Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2025, proposto da
TA CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Di Micco, Rosario Saviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi in ordine all'istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/90 prot. n. 25208 del 05/09/2025, per l’accesso, la visione e l’estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi, compresi i chiarimenti, osservazioni e documenti eventualmente trasmessi dalle parti, comunicazioni e/o determinazioni dei vari uffici del medesimo Comune, emessi nell’espletamento delle relative attività ed adempimenti di legge, in relazione al procedimento per l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 70 del 27.06.2017 e successive varianti riferiti alle opere di abbattimento e ricostruzione di parte dell’immobile in Frattamaggiore (80027) (NA), alla via Miseno – angolo via Trento n. 20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la signora CA ha dedotto di essere titolare del diritto di proprietà sull’immobile facente parte del fabbricato sito in Frattamaggiore alla via Miseno-angolo via Trento n. 20, nonché sull’area cortilizia comune censita nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 5 particella 386 (ex 365); ha, altresì, dedotto che in data 27/06/2017 il Comune rilasciava il permesso di costruire n. 70 sulla scorta di una falsa e/o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, prevedendo esso anche opere riguardanti detta area cortilizia comune, sicché la deducente chiedeva all’ente di procedere all’annullamento in autotutela del titolo, nonché di quelli successivamente rilasciati in relazione al medesimo immobile.
Il procedimento si concludeva con il rigetto dell’istanza della ricorrente, la quale, dunque, presentava al Comune istanza prot. n. 25208, con la quale chiedeva di avere accesso agli atti del procedimento di autotutela citato: l’ente restava inerte, sicché la ricorrente notificava il ricorso in disamina, al fine di vedere tutelato il proprio diritto all’ostensione dei documenti in commento.
Il Comune di Frattamaggiore non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, secondo quanto si passa ad osservare.
La ricorrente è da ritenersi titolare di legittimazione e di un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti richiesti, tenuto conto che la stessa ha sollecitato l’Amministrazione alla verifica della regolarità del titolo edilizio 70/2017, che si assume essere stato rilasciato anche in relazione ad un immobile del quale la stessa afferma di essere comproprietaria.
Ed infatti, la conoscenza degli atti della sequenza procedimentale attivatasi sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, appare concretamente strumentale alla tutela della situazione proprietaria da questa fatta valere nel presente giudizio; del resto, l’Amministrazione, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a evidenziare l’esistenza di eventuali esigenze di riservatezza ostative all’accesso.
Come noto, la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza (c.d. “need to know”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa (tra l’altro, di sovente è soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di accesso che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili) (T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda ter, 30 marzo 2022, n. 3655).
In quest’ottica, la ricorrente non soltanto è legittimata a richiedere la documentazione in questione (in ragione delle particolari circostanze esposte nell’istanza di accesso), ma ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l’ostensione, per le ragioni in precedenza evidenziate: il Comune con il silenzio serbato, ha invece reso un provvedimento tacito di diniego.
3. Conclusivamente, sulla scorta di quanto osservato, il ricorso deve essere accolto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina al Comune di Frattamaggiore di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente di cui all’istanza di accesso prot. n. 25208/2025, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- condanna il Comune di Frattamaggiore al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LE | AN AR |
IL SEGRETARIO