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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/11/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa LA FA, chiamato il procedimento iscritto al n. 3155/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
DI PA Controparte_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. Allegra Christian per parte ricorrente nonché l'avv. Delia
Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 12.55 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PA in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa LA FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3155 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Christian Allegra, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro Controparte_2
il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Marco Di Gloria, per mandato in atti.
Resistente
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, C.F. e p. Controparte_3 Parte_2
I.V.A. . P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_4
con sede in Roma Largo Chigi n. 5, Roma.
Convenuti contumaci
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/11/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e di , che qui si dichiara: Controparte_5 CP_4
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione in ordine agli avvisi di addebito n. 596 2017 00034272 42 e n.
596 2019 0021889 87 per carenza di interesse;
- Annulla glia avvisi di addebito n. 596 2014 00042888456000, n. 596 2015 0001802107000, n. 596 2017
0002628351000, n. 596 2017 0005500334000, n. 596 2018 00027417 552, n.596 2018 00066633 22, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- Annulla gli avvisi di addebito n. 596 2019 00017767 57, n. 596 2019 00058381 30, n. 596 2021 00008699
69, per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo;
- Annulla la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676 2025 000000 81000 quanto ai summenzionati avvisi di addebito.
- Condanna i resistenti in solido a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2906,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2025, , proponeva opposizione alla comunicazione di Parte_1
preavviso d'ipoteca n. 29676 2025 000000 81000, notificata il 05.02.2025, relativi ai seguenti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi previdenziali gestione commercianti, per gli anni 2013-2020:
1) avviso n. 596 2014 00042884 56, di €.6190,45, anno 2013-2014; 2) avviso n. 596 2015 00018021 07, di
€.5.576,54 anno 2014; 3) avviso n. 596 2017 00026283 51, di €.11.049,49, anno 2016; 4) avviso n. 596 2017
00055003 34, di €.6.418,889, anno2013; 5) avviso n. 596 2017 00034272 42, di €.5.575,45, anno 2016; 6)
avviso n. 596 2018 00027417 52, di €.8.317,995, anno 2017; 7) avviso n. 596 2018 00066633 22, di €.2.811,63
anno 2017-2018, 8) avviso n. 596 2019 0021889 887, di €.2.824,95, anno 2018, 9) avviso n. 596 2019
00001757, di €.5.562,53, anno 2018; 10) avviso n.596 2019 00058381 30, di €.4261,52, anno 2018-2019; 11)
avviso n. 596 2021 0000869969, di €.16.603,41, anno 2019-2020.
A sostegno dell'opposizione deduceva la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, sottesi al preavviso impugnato, per decorrenza del termine quinquennale anche nel periodo successivo alla loro notificazione.
CP_ Deduceva altresì l'inesistenza del diritto di procedere a riscuotere (tramite avvisi di addebito emessi dall' tutte quelle somme afferenti alla contribuzione dal 2017 al 2020, per l'intervenuta cancellazione, della società
denominata “Prima colazione di LA FE & C. S.a.s”, (di cui era socia accomandataria), dal registro delle imprese da parte della camera di commercio, deliberata in data 29.09.2022 con efficacia retroattiva dal
22.9.2017.
CP_ Concludeva chiedendo: “Previa sospensione, accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve all in
CP_ forza degli avvisi di addebito opposti. Ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell' delle
somme dovute a titolo di contributi previdenziali anno 2013-2017.
Conseguentemente dichiarare priva di efficacia e di effetti giuridici il preavviso d'iscrizione ipotecaria ex art.
77 del D.P.R. n. 602/1973 sopra indicato. Con vittoria di spese ed onorari di causa, di cui si chiede sin d'ora
la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Con memoria del 13.5.2025, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ai CP_1
sensi dell'art. 24, comma 5 del D.LGS 46/99 in quanto proposta successivamente alla notifica regolare degli avvisi di addebito che, non opposti tempestivamente nel termine di quaranta giorni, erano divenuti inopponibili anche in ordine alle contestazioni sul merito della pretesa contributiva per la cancellazione della società dal registro delle imprese;
l'inammissibilità per violazione delle forme e dei termini di cui all'art. 617 c.p.c;
l'inesistenza della prescrizione tenuto conto dei termini di sospensione per l'emergenza covid ed in ogni caso l'esclusiva responsabilità di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifiche degli Pt_2
avvisi di addebito.
e seppur ritualmente evocati in giudizio non si costituivano, pertanto ne va dichiarata Pt_2 Controparte_4
la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
In via preliminare si rileva, come eccepito dall , che non si rinvengono nella comunicazione di preavviso CP_1
impugnata gli avvisi di addebito n. 596 2017 00034272 42 e n. 596 2019 0021889 87 indicati da parte ricorrente ai nn. 5 e 8 del ricorso.
Ora, atteso che i due avvisi di addebito non costituiscono oggetto dell'atto impugnato deve essere affermata ai sensi dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
l'assoluta carenza di un attuale interesse del ricorrente alla loro opposizione che dunque va dichiarata inammissibile. Pertanto, la legittimità del preavviso di ipoteca, oggetto del presente giudizio, viene valutata esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito in esso indicati.
In merito la domanda è fondata e merito accoglimento.
Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di tardività del ricorso per decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non integra un vero e proprio atto di esecuzione, pertanto, il giudizio di opposizione alla stessa non deve seguire le regole proprie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Al riguardo, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'“iscrizione ipotecaria ex art. 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del
diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata
dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al
termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 22/12/2015, n.25745).
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente
può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo la mancata notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. Ciò posto, venendo al merito del giudizio, , occorre rilevare la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito in particolare avviso n. 596 2014 00042888456000 in data 23.10.2014 , avviso n. 596 2015 0001802107000,
in data 2.11.2015; avviso n. 596 2017 0002628351000 in data 28.09.2017; avviso n. 596 2017
0005500334000 in data 25.10.2017; avviso n. 596 2018 00027417 52, in data 13/08/2018; avviso n. 596 2018
00066633 22, in data 4/01/2019; avviso n. 596 2019 00017767 57, in data 22/07/2019; avviso n. 596 2019
00058381 30, in data 9/12/19; avviso n. 596 2021 00008699 69, in data 19/11/2021.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L.
ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L.
335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”),
Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non Controparte_6
muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Ciò detto, con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, in assenza di atti interruttivi, va accolta l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica della comunicazione di comunicazione di preavviso di ipoteca oggi impugnata in ordine ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 596 2014 00042884 56, notificato in data 23.10.2014: i crediti ad esso sottesi, appaiono irrimediabilmente prescritti in data 23.10.2019, la prescrizione risulta intervenuta prima delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria Covid;
- avvisi n. 596 2015 00018021 07, n. 596 2017 00026283 51; n. 596 2017 00055003 34; n. 596 2018 00027417
52, e n. 596 2018 00066633 22: i crediti ad essi sottesi, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311
giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal
Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), in mancanza di atti interruttivi, alla data di notifica (05.02.2025) dell'atto impugnato , risultano prescritti, per decorrenza del termine quinquennale, rispettivamente in data 9.9.2021; 5.8.2023; 1.9.2023; 19.6.2024; 10.11.2024.
Va infatti disattesa l'applicazione dell'art.art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, ( con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021) invocata dall' CP_1
atteso che tale norma si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso in esame posto che i termini dei versamenti dovuti risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020.
Nessuna prescrizione risulta maturata in ordine agli avvisi n. 596 2019 00017767 57, notificato il 22/07/2019;
n. 596 2019 00058381 30 notificato il 9/12/19; n. 596 2021 00008699 69 notificato il 19/11/2021, gli stessi vanno annullati per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo.
Invero l'eventuale intangibilità del credito derivante dalla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40
giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione)
del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Nel caso di specie è pacifico, che il fatto estintivo, consiste nell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese da parte della camera di commercio (visura camerale in atti) , deliberata in data
22.09.2022 con effetto retroattivo dal 22.9.2017, sopravvenuta pertanto alla notifica dei suddetti avvisi di addebito aventi ad oggetto la contribuzione previdenziale per il periodo dal 2017 al 2020.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, vanno annullati gli avvisi di addebito
n. 596 2014 00042888456000, n. 596 2015 0001802107000 , n. 596 2017 0002628351000 , n. 596 2017
0005500334000 , n. 596 2018 00027417 52, n. 596 2018 00066633 22, per intervenuta prescrizione, nonché
gli avvisi di addebito n. 596 2019 00017767 57, n. 596 2019 00058381 30, n. 596 2021 00008699 69, per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo e conseguentemente va annullata la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata limitatamente ai suddetti avvisi di addebito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 26.11.2025
Il Giudice Onorario
LA FA