TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 166
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere e violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), 5, comma 6, 35, comma 3 e 36 d.lgs. 286/1998 e art. 32 Cost.

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda la salute quale valore primario, qualificando la posizione del privato come diritto soggettivo da tutelare dinanzi al giudice ordinario, in particolare alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere e violazione di legge in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998 e 8 cedu

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda la salute quale valore primario, qualificando la posizione del privato come diritto soggettivo da tutelare dinanzi al giudice ordinario, in particolare alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere e violazione di legge in relazione all'art. 3 l. 241/1990

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda la salute quale valore primario, qualificando la posizione del privato come diritto soggettivo da tutelare dinanzi al giudice ordinario, in particolare alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 166
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 166
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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