Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1174
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 l.r. 56/2023, è possibile procedere alla liquidazione delle tasse auto direttamente con l'emissione della cartella, senza necessità di avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Irretroattività art. 6 l.r. 56/2023

    La norma è entrata in vigore il 28.12.2023 ed è stata correttamente applicata alla cartella emessa successivamente, in applicazione del principio tempus regit actus.

  • Rigettato
    Illegittimità soppressione attività di liquidazione

    L'applicazione dell'art. 6 l.r. 56/2023, in vigore al momento dell'emissione della cartella, ha reso non rilevante il sistema previsto dal dpr 39/1953 e ha escluso la necessità di un precedente avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1174
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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