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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
ON SO, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8121/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 07128202400003864000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18145/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE Associazione_1 – RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER), la nota prot. n. 07128202400003864000 recante "notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73" con cui l'ADER, nel comunicare che risulta a suo credito la somma di Euro 150,00, propone di compensare tale importo con la somma di euro 17.971,071 dovuta per una serie di cartelle di pagamento inevase.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: irregolare e/o omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi alla proposta impugnata;
prescrizione del credito azionato;
difetto di motivazione della proposta impugnata.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.Ma Corte adita, preliminarmente ordinare la sospensione della esecutività dell'opposto atto;
nel merito dichiararne la la nullità per omessa notifica degli atti prodromici sottesi , e/o per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, ovvero per eccesso di potere e/o violazione di legge, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore”.
Si è costituita in giudizio ADER, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore (Regione Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Camera di Commercio di Napoli, Agenzia delle Entrate, Comune di Gaeta, Regione Campania, Tribunale di Reggio
Emilia), e l'infondatezza degli altri motivi, in primis relativi alla prescrizione, documentando l'avvenuta notifica degli atti della riscossione presupposti.
In base a tali motivi, deduce le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.ma Autorità adita, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, così provvedere e giudicare: In via preliminare e pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso alla stregua delle considerazioni in diritto svolte ai punti I) e
II) che precedono;
- in via ulteriormente preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore dell'AGO limitatamente alle cartelle di pagamento n.
07120120155723467000 e n. 07120230058239250000, recanti, rispettivamente, la prima (limitatamente al solo ruolo n. 2012/13382) sanzioni amministrative per contravvenzioni al C.d.S. e, la seconda, spese processuali;
nel merito, - previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
L'ente impositore ha tempestivamente e ritualmente prodotto prova della notifica degli atti presupposti come di seguito elencati:
1. cartella di pagamento n. 07120110144148931000 notificata il 27/09/2011
2. cartella di pagamento n. 07120120065223753000 notificata il 12/04/2012
3. cartella di pagamento n. 07120120155723467000 notificata il 29/04/2013
4. cartella di pagamento n. 07120140075846541000 notificata il 27/02/2015
5. cartella di pagamento n. 07120150041318856000 notificata il 18/01/2016
6. cartella di pagamento n. 07120160080785110000 notificata il 14/04/2017
7. cartella di pagamento n. 07120170059781847000 notificata il 02/05/2018
8. cartella di pagamento n. 07120220064949221000 notificata il 20/10/2022
9. cartella di pagamento n. 07120230058239250000 notificata il 13/11/2023
10. cartella di pagamento n. 07120230081690517000 notificata il 13/11/2023
11. cartella di pagamento n. 07120240017918877000 notificata il 23/03/2024
12. avviso di accertamento n. 67117013346813002000 notificato il 08/04/2016
avviso di accertamento n. 67117013459342005000 notificato il 06/06/2016
1. in data 14/08/2015, dell'avviso di intimazione n. 07120159058573481000
2. in data 17/09/2018, dell'avviso di intimazione n. 07120179058664225000
3. in data 05/12/2024, dell'avviso di intimazione n. 07120249058497102000
4. in data 24/01/2025, del pignoramento presso terzi ex. art.72 bis n. 07184202400022780001
In seguito alla notifica di tali atti, da un lato i termini di prescrizione sono stati più volte interrotti e, alla data di notifica della proposta di cui è causa, anche in seguito alla sospensione dei termini per emergenza sanitaria, non erano nuovamente decorsi;
dall'altro, la mancata impugnazione di tali atti, ha determinato l'inoppugnabilità nel merito della pretesa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all?agenzia Entrate RI, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
ON SO, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8121/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 07128202400003864000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18145/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE Associazione_1 – RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER), la nota prot. n. 07128202400003864000 recante "notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73" con cui l'ADER, nel comunicare che risulta a suo credito la somma di Euro 150,00, propone di compensare tale importo con la somma di euro 17.971,071 dovuta per una serie di cartelle di pagamento inevase.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: irregolare e/o omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi alla proposta impugnata;
prescrizione del credito azionato;
difetto di motivazione della proposta impugnata.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.Ma Corte adita, preliminarmente ordinare la sospensione della esecutività dell'opposto atto;
nel merito dichiararne la la nullità per omessa notifica degli atti prodromici sottesi , e/o per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, ovvero per eccesso di potere e/o violazione di legge, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore”.
Si è costituita in giudizio ADER, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore (Regione Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Camera di Commercio di Napoli, Agenzia delle Entrate, Comune di Gaeta, Regione Campania, Tribunale di Reggio
Emilia), e l'infondatezza degli altri motivi, in primis relativi alla prescrizione, documentando l'avvenuta notifica degli atti della riscossione presupposti.
In base a tali motivi, deduce le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.ma Autorità adita, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, così provvedere e giudicare: In via preliminare e pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso alla stregua delle considerazioni in diritto svolte ai punti I) e
II) che precedono;
- in via ulteriormente preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore dell'AGO limitatamente alle cartelle di pagamento n.
07120120155723467000 e n. 07120230058239250000, recanti, rispettivamente, la prima (limitatamente al solo ruolo n. 2012/13382) sanzioni amministrative per contravvenzioni al C.d.S. e, la seconda, spese processuali;
nel merito, - previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
L'ente impositore ha tempestivamente e ritualmente prodotto prova della notifica degli atti presupposti come di seguito elencati:
1. cartella di pagamento n. 07120110144148931000 notificata il 27/09/2011
2. cartella di pagamento n. 07120120065223753000 notificata il 12/04/2012
3. cartella di pagamento n. 07120120155723467000 notificata il 29/04/2013
4. cartella di pagamento n. 07120140075846541000 notificata il 27/02/2015
5. cartella di pagamento n. 07120150041318856000 notificata il 18/01/2016
6. cartella di pagamento n. 07120160080785110000 notificata il 14/04/2017
7. cartella di pagamento n. 07120170059781847000 notificata il 02/05/2018
8. cartella di pagamento n. 07120220064949221000 notificata il 20/10/2022
9. cartella di pagamento n. 07120230058239250000 notificata il 13/11/2023
10. cartella di pagamento n. 07120230081690517000 notificata il 13/11/2023
11. cartella di pagamento n. 07120240017918877000 notificata il 23/03/2024
12. avviso di accertamento n. 67117013346813002000 notificato il 08/04/2016
avviso di accertamento n. 67117013459342005000 notificato il 06/06/2016
1. in data 14/08/2015, dell'avviso di intimazione n. 07120159058573481000
2. in data 17/09/2018, dell'avviso di intimazione n. 07120179058664225000
3. in data 05/12/2024, dell'avviso di intimazione n. 07120249058497102000
4. in data 24/01/2025, del pignoramento presso terzi ex. art.72 bis n. 07184202400022780001
In seguito alla notifica di tali atti, da un lato i termini di prescrizione sono stati più volte interrotti e, alla data di notifica della proposta di cui è causa, anche in seguito alla sospensione dei termini per emergenza sanitaria, non erano nuovamente decorsi;
dall'altro, la mancata impugnazione di tali atti, ha determinato l'inoppugnabilità nel merito della pretesa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio conseguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all?agenzia Entrate RI, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.