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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/09/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri ConIGliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2934/2024 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Franchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n. 20, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Osvaldo Lombardi del Foro di Roma (C.F. e C.F._3
P.E.C. , Filippo Casini del Foro di Modena (C.F. Email_1
; P.E.C. , elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Porlezza n. 12, giusta delega in atti. pag. 1 - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.7395/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 25 luglio 2024/ Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per CONCETTA – Appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario di Milano n. 7395/2024, comunicata a mezzo PEC in data 25 luglio 2024, nella causa RG n. 54618/2026:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
con sede sociale in , Viale Europa n. 65in persona del suo
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore al risarcimento anche di tutti i danni patiti e patiendi dalla IG , quale erede del FR , a Parte_1 Per_1
causa della violazione la violazione degli artt. 21 TUF e 31 Reg. Consob. relativamente alle 1221 azioni dell'istituto da lui acquistate al prezzo di € 113,14595 per complessivi € 138.151,204; PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare con sede sociale in , Viale Europa Controparte_1 CP_1
n. 65in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della IG della complessiva somma di € 138.151,204=, oltre Parte_1
interessi compensativi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, salvo quella maggiore o minore somma da ritenersi di giustizia anche con valutazione equitativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Per – Appellata Controparte_1
pag. 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, e previo rinvio ex art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'esame della questione pregiudiziale formulata in atti, così giudicare:
- rigettare l'appello della IG.ra in quanto inammissibile ovvero Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova e, comunque, respingere nel merito le domande tutte formulate dalla IG.ra a qualsiasi titolo;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto:
- dichiarare in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto della IG.ra ; nonché Parte_1
- accertare e dichiarare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di ogni azione o diritto con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dal IG.
in data anteriore al 7 marzo 2009; nonché Parte_1
- in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande tutte formulate dalla IG.ra a qualsiasi titolo in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto e comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna della al risarcimento del danno, in parziale riforma della sentenza impugnata CP_1
quantificarlo in misura non superiore ad Euro 13.505,10 per i motivi di cui al presente atto ovvero comunque rideterminarlo in misura inferiore all'importo di Euro 23.547 liquidato dal Tribunale (e non impugnato dalla IG.ra ) in conformità ai Parte_1
principi recati dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., tenendo conto anche di quanto percepito dalla IG.ra e dal suo dante causa (IG. Parte_1 Parte_2
) a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle Azioni determinato in
[...]
base al prezzo di riferimento sul mercato Hi-Mtf ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni;
- in ogni caso, condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, Parte_1
oltre alle spese generali al 15% ad I.V.A. e C.P.A.”
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2
(di seguito solo ”) per far accertare la responsabilità
[...] CP_3
precontrattuale di quest'ultima per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, chiedendo, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni asseritamente provocati dalla suddetta violazione, per un ammontare di euro
188.203,204, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente avanzava tali domande premettendo di essere divenuta titolare di n.
1.651 azioni della suddetta banca, di cui n.1221 ereditate dal FR
(deceduto in data 3 ottobre 2012) e da lui in precedenza Parte_2
acquistate per complessivi euro 138.151,204, e n. 430 acquistate dalla stessa attrice per complessivi euro 50.052,00 (per un controvalore totale di euro 188.203,204), e di averle poi, in parte, alienate, in tre distinte tranches. Le restanti azioni, però, a detta della stessa, avevano perso il loro valore a causa dell'inserimento del titolo nel mercato
Hi-MTF, con conseguente sostanziale inalienabilità delle stesse.
A supporto della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva:
• la violazione dell'art. 46 comma 1 Reg. Consob n. 16190/07 per l'assenza di un consenso preliminare esplicito del cliente prima dell'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
• la violazione degli artt. 21 e 23 TUF e del Reg. 16190/07 per la CP_4
mancata consegna del contratto generale d'investimento e del documento informativo generale sui servizi finanziari.
1.2. Si costituiva in giudizio la , eccependo in via preliminare il difetto di CP_5
legittimazione attiva della ricorrente in ordine alle pretese risarcitorie avanzate, non avendo provato la stessa di essere ancora titolare delle n. 1650 azioni che in tesi, pag. 4 sarebbero residuate dopo la parziale dismissione effettuatane, avendole tra l'altro la
, da ultimo, trasferite presso altro intermediario. Rilevava ed eccepiva inoltre Parte_1
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere prima del 7.03.2009; nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata, nell'eventualità che venisse accolta la condanna al risarcimento del danno, chiedeva la quantificazione di esso in conformità ai criteri dettati dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., tenendo conto di quanto percepito dall'attrice a titolo di dividendi e del valore attuale della azioni.
1.3. Con ordinanza in data 21.01.2021, il Giudice – ritenuta la necessità di una istruzione non sommaria - disponeva la trasformazione del rito ed ordinava il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
1.4. Con ordinanza del 15.12.2023, il giudice, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione, assegnando ex art. 190 c.p.c. i termini per il deposito della comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7395/2024, pubblicata in data 25/07/2024, ha accolto parzialmente la domanda di e, per l'effetto, ha Parte_1
condannato la banca convenuta a risarcirle un danno pari a euro 23.547,00, pari al controvalore delle sole azioni da costei acquistate successivamente al decesso di
, con rivalutazione secondo l'indice medio Istat dal 1.7.2014, oltre Parte_2
interesse legali. Ha inoltre condannato la banca alla refusione delle spese di lite per 1/3 in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.525,75, compensandole per i restanti 2/3.
In sintesi, il giudice di primo grado:
- in via preliminare, ha rigettato l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di difetto di legittimazione attiva della ricorrente “atteso che, benché sia da un lato pacifico che la stessa non avesse (n.d.r.) prodotto alcuna documentazione della nuova banca presso cui ha spostato i titoli in questione che attesti la sussistenza dell'attuale titolarità, è
pag. 5 altresì vero che, trattandosi di azioni, circostanza che comporta l'acquisizione per il sottoscrittore della qualifica di socio, non può non essere a conoscenza dei soci CP_3
che la compongono e non ha allo stesso modo provato che tra gli stessi non figuri più
l'odierna parte attorea”;
- ha rigettato altresì l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno della IG.ra , “considerato che, come ricostruito dalla stessa in sede di Parte_1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta, la prima operazione effettuata da Parte_2
è datata 11.5.2009 mentre il deposito della domanda di mediazione è datata
[...]
7.3.2019 – che interrompe i termini – e l'incontro si è tenuto in data 20.4.2019; pertanto, non risultava (n.d.r) decorso il termine di prescrizione decennale relativo alle domande, come la presente, di risarcimento del danno per inesatto adempimento del contratto quadro in occasione della intermediazione di specifici titoli (1218 e 2946
c.c.)”;
- nel merito, ha ritenuto che sia la (docc. 5,7) sia il FR (docc. Parte_1 Per_1
1 e 3) avessero ricevuto, al momento della sottoscrizione dei titoli, la copia dei contratti da loro sottoscritta, dove si dichiarava di aver ricevuto le condizioni applicabili, il documento di sintesi, ed avessero sottoscritto (doc. n 2,4,6 Banca) i questionari MiFID.
Sulla base di tali questionari, la aveva talvolta loro segnalato la natura “non CP_1
appropriata” di qualche operazione (in particolare, anche l'ordine inoltrato dalla in data 1 luglio 2014 – doc. n. 17 ), e, ciò nonostante, i clienti Parte_1 Parte_1
avevano disposto che le operazioni venissero ugualmente eseguite. Ha altresì osservato come nell'Opuscolo Informativo ricevuto sia dalla , sia dal dante causa Parte_1
deceduto , fossero descritti i rischi degli strumenti finanziari Parte_2
trattati dalla con particolare riferimento alla differenza tra azioni ed CP_1
obbligazioni (entrambi i clienti si erano dichiarati più propensi ad investimenti in obbligazioni), con l'espresso avvertimento che l'acquisto di azioni avrebbe comportato la sopportazione dei rischi tutti connessi alle scelte effettuate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della società (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), ma ha ritenuto, tuttavia, che la predetta informazione non fosse sufficiente, in quanto esplicitava i pag. 6 rischi generali, ma non i rischi specifici, mancando in particolare una “scheda del prodotto”; e che, inoltre, “nulla veniva indicato sulla stato di salute della banca e non veniva specificato il grado di rischio dell'azione acquistata secondo la valutazione fattane dallo stesso intermediario su una scala di rischiosità”;
- ha perciò accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla per le azioni da Parte_1
lei direttamente acquistate, respingendola, invece, in riferimento alle azioni che la aveva acquistato, mortis causa, all'apertura della successione del FR, Parte_1
non avendo la stessa esercitato la facoltà di ottenere il rimborso delle azioni ereditate,
a norma degli artt. 2534 c.c. e 13 dello Statuto della banca, decidendo invece di subentrare nel rapporto sociale in luogo del FR deceduto. In altri termini, il
Tribunale valorizzava a tal fine il disposto dell'art. 1227 c.c., affermando che la decisione di trattenere per sé i titoli ereditati, anziché ottenere la liquidazione degli stessi, per scioglimento del rapporto sociale (scelta che avrebbe consentito alla stessa di ottenere, in quel momento, un controvalore di 112 euro per azione), era da reputarsi fattore causale determinante del danno lamentato.
3. Appello principale e incidentale
3.1. Avverso tale decisione ha interposto appello , chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, articolando un:
- unico motivo di appello: Violazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 2534 c.c.
Parte appellante chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patiti dalla IG.ra CP_3 Parte_1
per violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 31 Reg. , anche relativamente alle n. CP_4
1221 azioni acquistate dal EL , e da lei ereditate, per euro 138.151,204 Parte_1
oltre interessi.
3.2. Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e rilevando, nel merito, la sua totale infondatezza. Ha altresì avanzato appello incidentale avverso la decisione di prime cure, adducendo n. 5 motivi di appello – così rubricati:
pag. 7 - 1 motivo di appello incidentale: Ragione più liquida. Mancata prova del preteso danno.
- 2 motivo di appello incidentale: In via subordinata: eccessività della liquidazione del Tribunale: mancata considerazione dei dividendi incassati dalla IG.ra Parte_1
(Euro 10.041,90) e del valore residuo delle Azioni.
- 3 motivo di appello incidentale: Nel merito: corretto assolvimento degli obblighi informativi;
istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE circa l'interpretazione del diritto nazionale alla luce dei principi comunitari.
- 4 motivo di appello incidentale: la liquidità delle Azioni e il sistema di CP_3
negoziazione.
- 5 motivo di appello incidentale: Prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno e relativamente alle operazioni di investimento realizzate dal IG. prima del 7 marzo 2009. Parte_2
3.3. All'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente pag. 8 natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una IGnificativa novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto dalla IG.ra sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza Parte_1
impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del
Tribunale di Milano, a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
5. Tanto premesso, passando all'esame nel merito si osserva quanto segue.
Devono essere preliminarmente affrontati, in ragione del principio della ragione più liquida1, i motivi di appello incidentale proposti dall'istituto di credito convenuto, perché di natura potenzialmente assorbente, laddove accolti, di ogni questione sollevata dalla con il suo unico motivo di impugnazione (con il quale, come Parte_1 1 Detto principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14;). Ed, ancora, “com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire 'economico' del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio deciderteli già pronta e di per sè sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito” (v. Cass. civ. n. 5724/15).
pag. 9 premesso, la stessa si duole del fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il risarcimento solo per le n. 430 azioni acquistate da lei direttamente, e non invece per quelle acquistate per successione dal FR , avendo reputato il Parte_2
Tribunale che l'attrice stessa avrebbe concorso a cagionare ex art. 1227 c.c. il danno, per aver optato di succedere nella titolarità delle azioni pervenutele jure hereditario, anziché ottenere il rimborso ex art. 2534 c.c. e art. 13 dello Statuto della banca).
6. Con il primo motivo di appello incidentale, la banca censura la decisione di primo grado nella parte in cui non tiene conto del fatto che la non ha fornito alcuna Parte_1
prova in merito:
i) alla perdurante titolarità delle azioni a lei residuate alla data di introduzione del presente giudizio e al momento della decisione. Invero, dopo che le azioni sono state trasferite presso altro intermediario nel lontano 2018, l'odierna attrice ben potrebbe averle vendute in tutto o in parte, incassando una IGnificativa plusvalenza. In ogni caso, nulla sarebbe dato sapere sull'attuale collocazione e gestione dei titoli, sul loro rendimento e sul loro attuale valore;
ii) all'eventuale danno derivante dall'asserita e sopravvenuta illiquidità dell'investimento in azioni;
iii) all'eventuale deminutio patrimonii derivante dalla vendita delle azioni in questione.
7. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, proposto in via subordinata,
l'appellata si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dei dividendi incassati dalla IG.ra (euro 10.041,90) e del valore residuo delle azioni nella Parte_1
liquidazione del danno.
8. Con il terzo motivo di appello incidentale, la banca appellata censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rilevato una carenza informativa imputabile alla banca relativa all'acquisto della IG.ra , e prima ancora del FR defunto, Parte_1
in violazione dell'art. 21 TUB e dell'art. 31 Regolamento CP_4
pag. 10 Sul punto, l'appellata ha ribadito la correttezza del suo operato, avendo consegnato alla parte, in occasione della sottoscrizione dei Contratti Quadro, l'Opuscolo Informativo
(doc. 5), contenente:
- le informazioni sulla Banca e sui servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sugli strumenti finanziari e sui costi e gli oneri connessi ai servizi offerti dalla CP_1
- il documento di sintesi recante la policy sulla classificazione della clientela;
- il documento informativo di sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (la execution policy);
- il documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse;
- il documento generale in materia di incentivi.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la , tramite la consegna dell'Opuscolo CP_3
Informativo (tanto alla IG.ra che al suo dante causa), nei termini e secondo Parte_1
le modalità stabilite proprio dagli artt. 27 ss. del Regolamento Intermediari 16190/2007 aveva dunque fornito alla ricorrente (e prima al IG. ) esaustive Parte_2
informazioni:
- sull'intermediario e i suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
(art. 30 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sugli strumenti finanziari (art. 31 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 del Regolamento
Intermediari 16190/2007);
- sulla classificazione dei clienti (art. 35 del Regolamento Intermediari 16190/2007).
Nell'Opuscolo Informativo erano inclusi, inoltre:
- il documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse (art. 29, comma
1, lett. i del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- il documento informativo in materia di incentivi percepiti dalla Banca (art. 32 del
Regolamento Intermediari 16190/2007);
pag. 11 - la sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (art. 46 del
Regolamento Intermediari 16190/2007).
Infine, a supporto delle sue argomentazioni, l'appellata ha citata una recente sentenza di questa Corte n. 3024 del 2024, Pres. est. , che ha affermato come Per_2 Per_3
non risulti necessaria un'informativa specifica riguardante lo specifico strumento finanziario oggetto di investimento, bensì solo quella generale relativa alla tipologia di strumento finanziario (i.e. titoli azionari), come si evince, peraltro, dall'art. 31 del
Regolamento Intermediari 16170/2007. In via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla CGUE, affinché statuisca in ordine alla seguente questione: «se le disposizioni di cui all'art. 19, par. 3, della Direttiva
2004/39 (MiFID 1) e all'art. 31 della Direttiva 73/2006 (che prevede che
“l'informativa che gli intermediari devono fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri a tale tipo di strumento”), non ostino ad una disposizione nazionale ovvero ad un'interpretazione della stessa secondo cui gli intermediari debbano fornire ad un cliente o ad un potenziale cliente una informativa specifica in relazione a ciascun strumento finanziario oggetto di investimento».
9. Con il quarto motivo di impugnazione incidentale, la banca appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha precisato che “nell'unico ordine effettuato da si discute di “Titolo illiquido” e che “manca Parte_1
del tutto una scheda prodotto”, errando sul fatto che occorresse un'informativa “c.d. rafforzata” non richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari.
Parte appellata ha invero precisato come, al momento del perfezionamento dell'ordine di acquisto da parte della IG.ra , nel 2014 (e ancora prima, al momento Parte_1
dell'acquisto da parte di ), le azioni della fossero Parte_2 CP_1
qualificabili come titoli liquidi, atteso che aveva assicurato contrattualmente CP_3
l'esistenza di una sede di negoziazione;
la sopravvenuta pretesa illiquidità deriverebbe,
pag. 12 dunque, a tutto voler concedere, da scelte amministrative e gestionali successive
(peraltro di alcuni anni) all'acquisto, il cui rischio, peraltro, era stato prospettato alla
. Parte_1
10. Con il quinto motivo di appello incidentale, l'appellata eccepisce la prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di risarcimento relativamente alle operazioni di investimento realizzate dal IG. prima del 7.03.2009 (pari a n. 857 Parte_2
delle n. 1221 oggetto del trasferimento per successione), essendo il primo atto interruttivo rinvenibile nell'istanza di mediazione del 7.03.2019.
11. Orbene, ad avviso della Corte, ai sensi della ragione più liquida occorre trattare preliminarmente il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale che, in quanto fondati, sono da considerarsi dirimenti ai fini della decisione.
12. Occorre al proposito segnalare, innanzitutto, come la IG.ra e, Parte_1
prima di lei, il FR avessero acquistato azioni della Parte_2 [...]
in elevate quantità, a far tempo dal 2009. La IG.ra Controparte_1
, in particolare, ne aveva ereditato un consistente quantitativo dal FR e Parte_1
poi autonomamente, nel 2014, ne aveva acquistato un ulteriore pacchetto di n. 430, nonostante fosse stata avvisata dall'intermediario della natura “non appropriata” dell'investimento. In ogni caso, era stata ampiamente allertata circa la rischiosità dell'investimento, in quanto riguardante azioni, e dunque, titoli di partecipazione, strettamente agganciati ai rischi d'impresa. La alienava poi, per proprio Parte_1
conto, quattro tranches dei predetti titoli e successivamente trasferiva i rimanenti in deposito presso altro istituto di credito, detenendoli, a quanto è dato supporre, tuttora, in ogni caso senza nulla provare circa il loro attuale valore e circa le condizioni del mercato in relazione ai suddetti titoli. Né tanto meno parte appellante ha nulla dimostrato circa eventuali alienazioni già avvenute, ed in ordine al loro ricavato.
13. Tanto premesso, non è privo di pregio il primo motivo di gravame incidentale, dal momento che il recente orientamento giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che “La disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore,
pag. 13 il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che
l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. civ. ord. 29 marzo 2024 n. 8550). Nessuna prova del danno subìto è stata, come già detto, fornita dall'appellante, la quale si limita a domandare l'attribuzione di un importo pari al controvalore delle azioni detenute.
14. Quanto al secondo aspetto da vagliarsi, cui ineriscono il terzo e quarto motivo, v'è da rilevare come il perimetro delle informazioni dovute dall'intermediario sia stato ulteriormente precisato da recente pronuncia, con cui la Suprema Corte ha ribadito che
“In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522/1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (…).Questa Corte ha più volte statuito che in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (…)
(Cass. civile, Sez. I, n. 12845/2025). Del resto, l'art. 23, co. 6, D.Lgs. 58/1998, dispone che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”, ed altra parte della giurisprudenza evidenzia che “la mancata prestazione delle informazioni dovute
pag. 14 ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (su tutte, v. Cass., 22/05/2020, n. 9460; nello stesso 18.05.2017, n.
12544; Cass. 7.06.2017, n. 14166; e, tra le più recenti, Cass. 17.04.2020, n. 7905 e
28.7.2020, n. 16126; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32226; Cass. 11 giugno 2024, n.
16140).
15. Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che la Banca appellata ha assolto l'onere probatorio a suo carico, dimostrando di aver operato con la diligenza professionale richiesta, nonché di aver consegnato non solo la copia del Contratto
Quadro sottoscritto dai due titolari, prima (doc. 1,3) e Parte_2 Parte_1
poi (doc.5,7), bensì anche l'Opuscolo Informativo (doc. 5) e di aver
[...]
debitamente sottoposto ai clienti i questionari MiFID (doc. 2,4 e 6).
Non vi è dubbio, infatti, che una congrua informazione sulla natura dell'investimento
è stata resa sia al dante causa dell'odierna appellante, sia a quest'ultima, che sulla scorta delle caratteristiche del caso concreto, necessariamente aveva già una più che consolidata conoscenza ed esperienza delle caratteristiche e dei rischi specifici connessi all'investimento: a quanto desumibile dai documenti prodotti (doc. n.1, 2, 3,
4, e 6 banca), si aggiunge infatti la considerazione che gli investimenti di cui si duole in causa l'appellante sono tutti riconducibili al medesimo ambito dell'acquisto di azioni della presso la quale entrambi i fratelli erano, da lungo tempo, correntisti, titoli CP_1
di cui era stato titolare, dapprima, soltanto , e nella cui proprietà, Parte_2
al momento della morte di questi, era succeduta , che poi ne aveva Parte_1
acquistati (e dismessi) anche in proprio successivamente.
pag. 15 In altri termini, entrambi i fratelli, da lungo tempo, conoscevano i titoli, li acquistavano e li trattavano, come del resto ha dimostrato di aver fatto la personalmente, Parte_1
anche dopo il decesso del FR: ella, in particolare, ne ha operato autonomamente l'acquisto di un consistente pacchetto, dopo averne ereditato un cospicuo quantitativo,
e ne ha effettuato, successivamente, ben 4 dismissioni a titolo oneroso, così mostrando di conoscere perfettamente il mercato di detti titoli.
16. Né pare che, nel caso, sia configurabile, in concreto, un qualche profilo di omessa informazione da parte dell'intermediario anche alla stregua del più recente indirizzo della Cassazione, secondo cui “l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell'investimento”.
Deve infatti ritenersi che tale informazione sia stata in ogni caso fornita, ove si consideri che il medesimo indirizzo nomofilattico ha anche precisato che “la disciplina sull'obbligo informativo quanto allo strumento finanziario è finalizzata a consentire scelte di investimento consapevoli, in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi” (Cass. 5/5/2022
n. 14208; Cass. ord. 13/03/2023 n. 7288).
17. Come detto, l'appellante era ed era stata messa – per le circostanze di fatto ripetutamente sottolineate, ed altresì alla stregua della documentazione fornita dalla banca – ampiamente in grado di apprezzare il tipo specifico di strumenti finanziari interessati dai suoi investimenti ed i rischi ad essi connessi, ove si consideri che, come peraltro rilevato anche dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado pag. 8), nell'Opuscolo Informativo erano descritti i rischi degli strumenti finanziari trattati dalla Banca, con particolare riferimento alla differenza tra titoli di capitale (azioni) e di debito (obbligazioni), e in relazione ai primi, si evidenziava che “acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima”, e si specificava che “la liquidità di uno strumento
pag. 16 finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari”. Vi era dunque una specifica avvertenza sui rischi associati agli acquisti effettuati al di fuori dei mercati organizzati, indicando che “gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati”(si veda in particolare il doc. n. 7 prodotto dalla in primo grado). L'informazione fornita doveva pertanto CP_1
ritenersi esaustiva, anche considerando l'esperienza personale maturata da entrambi i fratelli in relazione allo specifico strumento. Parte_1
18. Ad abundantiam, oltretutto, l'intermediario aveva segnalato la non appropriatezza di alcune operazioni apponendo una croce alla voce “l'ordine disposto è NON
APPROPRIATO ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Delibera n.16190/2007” CP_4
(in particolare, in occasione degli ordini di del 2.9.2009 e del Parte_2
22.6.2010, doc. 8 e 13 delle produzioni di parte convenuta, e dell'ordine di Parte_1
del 1.7.2014, doc. 17 delle produzioni di parte convenuta;
cfr. pag. 6 sentenza
[...]
di primo grado) e ciò nonostante, i titolari consapevolmente optavano nel senso di procedere ugualmente all'investimento.
19. Non da ultimo, valga osservare che la decisione di ammissione dei titoli al mercato
HI-MDF è avvenuta comunque successivamente al momento in cui la (e Parte_1
prima di lui il suo dante causa ) avevano ricevuto le informazioni Parte_2
pag. 17 specifiche sui titoli acquistati, ed in ogni modo, pare inverosimile che tale decisione sia stata presa senza adeguato avviso nei confronti possessori dei titoli, di talché la titolare avrebbe avuto il tempo per, eventualmente, dismettere gli stessi, così come aveva fatto in ben quattro precedenti occasioni.
20. Il motivo di appello principale svolto da , le correlate istanze da Parte_1
costei proposte, il secondo ed il quinto motivo di appello incidentale e le domande subordinate svolte dalla relative alla corretta liquidazione del danno e al rinvio CP_3
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE e ogni ulteriore eccezione rimangono dunque assorbite dall'accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto di appello incidentale.
21. Per le considerazioni innanzi svolte, in accoglimento del gravame della banca appellata nei limiti sopra precisati, va riformata la sentenza di primo grado, restando assorbito l'appello principale avanzato da In particolare, Parte_1
l'eventuale fondatezza delle critiche da costei avanzate avverso la decisione di rigetto della richiesta risarcitoria relativa alle azioni ereditate dal FR rimane Per_1
assorbita, a monte, dalle considerazioni e dalle argomentazioni a supporto dell'accoglimento dell'appello incidentale della appellata. CP_1
Il regolamento delle spese
22. Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio, e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, quanto al primo grado in complessivi euro 14.103,00 per compensi (euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi euro
9.991,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge. pag. 18 23. Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto dell'appello incidentale proposto da ed in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7395/2024, pubblicata CP_1
in data 25.07.2024, rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
- condanna a rifondere alla banca appellata le spese del primo e del Parte_1
secondo grado, liquidate, per entrambi i gradi, come meglio specificato in parte motiva, in complessivi € 24.094,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 9 luglio 2025
Il ConIGliere est.
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
pag. 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri ConIGliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2934/2024 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Franchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n. 20, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Osvaldo Lombardi del Foro di Roma (C.F. e C.F._3
P.E.C. , Filippo Casini del Foro di Modena (C.F. Email_1
; P.E.C. , elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Porlezza n. 12, giusta delega in atti. pag. 1 - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.7395/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 25 luglio 2024/ Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per CONCETTA – Appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario di Milano n. 7395/2024, comunicata a mezzo PEC in data 25 luglio 2024, nella causa RG n. 54618/2026:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
con sede sociale in , Viale Europa n. 65in persona del suo
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore al risarcimento anche di tutti i danni patiti e patiendi dalla IG , quale erede del FR , a Parte_1 Per_1
causa della violazione la violazione degli artt. 21 TUF e 31 Reg. Consob. relativamente alle 1221 azioni dell'istituto da lui acquistate al prezzo di € 113,14595 per complessivi € 138.151,204; PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare con sede sociale in , Viale Europa Controparte_1 CP_1
n. 65in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della IG della complessiva somma di € 138.151,204=, oltre Parte_1
interessi compensativi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, salvo quella maggiore o minore somma da ritenersi di giustizia anche con valutazione equitativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Per – Appellata Controparte_1
pag. 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, e previo rinvio ex art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'esame della questione pregiudiziale formulata in atti, così giudicare:
- rigettare l'appello della IG.ra in quanto inammissibile ovvero Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova e, comunque, respingere nel merito le domande tutte formulate dalla IG.ra a qualsiasi titolo;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto:
- dichiarare in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto della IG.ra ; nonché Parte_1
- accertare e dichiarare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di ogni azione o diritto con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dal IG.
in data anteriore al 7 marzo 2009; nonché Parte_1
- in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande tutte formulate dalla IG.ra a qualsiasi titolo in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto e comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna della al risarcimento del danno, in parziale riforma della sentenza impugnata CP_1
quantificarlo in misura non superiore ad Euro 13.505,10 per i motivi di cui al presente atto ovvero comunque rideterminarlo in misura inferiore all'importo di Euro 23.547 liquidato dal Tribunale (e non impugnato dalla IG.ra ) in conformità ai Parte_1
principi recati dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., tenendo conto anche di quanto percepito dalla IG.ra e dal suo dante causa (IG. Parte_1 Parte_2
) a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle Azioni determinato in
[...]
base al prezzo di riferimento sul mercato Hi-Mtf ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni;
- in ogni caso, condannare la IG.ra alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, Parte_1
oltre alle spese generali al 15% ad I.V.A. e C.P.A.”
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2
(di seguito solo ”) per far accertare la responsabilità
[...] CP_3
precontrattuale di quest'ultima per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, chiedendo, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni asseritamente provocati dalla suddetta violazione, per un ammontare di euro
188.203,204, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente avanzava tali domande premettendo di essere divenuta titolare di n.
1.651 azioni della suddetta banca, di cui n.1221 ereditate dal FR
(deceduto in data 3 ottobre 2012) e da lui in precedenza Parte_2
acquistate per complessivi euro 138.151,204, e n. 430 acquistate dalla stessa attrice per complessivi euro 50.052,00 (per un controvalore totale di euro 188.203,204), e di averle poi, in parte, alienate, in tre distinte tranches. Le restanti azioni, però, a detta della stessa, avevano perso il loro valore a causa dell'inserimento del titolo nel mercato
Hi-MTF, con conseguente sostanziale inalienabilità delle stesse.
A supporto della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva:
• la violazione dell'art. 46 comma 1 Reg. Consob n. 16190/07 per l'assenza di un consenso preliminare esplicito del cliente prima dell'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
• la violazione degli artt. 21 e 23 TUF e del Reg. 16190/07 per la CP_4
mancata consegna del contratto generale d'investimento e del documento informativo generale sui servizi finanziari.
1.2. Si costituiva in giudizio la , eccependo in via preliminare il difetto di CP_5
legittimazione attiva della ricorrente in ordine alle pretese risarcitorie avanzate, non avendo provato la stessa di essere ancora titolare delle n. 1650 azioni che in tesi, pag. 4 sarebbero residuate dopo la parziale dismissione effettuatane, avendole tra l'altro la
, da ultimo, trasferite presso altro intermediario. Rilevava ed eccepiva inoltre Parte_1
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere prima del 7.03.2009; nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata, nell'eventualità che venisse accolta la condanna al risarcimento del danno, chiedeva la quantificazione di esso in conformità ai criteri dettati dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., tenendo conto di quanto percepito dall'attrice a titolo di dividendi e del valore attuale della azioni.
1.3. Con ordinanza in data 21.01.2021, il Giudice – ritenuta la necessità di una istruzione non sommaria - disponeva la trasformazione del rito ed ordinava il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
1.4. Con ordinanza del 15.12.2023, il giudice, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione, assegnando ex art. 190 c.p.c. i termini per il deposito della comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7395/2024, pubblicata in data 25/07/2024, ha accolto parzialmente la domanda di e, per l'effetto, ha Parte_1
condannato la banca convenuta a risarcirle un danno pari a euro 23.547,00, pari al controvalore delle sole azioni da costei acquistate successivamente al decesso di
, con rivalutazione secondo l'indice medio Istat dal 1.7.2014, oltre Parte_2
interesse legali. Ha inoltre condannato la banca alla refusione delle spese di lite per 1/3 in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.525,75, compensandole per i restanti 2/3.
In sintesi, il giudice di primo grado:
- in via preliminare, ha rigettato l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di difetto di legittimazione attiva della ricorrente “atteso che, benché sia da un lato pacifico che la stessa non avesse (n.d.r.) prodotto alcuna documentazione della nuova banca presso cui ha spostato i titoli in questione che attesti la sussistenza dell'attuale titolarità, è
pag. 5 altresì vero che, trattandosi di azioni, circostanza che comporta l'acquisizione per il sottoscrittore della qualifica di socio, non può non essere a conoscenza dei soci CP_3
che la compongono e non ha allo stesso modo provato che tra gli stessi non figuri più
l'odierna parte attorea”;
- ha rigettato altresì l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno della IG.ra , “considerato che, come ricostruito dalla stessa in sede di Parte_1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta, la prima operazione effettuata da Parte_2
è datata 11.5.2009 mentre il deposito della domanda di mediazione è datata
[...]
7.3.2019 – che interrompe i termini – e l'incontro si è tenuto in data 20.4.2019; pertanto, non risultava (n.d.r) decorso il termine di prescrizione decennale relativo alle domande, come la presente, di risarcimento del danno per inesatto adempimento del contratto quadro in occasione della intermediazione di specifici titoli (1218 e 2946
c.c.)”;
- nel merito, ha ritenuto che sia la (docc. 5,7) sia il FR (docc. Parte_1 Per_1
1 e 3) avessero ricevuto, al momento della sottoscrizione dei titoli, la copia dei contratti da loro sottoscritta, dove si dichiarava di aver ricevuto le condizioni applicabili, il documento di sintesi, ed avessero sottoscritto (doc. n 2,4,6 Banca) i questionari MiFID.
Sulla base di tali questionari, la aveva talvolta loro segnalato la natura “non CP_1
appropriata” di qualche operazione (in particolare, anche l'ordine inoltrato dalla in data 1 luglio 2014 – doc. n. 17 ), e, ciò nonostante, i clienti Parte_1 Parte_1
avevano disposto che le operazioni venissero ugualmente eseguite. Ha altresì osservato come nell'Opuscolo Informativo ricevuto sia dalla , sia dal dante causa Parte_1
deceduto , fossero descritti i rischi degli strumenti finanziari Parte_2
trattati dalla con particolare riferimento alla differenza tra azioni ed CP_1
obbligazioni (entrambi i clienti si erano dichiarati più propensi ad investimenti in obbligazioni), con l'espresso avvertimento che l'acquisto di azioni avrebbe comportato la sopportazione dei rischi tutti connessi alle scelte effettuate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della società (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), ma ha ritenuto, tuttavia, che la predetta informazione non fosse sufficiente, in quanto esplicitava i pag. 6 rischi generali, ma non i rischi specifici, mancando in particolare una “scheda del prodotto”; e che, inoltre, “nulla veniva indicato sulla stato di salute della banca e non veniva specificato il grado di rischio dell'azione acquistata secondo la valutazione fattane dallo stesso intermediario su una scala di rischiosità”;
- ha perciò accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla per le azioni da Parte_1
lei direttamente acquistate, respingendola, invece, in riferimento alle azioni che la aveva acquistato, mortis causa, all'apertura della successione del FR, Parte_1
non avendo la stessa esercitato la facoltà di ottenere il rimborso delle azioni ereditate,
a norma degli artt. 2534 c.c. e 13 dello Statuto della banca, decidendo invece di subentrare nel rapporto sociale in luogo del FR deceduto. In altri termini, il
Tribunale valorizzava a tal fine il disposto dell'art. 1227 c.c., affermando che la decisione di trattenere per sé i titoli ereditati, anziché ottenere la liquidazione degli stessi, per scioglimento del rapporto sociale (scelta che avrebbe consentito alla stessa di ottenere, in quel momento, un controvalore di 112 euro per azione), era da reputarsi fattore causale determinante del danno lamentato.
3. Appello principale e incidentale
3.1. Avverso tale decisione ha interposto appello , chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, articolando un:
- unico motivo di appello: Violazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 2534 c.c.
Parte appellante chiesto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patiti dalla IG.ra CP_3 Parte_1
per violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 31 Reg. , anche relativamente alle n. CP_4
1221 azioni acquistate dal EL , e da lei ereditate, per euro 138.151,204 Parte_1
oltre interessi.
3.2. Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e rilevando, nel merito, la sua totale infondatezza. Ha altresì avanzato appello incidentale avverso la decisione di prime cure, adducendo n. 5 motivi di appello – così rubricati:
pag. 7 - 1 motivo di appello incidentale: Ragione più liquida. Mancata prova del preteso danno.
- 2 motivo di appello incidentale: In via subordinata: eccessività della liquidazione del Tribunale: mancata considerazione dei dividendi incassati dalla IG.ra Parte_1
(Euro 10.041,90) e del valore residuo delle Azioni.
- 3 motivo di appello incidentale: Nel merito: corretto assolvimento degli obblighi informativi;
istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE circa l'interpretazione del diritto nazionale alla luce dei principi comunitari.
- 4 motivo di appello incidentale: la liquidità delle Azioni e il sistema di CP_3
negoziazione.
- 5 motivo di appello incidentale: Prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno e relativamente alle operazioni di investimento realizzate dal IG. prima del 7 marzo 2009. Parte_2
3.3. All'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo concesso i termini per il deposito delle note per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente pag. 8 natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una IGnificativa novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto dalla IG.ra sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza Parte_1
impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del
Tribunale di Milano, a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
5. Tanto premesso, passando all'esame nel merito si osserva quanto segue.
Devono essere preliminarmente affrontati, in ragione del principio della ragione più liquida1, i motivi di appello incidentale proposti dall'istituto di credito convenuto, perché di natura potenzialmente assorbente, laddove accolti, di ogni questione sollevata dalla con il suo unico motivo di impugnazione (con il quale, come Parte_1 1 Detto principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14;). Ed, ancora, “com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire 'economico' del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio deciderteli già pronta e di per sè sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito” (v. Cass. civ. n. 5724/15).
pag. 9 premesso, la stessa si duole del fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il risarcimento solo per le n. 430 azioni acquistate da lei direttamente, e non invece per quelle acquistate per successione dal FR , avendo reputato il Parte_2
Tribunale che l'attrice stessa avrebbe concorso a cagionare ex art. 1227 c.c. il danno, per aver optato di succedere nella titolarità delle azioni pervenutele jure hereditario, anziché ottenere il rimborso ex art. 2534 c.c. e art. 13 dello Statuto della banca).
6. Con il primo motivo di appello incidentale, la banca censura la decisione di primo grado nella parte in cui non tiene conto del fatto che la non ha fornito alcuna Parte_1
prova in merito:
i) alla perdurante titolarità delle azioni a lei residuate alla data di introduzione del presente giudizio e al momento della decisione. Invero, dopo che le azioni sono state trasferite presso altro intermediario nel lontano 2018, l'odierna attrice ben potrebbe averle vendute in tutto o in parte, incassando una IGnificativa plusvalenza. In ogni caso, nulla sarebbe dato sapere sull'attuale collocazione e gestione dei titoli, sul loro rendimento e sul loro attuale valore;
ii) all'eventuale danno derivante dall'asserita e sopravvenuta illiquidità dell'investimento in azioni;
iii) all'eventuale deminutio patrimonii derivante dalla vendita delle azioni in questione.
7. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, proposto in via subordinata,
l'appellata si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dei dividendi incassati dalla IG.ra (euro 10.041,90) e del valore residuo delle azioni nella Parte_1
liquidazione del danno.
8. Con il terzo motivo di appello incidentale, la banca appellata censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rilevato una carenza informativa imputabile alla banca relativa all'acquisto della IG.ra , e prima ancora del FR defunto, Parte_1
in violazione dell'art. 21 TUB e dell'art. 31 Regolamento CP_4
pag. 10 Sul punto, l'appellata ha ribadito la correttezza del suo operato, avendo consegnato alla parte, in occasione della sottoscrizione dei Contratti Quadro, l'Opuscolo Informativo
(doc. 5), contenente:
- le informazioni sulla Banca e sui servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sugli strumenti finanziari e sui costi e gli oneri connessi ai servizi offerti dalla CP_1
- il documento di sintesi recante la policy sulla classificazione della clientela;
- il documento informativo di sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (la execution policy);
- il documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse;
- il documento generale in materia di incentivi.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la , tramite la consegna dell'Opuscolo CP_3
Informativo (tanto alla IG.ra che al suo dante causa), nei termini e secondo Parte_1
le modalità stabilite proprio dagli artt. 27 ss. del Regolamento Intermediari 16190/2007 aveva dunque fornito alla ricorrente (e prima al IG. ) esaustive Parte_2
informazioni:
- sull'intermediario e i suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
(art. 30 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sugli strumenti finanziari (art. 31 del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 del Regolamento
Intermediari 16190/2007);
- sulla classificazione dei clienti (art. 35 del Regolamento Intermediari 16190/2007).
Nell'Opuscolo Informativo erano inclusi, inoltre:
- il documento di sintesi della politica in materia di conflitti di interesse (art. 29, comma
1, lett. i del Regolamento Intermediari 16190/2007);
- il documento informativo in materia di incentivi percepiti dalla Banca (art. 32 del
Regolamento Intermediari 16190/2007);
pag. 11 - la sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (art. 46 del
Regolamento Intermediari 16190/2007).
Infine, a supporto delle sue argomentazioni, l'appellata ha citata una recente sentenza di questa Corte n. 3024 del 2024, Pres. est. , che ha affermato come Per_2 Per_3
non risulti necessaria un'informativa specifica riguardante lo specifico strumento finanziario oggetto di investimento, bensì solo quella generale relativa alla tipologia di strumento finanziario (i.e. titoli azionari), come si evince, peraltro, dall'art. 31 del
Regolamento Intermediari 16170/2007. In via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla CGUE, affinché statuisca in ordine alla seguente questione: «se le disposizioni di cui all'art. 19, par. 3, della Direttiva
2004/39 (MiFID 1) e all'art. 31 della Direttiva 73/2006 (che prevede che
“l'informativa che gli intermediari devono fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri a tale tipo di strumento”), non ostino ad una disposizione nazionale ovvero ad un'interpretazione della stessa secondo cui gli intermediari debbano fornire ad un cliente o ad un potenziale cliente una informativa specifica in relazione a ciascun strumento finanziario oggetto di investimento».
9. Con il quarto motivo di impugnazione incidentale, la banca appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha precisato che “nell'unico ordine effettuato da si discute di “Titolo illiquido” e che “manca Parte_1
del tutto una scheda prodotto”, errando sul fatto che occorresse un'informativa “c.d. rafforzata” non richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari.
Parte appellata ha invero precisato come, al momento del perfezionamento dell'ordine di acquisto da parte della IG.ra , nel 2014 (e ancora prima, al momento Parte_1
dell'acquisto da parte di ), le azioni della fossero Parte_2 CP_1
qualificabili come titoli liquidi, atteso che aveva assicurato contrattualmente CP_3
l'esistenza di una sede di negoziazione;
la sopravvenuta pretesa illiquidità deriverebbe,
pag. 12 dunque, a tutto voler concedere, da scelte amministrative e gestionali successive
(peraltro di alcuni anni) all'acquisto, il cui rischio, peraltro, era stato prospettato alla
. Parte_1
10. Con il quinto motivo di appello incidentale, l'appellata eccepisce la prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di risarcimento relativamente alle operazioni di investimento realizzate dal IG. prima del 7.03.2009 (pari a n. 857 Parte_2
delle n. 1221 oggetto del trasferimento per successione), essendo il primo atto interruttivo rinvenibile nell'istanza di mediazione del 7.03.2019.
11. Orbene, ad avviso della Corte, ai sensi della ragione più liquida occorre trattare preliminarmente il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale che, in quanto fondati, sono da considerarsi dirimenti ai fini della decisione.
12. Occorre al proposito segnalare, innanzitutto, come la IG.ra e, Parte_1
prima di lei, il FR avessero acquistato azioni della Parte_2 [...]
in elevate quantità, a far tempo dal 2009. La IG.ra Controparte_1
, in particolare, ne aveva ereditato un consistente quantitativo dal FR e Parte_1
poi autonomamente, nel 2014, ne aveva acquistato un ulteriore pacchetto di n. 430, nonostante fosse stata avvisata dall'intermediario della natura “non appropriata” dell'investimento. In ogni caso, era stata ampiamente allertata circa la rischiosità dell'investimento, in quanto riguardante azioni, e dunque, titoli di partecipazione, strettamente agganciati ai rischi d'impresa. La alienava poi, per proprio Parte_1
conto, quattro tranches dei predetti titoli e successivamente trasferiva i rimanenti in deposito presso altro istituto di credito, detenendoli, a quanto è dato supporre, tuttora, in ogni caso senza nulla provare circa il loro attuale valore e circa le condizioni del mercato in relazione ai suddetti titoli. Né tanto meno parte appellante ha nulla dimostrato circa eventuali alienazioni già avvenute, ed in ordine al loro ricavato.
13. Tanto premesso, non è privo di pregio il primo motivo di gravame incidentale, dal momento che il recente orientamento giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che “La disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore,
pag. 13 il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che
l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. civ. ord. 29 marzo 2024 n. 8550). Nessuna prova del danno subìto è stata, come già detto, fornita dall'appellante, la quale si limita a domandare l'attribuzione di un importo pari al controvalore delle azioni detenute.
14. Quanto al secondo aspetto da vagliarsi, cui ineriscono il terzo e quarto motivo, v'è da rilevare come il perimetro delle informazioni dovute dall'intermediario sia stato ulteriormente precisato da recente pronuncia, con cui la Suprema Corte ha ribadito che
“In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522/1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (…).Questa Corte ha più volte statuito che in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (…)
(Cass. civile, Sez. I, n. 12845/2025). Del resto, l'art. 23, co. 6, D.Lgs. 58/1998, dispone che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”, ed altra parte della giurisprudenza evidenzia che “la mancata prestazione delle informazioni dovute
pag. 14 ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (su tutte, v. Cass., 22/05/2020, n. 9460; nello stesso 18.05.2017, n.
12544; Cass. 7.06.2017, n. 14166; e, tra le più recenti, Cass. 17.04.2020, n. 7905 e
28.7.2020, n. 16126; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32226; Cass. 11 giugno 2024, n.
16140).
15. Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che la Banca appellata ha assolto l'onere probatorio a suo carico, dimostrando di aver operato con la diligenza professionale richiesta, nonché di aver consegnato non solo la copia del Contratto
Quadro sottoscritto dai due titolari, prima (doc. 1,3) e Parte_2 Parte_1
poi (doc.5,7), bensì anche l'Opuscolo Informativo (doc. 5) e di aver
[...]
debitamente sottoposto ai clienti i questionari MiFID (doc. 2,4 e 6).
Non vi è dubbio, infatti, che una congrua informazione sulla natura dell'investimento
è stata resa sia al dante causa dell'odierna appellante, sia a quest'ultima, che sulla scorta delle caratteristiche del caso concreto, necessariamente aveva già una più che consolidata conoscenza ed esperienza delle caratteristiche e dei rischi specifici connessi all'investimento: a quanto desumibile dai documenti prodotti (doc. n.1, 2, 3,
4, e 6 banca), si aggiunge infatti la considerazione che gli investimenti di cui si duole in causa l'appellante sono tutti riconducibili al medesimo ambito dell'acquisto di azioni della presso la quale entrambi i fratelli erano, da lungo tempo, correntisti, titoli CP_1
di cui era stato titolare, dapprima, soltanto , e nella cui proprietà, Parte_2
al momento della morte di questi, era succeduta , che poi ne aveva Parte_1
acquistati (e dismessi) anche in proprio successivamente.
pag. 15 In altri termini, entrambi i fratelli, da lungo tempo, conoscevano i titoli, li acquistavano e li trattavano, come del resto ha dimostrato di aver fatto la personalmente, Parte_1
anche dopo il decesso del FR: ella, in particolare, ne ha operato autonomamente l'acquisto di un consistente pacchetto, dopo averne ereditato un cospicuo quantitativo,
e ne ha effettuato, successivamente, ben 4 dismissioni a titolo oneroso, così mostrando di conoscere perfettamente il mercato di detti titoli.
16. Né pare che, nel caso, sia configurabile, in concreto, un qualche profilo di omessa informazione da parte dell'intermediario anche alla stregua del più recente indirizzo della Cassazione, secondo cui “l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell'investimento”.
Deve infatti ritenersi che tale informazione sia stata in ogni caso fornita, ove si consideri che il medesimo indirizzo nomofilattico ha anche precisato che “la disciplina sull'obbligo informativo quanto allo strumento finanziario è finalizzata a consentire scelte di investimento consapevoli, in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi” (Cass. 5/5/2022
n. 14208; Cass. ord. 13/03/2023 n. 7288).
17. Come detto, l'appellante era ed era stata messa – per le circostanze di fatto ripetutamente sottolineate, ed altresì alla stregua della documentazione fornita dalla banca – ampiamente in grado di apprezzare il tipo specifico di strumenti finanziari interessati dai suoi investimenti ed i rischi ad essi connessi, ove si consideri che, come peraltro rilevato anche dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado pag. 8), nell'Opuscolo Informativo erano descritti i rischi degli strumenti finanziari trattati dalla Banca, con particolare riferimento alla differenza tra titoli di capitale (azioni) e di debito (obbligazioni), e in relazione ai primi, si evidenziava che “acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima”, e si specificava che “la liquidità di uno strumento
pag. 16 finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari”. Vi era dunque una specifica avvertenza sui rischi associati agli acquisti effettuati al di fuori dei mercati organizzati, indicando che “gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati”(si veda in particolare il doc. n. 7 prodotto dalla in primo grado). L'informazione fornita doveva pertanto CP_1
ritenersi esaustiva, anche considerando l'esperienza personale maturata da entrambi i fratelli in relazione allo specifico strumento. Parte_1
18. Ad abundantiam, oltretutto, l'intermediario aveva segnalato la non appropriatezza di alcune operazioni apponendo una croce alla voce “l'ordine disposto è NON
APPROPRIATO ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Delibera n.16190/2007” CP_4
(in particolare, in occasione degli ordini di del 2.9.2009 e del Parte_2
22.6.2010, doc. 8 e 13 delle produzioni di parte convenuta, e dell'ordine di Parte_1
del 1.7.2014, doc. 17 delle produzioni di parte convenuta;
cfr. pag. 6 sentenza
[...]
di primo grado) e ciò nonostante, i titolari consapevolmente optavano nel senso di procedere ugualmente all'investimento.
19. Non da ultimo, valga osservare che la decisione di ammissione dei titoli al mercato
HI-MDF è avvenuta comunque successivamente al momento in cui la (e Parte_1
prima di lui il suo dante causa ) avevano ricevuto le informazioni Parte_2
pag. 17 specifiche sui titoli acquistati, ed in ogni modo, pare inverosimile che tale decisione sia stata presa senza adeguato avviso nei confronti possessori dei titoli, di talché la titolare avrebbe avuto il tempo per, eventualmente, dismettere gli stessi, così come aveva fatto in ben quattro precedenti occasioni.
20. Il motivo di appello principale svolto da , le correlate istanze da Parte_1
costei proposte, il secondo ed il quinto motivo di appello incidentale e le domande subordinate svolte dalla relative alla corretta liquidazione del danno e al rinvio CP_3
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE e ogni ulteriore eccezione rimangono dunque assorbite dall'accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto di appello incidentale.
21. Per le considerazioni innanzi svolte, in accoglimento del gravame della banca appellata nei limiti sopra precisati, va riformata la sentenza di primo grado, restando assorbito l'appello principale avanzato da In particolare, Parte_1
l'eventuale fondatezza delle critiche da costei avanzate avverso la decisione di rigetto della richiesta risarcitoria relativa alle azioni ereditate dal FR rimane Per_1
assorbita, a monte, dalle considerazioni e dalle argomentazioni a supporto dell'accoglimento dell'appello incidentale della appellata. CP_1
Il regolamento delle spese
22. Quanto, infine, alle spese, esse seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio, e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo liquidarle, secondo i parametri medi dello scaglioni di riferimento, quanto al primo grado in complessivi euro 14.103,00 per compensi (euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi euro
9.991,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge. pag. 18 23. Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto dell'appello incidentale proposto da ed in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7395/2024, pubblicata CP_1
in data 25.07.2024, rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
- condanna a rifondere alla banca appellata le spese del primo e del Parte_1
secondo grado, liquidate, per entrambi i gradi, come meglio specificato in parte motiva, in complessivi € 24.094,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 9 luglio 2025
Il ConIGliere est.
Alessandra Arceri Il Presidente
Domenico Bonaretti
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