parte attrice , delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 545,00 per rimborso spese;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico della parte convenuta CP_3
Così deciso in Roma, in data 25/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 25909/2019 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. PALLADINO Parte_1 C.F._1
ALESSIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PA GISELLA,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. in via principale, per i motivi esposti, accertare e dichiarare, anche alla luce della documentazione prodotta, l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data
14.04.2017, nonché allegati e successive novazioni, con la società
[...]
per grave inadempimento e in danno della medesima società Controparte_1 [...]
riferito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Controparte_1
Roma, in Via Euripide 122, per le causali dedotte in narrativa;
2. per l'effetto, condannarsi l' al pagamento, in Controparte_1
Pagina 1 di 13 favore del committente Ing. della complessiva somma di Euro 28.895,12 Parte_1
così come quantificato ed accertato anche documentalmente al paragrafo 3.0. dell'atto di citazione quantificazione del danno oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
3. rigettare la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. proposta dalla
[...]
Controparte_1
4. condannarsi l' al pagamento delle spese e Controparte_1 compenso di giudizio oltre al 15% spese forfettarie, CAP ed IVA”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in ragione di quanto esposto nella narrativa del presente atto: A) in via pregiudiziale ed in rito dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso l'omesso esperimento, da parte dell'attore, della preventiva ed obbligatoria procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 d. l.
n. 132/2014, con ogni conseguenziale statuizione in proposito;
B) nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le attoree domande perché infondate in fatto ed in diritto in ragione di quanto esposto nella narrativa del presente atto;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda interposta dall'attore, limitare la penale eventualmente dovuta a quella minor somma comunque inferiore al valore dei lavori di che trattasi e/o a quella diversa somma ritenuta equa dal Tribunale in base al proprio prudente apprezzamento anche ai sensi dell'art. 1384 c.c.; C) in accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dalla odierna convenuta si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare, in via principale, il diritto della in Controparte_2
ragione dei fatti di causa a vedersi rifondere dall'attore la somma di € 49.566,05 e/o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della suddetta somma in favore della convenuta;
sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, in via subordinata ed in virtù dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. a vedersi rifondere la somma di € 49.566,05 e/o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, somma quella sopra indicata consistente nell'equivalente monetario dei lavori effettuati dalla odierna convenuta nel fabbricato oggetto di causa, e conseguentemente condannare l'attore al pagamento della suddetta somma in favore della
Pagina 2 di 13 convenuta, anche compensando la somma in commento con l'eventuale importo che la convenuta eventualmente fosse condannata a corrispondere ad esso attore. In via ulteriormente subordinata si chiede che, comunque, per la medesima causale di cui alla detta riconvenzionale, l'attore venga condannato a pagare, in favore della convenuta, la minore somma tra lo speso ed il migliorato in ragione della proposta azione ex art. 2041 c.c. ed in costanza delle migliorie apportate dalla convenuta al fabbricato oggetto di causa, pari all'importo di € 49.566,05 e/o in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e/o in alternativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in base al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adìto, in ragione di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto.
L'Ing. ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche , chiedendo che venisse
[...] CP_3 accertato l'inadempimento della convenuta ad un contratto di appalto stipulato tra le parti, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà dell'attore, sita in
Roma, Via Euripide n. 122; l'attore ha dedotto, in particolare, che la non aveva CP_3
rispettato i termini contrattuali di fine lavori e non aveva completato le opere appaltate, chiedendo, pertanto, la sua condanna, a titolo di risarcimento danni, nonché per penale contrattuale da ritardo, per complessivi € 28.895,12 (calcolati detraendo dal dovuto per lavori incompleti e per la penale, la rimanenza a saldo del prezzo pattuito, per poco più di 10 mila euro).
Costituitasi la convenuta, ha contestato le avverse deduzioni e domande, sostenendo che i ritardi non erano imputabili all'appaltatrice, bensì alle innumerevoli variazioni richieste in corso d'opera dal committente, nonché da difficoltà tecniche e problemi strutturali dell'edificio; che, comunque, gli accordi iniziali erano stati modificati concordemente tra le parti, con conseguente loro novazione e sopravvenuta inefficacia anche dei termini pattuiti e che, inoltre, la aveva eseguito una serie di lavorazioni extra, non previste nel CP_3 contratto, chiedendo il pagamento del relativo corrispettivo, in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., eventualmente da compensarsi con quanto fosse risultato dovuto all'attore.
Pagina 3 di 13 La causa è stata istruita con una CTU, affidata all'Arch. e, all'esito, con Persona_1
provvedimento ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 7 maggio 2025.
2. Diritto.
Principi giuridici generali e onere probatorio.
In via preliminare e generale, è bene richiamare i principi giuridici ormai assolutamente consolidati in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale e, segnatamente, di appalto d'opera.
Il primo principio, per giurisprudenza granitica, è quello per cui il soggetto che chieda l'adempimento di un obbligo altrui, o agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'obbligazione e può poi limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'altra parte, senza necessità di dimostrarlo, essendo onere del debitore provare di avere eventualmente estinto le obbligazioni a proprio carico, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. SU n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n.
15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007, n. 26953 del
11/11/2008 e n. 13685 del 21/05/2019; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del
12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, la Corte di legittimità ha affermato che: «le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (art. 1667
c.c.) non derogano al principio generale che governa l'inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi
l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte» (Cass. n. 344 del 10/1/2014; conformi Cass. sez. 2, n. 936 del 20/01/2010 e sez. 6-
2 n. 98 del 4/01/2019); ancora, costituisce punto fermo della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale il compimento dell'opera appaltata è, di per sé, la circostanza che segna il discrimine tra l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di responsabilità da inadempimento dei contratti in generale, e quelle inerenti la specifica garanzia per vizi e difformità a tutela del committente nel contratto di appalto («In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata,
Pagina 4 di 13 restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità»; Cass. Sez. 2, Sent. n. 5771 del 4/03/2025, conf. Cass. Sez. 2, Sent. n. 13983 del
24/06/2011).
Ed è proprio questa la fattispecie dedotta nel presente giudizio, laddove il committente Ing.
piuttosto che contestare vizi o difformità delle opere eseguite, ha lamentato, in Pt_1
radice, la mancata o incompleta esecuzione di alcuni interventi pattuiti.
Tali principi valgono anche con riferimento alla contestazione del ritardo, trattandosi pur sempre di un inadempimento contrattuale, per il mancato rispetto dei termini pattuiti;
sul committente grava l'onere di allegare e dimostrare il ritardo e, una volta acquisito, grava poi sull'appaltatore (ai sensi della presunzione di colpa e della conseguente inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.) dedurre e provare che il ritardo non gli sia imputabile.
Concludendo, nel caso di specie, sull'attore , quale committente, grava Parte_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto ed il contenuto delle obbligazioni assunte
(nonché, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, di aver adempiuto alle obbligazioni su di lui gravanti, circostanza per la verità, nemmeno contestata), potendo poi limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, e, quanto al ritardo, a provarne la sussistenza oggettiva, cioè il mancato rispetto dei termini contrattuali;
grava invece sulla convenuta quale appaltatrice, l'onere di dimostrare di aver eseguito e completato tutte le CP_3
opere di cui si contesta la mancata esecuzione e la non imputabilità a sé dell'eventuale ritardo;
quanto, poi, alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di compensi ulteriori, per opere eseguite extra capitolato, a maggior ragione spetta all'appaltatrice dimostrarne l'esistenza e l'effettiva esecuzione, non solo perché si tratta degli elementi costitutivi della sua pretesa, ma anche a fronte delle previsioni contrattuali, che -come si vedrà meglio più avanti- stabilivano precisi limiti ed imponevano determinate forme e modalità, per le modifiche in corso d'opera.
Inadempimento e ritardi dell'appaltatore. Quantificazione dei danni.
Essendo questi i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, si ritiene che l'attore abbia quindi compiutamente assolto il proprio onere probatorio.
Pagina 5 di 13 Invero, in relazione al mancato completamento delle opere, nonché al mancato rispetto dei termini contrattualmente pattuiti per la fine dei lavori, si ravvisa una sostanziale non contestazione della società appaltatrice convenuta, la quale, piuttosto che negare le circostanze fattuali, si è limitata a sostenere la non imputabilità a sé di tali inadempimenti, dovuti invece -secondo la sua prospettazione- alla condotta del committente, che in corso d'opera avrebbe ordinato diverse variazioni, con conseguente ampliamento dei tempi di realizzazione ed impossibilità di rispettare i termini originari.
Peraltro, si ritiene che lo stato del cantiere e, quindi, quello di completamento delle opere - oltre che non contestato- sia comunque dimostrato dagli atti acquisiti in giudizio e, segnatamente, dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti (doc. 8 di parte attrice, allegato alla citazione, e doc. 12-53 di parte convenuta, allegato alla memoria
183 n. 2 c.p.c.). Infatti, sebbene la convenuta abbia contestato la valenza CP_3
probatoria del verbale di sopralluogo del 29.10.2018 (doc. 7 citazione), in quanto eseguito in sua assenza, tuttavia, in primo luogo, la contestazione è generica, perché rivolta indiscriminatamente all'intero documento, senza però che vi sia una puntuale deduzione sui singoli e specifici aspetti che non sarebbero veritieri (il che, come detto, conferma la non contestazione specifica in ordine alla avversa indicazione delle opere non complete); inoltre, non vi è contestazione sulla veridicità delle fotografie allegate e, soprattutto, la stessa convenuta dichiara di aver effettuato un sopralluogo in data 6.11.2018 (quindi, appena una settimana dopo quello effettuato dal committente), in occasione del quale ha scattato le fotografie sopra citate, le quali restituiscono una rappresentazione del cantiere del tutto omogenea con quella rappresentata dalle fotografie dell'attore e riportata nel verbale di sopralluogo (ovviamente, ci riferiamo esclusivamente alla descrizione oggettiva del cantiere e delle opere, con esclusione delle valutazioni e quantificazioni, che infatti sono state poi rimesse al CTU).
Da tali elementi, dunque, risulta dimostrato che alcune delle opere previste in contratto (e nelle successive integrazioni e modifiche) non erano state completate, ancora nell'ottobre del
2018, a fronte di un termine ultimo per fine lavori, pattuito (a seguito di proroga), al
15.06.2018 per le opere interne, ed al 30.06.2018 per quelle esterne, come da appendice contrattuale (doc. 5 citazione;
prodotto anche sub doc. 2 della comparsa di costituzione).
Richiamati i principi sopra esposti, in tema di presunzione di colpa dell'inadempimento contrattuale e della conseguente inversione dell'onere probatorio sulla non imputabilità di
Pagina 6 di 13 tale inadempimento, è evidente l'infondatezza delle argomentazioni difensive dell'appaltatrice a giustificazione dei ritardi e dell'incompletezza delle opere. CP_3
Infatti, posto che la possibilità di richiedere variazioni e/o interventi aggiuntivi in corso d'opera è pacificamente nel diritto del committente (cfr. art. 1661 c.c.) e, nel caso di specie, era anche contrattualmente prevista (sia pur con certi limiti, su cui si tornerà più avanti), tutte le varianti e gli interventi ulteriori che risultano disposti nell'appalto per cui è causa, sono stati concordati tra le parti ed accettati dalla società appaltatrice, che ha anche richiesto ed ottenuto una proroga dei termini contrattuali di fine lavori inizialmente pattuiti;
pertanto, la non può certo invocare a sua discolpa un'asserita inesigibilità anche dei nuovi CP_3 termini, atteso che si tratta, appunto, di termini stabiliti concordemente tra le parti, che contrattavano in una posizione di assoluta parità.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi di legge, l'appaltatore è un soggetto che svolge un'attività professionale “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c.), ed è tenuto ad osservare l'ordinaria diligenza (art. 1176, 2° comma c.c.), sicché si tratta di un soggetto dotato di particolare competenza (tale che, secondo la consolidata giurisprudenza, deve rilevare anche eventuali errori progettuali o di esecuzione, ove provenienti dal committente), assolutamente in grado di valutare se i termini contrattualmente previsti erano idonei a consentire di portare a termine i lavori;
salvo che, ovviamente, non si deduca un vizio della volontà nella formazione dell'accordo (il che, nella specie, è da escludere, in assenza di contestazioni sul punto).
Con riferimento, poi, agli asseriti “danni strutturali” che avrebbero anch'essi cagionato un ritardo nei lavori -al di là della genericità della deduzione, non essendo stato precisato di che tipo di danni si sarebbe trattato- si rileva come anche tale aspetto fosse già emerso e fosse stato, infatti, oggetto della citata appendice contrattuale, nella quale, oltre agli interventi aggiuntivi, venivano concordati i nuovi termini di ultimazione lavori, tenendo quindi conto anche di questi, non meglio specificati, problemi strutturali.
Conclusivamente, deve ritenersi provata e fondata la domanda principale di parte attrice, ovvero l'accertamento dell'inadempimento della al contratto di appalto stipulato CP_3 tra le parti, ed avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Roma, Via Euripide n.
122, di proprietà dell'Ing. , sia sotto l'aspetto della mancata realizzazione Parte_1
o completamento di alcune opere, sia sotto quello del ritardo nell'esecuzione dei lavori;
inadempimenti che legittimavano la risoluzione contrattuale.
Pagina 7 di 13 Passando, quindi, alla quantificazione dei danni, ci si deve rimettere agli esiti della CTU, che sono assolutamente condivisibili, in quanto frutto di un approfondito e completo esame degli atti e dell'esatta applicazione delle norme tecniche in materia, nonché prive di vizi logici o tecnici.
Si ricorda che, secondo un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. sez. 1, n. 33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n. 4352 del 14/02/2019).
A tal proposito -pur preso atto della svista in cui è incorso il sottoscritto, nel non rilevare che vi era stata, da parte della difesa attrice, una richiesta di convocazione del consulente a chiarimenti- la richiesta appare priva di fondamento;
invero, con riferimento alla principale critica mossa dall'attore al CTU, non può che rilevarsi come l'Arch. ha esaminato Per_1
tutta la documentazione prodotta in atti e tenuto conto di tutte le pattuizioni contrattuali, sia originarie che modificate, tanto è vero che, ad esempio, nel quantificare i costi delle opere, ha applicato la riduzione di prezzo del 40% prevista nell'appendice contrattuale integrativa.
Il CTU, inoltre, ha anche tenuto in debito conto dei rilievi e delle osservazioni delle parti, tanto è vero che, con riferimento alla posizione attorea, ha modificato in parte le conclusioni della bozza e rideterminato le somme dovute al committente.
Ciò premesso e precisato, quindi, rimandando alla relazione definitiva per tutti i dettagli tecnici, il consulente ha quantificato, a titolo di detrazione per opere e lavorazioni non eseguite, l'importo di € 28.592,94 e, a titolo di penale per i ritardi, la somma di € 7.726,90; il credito complessivo in favore della parte attrice committente è quindi di € 36.319,84, cui occorre sottrarre l'importo di € 10.279,32 (riconosciuto dallo stesso attore, che pure lo ha detratto dalle proprie domande), quale residuo prezzo dell'appalto (considerato il prezzo finale, risultante dall'appendice integrativa, al netto degli acconti versati, non contestati e documentali); e così per un totale dovuto all'Ing. , di € 26.040,52; su tale somma Pt_1
spettano gli interessi legali, decorrenti dal novembre 2018 (periodo in cui si era cristallizzato
Pagina 8 di 13 l'inadempimento dell'appaltatrice, era stato risolto il contratto e si erano consolidati anche i ritardi).
A proposito dell'applicabilità della penale per il ritardo, è priva di pregio l'argomentazione difensiva della convenuta, secondo cui la stessa non potrebbe riconoscersi, in quanto prevista nel contratto originario, che però sarebbe stato oggetto di novazione a seguito dei successivi accordi;
è sufficiente leggere il documento già citato (doc. 5 citazione e doc. 2 comparsa), per rendersi conto che si tratta di una mera integrazione, modificativa dell'originaria pattuizione, ma non certo interamente novativa e, tanto meno estintiva;
infatti, la stessa reca la denominazione di “appendice contrattuale”, richiama espressamente il contratto precedente, il capitolato e gli allegati e si limita ad indicare alcuni interventi da eseguirsi quali “varianti”, senza in alcun modo annullare o modificare le condizioni generali contrattuali già pattuite (se non nelle parti implicitamente emendate, in quanto compatibili); anzi, anche nella integrazione era prevista una penale per ritardo, anche se di importo diverso (€ 250,00 giornalieri anziché € 500,00), dovendosi comunque ritenere vigente ancora il limite massimo del 10% del prezzo dell'appalto, che lo stesso attore ha applicato nelle proprie richieste.
Domande riconvenzionali della convenuta.
Fermo quanto detto sopra a proposito della correttezza della CTU, è bene precisare che all'ausiliario del Giudice era stata demandata esclusivamente la verifica tecnica dei lavori ed interventi e la quantificazione dei costi e danni, o, quanto meno, la valutazione della congruità di quelli indicati dalle parti.
Resta, invece, appannaggio esclusivo del Tribunale, la valutazione delle risultanze probatorie, quanto alla verifica dei fatti dedotti in causa, nonché la decisione sulle questioni giuridiche, e, segnatamente, sull'interpretazione del contratto e sugli effetti delle relative pattuizioni (anche sotto questo aspetto, le critiche mosse dalla difesa attrice al CTU non colgono nel segno, proprio perché l'ausiliario si è limitato a rispondere ai quesiti del GU, lasciando poi a quest'ultimo la risoluzione delle problematiche di natura prettamente giuridica, che verranno svolte in questa sede, senza necessità di convocare il consulente).
Pertanto, il fatto che il CTU abbia stimato il valore dei lavori aggiuntivi dedotti dalla convenuta (ovvero, in alcuni casi, abbia ritenuto la congruità dei valori indicati dall'appaltatrice), non elide l'onere probatorio gravante su quest'ultima e non può essere considerata come una dimostrazione della effettiva esecuzione di tali lavori, né, tanto meno,
Pagina 9 di 13 può determinare l'automatico riconoscimento delle somme riportate nella relazione peritale, dovendosi anche verificare la loro debenza ai sensi delle condizioni contrattuali.
Ebbene, più volte il CTU, anche in risposta alle deduzioni del CT di parte attrice, ha evidenziato e ribadito di non aver potuto accertare direttamente gli interventi effettuati dalla convenuta e, soprattutto, le varianti e i lavori aggiuntivi da quest'ultima reclamati, poiché al momento delle indagini peritali (il primo accesso è di novembre 2021), i lavori erano stati completati e non era più possibile verificare alcune opere, in assenza di documentazione tecnica che consentisse comunque di riscontrare i lavori.
Si veda quanto scritto a pag. 43 della relazione: «Il sottoscritto CTU ribadisce che sin dall'inizio dell'attività peritale i lavori svolti nei luoghi di causa sono apparsi completi e conclusi ed il fabbricato si è presentato in condizioni di piena agibilità e, in effetti, abitato dall'attore.
Pertanto molte lavorazioni non sono state più visibili, perché nascoste dalle finiture.
Ogni riscontro ai fini del presente giudizio avrebbe, pertanto, richiesto, prove documentali tecniche, amministrative e contabili (ordini di servizio, ordini di fornitura, preventivi, documenti di trasporto, fatture, ricevute di pagamento, ecc.).
Tali prove documentali, però, non risultano prodotte nei fascicoli giudiziari, né dalla parte attrice, né dalla parte convenuta»; ancora, a pag. 25 della relazione, si legge: «Nel presente paragrafo il sottoscritto CTU prende come riferimento, in particolare, il documento denominato “Tabella lavori eseguiti in variante ed ordinati dal Committente” (Allegato 8 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale); La convenuta sostiene di aver eseguito, su espressa richiesta dell'attore, delle opere extra rispetto a quelle previste nei documenti di appalto e nella appendice contrattuale e che di seguito vengono specificate».
Da tali affermazioni emerge chiaramente che il CTU si è limitato a prendere a riferimento le lavorazioni che la stessa convenuta ha elencato nel citato allegato 8, documento di formazione unilaterale e ampiamente contestato dall'attore, verificando la congruità dei prezzi ivi indicati, in relazione agli interventi “asseritamente” svolti, senza però poter riscontrare l'effettiva esistenza di tali interventi, né, tanto meno, il fatto che fossero stati eseguiti dalla ed è evidente che, in base ai principi sopra esposti in materia di CP_3 onere probatorio, tali carenze non possono che ricadere sulla convenuta stessa e sulla impossibilità di ritenere provate le sue domande riconvenzionali.
Pagina 10 di 13 Onere probatorio che, inoltre, doveva estendersi, oltre che alla prova dell'esecuzione di tali presunti interventi, anche alla dimostrazione che gli stessi fossero effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato e nell'appendice e che fossero conformi ai parametri contrattuali.
Ed invero, c'è da dire che alcuni degli interventi indicati dalla convenuta risultano già compresi nel capitolato originario o nella pattuizione aggiuntiva e non è francamente dato capire -a causa della genericità della deduzione sul punto- in cosa si sarebbero differenziati rispetto alla previsione iniziale;
a mero titolo esemplificativo, si prenda l'intervento sul camino o quelli nel vano scala, che sono già inclusi nel capitolato e per i quali non è possibile comprendere, dalle allegazioni della convenuta, in cosa sarebbero consistite le varianti ordinate dal committente.
Inoltre, manca la prova che tali variazioni siano state richieste dal committente ed approvate a termini contrattuali e, che avrebbero determinato l'obbligo di pagamento.
Infatti, l'art. 42 delle condizioni generali di contratto prevede che “qualunque modifica al contenuto del presente Contratto dovrà essere analizzata ed approvata per iscritto dalle parti”; sul punto, a parte la più volte citata appendice contrattuale, non vi è alcun riscontro di approvazione scritta delle ulteriori varianti o aggiunte di cui la chiede il CP_3
pagamento in via riconvenzionale, tali non potendosi certo considerare le email del 2017, citate dal CTU alle pagg. 52-54 della relazione;
infatti, si tratta di corrispondenza che risale al settembre del 2017 e, quindi, è antecedente all'appendice contrattuale dell'8 maggio 2018
(data indicata in atti e non contestata), in cui sono state espressamente pattuite ulteriori lavorazioni, concordando anche il nuovo prezzo complessivo dell'appalto, a corpo e che, quindi, deve ritenersi includere tutte le lavorazioni già discusse o eseguite in precedenza.
Ancora, l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, precisa che il corrispettivo è stabilito
“a corpo” e che la somma è da ritenersi “fissa ed invariabile” e “comprensiva e compensativa” di qualunque onere e costo comunque connesso, anche indirettamente, alla corretta esecuzione dell'appalto; l'art. 25 del capitolato generale, poi, oltre a ribadire che l'appalto è a corpo, stabilisce che «l'Appaltatore deve attenersi rigorosamente alle quantità previste in Contratto. Non saranno perciò pagate le opere in più mentre per quelle in meno sarà defalcato il relativo importo nel solo caso che il Committente ritenga di accettare la minore prestazione.
Il Committente ha facoltà di ordinare, anche su proposta dell'Appaltatore, varianti che non
Pagina 11 di 13 mutino essenzialmente la natura dell'opera.
Le differenze in più o in meno che risultassero dalla liquidazione, saranno, secondo i casi, aggiunte o sottratte dal prezzo a corpo dell'Appalto. La loro valutazione sarà eseguita in base al prezziario contrattuale.
Lo stesso procedimento sarà eseguito nel caso in cui il Committente usi la facoltà, che pienamente si riserva, di aggiungere opere nuove che aumentino l'importo dell'Appalto o di escludere alcune di quelle previste con conseguente diminuzione dell'importo stesso. In detti casi l'Appaltatore dovrà eseguire le prime e sottostare alla esclusione delle seconde, senza diritto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo. L'importo delle opere aggiunte o quello delle opere escluse sarà valutato con le modalità sopra stabilite. […] Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del Contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. […] L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del Contratto» (le sottolineature sono nostre ndr).
Orbene, è evidente che, oltre alle carenze probatorie sulla stessa esecuzione degli interventi aggiuntivi indicati dalla convenuta, mancherebbe comunque la prova della loro regolare approvazione ai sensi del contratto e della loro conformità rispetto alle previsioni negoziali, con particolare riferimento ai limiti di valore in aumento sopra richiamati.
Le rilevate carenze probatorie escludono chiaramente anche l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento;
tale azione, come noto, ha natura sussidiaria (art. 2042 c.c.), potendo essere esperita soltanto nel caso in cui l'attore non abbia altre azioni a tutela delle proprie ragioni, ma con la essenziale precisazione che secondo costante giurisprudenza, il requisito della sussidiarietà va inteso nel senso che l'arricchimento può essere chiesto soltanto quando l'attore sia privo, in astratto, di una diversa tutela giudiziaria ovvero quando questa non sia accolta per assenza del titolo, ma non anche quando la abbia e la stessa sia però, in concreto, infondata, perché priva di prova o altrimenti estinta, ad esempio per prescrizione (ex multis v. Cass. sez. 3, n. 14944 dell'11/05/2022; n. 30614 del
27/11/2018, n. 2350 del 31/01/2017 e n. 6295 del 13/03/2013; sez. 1, n. 29988 del
20/11/2018; sez. 2, n. 11682 del 14/05/2018; SU n. 33954 del 5/12/2023).
Pagina 12 di 13 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta (integralmente soccombente, sia rispetto alle domande principali dell'attore, sia rispetto alle proprie domande riconvenzionali), nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (scaglione 26.000/52.000 euro), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, €
2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attore spetta anche il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per € 545,00.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU– devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 25909/2019, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes, per inadempimento e ritardo imputabile alla committente, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 26.040,52 -come meglio precisata in motivazione- oltre interessi legali dal dovuto (novembre 2018) al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna la parte convenuta alla Controparte_1
refusione, in favore della parte attrice , delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 545,00 per rimborso spese;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico della parte convenuta CP_3
Così deciso in Roma, in data 25/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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