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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TITO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - SO - Piazza Delle Istituzioni N. 18 31100 SO TV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 113 2023 90067535 17 000 BOLLO 2009 - INVITO AL PAGAMENTO n. 113 2023 90067535 17 000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente - sig. Ricorrente_1 = ln via pregiudiziale di rito: annullare l'intimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e le cartelle in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 con i relativi interessi, diritti, oneri conseguenti perché trattasi di tributi prescritti essendo passati più di tre anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nonché tre anni dalla presunta notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione prescritte;
revochi eventuali fermi amministrativi disposti a carico del ricorrente;
- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità l'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e le cartelle di pagamento in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 per mancanza, insufficienza o incompletezza della motivazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente oltre che dall'art. 3 della Legge n. 241/90.
- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e delle cartelle di pagamento in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 la cartella di pagamento impugnata per non essere stata preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'Ente creditore;
In via istruttoria: ordini all'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di SO, l'esibizione delle copie notificate degli atti relativi ai tributi riscossi con le seguenti cartelle, nonché delle relate di notifica delle stesse: n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000, per un totale di euro 1.200,92, inoltre ordini alla Regione Veneto l'esibizione degli eventuali avvisi bonari notificati al ricorrente;
Resistente - AD IS = Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 e dell'art. 21 del DLGS 546/1992; nel merito rigettare il ricorso. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio nella somma indicata in seno all'allegata nota spese o in quella che Codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 Dlgs 546/1992
Resistente -Regione del Veneto - chiamata in causa = dichiarare inammissibile e comunque nel merito voglia respingere il ricorso proposto dal sigmnor Ricorrente_1 in quanto infondato infatto e in diritto , accertando invece la correttezza e la fondatezza della pretesa tributaria regionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi secondo i parametri di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 presenta tempestivo ricorso avverso intimazione di pagamento - di cui appunto chiedeva annullamento - notificata il 19 aprile 2024 emessa da AD SO avente ad oggetto la riscossione di tasse automobilistiche realtive agli anni 2009 e 2010 portate da due cartelle esattoriali.
Esponeva la prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni nonchè la insufficiente ed incompleta motivazione della intimazione. Esponeva poi la nullità delle cartelle esattoriali per non essere state precedute da avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'ente accertatore.
Si costituiva AD SO illustrando l'iter amministrativo e documentando la correttezza e la tempistica delle procedure.
Il Giudice monocratico, alla udienza del 7 luglio 2025, accoglieva la istanza di sospensione ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione del Veneto.
Quest'ultimo ente impositorte si costituiva con rituale atto del 15 novembre 2025, documentando le avvenute precedenti notifiche e chiedendo la inammissibilità del ricorso per essere lo stesso tardivo.
Alla udienza del 1 dicembre 2025 il Giudice emetteva dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e quindi non può essere accolto.
Va osservato preliminarmente che il ricorrente a fronte della documentazione prodotta da AD SO e
Regione del Veneto non ha opposto contestazioni, nemmeno in punto di regolarità o irregolarità delle notifiche avvenute.
Orbene è quindi provato in atti ( anche mediante le relate di notifica ) che
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_1, della tassa dovuta pr l'anno di imposta 2009 , la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 001768702012/TA – ANNO 2009 notificato il 14.04.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_2, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2009, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 003452182012/TA – ANNO 2009 notificato il 14.04.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_1, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2010, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 008354382012/TA – ANNO 2010 notificato il 13.09.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_2, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2010, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 009880592012/TA – ANNO 2010 notificato il 20.09.2012 ;
Questi sono gli avvisi di accertamento prodromici alle 2 cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Non vi è prova in atti che detti avvisi siano stati impugnati , divenendo così definitivi e quindi il debito di imposta non si è in alcun modo prescritto.
AD dal canto suo ha provato la notifica delle due cartelle di pagamento avvenuta il 18.11.2024 ed il
17.9.2015.
A queste due notifiche sono seguiti:
- il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 27.7.2015
-l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 22.3.2016
- l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 30.8.2018
-l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 4.12.2019 Ne deriva quindi, senza ombra di dubbio, stante detti atti interruttivi, che nessuna prescrizione si è mai verificata, nè con riferimento alle imposte nè con riferimento alle sanzioni.
Infine va solo ricordato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo la cistante interoretazione della SC, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non è suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n.
241)
Nessuna delle doglianze avanzate dal ricorrente quindi è fondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 600 in favore di ciascuno degli enti costituiti
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TITO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - SO - Piazza Delle Istituzioni N. 18 31100 SO TV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 113 2023 90067535 17 000 BOLLO 2009 - INVITO AL PAGAMENTO n. 113 2023 90067535 17 000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente - sig. Ricorrente_1 = ln via pregiudiziale di rito: annullare l'intimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e le cartelle in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 con i relativi interessi, diritti, oneri conseguenti perché trattasi di tributi prescritti essendo passati più di tre anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nonché tre anni dalla presunta notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione prescritte;
revochi eventuali fermi amministrativi disposti a carico del ricorrente;
- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità l'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e le cartelle di pagamento in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 per mancanza, insufficienza o incompletezza della motivazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente oltre che dall'art. 3 della Legge n. 241/90.
- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Provinciale di SO n. 113 2023 90067535 17 000 e delle cartelle di pagamento in essa indicate n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000 la cartella di pagamento impugnata per non essere stata preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'Ente creditore;
In via istruttoria: ordini all'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Provinciale di SO, l'esibizione delle copie notificate degli atti relativi ai tributi riscossi con le seguenti cartelle, nonché delle relate di notifica delle stesse: n. 11320140010741263000 n. 11320150011439554000, per un totale di euro 1.200,92, inoltre ordini alla Regione Veneto l'esibizione degli eventuali avvisi bonari notificati al ricorrente;
Resistente - AD IS = Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 e dell'art. 21 del DLGS 546/1992; nel merito rigettare il ricorso. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio nella somma indicata in seno all'allegata nota spese o in quella che Codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 Dlgs 546/1992
Resistente -Regione del Veneto - chiamata in causa = dichiarare inammissibile e comunque nel merito voglia respingere il ricorso proposto dal sigmnor Ricorrente_1 in quanto infondato infatto e in diritto , accertando invece la correttezza e la fondatezza della pretesa tributaria regionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi secondo i parametri di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 presenta tempestivo ricorso avverso intimazione di pagamento - di cui appunto chiedeva annullamento - notificata il 19 aprile 2024 emessa da AD SO avente ad oggetto la riscossione di tasse automobilistiche realtive agli anni 2009 e 2010 portate da due cartelle esattoriali.
Esponeva la prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni nonchè la insufficiente ed incompleta motivazione della intimazione. Esponeva poi la nullità delle cartelle esattoriali per non essere state precedute da avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'ente accertatore.
Si costituiva AD SO illustrando l'iter amministrativo e documentando la correttezza e la tempistica delle procedure.
Il Giudice monocratico, alla udienza del 7 luglio 2025, accoglieva la istanza di sospensione ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione del Veneto.
Quest'ultimo ente impositorte si costituiva con rituale atto del 15 novembre 2025, documentando le avvenute precedenti notifiche e chiedendo la inammissibilità del ricorso per essere lo stesso tardivo.
Alla udienza del 1 dicembre 2025 il Giudice emetteva dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e quindi non può essere accolto.
Va osservato preliminarmente che il ricorrente a fronte della documentazione prodotta da AD SO e
Regione del Veneto non ha opposto contestazioni, nemmeno in punto di regolarità o irregolarità delle notifiche avvenute.
Orbene è quindi provato in atti ( anche mediante le relate di notifica ) che
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_1, della tassa dovuta pr l'anno di imposta 2009 , la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 001768702012/TA – ANNO 2009 notificato il 14.04.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_2, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2009, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 003452182012/TA – ANNO 2009 notificato il 14.04.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_1, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2010, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 008354382012/TA – ANNO 2010 notificato il 13.09.2012 ;
- relativamente all'autoveicolo targato Targa_2, della tassa dovuta per l'anno di imposta 2010, la Regione Veneto ha emesso l'avviso di accertamento prot.n. 009880592012/TA – ANNO 2010 notificato il 20.09.2012 ;
Questi sono gli avvisi di accertamento prodromici alle 2 cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Non vi è prova in atti che detti avvisi siano stati impugnati , divenendo così definitivi e quindi il debito di imposta non si è in alcun modo prescritto.
AD dal canto suo ha provato la notifica delle due cartelle di pagamento avvenuta il 18.11.2024 ed il
17.9.2015.
A queste due notifiche sono seguiti:
- il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 27.7.2015
-l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 22.3.2016
- l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 30.8.2018
-l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 4.12.2019 Ne deriva quindi, senza ombra di dubbio, stante detti atti interruttivi, che nessuna prescrizione si è mai verificata, nè con riferimento alle imposte nè con riferimento alle sanzioni.
Infine va solo ricordato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo la cistante interoretazione della SC, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non è suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n.
241)
Nessuna delle doglianze avanzate dal ricorrente quindi è fondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 600 in favore di ciascuno degli enti costituiti