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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10945 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16813/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Vincenza Maione
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Domenico Visone
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 3.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma delle statuizioni in atto per il minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.7.2022, la sign.ra - premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per_ è nato il [...] – esponeva che fin dall'inizio del matrimonio il marito iniziava ad avere
[...] comportamenti anomali non meglio definiti. Deduceva che il non le versava alcunchè né le consentiva di CP_1 lavorare, ma si occupava di sostenere per intero il menage familiare (utenze, spese per il figlio, scuole private, ecc.). A Per_ suo dire, inoltre, il marito, dopo la nascita di si sottraeva ai rapporti intimi e rifiutava di avere un altro figlio;
inoltre, diventava sempre più controllante, le impediva di uscire con le amiche e le faceva moltissime domande a causa della sua gelosia. Dopo che il nucleo si trasferiva in altro immobile in locazione a via Stanislao Mancini 12, il si occupava del CP_1 pagamento del canone e di ogni altra spesa legata alla casa, compresi acquisti e lavori edili;
inoltre sosteneva i costi delle vacanze estive ed invernali che la famiglia faceva regolarmente. Passando, poi, all'esposizione delle condotte del marito, la ricorrente deduceva che quest'ultimo, in costanza di pandemia iniziava ad avere condotte aggressive e violente anche in presenza del figlio, con minacce ed urla, sebbene lui stesso, poi, - come da lei scoperto – facesse accesso a siti pornografici su internet. Per_ Circa il figlio, la esponeva che era sempre stato un alunno modello. Pt_1 Precisava che il è titolare di un negozio al Corso Garibaldi che è di sua proprietà; infine, deduceva che dopo CP_1 essere stata costretta a lasciare la casa coniugale portando con sé il figlio, il marito – nonostante lei non avesse mai lavorato – non aveva mai contribuito al mantenimento nè suo né del minore. Ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio con visite padre-figlio in modalità protetta e residenza privilegiata presso di lei ed assegnazione della casa coniugale, la somma di € 600,00 mensili per il figlio ed il 100% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 500,00 per il suo mantenimento.
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla domanda di separazione, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito alla moglie deducendo che la causa della fine dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nel suo progressivo allontanamento affettivo dal marito, oltre che dall'attaccamento morboso al figlio sin dalla nascita che le faceva perdere di vista il legame coniugale al punto che lui era costretto a dormire sul divano per consentire al figlio di dormire con la madre. Ha, inoltre, sostenuto che la moglie aveva intrapreso una relazione affettiva “ambigua” con un suo collega di lavoro.
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Ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie in ricorso nel quale lui era stato descritto come una persona irascibile, cinica ed asfissiante, sebbene poi, la stessa moglie avesse riconosciuto che lui si era sempre occupato di ogni spesa legata al menage familiare, dalla casa al figlio, alle vacanze del nucleo. In ordine alle restanti domande della ricorrente, il ha sostenuto che la moglie avesse sempre lavorato prima per CP_1 la AV (come agente) e poi presso un CAF (allegava documentazione fotografica dalla quale si evinceva chiaramente la assidua frequentazione della moglie del luogo di lavoro). In ordine alle sue capacità reddituali, il ha dedotto di svolgere un'attività commerciale per la quale ha CP_1 dichiarato nel 2018 un reddito di € 18.712,00 e nel 2019 un reddito di € 8.707,00, diminuito ulteriormente ad € 4.542.00 nel 2020 a causa della pandemia. Si è opposto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto la stessa ricorrente aveva dichiarato di averla lasciata portando con sé il figlio, mentre lui, che vi è rimasto a vivere, sostiene ancora il costo della locazione pari ad € 450,00 mensili. Ha aderito alla domanda di affido condiviso del minore indicando un calendario di visite e deducendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con il ragazzo per il quale, comunque, non ha quantificato la somma che sarebbe stato disposto a corrispondere. Si è opposto alla domanda di mantenimento per la moglie, autonoma e percettrice di retribuzione.
All'udienza presidenziale del 4.11.2022, la ricorrente ha dichiarato: non è possibile una riconciliazione, da giugno scorso viviamo separati, io sono andata via in quanto la situazione è diventata insostenibile, mi ha persino messo le mani alla gola e costretto poi ad avere rapporti intimi con lui;
mio marito mi ha oppresso con il suo controllo patologico, io non potevo nemmeno andare a fare la spesa. Non mi dava nemmeno un soldo per le esigenze mie e familiari;
è sempre stato violento psicologicamente, mi controllava telefonicamente, controllava il mio cellulare, se pure riuscivo a prendere un caffè con un'amica dovevo passargli l'amica per dimostrare che stavo con lei;
mio figlio sta con me e vivo in una casa che mi ha messo a Per_1 disposizione un ragazzo che è un amico di famiglia ma naturalmente questo ragazzo non vive con me, tra l'altro lo conosce anche mio marito. Mio marito mi ha sempre impedito di lavorare perché era geloso;
fino al 2018 ho fatto la delegata sindacale di un caf;
ma poi mio marito mi ha impedito di continuare . Non ho proprietà. Prendo il RDC di € 500 circa oltre l'A.U. di e 170,00. Mio marito non so se abbia proprietà ; la casa coniugale era in affitto e mio marito pagava circa € 500 con il Condominio;
mio marito è commerciante di biancheria per la casa a Corso Garibaldi e non so quanto guadagni ed a casa mostra è sempre circolato molto danaro liquido. Il rapporto di mio figlio con il padre non è buono, è bravo a scuola ed è un ragazzo maturo, ma il padre lo tratta Per_1 con disprezzo perché è un ragazzo troppo differente da lui. Non è vero che ho un rapporto morboso con mio figlio. Mio figlio è piuttosto un ragazzo “seguito”. Mio marito mi accusa di rapporti ambigui con chiunque si avvicini a me per qualsiasi ragione. . Il ragazzo che mi ha meso a disposizione la casa è un ragazzo disabile, diabetico con emiparesi e crisi epilettiche e tra l'altro preferisce persone del suo stesso sesso. Ma mio marito è geloso pure di lui. Il resistente ha dichiarato: non è possibile una riconciliazione, siamo separati di fatto da giugno , lei me lo ha comunicato con un messaggio inviatomi mentre stavo al lavoro;
non è vero che controllavo e opprimevo mia moglie;
non è vero che non ho fatto più tornare mia moglie al lavoro;
e ancora adesso lavora al Caf sebbene al nero. Attualmente non vedo mio figlio perché la madre non lo fa venire con me. Lo sento però telefonicamente . ho versato solo 1 volta € 200 per mio figlio. Io guadagno netti circa € 1500 al mese;
sono rimasto nella casa coniugale con un fitto di € 450 compreso condominio. Non ho proprietà Ultimamente ho avuto difficoltà economiche e mi stanno aiutando i miei familiari.
Il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
dichiara ai sensi dell'art. 191 cc lo scioglimento della comunione legale;
2)Affida il figlio minore (n. 10.12.2008) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3)tenuto conto del sopravvenuto dichiarato disinteresse della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale, stante l'avvenuto trasferimento presso alloggio in comodato gratuito , nulla dispone in ordine alla casa coniugale;
4)Dispone che gli incontri del padre con il figlio minore, tenuto conto delle esigenze e dei desiderata del minore, avvengano secondo il seguente calendario : 2 pomeriggi a settimana segnatamente il lunedì e giovedì (salvo diverso accordo con la madre) dalle 17.00 alle 20,00, nonché a settimane alterne dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 20.00; nonchè ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché –sempre ad anni alterni- il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis dalle 10,00 alle 20.00; - nel periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 17,00 alle ore 20.00. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
e dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
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5)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
(commerciante) versi alla la somma complessiva di euro 350,00 a titolo di contributo
[...] Parte_1 per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante modalità pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
6)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non Controparte_1 coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative al figlio minore, debitamente documentate;
7)nulla dispone a carico del a titolo di contributo al mantenimento del coniuge Controparte_1 [...]
tenuto conto della percezione del RDC e dell'A.U. da parte di quest'ultima. (…) Parte_1
Espletata la fase istruttoria, rigettate le istanze di prove orali formulate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Avuto riguardo alle domande di addebito formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra, il Collegio condivide l'ordinanza del Giudice, dott.ssa (originaria assegnataria del giudizio) con la quale sono state rigettate CP_2 tutte le istanze di prove orali formulate dai procuratori delle parti. Nulla, pertanto, è emerso circa le cause della separazione alla ricorrente od al resistente. Si osserva, inoltre, per inciso, che non è stata depositata agli atti la sentenza di condanna penale pronunciata nei confronti del ma solo il dispositivo. CP_1 Peraltro, tale pronuncia non è passata in giudicato in quanto pende giudizio in sede di appello proposto dal CP_1
Circa l'affido di (nato il [...]), il Tribunale conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_1 che, sul punto, sono sempre stati concordi. La residenza privilegiata va confermata presso la madre. Inoltre, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai “grande minore”, il Collegio dispone che le visite e la frequentazione del ragazzo con il padre siano libere.
Sulla casa coniugale. Parte ricorrente ha nuovamente reiterato in sede di deposito degli atti difensivi finali la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in via P.Stanislao Mancini 12. Il Collegio – preso atto che all'udienza presidenziale del 4.11.2022, la sign.ra aveva espressamente dichiarato Pt_1 di non averne più alcun interesse – dichiara inammissibile la domanda e nulla provvede in ordine alla casa coniugale.
Sulla domanda relativa al mantenimento del figlio. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di € 600,00 per il figlio, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda. Il resistente ha chiesto conferma della quantificazione adottata in sede presidenziale.
Osserva il Collegio che il resistente, sebbene invitato dal Gi, dott.ssa ad integrare la documentazione fiscale agli CP_2 atti, non vi ha ottemperato;
pertanto, allo stato, all'esame del Tribunale vi sono esclusivamente le dichiarazioni reddituali del 2018-2019 e del 2020 già valutati dal Presidente in sede di adozione dei provvedimenti provvisori del novembre 2022.
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Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dal minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto del figlio con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 350,00 a carico del padre nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla moglie la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da dicembre 2026. Tale quantificazione, inoltre, tiene conto della circostanza che la ricorrente, sebbene percepisca per intero l'assegno unico per il figlio (a ciò il non si è opposto), sostiene, però, il costo della locazione della casa nella quale si è CP_1Per_ trasferita con dopo la separazione. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per il minore – come da accordi tra le parti – sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto, in sede di udienza presidenziale del 4.11.2022 era stata rigettata la domanda formulata dalla ricorrente sul presupposto che la stessa percepisse il RDC e l'assegno unico per il minore. In sede istruttoria nulla è stato provato dalla moglie circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la ricorrente infatti, ha solo dedotto che durante il matrimonio il marito aveva sempre sostenuto tutte le spese relative al menage familiare e che lei non aveva mai lavorato. Nulla ha dedotto, inoltre, circa la documentazione allegata dal marito dalla quale emerge che la stessa abbia lavorato per l per un Caf, solo contestandola CP_3 genericamente. Non sono, inoltre, elementi di valutazione nuovi e diversi da quelli valutati in sede presidenziale. Da tali scarni elementi può ritenersi che il tenore di vita non fosse sicuramente elevato, ma quello di una famiglia sostenuta dal solo marito nell'ambito della quale, tuttavia, la ricorrente percependo gli emolumenti erogati dall'INPS, contribuiva anch'essa e, presumibilmente con la sua attività lavorativa (sia pure saltuaria e non fiscalizzata). In ogni caso, atteso che la ricorrente è una donna di giovane età con sicura capacità lavorativa e che il matrimonio è durato poco più di 13 anni, il Tribunale rigetta la domanda di mantenimento.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c;
2- RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
Per_
2- AFFIDA il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figlio in modalità libera, come indicato in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con adeguamento Istat da ottobre 2025;
5- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente;
6- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 2008);
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9- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16813/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Vincenza Maione
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Domenico Visone
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 3.7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma delle statuizioni in atto per il minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.7.2022, la sign.ra - premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per_ è nato il [...] – esponeva che fin dall'inizio del matrimonio il marito iniziava ad avere
[...] comportamenti anomali non meglio definiti. Deduceva che il non le versava alcunchè né le consentiva di CP_1 lavorare, ma si occupava di sostenere per intero il menage familiare (utenze, spese per il figlio, scuole private, ecc.). A Per_ suo dire, inoltre, il marito, dopo la nascita di si sottraeva ai rapporti intimi e rifiutava di avere un altro figlio;
inoltre, diventava sempre più controllante, le impediva di uscire con le amiche e le faceva moltissime domande a causa della sua gelosia. Dopo che il nucleo si trasferiva in altro immobile in locazione a via Stanislao Mancini 12, il si occupava del CP_1 pagamento del canone e di ogni altra spesa legata alla casa, compresi acquisti e lavori edili;
inoltre sosteneva i costi delle vacanze estive ed invernali che la famiglia faceva regolarmente. Passando, poi, all'esposizione delle condotte del marito, la ricorrente deduceva che quest'ultimo, in costanza di pandemia iniziava ad avere condotte aggressive e violente anche in presenza del figlio, con minacce ed urla, sebbene lui stesso, poi, - come da lei scoperto – facesse accesso a siti pornografici su internet. Per_ Circa il figlio, la esponeva che era sempre stato un alunno modello. Pt_1 Precisava che il è titolare di un negozio al Corso Garibaldi che è di sua proprietà; infine, deduceva che dopo CP_1 essere stata costretta a lasciare la casa coniugale portando con sé il figlio, il marito – nonostante lei non avesse mai lavorato – non aveva mai contribuito al mantenimento nè suo né del minore. Ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio con visite padre-figlio in modalità protetta e residenza privilegiata presso di lei ed assegnazione della casa coniugale, la somma di € 600,00 mensili per il figlio ed il 100% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 500,00 per il suo mantenimento.
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla domanda di separazione, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito alla moglie deducendo che la causa della fine dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nel suo progressivo allontanamento affettivo dal marito, oltre che dall'attaccamento morboso al figlio sin dalla nascita che le faceva perdere di vista il legame coniugale al punto che lui era costretto a dormire sul divano per consentire al figlio di dormire con la madre. Ha, inoltre, sostenuto che la moglie aveva intrapreso una relazione affettiva “ambigua” con un suo collega di lavoro.
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Ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie in ricorso nel quale lui era stato descritto come una persona irascibile, cinica ed asfissiante, sebbene poi, la stessa moglie avesse riconosciuto che lui si era sempre occupato di ogni spesa legata al menage familiare, dalla casa al figlio, alle vacanze del nucleo. In ordine alle restanti domande della ricorrente, il ha sostenuto che la moglie avesse sempre lavorato prima per CP_1 la AV (come agente) e poi presso un CAF (allegava documentazione fotografica dalla quale si evinceva chiaramente la assidua frequentazione della moglie del luogo di lavoro). In ordine alle sue capacità reddituali, il ha dedotto di svolgere un'attività commerciale per la quale ha CP_1 dichiarato nel 2018 un reddito di € 18.712,00 e nel 2019 un reddito di € 8.707,00, diminuito ulteriormente ad € 4.542.00 nel 2020 a causa della pandemia. Si è opposto alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto la stessa ricorrente aveva dichiarato di averla lasciata portando con sé il figlio, mentre lui, che vi è rimasto a vivere, sostiene ancora il costo della locazione pari ad € 450,00 mensili. Ha aderito alla domanda di affido condiviso del minore indicando un calendario di visite e deducendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con il ragazzo per il quale, comunque, non ha quantificato la somma che sarebbe stato disposto a corrispondere. Si è opposto alla domanda di mantenimento per la moglie, autonoma e percettrice di retribuzione.
All'udienza presidenziale del 4.11.2022, la ricorrente ha dichiarato: non è possibile una riconciliazione, da giugno scorso viviamo separati, io sono andata via in quanto la situazione è diventata insostenibile, mi ha persino messo le mani alla gola e costretto poi ad avere rapporti intimi con lui;
mio marito mi ha oppresso con il suo controllo patologico, io non potevo nemmeno andare a fare la spesa. Non mi dava nemmeno un soldo per le esigenze mie e familiari;
è sempre stato violento psicologicamente, mi controllava telefonicamente, controllava il mio cellulare, se pure riuscivo a prendere un caffè con un'amica dovevo passargli l'amica per dimostrare che stavo con lei;
mio figlio sta con me e vivo in una casa che mi ha messo a Per_1 disposizione un ragazzo che è un amico di famiglia ma naturalmente questo ragazzo non vive con me, tra l'altro lo conosce anche mio marito. Mio marito mi ha sempre impedito di lavorare perché era geloso;
fino al 2018 ho fatto la delegata sindacale di un caf;
ma poi mio marito mi ha impedito di continuare . Non ho proprietà. Prendo il RDC di € 500 circa oltre l'A.U. di e 170,00. Mio marito non so se abbia proprietà ; la casa coniugale era in affitto e mio marito pagava circa € 500 con il Condominio;
mio marito è commerciante di biancheria per la casa a Corso Garibaldi e non so quanto guadagni ed a casa mostra è sempre circolato molto danaro liquido. Il rapporto di mio figlio con il padre non è buono, è bravo a scuola ed è un ragazzo maturo, ma il padre lo tratta Per_1 con disprezzo perché è un ragazzo troppo differente da lui. Non è vero che ho un rapporto morboso con mio figlio. Mio figlio è piuttosto un ragazzo “seguito”. Mio marito mi accusa di rapporti ambigui con chiunque si avvicini a me per qualsiasi ragione. . Il ragazzo che mi ha meso a disposizione la casa è un ragazzo disabile, diabetico con emiparesi e crisi epilettiche e tra l'altro preferisce persone del suo stesso sesso. Ma mio marito è geloso pure di lui. Il resistente ha dichiarato: non è possibile una riconciliazione, siamo separati di fatto da giugno , lei me lo ha comunicato con un messaggio inviatomi mentre stavo al lavoro;
non è vero che controllavo e opprimevo mia moglie;
non è vero che non ho fatto più tornare mia moglie al lavoro;
e ancora adesso lavora al Caf sebbene al nero. Attualmente non vedo mio figlio perché la madre non lo fa venire con me. Lo sento però telefonicamente . ho versato solo 1 volta € 200 per mio figlio. Io guadagno netti circa € 1500 al mese;
sono rimasto nella casa coniugale con un fitto di € 450 compreso condominio. Non ho proprietà Ultimamente ho avuto difficoltà economiche e mi stanno aiutando i miei familiari.
Il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
dichiara ai sensi dell'art. 191 cc lo scioglimento della comunione legale;
2)Affida il figlio minore (n. 10.12.2008) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3)tenuto conto del sopravvenuto dichiarato disinteresse della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale, stante l'avvenuto trasferimento presso alloggio in comodato gratuito , nulla dispone in ordine alla casa coniugale;
4)Dispone che gli incontri del padre con il figlio minore, tenuto conto delle esigenze e dei desiderata del minore, avvengano secondo il seguente calendario : 2 pomeriggi a settimana segnatamente il lunedì e giovedì (salvo diverso accordo con la madre) dalle 17.00 alle 20,00, nonché a settimane alterne dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 20.00; nonchè ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché –sempre ad anni alterni- il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis dalle 10,00 alle 20.00; - nel periodo estivo 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà dalle ore 17,00 alle ore 20.00. Prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
e dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante il figlio minore;
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5)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
(commerciante) versi alla la somma complessiva di euro 350,00 a titolo di contributo
[...] Parte_1 per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante modalità pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
6)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non Controparte_1 coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative al figlio minore, debitamente documentate;
7)nulla dispone a carico del a titolo di contributo al mantenimento del coniuge Controparte_1 [...]
tenuto conto della percezione del RDC e dell'A.U. da parte di quest'ultima. (…) Parte_1
Espletata la fase istruttoria, rigettate le istanze di prove orali formulate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Avuto riguardo alle domande di addebito formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra, il Collegio condivide l'ordinanza del Giudice, dott.ssa (originaria assegnataria del giudizio) con la quale sono state rigettate CP_2 tutte le istanze di prove orali formulate dai procuratori delle parti. Nulla, pertanto, è emerso circa le cause della separazione alla ricorrente od al resistente. Si osserva, inoltre, per inciso, che non è stata depositata agli atti la sentenza di condanna penale pronunciata nei confronti del ma solo il dispositivo. CP_1 Peraltro, tale pronuncia non è passata in giudicato in quanto pende giudizio in sede di appello proposto dal CP_1
Circa l'affido di (nato il [...]), il Tribunale conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_1 che, sul punto, sono sempre stati concordi. La residenza privilegiata va confermata presso la madre. Inoltre, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai “grande minore”, il Collegio dispone che le visite e la frequentazione del ragazzo con il padre siano libere.
Sulla casa coniugale. Parte ricorrente ha nuovamente reiterato in sede di deposito degli atti difensivi finali la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in via P.Stanislao Mancini 12. Il Collegio – preso atto che all'udienza presidenziale del 4.11.2022, la sign.ra aveva espressamente dichiarato Pt_1 di non averne più alcun interesse – dichiara inammissibile la domanda e nulla provvede in ordine alla casa coniugale.
Sulla domanda relativa al mantenimento del figlio. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di € 600,00 per il figlio, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda. Il resistente ha chiesto conferma della quantificazione adottata in sede presidenziale.
Osserva il Collegio che il resistente, sebbene invitato dal Gi, dott.ssa ad integrare la documentazione fiscale agli CP_2 atti, non vi ha ottemperato;
pertanto, allo stato, all'esame del Tribunale vi sono esclusivamente le dichiarazioni reddituali del 2018-2019 e del 2020 già valutati dal Presidente in sede di adozione dei provvedimenti provvisori del novembre 2022.
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Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dal minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto del figlio con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 350,00 a carico del padre nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 alla moglie la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da dicembre 2026. Tale quantificazione, inoltre, tiene conto della circostanza che la ricorrente, sebbene percepisca per intero l'assegno unico per il figlio (a ciò il non si è opposto), sostiene, però, il costo della locazione della casa nella quale si è CP_1Per_ trasferita con dopo la separazione. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del 7.3.2018. L'assegno unico per il minore – come da accordi tra le parti – sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto, in sede di udienza presidenziale del 4.11.2022 era stata rigettata la domanda formulata dalla ricorrente sul presupposto che la stessa percepisse il RDC e l'assegno unico per il minore. In sede istruttoria nulla è stato provato dalla moglie circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la ricorrente infatti, ha solo dedotto che durante il matrimonio il marito aveva sempre sostenuto tutte le spese relative al menage familiare e che lei non aveva mai lavorato. Nulla ha dedotto, inoltre, circa la documentazione allegata dal marito dalla quale emerge che la stessa abbia lavorato per l per un Caf, solo contestandola CP_3 genericamente. Non sono, inoltre, elementi di valutazione nuovi e diversi da quelli valutati in sede presidenziale. Da tali scarni elementi può ritenersi che il tenore di vita non fosse sicuramente elevato, ma quello di una famiglia sostenuta dal solo marito nell'ambito della quale, tuttavia, la ricorrente percependo gli emolumenti erogati dall'INPS, contribuiva anch'essa e, presumibilmente con la sua attività lavorativa (sia pure saltuaria e non fiscalizzata). In ogni caso, atteso che la ricorrente è una donna di giovane età con sicura capacità lavorativa e che il matrimonio è durato poco più di 13 anni, il Tribunale rigetta la domanda di mantenimento.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese processuali possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c;
2- RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
Per_
2- AFFIDA il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figlio in modalità libera, come indicato in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con adeguamento Istat da ottobre 2025;
5- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla ricorrente;
6- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
7- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
8- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4 parte II s. A Registro atti di matrimonio anno 2008);
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9- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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