TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/05/2026, n. 7994
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac per la gestione del casellario informatico; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure non sono meritevoli di accoglimento. Ha evidenziato che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento Anac prevedono l'annotazione di provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento. La giurisprudenza richiede all'Autorità di valutare l'utilità della notizia, ma tale obbligo è alleggerito in caso di illeciti professionali gravi e risoluzioni contrattuali. Nel caso di specie, non è contestato che l'accordo quadro prevedeva un termine di consegna di 120 giorni, che la ricorrente ha dichiarato di non poter rispettare, e che la fornitura era legata al PNRR. Le questioni sull'incompetenza di IR s.p.a., sull'inidoneità della comunicazione, sulla non essenzialità dei termini di consegna e sulla pienezza del contraddittorio appartengono alla valutazione del giudice ordinario. Le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la palese insussistenza dell'inadempimento o la manifesta illegittimità della risoluzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac per la gestione del casellario informatico; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure non sono meritevoli di accoglimento. Ha evidenziato che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento Anac prevedono l'annotazione di provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento. La giurisprudenza richiede all'Autorità di valutare l'utilità della notizia, ma tale obbligo è alleggerito in caso di illeciti professionali gravi e risoluzioni contrattuali. Nel caso di specie, non è contestato che l'accordo quadro prevedeva un termine di consegna di 120 giorni, che la ricorrente ha dichiarato di non poter rispettare, e che la fornitura era legata al PNRR. Le questioni sull'incompetenza di IR s.p.a., sull'inidoneità della comunicazione, sulla non essenzialità dei termini di consegna e sulla pienezza del contraddittorio appartengono alla valutazione del giudice ordinario. Le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la palese insussistenza dell'inadempimento o la manifesta illegittimità della risoluzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac per la gestione del casellario informatico; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure non sono meritevoli di accoglimento. Ha evidenziato che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento Anac prevedono l'annotazione di provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento. La giurisprudenza richiede all'Autorità di valutare l'utilità della notizia, ma tale obbligo è alleggerito in caso di illeciti professionali gravi e risoluzioni contrattuali. Nel caso di specie, non è contestato che l'accordo quadro prevedeva un termine di consegna di 120 giorni, che la ricorrente ha dichiarato di non poter rispettare, e che la fornitura era legata al PNRR. Le questioni sull'incompetenza di IR s.p.a., sull'inidoneità della comunicazione, sulla non essenzialità dei termini di consegna e sulla pienezza del contraddittorio appartengono alla valutazione del giudice ordinario. Le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la palese insussistenza dell'inadempimento o la manifesta illegittimità della risoluzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac per la gestione del casellario informatico; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure non sono meritevoli di accoglimento. Ha evidenziato che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento Anac prevedono l'annotazione di provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento. La giurisprudenza richiede all'Autorità di valutare l'utilità della notizia, ma tale obbligo è alleggerito in caso di illeciti professionali gravi e risoluzioni contrattuali. Nel caso di specie, non è contestato che l'accordo quadro prevedeva un termine di consegna di 120 giorni, che la ricorrente ha dichiarato di non poter rispettare, e che la fornitura era legata al PNRR. Le questioni sull'incompetenza di IR s.p.a., sull'inidoneità della comunicazione, sulla non essenzialità dei termini di consegna e sulla pienezza del contraddittorio appartengono alla valutazione del giudice ordinario. Le deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la palese insussistenza dell'inadempimento o la manifesta illegittimità della risoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/05/2026, n. 7994
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7994
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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