Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 315/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovannina Fresi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note del 25.03.2025 di seguito riportate:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affido condiviso della minore figlia ad entrambi i genitori. La minore dovrà Per_1
ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi, e con i rispettivi parenti e ascendenti;
c) disporre che le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, vengano adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
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stabilire che i genitori provvederanno al pagamento delle spese mediche, scolastiche (tasse scolastiche, materiale didattico, gite, libri di testo, corredo di inizio anno, canone di locazione abitazione fuori sede per frequenza scuola superiore e/o universitaria) ricreative (preventivamente concordate), in misura pari al 50% ognuno;
e) assegnazione a della casa familiare predetta, sita nel comune di Romana nella Parte_2
via Umberto n. 11 e via Papa Roncalli, distinta in catasto al Foglio 24, Particella 141, Sub. 8, con ogni pertinenza, arredo e corredo, esclusi i beni personali di cui all'art.179 c.c., che la abiterà unitamente alle figlie minorenne e , studentessa, maggiorenne non economicamente Per_1 Per_2
autonoma;
f) la minore figlia vivrà con la madre nella casa familiare, nel comune di Per_1 Parte_2
Romana nella via Umberto n. 11 e via Papa Roncalli, distinta in catasto al Foglio 24, Particella
141, Sub. 8, con facoltà per il padre di incontrarla e trattenerla con sé due volte a settimana il lunedì, il mercoledì, compatibilmente con le esigenze della minore e a settimane alterne il sabato e la domenica. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive il padre avrà facoltà di stare con la figlia per un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta in accordo con la madre per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni Pasqua con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro; per due settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
g) considerati i redditi di entrambi i genitori e le condizioni di vita godute durante il matrimonio, contribuirà al mantenimento delle figlie , maggiorenne non autonomo Pt_1 Per_2
economicamente e versando entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile non Per_1 inferiore a € 600,00, da aggiornarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT, partecipando alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche sportive e ricreative e, in genere tutte quelle straordinarie – concordate o necessitate e documentate - per il minore nella misura del 50%, disponendo il versamento dell'assegno di mantenimento a favore di
, mediante accredito mensile della somma sul conto corrente della stessa, con Parte_2
IBAN: [...]– Banco di Sardegna;
h) l'assegno unico previsto dalla legge per i figli minorenni e maggiorenni verrà percepito unicamente da , rinunziandovi sin d'ora espressamente il impegnandosi al Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 contempo, qualora fosse necessario, a formalizzare tale rinunzia presso Inps, anche mediante il deposito della documentazione richiesta;
i) contribuirà inoltre al mantenimento del coniuge versando una Parte_1 Parte_2 somma non inferiore a € 150,00, da rivalutarsi annualmente, essendo priva di fonti certe di reddito e stante la evidente disparità economica tra i coniugi;
l) ha la facoltà di utilizzare in via esclusiva l'appartamento posto al piano terra Parte_1
della casa familiare sita a Romana, con ingresso autonomo dalla via Umberto n. 11, distinto in catasto al Foglio 24, particella 141 sub. 11, nonché uso del giardino pertinenziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di costituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Romana (SS) alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Romana - atto n 1 parte 2 s. A anno 2004)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate del 25.03.2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come sopra trascritte.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 7 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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