TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2636/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. POLCI LEIDE, e (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARCOLINI ALESSANDRO
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del di- vorzio alle stesse condizioni della separazione, di cui al ricorso.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 4.8.2007 a Macerata, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 23, parte 1ª, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n.
318/2024 emessa da questo Tribunale in data 18.12.2024 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore nella procedura di separazione (avvenuta il 17.12.2024) all'udienza del 24.6.2025, sostituita con note scritte, nelle quali i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 24.6.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, essendo peraltro le statuizioni relative ai figli minori rispondenti al loro superiore interesse. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
in conformità alle condizioni da loro concordate, di cui al ricorso. CP_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 24 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3