Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3341/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. TALPINI ALICE presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_1 nata il [...] in [...], cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in [...]
con l' avv. LENZI LEVONI FRANCESCO presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 9
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 17/03/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
1007/2017 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 20/04/2017; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. La figlia minore è affidata in modo condiviso, ad entrambi i genitori, a norma dell'art.337ter cod. civ., Pt_2 con collocamento prevalente presso la madre, pertanto l'esercizio della responsabilità sulla figlia minore spetta, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione, salute, residenza.
2. I genitori concordano che la figlia minore si trasferirà insieme alla madre a Milano in Piazzale Siena n.11 e conseguentemente la residenza anagrafica di verrà fissata a Milano in Piazzale Siena n.11 a far data dal Pt_2 giorno successivo al deposito del ricorso congiunto: il padre, a tal proposito, si impegna a sottoscrivere e consegnare alla madre il modulo di trasferimento della residenza di necessario per l'espletamento di tale Pt_2 formalità, dando sin d'ora la propria disponibilità a presenziare all'eventuale appuntamento che verrà fissato presso gli uffici comunali (la madre si impegna a comunicare al padre, con congruo preavviso, la data e l'orario di tale eventuale appuntamento).
Conseguentemente, con riferimento al percorso scolastico, i genitori concordano per l'iscrizione della minore alla Scuola media inferiore sita in via Mauri (in seconda opzione, concordano per la Scuola “di bacino” sita in via Martinetti e quale terza scelta, invece, concordano per la Scuola Primo Levi): i genitori concordano di procedere all'iscrizione con le preferenze suindicate il giorno successivo al deposito del ricorso congiunto.
3. In merito al calendario ordinario, i genitori concordano che il padre vedrà e terrà con sé la Parte_1 figlia minore : Pt_2
a) a far data dal 1° aprile 2025 e fino al termine del corrente anno scolastico:
- a fine settimana alternati dal venerdì con prelievo all'uscita da scuola fino alla domenica sera con riaccompagnamento alle ore 21.00 presso la residenza anagrafica della minore;
- ogni martedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento alle lezioni la mattina seguente;
- nelle settimane che terminano con fine settimana materno, il giovedì con prelievo dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso la residenza anagrafica della minore;
pagina 2 di 9 - i genitori precisano che nel mese di giugno 2025, , una volta terminata la frequenza scolastica, nei fine Pt_2 settimana di spettanza paterna pernotterà presso il padre anche la domenica notte, pertanto verrà riaccompagnata il lunedì mattina alle ore 9.30 presso la residenza anagrafica della minore;
b) a far data dal 1°settembre 2025:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 15.30 con prelievo presso la residenza anagrafica della minore e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- ogni martedì dalle ore 17.00 con prelievo presso la residenza anagrafica (oppure direttamente all'uscita da scuola, qualora il padre ne abbia possibilità, previa comunicazione scritta alla madre entro le ore 13.00 del giorno precedente) con riaccompagnamento alle lezioni la mattina seguente;
- nelle settimane che terminano con fine settimana materno, un ulteriore giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì (oppure il mercoledì, a seconda degli impegni scolastici di , in tal caso la madre Pt_2 entro le ore 13.00 del lunedì precedente lo comunicherà al padre per iscritto), fermo restando che nella giornata infrasettimanale di spettanza paterna non saranno comunque previste attività sportive di che si Pt_2 concludano oltre le ore 17.30, così che il padre preleverà alle ore 18.00 presso la residenza anagrafica Pt_2 della minore e la riaccompagnerà alle ore 21.00 sempre presso la residenza anagrafica della minore;
c) in caso di sospensione scolastica e/o mancata frequentazione scolastica della minore (per scioperi o altre cause di forza maggiore), coincidente con i giorni di frequentazione paterna, il prelievo della minore avverrà
(sempre presso la residenza anagrafica di ) alle ore 17.00 oppure alle ore 15.00 qualora il padre ne abbia Pt_2 possibilità, previa comunicazione scritta alla madre entro le ore 13.00 del giorno precedente, e il riaccompagnamento di avverrà la mattina alle ore 9.30 presso la residenza anagrafica della minore. Pt_2
4. Con riferimento ai periodi di sospensione scolastica, i genitori concordano il seguente calendario:
a) i seguiranno l'alternanza dei weekend e saranno trascorsi per intero dalla minore con il genitore (in Pt_3 particolare, si precisa che il padre preleverà presso la residenza anagrafica della minore 1 ora dopo il Pt_2 termine delle lezioni scolastiche, la madre doterà la minore di tutto il materiale scolastico e i cambi di vestiario necessari per il periodo di frequentazione paterna consegnando il tutto in occasione del prelievo al padre) fino al riaccompagnamento a scuola alla ripresa delle lezioni);
pagina 3 di 9 b) durante le vacanze natalizie trascorrerà con un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche Pt_2
(in particolare, si precisa che il padre preleverà presso la residenza anagrafica della minore 1 ora dopo il Pt_2 termine delle lezioni scolastiche, la madre doterà la minore di tutto il materiale scolastico e i cambi di vestiario necessari per il periodo di frequentazione paterna consegnando il tutto in occasione del prelievo al padre) al giorno 31 dicembre ore 10.00 e con l'altro genitore il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del giorno seguente nonché il periodo dal 31 dicembre ore 10.00 alla ripresa scolastica, ad anni alterni
(nell'anno 2025 starà con la madre dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 31 dicembre ore 10.00 e Pt_2 con il padre il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno seguente nonché il periodo dal 31 dicembre ore 10.00 alla ripresa scolastica;
nell'anno 2026 viceversa;
e così via); il passaggio della minore da un genitore all'altro avverrà sempre presso la residenza anagrafica di;
il fine settimana Pt_2 successivo a questi periodi di sospensione scolastica sarà di spettanza del genitore che non ha tenuto con sé la minore nell'ultimo periodo di vacanza;
c) le vacanze di Carnevale e le vacanze Pasquali saranno trascorse per intero in particolare, si precisa che il padre preleverà presso la residenza anagrafica della minore 1 ora dopo il termine delle lezioni Pt_2 scolastiche, la madre doterà la minore di tutto il materiale scolastico e i cambi di vestiario necessari per il periodo di frequentazione paterna consegnando il tutto in occasione del prelievo al padre) fino alla ripresa delle lezioni dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni (nell'anno 2025 starà con il padre per il Pt_2
Carnevale e con la madre per la Pasqua;
nell'anno 2026 starà con la madre per il Carnevale e con il Pt_2 padre per la Pasqua;
e così via); il fine settimana successivo a questi periodi di sospensione scolastica sarà di spettanza del genitore che non ha tenuto con sé la minore nell'ultimo periodo di vacanza;
d) durante le vacanze estive, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori da concordare in forma scritta entro il giorno 30 aprile di ogni anno, si osserverà il seguente calendario:
* al termine della scuola nel mese di giugno continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 con specifica possibilità, tenuto conto dei desideri di , che la minore partecipi ad eventuali campus (per Pt_2
l'anno 2025 i genitori concordano che il campus si dovrà comunque svolgere in Italia);
* nel mese di luglio, verrà interrotto il calendario ordinario di cui al punto 3 e trascorrerà, ad anni Pt_2 alterni, con il padre dal giorno 1 luglio ore 10.00 al giorno 10 luglio ore 10.00 e con la madre dal giorno 10 luglio ore 10.00 al giorno 1 agosto alle ore 10.00, sempre con prelievo e riaccompagnamento della minore presso la residenza anagrafica di e l'anno successivo con la madre dal giorno 1 luglio ore 10.00 al giorno Pt_2
20 luglio ore 10.00 e con il padre dal giorno 20 luglio ore 10 al giorno 1 agosto alle ore 10.00, e così via;
il passaggio della minore da un genitore all'altro avverrà sempre presso la residenza anagrafica di;
Pt_2 entrambi i genitori hanno l'obbligo ex lege di comunicare anticipatamente i recapiti precisi del luogo ove si trova la minore in vacanza;
pagina 4 di 9 * nel mese di agosto, verrà interrotto il calendario ordinario di cui al punto 3 e trascorrerà, ad anni Pt_2 alterni, con il padre dal giorno 1 agosto ore 10.00 al giorno 16 agosto ore 10.00 e con la madre dal giorno 16 agosto ore 10.00 al giorno 31 agosto ore 20.00 e l'anno successivo con la madre dal giorno 1 agosto ore 10.00 al giorno 16 agosto ore 10.00 e con il padre dal giorno 16 agosto ore 10.00 al giorno 31 agosto ore 20.00, e così via;
il passaggio della minore da un genitore all'altro avverrà sempre presso la residenza anagrafica di
; entrambi i genitori hanno l'obbligo ex lege di comunicare anticipatamente i recapiti precisi (indirizzo Pt_2 completo) del luogo ove si trova la minore in vacanza. Con riferimento ai periodi di frequentazione nel mese di luglio, i genitori concordano e danno atto di quanto segue: la madre è solita trascorrere il detto periodo presso la sua casa in montagna, a Fuipiano Valle Imagna in via Milano n.5, ma in caso di diversi programmi avrà cura di comunicare anticipatamente i recapiti precisi al padre;
il padre avrà cura di organizzare, nel suddetto periodo, soggiorni in località di vacanza i cui recapiti precisi dovranno essere comunicati anticipatamente alla madre di volta in volta;
* l'alternanza sarà iniziata come segue: nell'anno 2025 starà con il padre dal giorno 1 luglio ore 10.00 al Pt_2 giorno 10 luglio ore 10.00 e con la madre dal giorno 10 luglio ore 10.00 al giorno 1 agosto alle ore 10.00, e poi con il padre dal giorno 1 agosto ore 10.00 al giorno 16 agosto ore 10.00 e con la madre dal giorno 16 agosto ore 10.00 al giorno 31 agosto ore 20.00, sempre con prelievo/riaccompagnamento della minore presso la residenza anagrafica di;
nell'anno 2026 starà con la madre dal giorno 1 luglio ore 10.00 al giorno Pt_2 Pt_2
20 luglio ore 10.00 e con il padre dal giorno 20 luglio ore 10.00 al giorno 1 agosto alle ore 10.00, e poi con la madre dal giorno 1 agosto ore 10.00 al giorno 16 agosto ore 10.00 e con il padre dal giorno 16 agosto ore
10.00 al giorno 31 agosto ore 20.00, sempre con prelievo/riaccompagnamento della minore presso la residenza anagrafica di;
e così via;
Pt_2
* nel mese di settembre tornerà ad applicarsi il calendario ordinario (con possibilità che possa Pt_2 partecipare a campus) con previsione che il primo fine settimana di settembre sarà di spettanza del genitore che non ha tenuto con sé la minore nell'ultimo periodo di vacanza, riprendendo poi la normale alternanza.
5. I genitori concordano che trascorrerà il compleanno di ciascun genitore con tale genitore (7 aprile con Pt_2 pernotto con il padre e 10 ottobre con pernotto con la madre) in deroga al calendario ordinario e trascorrerà il giorno del proprio compleanno (13 ottobre con pernotto) ad anni alterni con ciascun genitore. Resta inteso che, poiché nell'anno 2024 ha trascorso il proprio compleanno con la madre, nell'anno 2025 la minore Pt_2 trascorrerà il proprio compleanno con il padre, e così via, ad anni alterni.
6. Il genitore che ha con sé assicurerà un contatto telefonico/videotelefonico quotidiano della minore con Pt_2
l'altro genitore, tenuto conto della volontà di , nel rispetto dei tempi di frequentazione e della relazione Pt_2 della minore con il genitore con cui si trova e garantendo che lo scambio avvenga in serenità e autonomia.
pagina 5 di 9 I genitori si impegnano a garantire alla minore uno spazio autonomo per il riposo notturno, favorendo l'autonomia di . Pt_2
7. Il padre , con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 compresa, contribuirà al Parte_1 mantenimento della figlia versando alla madre, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per Pt_2 dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile dell'importo pari a € 500,00, mediante bonifico bancario, importo che sarà rivalutato, ogni anno, secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026). L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco (cfr. Linee Guida del
Tribunale di Milano). Le spese per i soggiorni estivi e per le vacanze in genere sono a carico del genitore con cui trascorrerà i suddetti periodi di villeggiatura. Pt_2
8. I genitori, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 compresa, suddivideranno nella misura del 50% le spese extra assegno (a favore della figlia , così come individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Pt_2
Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 6 di 9 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. I genitori, quanto al punto 8, precisano che, con riferimento alle spese sanitarie della minore da suddividere al 50%, si tratta degli importi non oggetto di copertura assicurativa di cui usufruisce attualmente il padre, in qualità di dipendente di ST.MICROELECTRONICS SRL.
10. I genitori concordano che con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 l'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre I genitori concordano che le Controparte_1 detrazioni relative alle spese mediche, sportive e ludiche della minore saranno poste a metà tra i ricorrenti: ciò in quanto entrambi concorreranno al loro pagamento nella misura della metà per ciascuno.
11. A seguito del trasferimento della residenza secondo le modalità di cui al punto 2 che precede, i genitori si adopereranno per il rilascio, di comune accordo, della carta di identità di IO valida per l'espatrio attualmente scaduta.
Il documento d'identità della figlia minore segue secondo le indicate frequentazioni con i genitori nonché Pt_2 in caso di viaggio. I genitori prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto della figlia minore. Il passaporto della minore è custodito presso il genitore collocatario ma segue in caso di viaggio, pertanto dovrà essere consegnato al genitore non collocatario in Pt_2 caso di soggiorno all'estero con la minore e dovrà essere riconsegnato al genitore collocatario al rientro. pagina 7 di 9 PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12. I genitori concordano che rilascerà l'immobile ex casa familiare sito a Controparte_1
Settimo Milanese in via Meriggia n.34 di esclusiva proprietà di entro e non oltre il 31 marzo Parte_1
2025, per trasferirsi a Milano insieme alla figlia minore . rientrerà, quindi, nel pieno Pt_2 Parte_1 possesso dell'immobile sito a Settimo Milanese in via Meriggia n.34 a far data dal 1 aprile 2025 e ivi potrà abitarvi insieme alla minore nei periodi di propria spettanza.
I genitori concordano che il giorno 17 marzo 2025 dalle ore 13.30 alle ore 14.00 il padre potrà svolgerà un sopralluogo presso l'immobile sito a Settimo Milanese in via Meriggia n.34 della durata non superiore a 1 ora.
I genitori concordano che, il giorno 31 marzo 2025 alle ore 9.30, accederanno insieme all'immobile e
[...] consegnerà copia di tutte le chiavi in suo possesso direttamente nelle mani di Controparte_1
e insieme sottoscriveranno un verbale di consegna in cui si daranno altresì atto dello stato dei Parte_1 luoghi (visti anche gli accordi attualmente in vigore di cui al punto 2 del provvedimento del Tribunale di Milano
n. cronol. 1007/2017 del 20 aprile 2017).
- fermo il pregresso fino alla mensilità di marzo 2025 compresa, pari a € 746,50, Controparte_1 che la madre dovrà saldare entro il giorno 31 marzo 2025 a titolo di spese condominiali ordinarie relative all'immobile sito a Settimo Milanese in via Meriggia n.34, salvo conguaglio (che potrà essere calcolato e regolato soltanto in seguito, con esibizione da parte del padre di tutta la documentazione necessaria in tal senso entro il giorno 28 febbraio 2026 ed eventuale rimborso/integrazione entro 30 giorni dalla detta esibizione) - si farà altresì carico integrale del pagamento delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile sito a
Settimo Milanese in via Meriggia n.34 anche per le successive mensilità di aprile 2025 e maggio 2025 soltanto qualora fosse obbligato a sostenere le spese per la locazione dell'appartamento ove sino a Parte_1 oggi ha abitato sito a Sedriano via Raffaello Sanzio n. 8 (a fronte dell'esibizione da parte di a Parte_1 del giustificativo del pagamento del canone di locazione per le mensilità di Controparte_1 aprile 2025 e maggio 2025).
Salve le precisazioni di cui al presente punto, per il resto i genitori confermano le pattuizioni di cui ai punti 2 e
6 del provvedimento del Tribunale di Milano n. cronol. 1007/2017 del 20 aprile 2017.
13. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, le quali terranno a proprio carico le spese del rispettivo legale.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
pagina 8 di 9 Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , Parte_1 Controparte_1
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1007/2017 reso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 20/04/2017 così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9