Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' sostituito dal seguente: - "L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis".
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' sostituito dal seguente: - "L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis".