Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 14/05/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 12.15 compaiono:
l'avv. De Simoni in sostituzione dell'avvocato. Bargagni per Persona_1 la quale eccepisce che le note conclusive di CP_1 sono tardive perché
depositate in data 24.10.24, ossia oltre il termine del 25.05.24 assegnato dal
G.I. con provvedimento del 06.03.2024.
L'avvocato. De Simoni, nel ribadire che la Per_1 è ammessa al gratuito patrocinio, si riporta ai propri atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, che si seguito si ritrascrivono:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reictis,
- in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda formulata da
Contro
Controparte_3 per la nullità della ed procedura di mediazione e revocare il D.I. opposto, con condanna delle stesse al pagamento dei danni da lite temeraria ex art. 96 commi 1 e/o 3
c.p.c. nella misura di €. 10.000,00 ovvero il più o in meno di giustizia da determinarsi in via equitativa;
- in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova indicati ai punti a) e b) della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 della sig.ra Persona_1 ;
nel merito, revocare e/o annullare il D.I. opposto per le ragioni dedotte in ricorso;
[...]
la somma Controparte_4 a restituire al sig.ra Persona_1
di €. 14.045,79 ovvero quella maggiore o minore di giustizia dalla stessa indebitamente percepita da determinarsi a seguito di espletanda CTU, il tutto oltre interessi dal dì della domanda al saldo, compensando tale somma con il credito effettivamente vantato dalla CP_5
Con vittoria di spese di giudizio.
In sostituzione dell'avvocato Pesenti compare l'avvocato. Luca Faccendi, il quale si riporta agli atti e alle note conclusive già depositate e insiste per l'accoglimento delle domande ivi formulate, insistendo per il rigetto di tutte le domande formulate da controparte, anche in via istruttoria.
Parte opposta precisa che, in punto di mediazione, la sede locale di
Grosseto dell'organismo di mediazione CP_6 ente iscritto presso il
,
Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli Organismi di
Mediazione tenuto presso il CP_7 è regolarmente dichiarata ai sensi
,
del disposto di cui all'art. 7 del D.M 180/2010 ed è frutto di apposito accordo con altro Organismo di Mediazione. Ebbene, come risulta anche dall'esito della prova per testi (cfr. verbale di udienza del 6/03/2024), il D.M. 180/2010 prevede la possibilità per gli organismi di mediazione di stipulare accordi di reciprocità (art. 7).
Inoltre, la sede di Grosseto è indicata anche sul sito del Ministero Della
Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale
-
degli affari interni, Albo degli Organismi di mediazione nell'elenco delle sediocaldell'Organismo (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGA
NISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Inoltre, parte opposta chiede il rigetto della domanda restitutoria/riconvenzionale formulata da controparte in quanto, come già
rilevato negli atti di causa, nessun valore può essere attribuito alla perizia di parte depositata da parte opponente e in quanto CP_1 non è legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie, che restano di competenza di BMPS. Ne consegue che CP_1 agisce in qualità di mera cessionaria del credito.
Alla luce di ciò, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di CP_1 con riferimento alle domande di ripetizione formulate dagli opponenti.
Infine, si chiede il rigetto della domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., formulata per la prima volta nelle note conclusive, in primo luogo perché tardiva e, in secondo luogo, poiché il comportamento assunto dalla banca nella vicenda è del tutto corretto.
Le argomentazioni utilizzate da controparte non risultano in alcun modo idonee a identificare una qualsivoglia responsabilità aggravata in capo all'opposta, che, al contrario, come detto, ha agito in piena buona fede. L'avversa domanda andràandrà integralmente respinta poiché tardiva, inammissibile e, in ogni caso, infondata. Insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate nelle note depositate.
L'avvocato. Faccendi in ordine all'eccezione di tardivo deposito delle note conclusive precisa che queste sono state depositate prendendo come riferimento l'udienza di rinvio rispetto a quella precedentemente indicata.
L'avvocato De Simoni ribadisce la tardività del deposito e contesta quanto ulteriormente dedotto dalla controparte.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Claudia Frosini Repubblica Italiana
Tribunale di Grosseto
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 14/05/2025 il giudice dr.ssa Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 207/2019 tra le parti:
), con l'avv. ALFREDO Attore: Persona_1 C.F. 1
BRAGAGNI C.F._2
Convenuto: Controparte_8 P.IVA_1 ) e per essa CP_9 e per essa [...]
con l'avv. MARGHERITA DOMENEGOTTI Controparte_10
C.F. 3
Intervenuto: CP_1 e per essa Controparte_11
C P.IVA_2 con l'avv. MARCO PESENTI C.F._4 ).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Persona_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
11.11.2018 (e notificato in data 17.12.2018) in favore di [...]
Controparte_8 per la somma di euro 43.493,25 in linea capitale, quale saldo negativo del conto corrente n. 2851.31 intestato alla stessa
opponente.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti:
mancata prova del credito in quanto fondato unicamente sulla certificazione ex art.50 TUB;
nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente;
illegittima capitalizzazione degli interessi e di commissione di massimo scoperto;
superamento del tasso soglia usura.
La banca convenuta costituendosi in giudizio ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con richiesta di concessione di provvisoria esecuzione.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, con ordinanza del 16.12.2020 il Giudice ha concesso i termini 183 comma 6
cpc e al contempo ha onerato il creditore opposto ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio.
Nelle more è intervenuta ex articolo 111 cpc CP_1 quale cessionaria del credito, a mezzo della mandataria Controparte_11
[...] .
All'udienza del 15.12.2021 l'opponente ha eccepito la nullità del procedimento di mediazione medio tempore esperito per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito dalla parte convenuta opposta, avendo in particolare quest'ultima erroneamente instaurato la procedura di mediazione presso l' Controparte_12 sede a Roma- anziché presso l'organismo territorialmente competente in Grosseto, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione.
La convenuta opposta, a fondamento della correttezza del procedimento di mediazione, ha tuttavia rilevato che l'organismo di mediazione dalla medesima adito ente iscritto presso il CP_7 della CP_6
Giustizia al n.635 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il CP 7 ) ha invero, oltre alla sede di Roma, anche una sede locale istituita in Grosseto presso l'istituto CP_13 a seguito di accordo con tale organismo di mediazione, sede secondaria regolarmente dichiarata ai sensi ell'art. 7 del D.M 180/2010.
Testimone_1 (dipendente della Assunta sul punto la testimonianza di in Grosseto), la causa è stata quindi rimessa in sede di CP_13
decisione per essere definita all'udienza odierna nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc.
La domanda è improcedibile.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile (Cass. n.174802015).
Ed infatti, l'introduzione, ad opera dell'art.84 D.L. 69/13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98), della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia, pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio.
Non costituisce, poi, valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica.
In merito a tale ultima contestazione è sufficiente rilevare che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva all'articolo 7 comma 4 DM n.180/2010, come modificato DM
n.145/2011), sia da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art.4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, dunque osservata asulla regola di competenza, che deve essere prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza.
Nella specie, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta dalla convenuta opposta, dal momento che presso la sede territoriale di
Grosseto di ADR, territorialmente competente, non risulta depositata alcuna domanda di mediazione.
Ed infatti, seppure l'articolo 7 del D.M 180/2010 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione, la domanda deve comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente e ciò, giova ribadire, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica, posto che in caso contrario verrebbe aggirata la norma sulla competenza territoriale.
Ebbene, nella specie è emerso dall'istruttoria che la domanda di mediazione non è stata presentata presso la sede ADR territorialmente competente di Grosseto, come confermato dal teste Testimone_1
(dipendente dell'organismo di mediazione CP_13 di Grosseto) il quale, sentito in ordine allo svolgimento del procedimento di mediazione per cui è causa presso la sede di Grosseto ha infatti testualmente dichiarato quanto segue: "presso i nostri uffici non si è svolta: potrebbe essere stata svolta in videoconferenza, ma non sono a conoscenza dello svolgimento di
Contro questa procedura in particolare" "premetto che il D.M. 180/2010
prevede la possibilità per gli organismi di mediazione di stipulare accordi di reciprocità (art. 7): nella specie, questo accordo di reciprocità esiste con CP_6 con la nostra sede di Grosseto, ed è depositato presso il
,
Ministero" ADR: "l'accordo di reciprocità prevede che CP_13 metta a disposizione la sede fisica dell'organismo nel caso in cui la mediazione si svolga in presenza su Grosseto. La domanda introduttiva del procedimento di mediazione viene però ricevuta e gestita direttamente dall'organismo attivato dalla parte (in questo caso ) e non presso la sede del CP_6
domicilio eletto (in questo caso
, a Grosseto). Quindi, la CP_13
non è stata depositataintroduttiva della mediazione domanda materialmente a Grosseto per le indicate ragioni". ADR: “se gli incontri avvengono in maniera telematica il nostro organismo non è a conoscenza del procedimento perché, ribadisco, la domanda viene depositata presso l'organismo attivato dalla parte onerata e non vi sono incontri effettivi presso la nostra sede".
Dunque, è pacifico che l'istanza di mediazione non sia stata nella specie depositata presso la sede CP_6 territorialmente competente di Grosseto.
Ed il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato (Cass. SS. UU 19596/2020), determina l'applicazione dell'articolo 5-bis del Dlgs n. 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto opposto.
La fondatezza di tale questione assorbente rende superfluo l'esame del merito della causa, ivi compreso quello della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente in termini di compensazione, stante l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla banca con il decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto, infine, alla domanda ex articolo 96 c.p.c. formulata dall'opponente sia ai sensi del primo che terzo comma di tale disposizione, la domanda risulta infondata.
Ed in particolare, sotto il profilo del primo comma dell'articolo 96 c.p.c. poiché non è stata dimostrata l'esistenza e la prova del danno, del tutto genericamente allegato.
Sotto il profilo del terzo comma (che a differenza di quella di cui ai primi due commi non richiede la domanda di parte né la prova del danno), poichè la norma esige comunque, sul piano soggettivo, la prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda
(Sezioni Unite, il 20 aprile 2018, n. 9912, Cass. n. 5191/2023)
Ed in particolare, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza di motivi di opposizione), non essendo in ogni caso sufficiente il mero rigetto della domanda o l'infondatezza della pretesa azionata.
Ma nella specie, pur essendo l'eccezione risultata fondata all'esito del giudizio, le parti hanno interloquito sul punto già in fase di mediazione, come risulta dalla corrispondenza in atti e dallo stesso verbale di mediazione in cui viene dato atto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente. Ed infatti, proprio in ragione di tale eccezione preliminare il procedimento di mediazione è stato rinviato al fine di approfondire la questione preliminare e di consentire alla stessa parte opponente, si cita testualmente, di “verificare” la competenza territoriale (cfr. verbale negativo di mediazione doc n. 7 di parte convenuta opposta, nonché corrispondenza mail inter-partes-doc 3 e seguenti di parte opponente).
Dunque, non si ravvisa nel comportamento processuale della parte convenuta una colpa grave, considerato che la questione preliminare di incompetenza territoriale ha costituito oggetto di preventivo vaglio da parte dello stesso organismo di mediazione adito, che ha infatti instaurato il contraddittorio sul punto, non ritenendosi pertanto ravvisabile nel comportamento della parte convenuta opposta alcun dolo o colpa grave, trovandoci piuttosto al cospetto di una questione controversa sulla quale le parti hanno ampiamente interloquito già in fase di mediazione, non essendovi pertanto elementi tali per ritenere provato un utilizzo strumentale del procedimento.
Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2104 e succ. mod. e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri medi, con riferimento alla fase istruttoria e alla fase decisoria, considerata la natura documentale della causa e l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
La parte convenuta opposta deve essere condannata alla refusione delle spese di lite direttamente in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 133
T.U.S.G che prevede che, quando come nella specie la parte vincitrice risulti ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n n.
207/2019, ogni diversa eccezione disattesa così ha deciso:
dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 5.261,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, via e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito direttamente nei confronti dello Stato ai sensi dell'articolo 133
T.U.S.P.
Grosseto 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini