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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00166 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00667/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Figà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, emesso il giorno 21/2/2025 dalla Questura di Bergamo e notificato il 19/3/2025; N. 00667/2025 REG.RIC.
di ogni altro atto o provvedimento allo stesso connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino tunisino, entrato nel territorio italiano trenta anni or sono, è stato, dapprima, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, dappoi, per cure mediche in quanto affetto da HIV sin dal 2004, patologia per cui, unitamente ad altre, è stato negli anni seguito da diversi ospedali italiani con sottoposizione a terapie salvavita.
2.- Le patologie hanno causato limitazioni tali da aver determinato il medico curante a presentare, il 5.9.2019, istanza di invalidità civile per conto dello Zahar, che, comunque, ha conseguito il 28.6.2021 il diploma di terza media ed ha frequentato dei corsi di formazione professionale.
3.- Il cittadino extracomunitario ha, infine, inoltrato alla Questura di Bergamo istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche.
4.- In data 17.8.2024 l'Amministrazione ha inoltrato un preavviso di diniego, fondato sulla carenza della documentazione sanitaria attestante la grave patologia, del passaporto e della dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/1998, riscontrata dall'interessato mediante l'inoltro della dichiarazione di deposito istanza volta ad ottenere il passaporto - rilasciata in data 20.7.2023 dal Consolato Tunisino in Milano, del passaporto tunisino n. -OMISSIS- - rilasciato il 15.1.2025 dalle Autorità tunisine N. 00667/2025 REG.RIC.
in Italia, della dichiarazione di ospitalità presso il dormitorio della Caritas di Bergamo
e del referto medico relativo alla visita ambulatoriale del 29.3.2024 presso l'ASST —
-OMISSIS- di Bergamo.
5.- Con provvedimento del 21.2.2025, notificato il successivo 19.3.2025, la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno, disponendo al contempo l'espulsione dello straniero.
6.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato il predetto diniego, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
7.- Il ricorso si affida a tre motivi di doglianza:
i).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'artt. 19 comma ii lett. d) bis, 5 comma vi, 35 comma iii e 36 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 cost”: il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe disatteso il disposto dell'art. 35, comma III, del D.Lgs. 286/1998, la giurisprudenza della Cassazione in merito alla non espellibilità dello straniero laddove ciò possa determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute e la circolare del Ministero della
Salute n. 5 del 24.3.2000, rientrando la somministrazione delle cure antiretrovirali per l'HIV tra le cure essenziali e salvavita, peraltro non reperibili nel paese di origine.
L'assenza del visto, inoltre, non osterebbe al rilascio del titolo;
ii).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998 e 8 cedu”: l'Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998 e 8 Carta Edu, essendo il ricorrente presente sul territorio italiano da oltre trent'anni ed avendo una stabile relazione con una cittadina italiana, che già in passato si era resa disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione per scontare la misura degli arresti/detenzione domiciliare ed era stata autorizzata a visitarlo presso la casa circondariale di Bergamo;
iii).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 3 l. 241/1990”: il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da vizio N. 00667/2025 REG.RIC.
motivazionale, non avendo considerato la grave patologia da cui il ricorrente è affetto
(HIV), che nulla avrebbe a che fare con la condizione di assuntore di stupefacenti ed alcoolici.
8.- L'Amministrazione si è dapprima costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una relazione e documenti.
9.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma IV, c.p.a. – impregiudicata ogni decisione sulla giurisdizione del Tar adìto - e, al contempo, ordinata l'asseverazione della procura alle liti, cui il ricorrente ha tempestivamente ottemperato.
10.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
11.- Il ricorso – proposto avverso il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2 lettera d-bis), D.Lgs. 286/1998 – così come già paventato in sede cautelare, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tar, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario e, più nello specifico, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.
L'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017, convertito in L. 46/2017, infatti, prevede che “Le sezioni specializzate sono competenti:…per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
La giurisprudenza amministrativa, in proposito, afferma in maniera costante che
“laddove l'interessato impugni il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la N. 00667/2025 REG.RIC.
relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario” (cfr. Tar Milano,
Sez. III, n. 2849 del 14.8.2025).
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza di effetti sostanziali e processuali, in conformità alla disciplina della translatio iudicii di cui all'art. 11 c.p.a..
12.- La natura in rito della pronuncia e l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato circa il plesso giudiziario dinnanzi a cui insorgere (che può avere indotto – o quantomeno contribuito a indurre – in errore parte ricorrente sulla giurisdizione) integrano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, N. 00667/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CI, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC GE CI
IL SEGRETARIO N. 00667/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00166 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00667/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Figà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, emesso il giorno 21/2/2025 dalla Questura di Bergamo e notificato il 19/3/2025; N. 00667/2025 REG.RIC.
di ogni altro atto o provvedimento allo stesso connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino tunisino, entrato nel territorio italiano trenta anni or sono, è stato, dapprima, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, dappoi, per cure mediche in quanto affetto da HIV sin dal 2004, patologia per cui, unitamente ad altre, è stato negli anni seguito da diversi ospedali italiani con sottoposizione a terapie salvavita.
2.- Le patologie hanno causato limitazioni tali da aver determinato il medico curante a presentare, il 5.9.2019, istanza di invalidità civile per conto dello Zahar, che, comunque, ha conseguito il 28.6.2021 il diploma di terza media ed ha frequentato dei corsi di formazione professionale.
3.- Il cittadino extracomunitario ha, infine, inoltrato alla Questura di Bergamo istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche.
4.- In data 17.8.2024 l'Amministrazione ha inoltrato un preavviso di diniego, fondato sulla carenza della documentazione sanitaria attestante la grave patologia, del passaporto e della dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/1998, riscontrata dall'interessato mediante l'inoltro della dichiarazione di deposito istanza volta ad ottenere il passaporto - rilasciata in data 20.7.2023 dal Consolato Tunisino in Milano, del passaporto tunisino n. -OMISSIS- - rilasciato il 15.1.2025 dalle Autorità tunisine N. 00667/2025 REG.RIC.
in Italia, della dichiarazione di ospitalità presso il dormitorio della Caritas di Bergamo
e del referto medico relativo alla visita ambulatoriale del 29.3.2024 presso l'ASST —
-OMISSIS- di Bergamo.
5.- Con provvedimento del 21.2.2025, notificato il successivo 19.3.2025, la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno, disponendo al contempo l'espulsione dello straniero.
6.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato il predetto diniego, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
7.- Il ricorso si affida a tre motivi di doglianza:
i).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'artt. 19 comma ii lett. d) bis, 5 comma vi, 35 comma iii e 36 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 cost”: il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe disatteso il disposto dell'art. 35, comma III, del D.Lgs. 286/1998, la giurisprudenza della Cassazione in merito alla non espellibilità dello straniero laddove ciò possa determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute e la circolare del Ministero della
Salute n. 5 del 24.3.2000, rientrando la somministrazione delle cure antiretrovirali per l'HIV tra le cure essenziali e salvavita, peraltro non reperibili nel paese di origine.
L'assenza del visto, inoltre, non osterebbe al rilascio del titolo;
ii).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 19 d.lgs. 286/1998 e 8 cedu”: l'Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998 e 8 Carta Edu, essendo il ricorrente presente sul territorio italiano da oltre trent'anni ed avendo una stabile relazione con una cittadina italiana, che già in passato si era resa disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione per scontare la misura degli arresti/detenzione domiciliare ed era stata autorizzata a visitarlo presso la casa circondariale di Bergamo;
iii).- “eccesso di potere e violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 3 l. 241/1990”: il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da vizio N. 00667/2025 REG.RIC.
motivazionale, non avendo considerato la grave patologia da cui il ricorrente è affetto
(HIV), che nulla avrebbe a che fare con la condizione di assuntore di stupefacenti ed alcoolici.
8.- L'Amministrazione si è dapprima costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una relazione e documenti.
9.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma IV, c.p.a. – impregiudicata ogni decisione sulla giurisdizione del Tar adìto - e, al contempo, ordinata l'asseverazione della procura alle liti, cui il ricorrente ha tempestivamente ottemperato.
10.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
11.- Il ricorso – proposto avverso il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2 lettera d-bis), D.Lgs. 286/1998 – così come già paventato in sede cautelare, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tar, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario e, più nello specifico, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.
L'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017, convertito in L. 46/2017, infatti, prevede che “Le sezioni specializzate sono competenti:…per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
La giurisprudenza amministrativa, in proposito, afferma in maniera costante che
“laddove l'interessato impugni il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la N. 00667/2025 REG.RIC.
relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario” (cfr. Tar Milano,
Sez. III, n. 2849 del 14.8.2025).
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza di effetti sostanziali e processuali, in conformità alla disciplina della translatio iudicii di cui all'art. 11 c.p.a..
12.- La natura in rito della pronuncia e l'erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato circa il plesso giudiziario dinnanzi a cui insorgere (che può avere indotto – o quantomeno contribuito a indurre – in errore parte ricorrente sulla giurisdizione) integrano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, N. 00667/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CI, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC GE CI
IL SEGRETARIO N. 00667/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.