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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 153/2021 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), C.F._2
FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. C.F._3
) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano Persona_1
d'Ischia del 14.3.2018 rep. n. 33646, dagli avv.ti MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._5
e PASQUALE D'ONOFRIO (c.f. ), con i quali è elettivamente domiciliata C.F._6 presso la sede dell'Ente, sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 7.9.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP, in € 30.648,00 – arrecati, a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio verificatasi l'11.10.2015, al fondo agricolo dalla stessa coltivato (riportato in catasto al foglio 6 del Comune di San Marzano sul Sarno, p.lle
362, 1345, 1824, 1343 e 365 per una superficie agraria totale di are 61,60). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità delle coltivazioni in atto (pomodori variegati in serra), oltre ai danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito di melma ed altre sostanze veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. NO , richiamata Persona_2
in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto.
Costituitasi in giudizio a seguito della concessione del termine per l'articolazione delle istanze istruttorie, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, ritenendo legittimato passivo il , in Controparte_2 quanto tenuto alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua anche naturali ricadenti nell'ambito del proprio Comprensorio;
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento, il mancato rispetto della normativa che prescrive regole stringenti per le opere e le attività esercitate nelle vicinanze di corsi d'acqua demaniali (quali l'obbligo della cd. fascia di rispetto) e, in ogni caso, l'infondatezza e la genericità della domanda.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza collegiale dell'8.1.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto non contestata dalla e risultante sia dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla CP_1
perizia di parte da cui risulta che la ricorrente è proprietaria di alcune e comproprietaria di altre particelle indicate in ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( Testimone_1
, e dott. agr. ), i quali hanno confermato il capo A)
[...] Testimone_2 Persona_2 dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, dichiarando che coltivava Parte_1 direttamente l'appezzamento di terreno analiticamente indicato in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n.
2480/2018).
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie, in punto di fatto deve ritenersi accertato che l'11.10.2015 il Rio Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze sono state contestate dall'ente resistente solo genericamente e, inoltre, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo
B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dalla ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo non consentono di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
3 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di cumuli di terreno, di vegetazione, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito al corso d'acqua in questione - contrariamente a quanto dedotto dalla resistente esclude tale natura e, quindi, il “caso CP_1 fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la perizia depositata, ha lamentato danni alle colture in atto andate perdute (pomodori in serra), danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni all'impianto irriguo (manichette gocciolanti), quantificandoli in complessivi € 30.648,00.
In ordine al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “ho visto che la coltivazione di pomodori che insisteva sul terreno si è allagata a causa dell'esondazione e successivamente il raccolto è marcito” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste e che “sul terreno c'era una piantagione di Testimone_1 pomodori che sono tutti marciti a causa dell'esondazione” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste
; inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato Testimone_2
pregresso del fondo e alla tipologia delle piante di pomodori ivi presenti, che anche nella perizia di parte vengono genericamente indicati come “pomodori variegati” (cfr. pag. 3 della perizia di parte).
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. NO , il quale ha genericamente confermato la Persona_2 relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia nell'immediatezza dell'evento, sia successivamente per verificare la situazione dei fondi ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali), “constatando che la coltura era marcita”. La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati e delle specifiche tipologie di pomodori ivi presenti, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli
4 altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le
5 circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (7.9.2020) e quella di verificazione dell'evento (11.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, della presumibile natura di azienda agricola dell'attività svolta dalla ricorrente e della posizione dei terreni, è ritenuta congrua nella misura del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 20% di €
18.700,00, pari ad € 3.740,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Con riguardo, poi, ai lamentati danni all'impianto irriguo, osserva il Collegio sia che i testi non hanno riferito dell'esistenza e del danneggiamento di tale impianto, sia che la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia) da cui poter evincere l'effettiva presenza dell'impianto e l'entità del danno subito dall'impianto irriguo, tale da giustificare la sostituzione di n. 7 manichette gocciolanti.
La ricorrente, inoltre, ha anche omesso di depositare documentazione atta a dimostrare l'acquisto di dette manichette successivamente all'evento per cui è causa, sì da farne presumere il danneggiamento e la sostituzione. Solo tale documentazione, infatti, considerata anche la rilevante estensione del fondo, avrebbe costituito la prova dei danni subiti all'impianto irriguo e delle attività di ripristino o riparazione compiute. In mancanza di essa, il riconoscimento di tale danno, basato su una valutazione aprioristica del CTP, sarebbe del tutto aleatorio.
In ordine, infine, ai danni subiti per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo, i testi si sono limitati a riferire che “successivamente ho visto che sono stati
6 eseguiti dei lavori di ripristino del terreno che sono durati circa 50 giorni” (cfr. dichiarazioni teste e che “sono stati necessari numerosi giorni di lavoro per ripristinare il Testimone_1
terreno, circa 70-90 giorni, essendosi il fatto verificato nel periodo invernale…ho aiutato la ricorrente” (in tal senso il teste , andando anche in contrasto tra loro con riferimento ai Tes_2
tempi necessari per il ripristino. Nessun teste ha, quindi, specificato quali e che tipo di attività la ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia del fondo e il ripristino della sua fertilità.
Il siffatto deficit probatorio non è, poi, colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia, l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che “a seguito di tale evento il suolo è stato dedicato per un tempo di circa 40-50 gg all'applicazione di opere di ripristino”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi alle attività di pulizia del terreno eseguite in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nella consulenza di parte, ossia € 5.060,00), pari a complessivi € 1.265,00.
Al fine di escludere la risarcibilità del danno non può, poi, essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD
523/1904, atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente
7 dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente la necessità di verificare il rispetto della normativa di settore, con particolare riguardo alla distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale (cfr. Controparte_1
sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e la recentissima sentenza n. 93/2024), dai quali non vi
è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'ente resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Va, infatti, evidenziato, che il Rio Sguazzatorio, affluente del fiume Sarno, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte integrante delle Parte_2
opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.
215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il CP_1 controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete CP_2
la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, nel caso di specie il non è stato evocato in giudizio dalla ricorrente, né chiamato in causa dalla CP_2
e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la corresponsabilità di tale ente si considera priva di CP_1
rilievo.
Detta responsabilità, ad ogni modo, non esclude, bensì si aggiunge a quella della CP_1
8 di recente ribadita dal SA (cfr. sentenza SA n. 110/2019), in cui si è affermato che CP_1 la è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da CP_1 esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale responsabile dei danni, Controparte_1
atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
La è tenuta, dunque, alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si CP_1
occupa nel presente giudizio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la va, quindi, condannata al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 5.005,00.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per
2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della serialità della stessa, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività della sentenza formulata
9 dalla ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33 nell'ambito di un ordinamento che ormai prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 5.005,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (11 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del restante 1/3 delle spese, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 426,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205 comma primo R.D. n.
1775/33.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 153/2021 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), C.F._2
FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. C.F._3
) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano Persona_1
d'Ischia del 14.3.2018 rep. n. 33646, dagli avv.ti MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._5
e PASQUALE D'ONOFRIO (c.f. ), con i quali è elettivamente domiciliata C.F._6 presso la sede dell'Ente, sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 7.9.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP, in € 30.648,00 – arrecati, a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio verificatasi l'11.10.2015, al fondo agricolo dalla stessa coltivato (riportato in catasto al foglio 6 del Comune di San Marzano sul Sarno, p.lle
362, 1345, 1824, 1343 e 365 per una superficie agraria totale di are 61,60). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità delle coltivazioni in atto (pomodori variegati in serra), oltre ai danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito di melma ed altre sostanze veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. NO , richiamata Persona_2
in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto.
Costituitasi in giudizio a seguito della concessione del termine per l'articolazione delle istanze istruttorie, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, ritenendo legittimato passivo il , in Controparte_2 quanto tenuto alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua anche naturali ricadenti nell'ambito del proprio Comprensorio;
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento, il mancato rispetto della normativa che prescrive regole stringenti per le opere e le attività esercitate nelle vicinanze di corsi d'acqua demaniali (quali l'obbligo della cd. fascia di rispetto) e, in ogni caso, l'infondatezza e la genericità della domanda.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza collegiale dell'8.1.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto non contestata dalla e risultante sia dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla CP_1
perizia di parte da cui risulta che la ricorrente è proprietaria di alcune e comproprietaria di altre particelle indicate in ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( Testimone_1
, e dott. agr. ), i quali hanno confermato il capo A)
[...] Testimone_2 Persona_2 dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, dichiarando che coltivava Parte_1 direttamente l'appezzamento di terreno analiticamente indicato in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n.
2480/2018).
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie, in punto di fatto deve ritenersi accertato che l'11.10.2015 il Rio Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze sono state contestate dall'ente resistente solo genericamente e, inoltre, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo
B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dalla ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo non consentono di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
3 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di cumuli di terreno, di vegetazione, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito al corso d'acqua in questione - contrariamente a quanto dedotto dalla resistente esclude tale natura e, quindi, il “caso CP_1 fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la perizia depositata, ha lamentato danni alle colture in atto andate perdute (pomodori in serra), danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni all'impianto irriguo (manichette gocciolanti), quantificandoli in complessivi € 30.648,00.
In ordine al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “ho visto che la coltivazione di pomodori che insisteva sul terreno si è allagata a causa dell'esondazione e successivamente il raccolto è marcito” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste e che “sul terreno c'era una piantagione di Testimone_1 pomodori che sono tutti marciti a causa dell'esondazione” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste
; inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato Testimone_2
pregresso del fondo e alla tipologia delle piante di pomodori ivi presenti, che anche nella perizia di parte vengono genericamente indicati come “pomodori variegati” (cfr. pag. 3 della perizia di parte).
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. NO , il quale ha genericamente confermato la Persona_2 relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia nell'immediatezza dell'evento, sia successivamente per verificare la situazione dei fondi ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali), “constatando che la coltura era marcita”. La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati e delle specifiche tipologie di pomodori ivi presenti, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli
4 altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le
5 circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (7.9.2020) e quella di verificazione dell'evento (11.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, della presumibile natura di azienda agricola dell'attività svolta dalla ricorrente e della posizione dei terreni, è ritenuta congrua nella misura del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 20% di €
18.700,00, pari ad € 3.740,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Con riguardo, poi, ai lamentati danni all'impianto irriguo, osserva il Collegio sia che i testi non hanno riferito dell'esistenza e del danneggiamento di tale impianto, sia che la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia) da cui poter evincere l'effettiva presenza dell'impianto e l'entità del danno subito dall'impianto irriguo, tale da giustificare la sostituzione di n. 7 manichette gocciolanti.
La ricorrente, inoltre, ha anche omesso di depositare documentazione atta a dimostrare l'acquisto di dette manichette successivamente all'evento per cui è causa, sì da farne presumere il danneggiamento e la sostituzione. Solo tale documentazione, infatti, considerata anche la rilevante estensione del fondo, avrebbe costituito la prova dei danni subiti all'impianto irriguo e delle attività di ripristino o riparazione compiute. In mancanza di essa, il riconoscimento di tale danno, basato su una valutazione aprioristica del CTP, sarebbe del tutto aleatorio.
In ordine, infine, ai danni subiti per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo, i testi si sono limitati a riferire che “successivamente ho visto che sono stati
6 eseguiti dei lavori di ripristino del terreno che sono durati circa 50 giorni” (cfr. dichiarazioni teste e che “sono stati necessari numerosi giorni di lavoro per ripristinare il Testimone_1
terreno, circa 70-90 giorni, essendosi il fatto verificato nel periodo invernale…ho aiutato la ricorrente” (in tal senso il teste , andando anche in contrasto tra loro con riferimento ai Tes_2
tempi necessari per il ripristino. Nessun teste ha, quindi, specificato quali e che tipo di attività la ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia del fondo e il ripristino della sua fertilità.
Il siffatto deficit probatorio non è, poi, colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia, l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che “a seguito di tale evento il suolo è stato dedicato per un tempo di circa 40-50 gg all'applicazione di opere di ripristino”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi alle attività di pulizia del terreno eseguite in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nella consulenza di parte, ossia € 5.060,00), pari a complessivi € 1.265,00.
Al fine di escludere la risarcibilità del danno non può, poi, essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD
523/1904, atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente
7 dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente la necessità di verificare il rispetto della normativa di settore, con particolare riguardo alla distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale (cfr. Controparte_1
sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e la recentissima sentenza n. 93/2024), dai quali non vi
è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'ente resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Va, infatti, evidenziato, che il Rio Sguazzatorio, affluente del fiume Sarno, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte integrante delle Parte_2
opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.
215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il CP_1 controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete CP_2
la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue la responsabilità di entrambi gli enti, seppur a titolo diverso;
tuttavia, nel caso di specie il non è stato evocato in giudizio dalla ricorrente, né chiamato in causa dalla CP_2
e, pertanto, qualsiasi delibazione circa la corresponsabilità di tale ente si considera priva di CP_1
rilievo.
Detta responsabilità, ad ogni modo, non esclude, bensì si aggiunge a quella della CP_1
8 di recente ribadita dal SA (cfr. sentenza SA n. 110/2019), in cui si è affermato che CP_1 la è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da CP_1 esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale responsabile dei danni, Controparte_1
atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
La è tenuta, dunque, alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si CP_1
occupa nel presente giudizio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la va, quindi, condannata al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 5.005,00.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per
2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della serialità della stessa, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività della sentenza formulata
9 dalla ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33 nell'ambito di un ordinamento che ormai prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 5.005,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (11 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del restante 1/3 delle spese, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 426,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205 comma primo R.D. n.
1775/33.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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