Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/05/2026, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6497 del 2025, proposto da
TR IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 97586840CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TI s.p.a. e IR s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Della Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva
1) del provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati dell'NA, prot. n. 0062796 del 23 aprile 2025, notificato alla TR IS s.r.l. in pari data, avente ad oggetto la “ Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ”, relativo alla segnalazione inviata dalla stazione appaltante IR s.p.a. ed acquisita al protocollo dell'Autorità n. 101419 del 04.09.2024, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale “ dell’accordo Quadro - Fornitura con consegna di trasformatori trifase MT/BT a raffreddamento naturale in olio per cabine secondarie. Lotto 1: Progetto Resilienza Torino Ovest - C.I.G. 97586840CC e, con esso, dei contratti/ordini integrativi nn. 8510000201, 8510000202 e 8510000203 nei confronti dell'operatore economico TR IS s.r.l. - C.F. 05359670634 in esito ad accertamento della causa risolutiva espressa di cui all'art. 21, lett. k dell'Accordo Quadro, per mancato rispetto dei termini di consegna ”;
2) della nota prot. n. 117228 del 9 ottobre 2024, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati dell'NA, recante la “ comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ”;
3) ove necessario e per quanto di ragione, della nota di segnalazione prot. n. 101419 del 4 settembre 2024, unitamente alla successiva nota integrativa prot. n. 102250 del 6 settembre 2024, inviate all'NA dalla stazione appaltante IR s.p.a.;
4) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, di TI s.p.a. e di IR s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con provvedimento adottato il 23 luglio 2024 la stazione appaltante IR s.p.a. ha disposto la risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro “ Fornitura con consegna di trasformatori trifase MT/BT a raffreddamento naturale in olio per cabine secondarie. Lotto 1: Progetto Resilienza Torino Ovest - C.I.G. 97586840CC ” e, con esso, dei contratti/ordini applicativi nn. 8510000201, 8510000202 e 8510000203 nei confronti dell’operatore economico TR IS s.r.l. « in esito ad accertamento della causa risolutiva espressa di cui all’art. 21, lett. k) dell’accordo quadro ».
2. Con note acquisite al protocollo dell’NA in data 4 e 7 settembre 2024, IR s.p.a. ha segnalato la notizia all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le valutazioni di competenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, precisando che la risoluzione era stata disposta in quanto l’operatore economico aveva « dato evidenza, successivamente alla stipula dell’accordo quadro ed emissione dei contratti applicativi, che non avrebbe onerato i termini di consegna previsti contrattualmente … palesando un inadempimento certo fra l’altro afferente a una fornitura rientrante nell’ambito [di una] misura PNRR » e notando che « trattandosi di appalto PNRR la Committente il rispetto puntuale delle date di consegna previste contrattualmente [rappresentava] un elemento imprescindibile ».
3. Con nota 9 ottobre 2024, prot. n. 117228 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso all’operatore economico TR IS s.r.l. e a IR s.p.a. comunicazione di avvio del procedimento ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
4. Acquisite le deduzioni dell’operatore economico (volte, in sintesi, a lamentare la manifesta illegittimità della risoluzione sotto diversi profili) e le controdeduzioni di IR s.p.a., con provvedimento del 23 aprile 2025 l’NA ha disposto l’inserimento nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia concernente la risoluzione contrattuale disposta da IR s.p.a. nei confronti di TR IS s.r.l.
5. Con l’atto introduttivo del giudizio, TR IS s.r.l. ha impugnato la predetta decisione dell’Autorità e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misura cautelari – sulla base di un unico articolato motivo in diritto.
Segnatamente, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac per la gestione del casellario informatico approvato con delibera n. 721/2020 (ex delibera n. 861/2019); violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 [nonché infine per] eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria », sostenendo:
- che l’Autorità non aveva « compiutamente valutato, come era doveroso, gli elementi giuridici e le circostanze fattuali che [avevano] caratterizzato la vicenda oggetto di segnalazione – puntualmente dedotte e documentate … in sede di contraddittorio – [da cui emergeva] ictu oculi l’assenza di qualsiasi grave inadempimento »;
- che in particolare l’Autorità non aveva considerato che alla data in cui era stata disposta la risoluzione non era ancora maturato alcun ritardo e non era stata irrogata alcuna penale e che più in generale la risoluzione dell’accordo quadro era stata disposta in evidente carenza dei presupposti di cui all’art. 21, lett. k, dell’accordo quadro;
- che, inoltre, l’Autorità non aveva considerato che IR s.p.a. – avendo stipulato il contratto per conto di TI s.p.a. – non avrebbe potuto disporre la risoluzione;
- che, infine, l’NA non aveva adeguatamente valutato il fatto che il procedimento di risoluzione non era stato adottato all’esito di un effettivo contraddittorio tra la stazione appaltate e l’operatore economico, secondo quanto previsto dall’art. 108, d.lgs. n. 50/2016;
- che i numerosi profili di illegittimità della disposta risoluzione evidenziati in sede procedimentale avrebbero dovuto indurre l’NA a disporre l’archiviazione della segnalazione effettuata da IR s.p.a.
6. In data 4 giugno 2025 l’NA si è costituita in giudizio.
7. Il 10 giugno 2025 si è costituita in giudizio anche TI s.p.a.
8. Con memoria del 13 giugno 2025 l’Autorità resistente ha spiegato le proprie difese, argomentando sull’infondatezza delle doglianze spiegate dalla ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata.
9. In data 13 giugno 2025 si è costituita in giudizio IR s.p.a.
10. Con memoria del 13 giugno 2025 TI s.p.a. ha insistito a sua volta per il rigetto delle domande della ricorrente, sottolineando l’infondatezza di tutte le contestazioni dalla stessa rivolte avverso la disposta risoluzione, ivi compresa quella relativa alla presunta incompetenza di IR s.p.a. a disporre la risoluzione dell’accordo quadro (in relazione alla quale ha prodotto documentazione finalizzata a comprovare che il Direttore di IR s.p.a. – ovvero colui che aveva prima firmato il contratto e poi disposto la risoluzione – era in possesso di « specifica delega ad impegnare TI s.p.a. … tanto nella fase di stipula contrattuale che in quella, eventuale, di risoluzione »).
11. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il Presidente della Sezione, sentite le parti, ha disposto l’immediata fissazione dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 per la trattazione del merito.
12. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 22 gennaio 2026 TI s.p.a. ha ulteriormente argomentato sull’infondatezza delle doglianze dell’odierna ricorrente, notando che solo nel mese di gennaio 2026 la società aveva provveduto a instaurare innanzi al competente giudice civile un giudizio volto a contestare la legittimità della risoluzione.
13. Con memoria del 23 gennaio 2026 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso – sottolineando a propria volta l’intervenuta instaurazione (innanzi al Tribunale civile di Torino) del giudizio (r.g. n. 900/2026) avverso la risoluzione – o comunque « per la sospensione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del contenzioso civile attualmente pendente tra le parti ».
14. Con repliche del 30 gennaio 2026 la ricorrente ha dedotto ulteriormente sulla palese illegittimità della risoluzione, sull’insussistenza dei pretesi ritardi e comunque sula natura giustificata degli stessi (tutte circostanze che – secondo la prospettazione della ricorrente – avrebbero dovuto, per la loro evidenza, indurre l’Autorità a non disporre l’annotazione gravata).
15. Con memoria di replica depositata in pari data TI s.p.a. – dopo aver ancora una volta ribadito l’infondatezza delle doglianze della ricorrente – ha sottolineato l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio richiesta da parte della ricorrente.
16. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. In via preliminare, il Collegio evidenzia che non può accogliersi la domanda di sospensione del presente giudizio (in attesa della definizione di quello civile avverso la risoluzione contrattuale instaurato dinanzi al Tribunale di Torino) formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare, infatti, che « non sussistono … gli estremi per ricostruire il rapporto tra il giudizio civile sulla risoluzione contrattuale e quello amministrativo sul provvedimento di annotazione in termini di pregiudizialità tecnica (o necessaria) … in quanto l’accertamento della validità dei due atti dipende da presupposti e paradigmi istruttori diversi e risponde a finalità diverse, con la conseguenza che qualsiasi successiva statuizione del giudice civile non incide sulla legittimità dell’originaria annotazione ma impone all’NA di aggiornarla o rimuoverla, con effetti ex nunc » (cfr. TA IO, I- quater , 10 marzo 2025, n. 5005).
18. Tanto premesso, deve evidenziarsi che le censure dedotte nel ricorso – con cui l’operatore economico ha sostenuto, in sintesi, la sottovalutazione delle sue deduzioni da parte dell’Autorità resistente, la lacunosità della motivazione del provvedimento gravato e l’assenza dei presupposti per disporre l’annotazione – non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
19. Appare opportuno innanzitutto ricordare:
- che ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’NA « gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 » e stabilisce « le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 »;
- che all’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità (nel testo ratione temporis applicabile) è stato specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) « le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico », nonché b) « le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ».
20. Va poi evidenziato che in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare:
- ha precisato che « in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (TA IO, I, 8 marzo 2019, n. 3098) » e che « la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (TA IO, I, 11 giugno 2019 n. 7595) » (cfr. TA IO, I, 7 aprile 2021, n. 4107);
- ha evidenziato che l’NA, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta « a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione » (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
- ha affermato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione « fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione » (v. ancora TA IO, I, n. 4107/2021, nonché TA IO, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032) e in particolare nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. ex multis TA IO, I- quater , 28 marzo 2023, n. 5326) e che tuttavia anche in tali casi l’Autorità « non può esimersi dal considerare se la [notizia] è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico », non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (v. TA IO, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637);
- ha inoltre ricordato che « nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. TA IO, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. TA IO, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) » (cfr. ancora la già richiamata sentenza TA IO, I- quater , n. 6032/2022 e più di recente, TA IO, I- quater , 9 novembre 2024, n. 19806);
- ha precisato che la verifica sulla non manifesta infondatezza della notizia importa lo svolgimento da parte di NA di «una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate» e che «la “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’NA deve archiviare la segnalazione [ricorre] solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale … nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (TA IO, I- quater , 15 novembre 2025, n. 4953).
21. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio ritiene che non può sostenersi – come invece afferma la ricorrente – che NA avrebbe dovuto procedere all’archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza e/o inutilità della notizia (o comunque avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori prima di disporre l’annotazione), tenuto conto:
- che l’art. 7 dell’accordo quadro prevedeva espressamente che « il termine per la consegna dei trasformatori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi o diverso maggior termine indicato dal contratto applicativo »;
- che non è contestato (ed anzi è documentato) che IR s.p.a. ha inviato in data 29 marzo 2024 le richieste relative alla fornitura di trasformatori poi formalizzate con gli ordinativi 8510000201, 8510000202, 8510000203 indicando termini di consegna a partire dal 29 luglio 2024;
- che non è contestato (ed anzi è documentato) che con nota del 4 luglio 2024 la società ricorrente ha espressamente dichiarato che nessuna delle consegne sarebbe stata effettuata entro i termini indicati dalla stazione appaltante, individuando come periodi di consegna i mesi di agosto, ottobre e novembre;
- che non è contestato che la fornitura si inseriva nell’ambito di una misura PNRR (come, peraltro, sottolineato da NA nel provvedimento di annotazione);
- che nel contesto di tendenziale urgenza connesso al collegamento della fornitura con il PNRR IR s.p.a. dopo aver ricevuto la nota del 4 luglio 2024 ha comunque ulteriormente interloquito (v. nota di IR s.p.a. del 16 luglio 2024) con l’operatore economico prima di procedere alla risoluzione;
- che le questioni sollevate da parte ricorrente in ordine all’insussistenza di un potere di risoluzione in capo ad IR s.p.a, alla inidoneità della comunicazione del 29 marzo 2024 a far decorrere il termine di consegna, alla non essenzialità dei termini di consegna, alla non pienezza del contraddittorio instaurato prima della risoluzione, e più in generale alla legittimità della decisione di IR s.p.a. di risolvere l’accordo quadro e i contratti applicativi a seguito dei ritardi prefigurati da TR IS s.r.l. nella nota del 4 luglio 2024 appartengono allo spazio di valutazione proprio del giudice ordinario investito della controversia tra operatore economico e IR s.p.a.;
- che quanto prodotto e dedotto dalla ricorrente (a sostegno delle sue tesi sulle questioni sopra indicate, nonché al fine sostenere l’imputabilità a cause terze dell’impossibilità di consegnare i trasformatori entro il 29 luglio 2024) non appariva (né appare, anche avuto riguardo a tutto quanto dedotto da TI s.p.a. in sede processuale) idoneo a dimostrare (con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’NA in sede di annotazione) la palese insussistenza dell’inadempimento sotteso alla risoluzione, la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione o comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.
22. Da ciò l’infondatezza di tutte le doglianze spiegate da TR IS s.r.l. nell’ambito del presente giudizio, impregiudicate – naturalmente – le valutazioni che il Tribunale civile di Torino sarà chiamato a svolgere nel giudizio instaurato dalla società ricorrente per contestare la risoluzione contrattuale (nell’ambito del quale potranno essere approfonditamente vagliate tutte le deduzioni ed allegazioni della ricorrente, che tuttavia – per la loro consistenza – non appaiono rilevanti ai fini della presente controversia che, invece, riguarda il diverso ambito dei compiti spettanti all’NA, cfr. Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4744).
23. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
24. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | Orazio BE |
IL SEGRETARIO