TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9791/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9791/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. INGRASCI' GIOVANNI giusta procura in C.F._2
atti
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TE AU giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno allegato di avere acquistato dal pagina 1 di 6 convenuto con atto notaio del 14.4.2009, oltre all'appartamento descritto in atti, Persona_1
anche il posto auto scoperto ubicato nel cortile di mq 13 (foglio 3, part. 2246 sub 15); di avere appreso dalla CTU redatta nel giudizio n. 1005/12 tra il Condominio Via Currulo 18/B di
IS ed i condomini (tra cui l'odierno convenuto), che la particella catastale 2246 sub.
15, che individua il posto auto di proprietà degli attori, si trova in una zona diversa, attualmente nella detenzione esclusiva dei frateLL e della quale gli attori non possono usufruire perché CP_1
non raggiungibile, non pavimentata (anzi, ricoperta di alberi e arbusti) e priva di qualunque indicazione relativa all'assegnazione dei posti macchina;
di avere concluso un preliminare di compravendita relativamente allo stesso immobile e posto auto per un prezzo inferiore a quello di acquisto e con clausola di pagamento in 36 mesi. Agivano quindi in giudizio al fine di condannare il convenuto all'esatto adempimento della prestazione (esecuzione di tutti i lavori necessari alla consegna del posto auto così come individuato al catasto) ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva il convenuto eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione ex art 1495 c.c.
e nel merito contestando la ricostruzione avversa, in quanto sia nel preliminare di compravendita che nell'atto pubblico di acquisto gli attori erano stati resi edotti della difformità catastale rispetto alla reale situazione dei posti auto.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa perveniva alla decisione.
§§§
La domanda è infondata e temeraria e va rigettata.
Intanto occorre premettere che si ha vendita di aliud pro alio quando la causa concreta che aveva pagina 2 di 6 giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata (cfr.
cass. sentenza n. 13214/24).
Posto che la vendita è stata effettuata a corpo, comprensiva dell'immobile e dello spazio condominiale nel cortile per il parcheggio, la mera difficoltà eventuale e solo allegata di parcheggiare l'auto non priva l'intera res della sua idoneità alla funzione per la quale è stata acquistata.
Inoltre, è documentale che parte attrice sia stata resa edotta, al momento della stipula del contratto preliminare (prodotto da parte resistente), della difformità tra le risultanze catastali e lo stato effettivo dei luoghi;
si legge infatti in detto contratto preliminare: “in relazione al posto auto si precisa che il posto auto compravenduto (contraddistinto sui luoghi con il numero 15) è
ubicato nel cortile adiacente il fabbricato e confina con la particella 2246 sub. 1 di proprietà
esclusiva dei signori , e con posto Controparte_1 CP_2 Controparte_3
auto ( n. 14) di proprietà esclusiva di e con posto auto in comproprietà dei signori CP_2
, e e con area di manovra. Le parti si Controparte_1 Controparte_3 CP_2
danno atto che i posti auto sono catastati con confini errati e indicati erratamente nella divisione parziale del 07.03.2006 così come sono rappresentati graficamente in maniera errata nell' allegato divisione parziale del 07.03.2006. Parte acquirente dichiara di avere preso visione dei luoghi e di accettarli ove si trovano”.
Nell'atto di compravendita, infine, si legge che il posto auto scoperto è ubicato cortile adiacente il fabbricato della superficie catastale di mq 13”.
pagina 3 di 6 Quanto riportato nel contratto preliminare è conforme a quanto accertato dal CTU nel giudizio sopra indicato, ovvero che “l'attuale disposizione dei posti auto non è conforme alla mappa catastale, né all'atto di divisione parziale del 16/03/2006; i posti auto si trovano nella porzione di spazio antistante la facciata sud del fabbricato, quindi occupano una porzione dell'area condominiale che dovrebbe essere adibita a spazio di manovra. Il confine sud del piazzale (cioè
quello adibito a parcheggio) è recintato con un muro di mattoni che lo separa rispetto al terreno agricolo coltivato (sub.1). Una porzione del sub.1 che […] dovrebbe essere adibita a spazio di manovra oggi sembra essere recintata ed in uso dei soli F.LL SO […]. A sud ovest del piazzale vi è una zona recintata con mattoni forati in cemento che con un piccolo passaggio da accesso al cosiddetto “casotto” per le pompe idriche ad uso condominiale. La posizione dei parcheggi auto riscontrata in sede di oopp è differente rispetto a quanto riportato sulla mappa catastale;
i posti auto scoperti sono segnati in mappa nella posizione sud-ovest del lotto, a ridosso del confine,
invece al momento del sopralluogo le auto sono parcheggiate nella di piazzale di manovra antistante il prospetto sud del fabbricato. La zona indicata in mappa quale posto auto scoperto
(sub. 11 -12 -13 -14 -15 -16) non è raggiungibile dalle auto perché isolata dal muro di mattoni sopra descritto (quello che separa la zona agricola coltivata), e perché in parte occupata dal cosiddetto “casotto” per le pompe idriche (pagg. 4 e 5 della relazione)”.
E' evidente, dunque, che la circostanza non è stata appresa solo in esito a dette operazioni peritali.
Parte attrice era perfettamente consapevole dello stato dei luoghi (anche che il posto fosse privo di effettiva numerazione) ed ha dichiarato di accettare il bene nello stato in cui si presentava, per cui non può affatto dirsi che il bene ricevuto sia assolutamente difforme da quello aspettato.
pagina 4 di 6
Ad ogni modo, quale rimedio per la consegna di aliud pro alio ex art. 1453 c.c. è prevista la sola azione di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, così la domanda di adempimento in forma specifica formulata dagli attori è da ritenere del tutto infondata.
Le superiori argomentazioni inducono al rigetto anche della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto, ma corre l'obbligo di evidenziare che la stessa sarebbe comunque stata da dichiarare infondata per assoluta mancanza di prova;
parte attrice, infatti, non ha prodotto neppure una perizia di stima dell'immobile in relazione alla tipologia di costruzione e di luogo di costruzione, da cui desumere che il prezzo pattuito nel contratto preliminare sia effettivamente stato ribassato in ragione di una pendenza legale. Inoltre, la stessa circostanza non risulta veritiera, perché l'attuale azione giudiziaria non era ancora pendente alla stipula del contratto preliminare mentre l'azione di cui al giudizio n. n. 1005/12 si era già conclusa con la sentenza n.
2582/18.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata e le spese legali seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. u.c. attesa la temerarietà dell'azione proposta, per cui parte attrice va condannata a pagare a parte convenuta la somma che si ritiene equo quantificare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si pagina 5 di 6 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- Condanna parte attrice a pagare alla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. u.c. la somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9791/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. INGRASCI' GIOVANNI giusta procura in C.F._2
atti
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TE AU giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno allegato di avere acquistato dal pagina 1 di 6 convenuto con atto notaio del 14.4.2009, oltre all'appartamento descritto in atti, Persona_1
anche il posto auto scoperto ubicato nel cortile di mq 13 (foglio 3, part. 2246 sub 15); di avere appreso dalla CTU redatta nel giudizio n. 1005/12 tra il Condominio Via Currulo 18/B di
IS ed i condomini (tra cui l'odierno convenuto), che la particella catastale 2246 sub.
15, che individua il posto auto di proprietà degli attori, si trova in una zona diversa, attualmente nella detenzione esclusiva dei frateLL e della quale gli attori non possono usufruire perché CP_1
non raggiungibile, non pavimentata (anzi, ricoperta di alberi e arbusti) e priva di qualunque indicazione relativa all'assegnazione dei posti macchina;
di avere concluso un preliminare di compravendita relativamente allo stesso immobile e posto auto per un prezzo inferiore a quello di acquisto e con clausola di pagamento in 36 mesi. Agivano quindi in giudizio al fine di condannare il convenuto all'esatto adempimento della prestazione (esecuzione di tutti i lavori necessari alla consegna del posto auto così come individuato al catasto) ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva il convenuto eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione ex art 1495 c.c.
e nel merito contestando la ricostruzione avversa, in quanto sia nel preliminare di compravendita che nell'atto pubblico di acquisto gli attori erano stati resi edotti della difformità catastale rispetto alla reale situazione dei posti auto.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa perveniva alla decisione.
§§§
La domanda è infondata e temeraria e va rigettata.
Intanto occorre premettere che si ha vendita di aliud pro alio quando la causa concreta che aveva pagina 2 di 6 giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata (cfr.
cass. sentenza n. 13214/24).
Posto che la vendita è stata effettuata a corpo, comprensiva dell'immobile e dello spazio condominiale nel cortile per il parcheggio, la mera difficoltà eventuale e solo allegata di parcheggiare l'auto non priva l'intera res della sua idoneità alla funzione per la quale è stata acquistata.
Inoltre, è documentale che parte attrice sia stata resa edotta, al momento della stipula del contratto preliminare (prodotto da parte resistente), della difformità tra le risultanze catastali e lo stato effettivo dei luoghi;
si legge infatti in detto contratto preliminare: “in relazione al posto auto si precisa che il posto auto compravenduto (contraddistinto sui luoghi con il numero 15) è
ubicato nel cortile adiacente il fabbricato e confina con la particella 2246 sub. 1 di proprietà
esclusiva dei signori , e con posto Controparte_1 CP_2 Controparte_3
auto ( n. 14) di proprietà esclusiva di e con posto auto in comproprietà dei signori CP_2
, e e con area di manovra. Le parti si Controparte_1 Controparte_3 CP_2
danno atto che i posti auto sono catastati con confini errati e indicati erratamente nella divisione parziale del 07.03.2006 così come sono rappresentati graficamente in maniera errata nell' allegato divisione parziale del 07.03.2006. Parte acquirente dichiara di avere preso visione dei luoghi e di accettarli ove si trovano”.
Nell'atto di compravendita, infine, si legge che il posto auto scoperto è ubicato cortile adiacente il fabbricato della superficie catastale di mq 13”.
pagina 3 di 6 Quanto riportato nel contratto preliminare è conforme a quanto accertato dal CTU nel giudizio sopra indicato, ovvero che “l'attuale disposizione dei posti auto non è conforme alla mappa catastale, né all'atto di divisione parziale del 16/03/2006; i posti auto si trovano nella porzione di spazio antistante la facciata sud del fabbricato, quindi occupano una porzione dell'area condominiale che dovrebbe essere adibita a spazio di manovra. Il confine sud del piazzale (cioè
quello adibito a parcheggio) è recintato con un muro di mattoni che lo separa rispetto al terreno agricolo coltivato (sub.1). Una porzione del sub.1 che […] dovrebbe essere adibita a spazio di manovra oggi sembra essere recintata ed in uso dei soli F.LL SO […]. A sud ovest del piazzale vi è una zona recintata con mattoni forati in cemento che con un piccolo passaggio da accesso al cosiddetto “casotto” per le pompe idriche ad uso condominiale. La posizione dei parcheggi auto riscontrata in sede di oopp è differente rispetto a quanto riportato sulla mappa catastale;
i posti auto scoperti sono segnati in mappa nella posizione sud-ovest del lotto, a ridosso del confine,
invece al momento del sopralluogo le auto sono parcheggiate nella di piazzale di manovra antistante il prospetto sud del fabbricato. La zona indicata in mappa quale posto auto scoperto
(sub. 11 -12 -13 -14 -15 -16) non è raggiungibile dalle auto perché isolata dal muro di mattoni sopra descritto (quello che separa la zona agricola coltivata), e perché in parte occupata dal cosiddetto “casotto” per le pompe idriche (pagg. 4 e 5 della relazione)”.
E' evidente, dunque, che la circostanza non è stata appresa solo in esito a dette operazioni peritali.
Parte attrice era perfettamente consapevole dello stato dei luoghi (anche che il posto fosse privo di effettiva numerazione) ed ha dichiarato di accettare il bene nello stato in cui si presentava, per cui non può affatto dirsi che il bene ricevuto sia assolutamente difforme da quello aspettato.
pagina 4 di 6
Ad ogni modo, quale rimedio per la consegna di aliud pro alio ex art. 1453 c.c. è prevista la sola azione di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, così la domanda di adempimento in forma specifica formulata dagli attori è da ritenere del tutto infondata.
Le superiori argomentazioni inducono al rigetto anche della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto, ma corre l'obbligo di evidenziare che la stessa sarebbe comunque stata da dichiarare infondata per assoluta mancanza di prova;
parte attrice, infatti, non ha prodotto neppure una perizia di stima dell'immobile in relazione alla tipologia di costruzione e di luogo di costruzione, da cui desumere che il prezzo pattuito nel contratto preliminare sia effettivamente stato ribassato in ragione di una pendenza legale. Inoltre, la stessa circostanza non risulta veritiera, perché l'attuale azione giudiziaria non era ancora pendente alla stipula del contratto preliminare mentre l'azione di cui al giudizio n. n. 1005/12 si era già conclusa con la sentenza n.
2582/18.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata e le spese legali seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. u.c. attesa la temerarietà dell'azione proposta, per cui parte attrice va condannata a pagare a parte convenuta la somma che si ritiene equo quantificare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si pagina 5 di 6 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- Condanna parte attrice a pagare alla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. u.c. la somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6