Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 02/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 18/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marco PIERONI Presidente Dott. Luigi GILI Consigliere relatore Dott.ssa Alessandra OLESSINA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 24454 del registro di segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente depositato in Sezione, nei confronti di:
- G.M. (codice fiscale omissis), nata il
omissis a omissis, residente ad omissis,
via omissis, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale “G.M. D.I.”, che dalle risultanze della Visura del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA risulta “attiva”;
Uditi, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca CAMPANA, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, nonchè il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Letizia DAINELLI, nessuno comparso per la convenuta, non costituita in giudizio, come da verbale.
Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.
Rilevato in
FATTO
La Procura contabile ha chiamato in giudizio la convenuta, indicata in epigrafe, per sentirla condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 11.397,73, a titolo di danno erariale, in relazione al finanziamento erogato da Finpiemonte S.p.a., a seguito di domanda presentata in data 13/10/2017 e sottoscritta dalla convenuta, in qualità di titolare e legale rappresentante della impresa individuale “G.M. D.I.”, su apposito bando approvato ex legge regionale n. 34/2008, art. 42, c. 1, 4 e 5 – per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, di automezzi connessi e strumentali all’attività (carrello attrezzato per somministrazioni alimentari, impianto elettrico per laboratorio, generatore di corrente per l’esercizio dell’attività di commercio ambulante itinerante di prodotti alimentari, come specificato nel progetto allegato alla domanda).
Dagli atti versati in giudizio si desume che con determinazione n. 229 del 26 marzo 2018, la Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro, concedeva all’impresa G.M. (v., agli atti) il finanziamento a tasso agevolato richiesto di complessivi euro 20.000,00, di cui euro 12.000,00, quale quota regionale, ed euro 8.000,00, quale quota bancaria, nonché la garanzia fideiussoria di euro 6.400,00 nell’interesse del Beneficiario ed a favore della Banca, a garanzia della restituzione della somma capitale dovuta.
Con la citata determinazione, la Regione autorizzava, altresì, Finpiemonte S.p.A. all'invio alle imprese beneficiarie dell'informativa relativa al provvedimento di concessione del finanziamento agevolato, al prelievo delle relative somme dal “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa”, nonché alla erogazione del finanziamento agevolato e alla concessione delle garanzie fideiussorie accessorie in favore delle imprese.
Veniva, inoltre, comunicato che il finanziamento doveva essere rimborsato in rate trimestrali posticipate nel termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento).
Per quanto concerne la conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese, i controlli, il monitoraggio, le cause di revoca totale e parziale del finanziamento concesso, le richieste di proroga e di variazione degli investimenti veniva richiamato quanto previsto dall'allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 523 del 15.06.2017 (v., Bando).
Con nota prot. 18-07398 del 26 marzo 2018, Finpiemonte S.p.A. inviava alla ditta individuale “G.M.” l’informativa relativa al provvedimento di concessione del finanziamento agevolato L.R. 34/08 – art.42 e s.m.i., a valere sulla Misura a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa – codice domanda 170 – 3005, per complessivi euro 20.000,00, di cui euro 12.000,00, quale quota regionale, euro 8.000,00, quale quota bancaria, nonché la garanzia fideiussoria di euro 6.400,00, il beneficio di euro 1.061,32 per il finanziamento ed euro 371,06 per la garanzia.
In ordine alla rendicontazione veniva precisato che entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto (24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, salvo proroghe approvate), pena la revoca del finanziamento, l’impresa avrebbe dovuto inviare a Finpiemonte S.p.A., per le verifiche tecnico-contabili di competenza, la seguente documentazione:
1) rendiconto consistente in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema reperibile sul sito di Finpiemonte S.p.A. nella sezione bandi, L.R. 34/08;
2) una relazione conclusiva e, ove consentito dalla tipologia delle spese, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.
Peraltro, quanto alle informazioni relative alla conclusione del progetto ed alla rendicontazione delle spese si rimandava a quanto previsto al par. 11 dell’allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 523 del 15.06.2017 (Bando).
Veniva, infine, comunicato che “Per quanto riguarda i controlli ed il monitoraggio, le cause di revoca totale e parziale del finanziamento concesso, le richieste di proroga e di variazione di investimenti, trovava applicazione quanto previsto dall'allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 523 del 15.06.2017”.
Alla informativa era allegata la fideiussione, prot. 18-07415 del 26.03.2018, con la quale Finpiemonte S.p.A. si costituiva fideiussore nell'interesse del Beneficiario del finanziamento ed a favore della Banca, a garanzia della restituzione della somma capitale dovuta dal Beneficiario in relazione al finanziamento concesso, nel limite dell’80% dell'importo del finanziamento (quota bancaria) e in ogni caso per un importo non superiore ad euro 6.400,00.
Il Finanziamento veniva erogato da Finpiemonte S.p.A. in data 20.04.2018, di modo che in data 20.04.2020 scadeva il termine per la conclusione dell’investimento finanziato e, in data 20.05.2020, il termine per la presentazione del rendiconto finale.
L’impresa beneficiaria, tuttavia, non presentava alcuna rendicontazione finale, atto necessario per dare contezza della realizzazione degli interventi e delle spese sostenute, né nei termini previsti né successivamente.
Atteso che il Bando di riferimento, all’art. 13 “Causa di revoca totale”, prevede che “Il finanziamento è revocato totalmente qualora: d. le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga presentata la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo [...] i. il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte", con successiva nota prot. 12576 del 12 marzo 2021, Finpiemonte S.p.A. comunicava all’impresa l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse.
Con determinazione dirigenziale n. 243 del 17.05.2021, la Regione Piemonte A1500A – Istruzione Formazione e Lavoro, A1502B – Politiche del Lavoro, preso atto di quanto accertato da Finpiemonte S.p.A., nel corso dei controlli effettuati nei confronti della ditta individuale “G.M.”,
revocava i benefici di legge ed il finanziamento a tasso agevolato concesso ed erogato da Finpiemonte S.p.A. il 20.04.2018, per le motivazioni indicate al punto 13, lettera i. e lettera d. del Bando (allegato “A” alla determinazione n. 523 del 15.06.2017).
Con la medesima determinazione, la Regione Piemonte autorizzava Finpiemonte S.p.A. al recupero del finanziamento erogato e della somma relativa all’agevolazione concessa, da calcolarsi con le modalità individuate al punto 13 del Bando.
Con nota prot. 21-49416 del 4 giugno 2021, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva a
“G.M. D.I.” la determinazione di revoca, richiedendo la restituzione delle somme dovute per il complessivo importo di euro 11.397,73, di cui euro 10.500,00, quale quota capitale ancora da restituire, euro 526,67, quale quota del beneficio economico ricevuto con il finanziamento agevolato (ESL) ed euro 371,06, quale quota ESL sulla garanzia concessa.
L’interessata non ha presentato controdeduzioni nell’ambito del predetto procedimento amministrativo di revoca nè consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.
Peraltro, con nota, prot. 24-25818 del 25.07.2024, Finpiemonte S.p.A. richiedeva alla Regione Piemonte di procedere al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, delle somme dovute da alcuni beneficiari inadempienti nella restituzione delle somme revocate, tra i quali figura l’impresa individuale G.M.
In definitiva, la Procura contabile espone che l’impresa in oggetto non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale si sarebbero potuti accertare la realizzazione ed il rispetto degli obiettivi fissati nel bando.
Peraltro, alla data odierna, giusta quanto precisato dalla procedente Procura contabile, il credito residuo di Finpiemonte, nei confronti della ditta individuale in questione, è pari alla somma di euro 11.397,73 (v., documentazione agli atti).
Tutto ciò premesso, la Procura contabile, dopo la regolare notifica dell’invito a dedurre all’interessata, ha emesso atto di citazione per il danno erariale, correlato alla mancata presentazione della prescritta rendicontazione di spesa ed all’omessa restituzione delle somme indebitamente percepite, fino alla concorrenza della somma di euro 11.397,73.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la Procura contabile, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ne ha chiesto la dichiarazione di contumacia, richiamando le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.
Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., la contumacia della convenuta, in quanto la medesima non risulta costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
2. Venendo all’esame del merito, risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo a privato percettore di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).
2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica.
Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l’impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale la stessa avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato (cfr., su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 40/2023 e n. 1/2025).
Quanto alla rendicontazione, preme precisare che la corrispondente scadenza era specificamente prevista dalla sezione bandi della legge regionale n. 34/2008, secondo cui che “entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto (24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, salvo proroghe approvate), pena la revoca del finanziamento”, l’impresa avrebbe dovuto inviare il rendiconto a Finpiemonte S.p.A., per le verifiche tecnico-contabili di competenza.
Tale accertata omissione ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo non restituito (v., Sezione giurisd. Piemonte, sent. n. 26/2025).
Va peraltro ricordato che, anche a prescindere da tali violazioni del bando, è principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la mancata rendicontazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 21/2025).
Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06).
E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).
I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.
La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente, sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 3 e n. 8/2025), in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del redde rationem, rimane privo di dimostrazione, ad opera della parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio - l’effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.
2.3. Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale, deve ritenersi responsabile per l’inadempimento del menzionato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, il titolare legale rappresentante convenuto signora G.M., la quale ha, personalmente, sottoscritto la domanda di finanziamento, come documentato in atti.
È, infatti, evidente che l’omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l’omessa restituzione delle stesse, poi, sono, senz’altro, direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, quale titolare legale rappresentante dell’impresa percettrice.
La predetta convenuta ha, infatti, violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della impresa, si è direttamente ingerita nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi, omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine, non provvedendo, a tutt’oggi, alla restituzione dell’indebito, nonostante l’intimazione di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, agente contabile di fatto (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sentt. n. 227/2022 e n. 8/2025).
La medesima convenuta deve, quindi, rispondere dell’ammanco pubblico contestato nella presente sede.
2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l’effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.
Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr., Corte conti, Sezione Piemonte, sent. n. 56/2023, n. 97/2023 e n. 6/2025).
3. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno, ammontante, per quanto precisato in atti, alla somma di complessivi euro 11.397,73.
Sulla predetta somma è, altresì, dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento, fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’erario dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
la domanda attorea, e, per l’effetto:
- dichiara la contumacia della signora G.M., legale rappresentante dell’omonima ditta individuale;
ON
la signora G.M., in proprio ed in qualità di titolare, legale rappresentante dell’impresa omonima, al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte, dell’importo di euro 11.397,73 (diconsi euro undicimilatrecentonovantasette/73), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del finanziamento de quo sino al deposito della sentenza, ed oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.
ON
altresì, la signora G.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario, che si liquidano in euro 445,45 (diconsi euro quattrocentoquarantacinque/45).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
Marco PIERONI Presidente Luigi GILI Consigliere estensore Alessandra OLESSINA Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente Consigliere Dott. Luigi GILI Dott. Marco PIERONI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 02/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Dott. Marco PIERONI
Firmato digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 02/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
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