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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/10/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN TA, all'udienza del 06.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, co.1, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6788/2025 R.G.L vertente
TRA
con l'avv. Stella Vigliotti Parte_1
ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luigi Lorusso CP_1
resistente
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti, all' odierna udienza, hanno dato atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in conseguenza dell' intervenuta iscrizione, in favore del ricorrente, di complessive 52 giornate di lavoro negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l' anno 2024 e della conseguente riliquidazione della prestazione inizialmente riconosciutagli in misura parziale e, dunque, dell' accoglimento della domanda azionata. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. All' odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza contestuale all' esito della discussione orale della stessa.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
3.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nel caso di specie, il riconoscimento delle giornate inizialmente non iscritte e la liquidazione della quota della prestazione previdenziale azionata è intervenuto, pacificamente, in corso di causa e previo esperimento del ricorso amministrativo, definito con esito del 22.4.2025.
Come eccepito da parte resistente, il ricorrente è stato inizialmente iscritto negli elenchi anagrafici del comune di Cerignola per 14 giornate agricole dell'anno 2024. Successivamente, a seguito di dichiarazione trimestrale tardiva da parte della ditta assuntrice Prestige, in data 02/07/2025, sono state accreditate ulteriori giornate, per un totale di 52, come richiesto in atti.
Pertanto, si è provveduto ad effettuare il riesame della ds agr. 2024 per la differenza delle giornate inizialmente non iscritte ( pari a 38), dal quale è scaturito un pagamento, con data valuta 16/07/2025
e per euro 685,72 netti (a fronte di 941,92 euro lordi), a titolo di riliquidazione della prestazione temporanea connessa all' iscrizione.
Tanto premesso, si stima equo ed opportuno, tenuto conto della circostanza che l'iniziale errata CP_ iscrizione del ricorrente non è dipesa dalla condotta colposa dell' resistente, ma da fatto ascrivibile al datore di lavoro, circostanza nota all' istante anche in data antecedente al deposito del CP_ ricorso introduttivo - avendo egli versato in atti la pec inviatagli dall' a definizione del ricorso amministrativo nella quale si faceva precisa menzione di tale circostanza - nonché della tempestività dell' aggiornamento della posizione del ricorrente, avvenuta subito dopo il deposito del ricorso introduttivo ( avvenuto il 25.6.2025), e in data contestuale alla notifica dello stesso (ovvero il 2.7.2025, laddove la notifica del ricorso documentata in atti è del 3.7.2025) compensare le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue, nella misura di 3/4, ponendo a carico di parte resistente la restante quota.
La liquidazione delle spese viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di
I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Si richiama, in merito alla disposta compensazione parziale delle spese, quanto rilevato dalla Corte
Territoriale : “Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile , sez. VI ,
10/04/2020 , n. 7782). Con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il
Legislatore ha introdotto una norma elastica – configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n.
2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass.
n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ ( cfr Cda Bari sez. lav., 26/05/2023,
n.758).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 2.697,00, oltre accessori di legge, che compensa nella misura di 3/4, ponendo a carico di parte resistente la restante quota di 1/4, da distrarsi in favore dell' avv. Stella Vigliotti, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN TA