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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011291502000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e della REGIONE CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per tasse auto 2022, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, irretroattività dell'art. 6 l.r. 56/2023, illegittimità della soppressione dell'attività di liquidazione nella vigenza del dpr 39/1953.
Si sono opposte entrambe le resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ai sensi dell'art. 6 l.r. 56/2023 è possibile procedere alla liquidazione delle tasse auto direttamente con l'emissione della cartella, senza necessità di avviso di accertamento.
La norma è entrata in vigore il 28.12.2023 ed è stata correttamente applicata alla cartella in esame emessa successivamente alla luce del principio tempus regit actus (cioè la cartella).
Pertanto, l'art. 6 l.r. 56/2023 è stato applicato quando era in vigore e, quindi, non irretroattivamente, siccé non veniva il rilievo il sistema previsto dal dpr 39/1953 e non era necessario emettere un precedente avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento di € 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione al procuratore di ADER della parte spettante a quest'ultima.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011291502000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e della REGIONE CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per tasse auto 2022, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, irretroattività dell'art. 6 l.r. 56/2023, illegittimità della soppressione dell'attività di liquidazione nella vigenza del dpr 39/1953.
Si sono opposte entrambe le resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ai sensi dell'art. 6 l.r. 56/2023 è possibile procedere alla liquidazione delle tasse auto direttamente con l'emissione della cartella, senza necessità di avviso di accertamento.
La norma è entrata in vigore il 28.12.2023 ed è stata correttamente applicata alla cartella in esame emessa successivamente alla luce del principio tempus regit actus (cioè la cartella).
Pertanto, l'art. 6 l.r. 56/2023 è stato applicato quando era in vigore e, quindi, non irretroattivamente, siccé non veniva il rilievo il sistema previsto dal dpr 39/1953 e non era necessario emettere un precedente avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento di € 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione al procuratore di ADER della parte spettante a quest'ultima.