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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 118/2024 R.G., promossa da:
CP 1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
CP 1Con ricorso depositato il 16/01/2024, adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 52 giornate annue alle dipendenze della ditta Louis.
Lamentava che l' CP_2, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_2 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'CP 2 resisteva in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal poter agire in giudizio e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso. CP 1 chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta Louis.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' CP_2 previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 52 giornate nel 2019.
Sul punto, va rilevato che l'CP_2, ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 28.2.2023,
a firma degli ispettori Per 1 e Per 2 riguardante un accesso presso la ditta Louis, in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto
1'CP_2 a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all' Controparte 3
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l'CP_2, nel legittimo esercizio dei suoi poteri autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Louis.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
DMAG costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, le buste paga).
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa tre testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
Sotto questo profilo, quand' anche si volesse dubitare dell'attendibilità del teste Tes 1, collega della ricorrente, non vi sarebbero ragioni per dubitare della attendibilità dei testi Tes 2 e Tes 3, i quali non hanno rapporti di parentela con la ricorrente, non hanno riferito di avere analogo contenzioso contro
1'CP_2 e non sono neppure dipendenti della stessa ditta datrice di lavoro della ricorrente ma semplici avventori della ditta.
Ebbene, i testi hanno tutti confermato tutte le circostanze capitolate dalla ricorrente, riferendo della effettiva esistenza di un suo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta Louis, delle mansioni svolte, dei terreni su cui si svolgeva l'attività di lavoro, dell'orario, della retribuzione e dell'esercizio dei poteri datoriali del titolare.
L'attendibilità delle testimonianze raccolte in giudizio può desumersi dal pieno riscontro di quanto riferito da ogni singolo teste con il tenore ed il contenuto della testimonianza resa dagli altri testimoni.
Le deposizioni rese, che avvalorano la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo i testi riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale intorno alla fondatezza della domanda.
Di contro, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la presunzione di non lavoro, ricavata dall' CP_2 in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive
-ma
- del suindicato verbale ispettivo. Va, infatti, precisato, che gli ispettori verbalizzanti hanno astratte-
compiuto un accertamento che riguarda più la capacità astratta di impiegare manodopera da parte della ditta Louis, ma non hanno fatto menzione dei lavoratori eventualmente trovati sul posto, e di quelli assenti.
Pertanto, se pur possa essere vero e fondato che molti dei rapporti di lavoro denunciati dal Louis fossero fittizi, in presenza delle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio, non può affermarsi con ragionevole certezza la fittizietà del rapporto lavorativo facente capo alla odierna ricorrente.
Del resto l'CP_2 non ha inteso far escutere in giudizio i propri ispettori verbalizzanti come testimoni, con ciò rinunciando ad aggiungere ulteriori elementi a sostegno della propria tesi.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dalla ricorrente, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (e orali) offerte in giudizio.
CP 1 ha lavoratoIn conseguenza di ciò la domanda va accolta, e va dichiarato che quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Louis per 52 giornate nel 2019.
Conseguentemente l'CP_2 va condannato ad effettuare la reiscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza, per l'anno e le giornate di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 2 con ricorso depositato il 16/01/2024, disattesa Controparte 1 و
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della Dichiara che CP 1
ditta Louis per 52 giornate nel 2019;
Condanna l'CP_2 a reiscrivere il ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
-
comune di residenza per l'anno e le giornate di cui al punto che precede;
Rigetta ogni altra domanda;
-
Condanna l'CP_2 al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti due terzi di dette spese, che liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 23/10/2025.
Il Giudice
PI AO RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 118/2024 R.G., promossa da:
CP 1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
CP 1Con ricorso depositato il 16/01/2024, adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 52 giornate annue alle dipendenze della ditta Louis.
Lamentava che l' CP_2, aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_2 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'CP 2 resisteva in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal poter agire in giudizio e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso. CP 1 chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta Louis.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' CP_2 previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 52 giornate nel 2019.
Sul punto, va rilevato che l'CP_2, ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 28.2.2023,
a firma degli ispettori Per 1 e Per 2 riguardante un accesso presso la ditta Louis, in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto
1'CP_2 a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all' Controparte 3
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l'CP_2, nel legittimo esercizio dei suoi poteri autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Louis.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
DMAG costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, le buste paga).
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa tre testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
Sotto questo profilo, quand' anche si volesse dubitare dell'attendibilità del teste Tes 1, collega della ricorrente, non vi sarebbero ragioni per dubitare della attendibilità dei testi Tes 2 e Tes 3, i quali non hanno rapporti di parentela con la ricorrente, non hanno riferito di avere analogo contenzioso contro
1'CP_2 e non sono neppure dipendenti della stessa ditta datrice di lavoro della ricorrente ma semplici avventori della ditta.
Ebbene, i testi hanno tutti confermato tutte le circostanze capitolate dalla ricorrente, riferendo della effettiva esistenza di un suo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta Louis, delle mansioni svolte, dei terreni su cui si svolgeva l'attività di lavoro, dell'orario, della retribuzione e dell'esercizio dei poteri datoriali del titolare.
L'attendibilità delle testimonianze raccolte in giudizio può desumersi dal pieno riscontro di quanto riferito da ogni singolo teste con il tenore ed il contenuto della testimonianza resa dagli altri testimoni.
Le deposizioni rese, che avvalorano la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo i testi riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale intorno alla fondatezza della domanda.
Di contro, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la presunzione di non lavoro, ricavata dall' CP_2 in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive
-ma
- del suindicato verbale ispettivo. Va, infatti, precisato, che gli ispettori verbalizzanti hanno astratte-
compiuto un accertamento che riguarda più la capacità astratta di impiegare manodopera da parte della ditta Louis, ma non hanno fatto menzione dei lavoratori eventualmente trovati sul posto, e di quelli assenti.
Pertanto, se pur possa essere vero e fondato che molti dei rapporti di lavoro denunciati dal Louis fossero fittizi, in presenza delle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio, non può affermarsi con ragionevole certezza la fittizietà del rapporto lavorativo facente capo alla odierna ricorrente.
Del resto l'CP_2 non ha inteso far escutere in giudizio i propri ispettori verbalizzanti come testimoni, con ciò rinunciando ad aggiungere ulteriori elementi a sostegno della propria tesi.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dalla ricorrente, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (e orali) offerte in giudizio.
CP 1 ha lavoratoIn conseguenza di ciò la domanda va accolta, e va dichiarato che quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Louis per 52 giornate nel 2019.
Conseguentemente l'CP_2 va condannato ad effettuare la reiscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza, per l'anno e le giornate di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 2 con ricorso depositato il 16/01/2024, disattesa Controparte 1 و
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della Dichiara che CP 1
ditta Louis per 52 giornate nel 2019;
Condanna l'CP_2 a reiscrivere il ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
-
comune di residenza per l'anno e le giornate di cui al punto che precede;
Rigetta ogni altra domanda;
-
Condanna l'CP_2 al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti due terzi di dette spese, che liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 23/10/2025.
Il Giudice
PI AO RE