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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17406 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 59222/2022 e vertente tra con sede legale in Roma, viale Europa 190, iscritta nel Registro delle Parte_1 imprese di Roma con C.F. , P. IVA e n. REA 842633, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Avv. Andrea Sandulli, nella sua qualità di Responsabile della Funzione Affari Legali e legale rappresentante pro tempore, giusta procura per atto del notaio in data 19 aprile Persona_1
2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato in Roma il 29 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Michele Alberto Fabiano
TO (C.F.: PEC: ed C.F._1 Email_1
EN PI (C.F.: ; PEC: , C.F._2 Email_2 entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi PEC
OPPONENTE
e
(ditta individuale), nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), corrente in Montescudo - Monte Colombo, via Guglielmo Marconi n. 48. C.F._3 rappresentato e difesa+o, anche disgiuntamente, dall'avv. Leonardo Guidi e dall'Avv. Vincenzo
Maidani, entrambi con studio in Urbino (PU), via Donato Bramante n. 56, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di cessione dei crediti d'imposta - risoluzione.
FATTO E DIRITTO
In data 30.06.2022, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n° 11269/2022, a definizione del procedimento n. R.G. 23054/2022, notificato in data 06.06.20222, con il quale ha ingiunto a (di seguito ) il pagamento della somma di € 207.507,50, oltre Parte_1 Pt_1 interessi e spese, in favore della ditta individuale a titolo di corrispettivo della Controparte_1 cessione del credito d'imposta ai sensi del D.L. n. 34 del 19/5/2020, conv. con L. n. 77 del
17/7/2020, stipulata inter partes il 14.01.2022.
A fondamento della domanda monitoria, ha dedotto: Controparte_1
- di essere creditore nei confronti di di un credito pari a € 207.507,50 a fronte Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito fiscale;
- di avere trasmesso a , in data 13 gennaio 2022, la proposta di contratto di cessione dei Pt_1 crediti di imposta relativi al “bonus facciate” di € 250.000,00;
- che, in data 28 febbraio 2022, ha accettato il predetto credito all'interno della Pt_1
“piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate, il quale pertanto transitava nel suo cassetto fiscale, divenendo perciò non più accessibile per la ricorrente;
- che l'avvenuta accettazione del credito sulla piattaforma ADE, essendo adempimento che segue il perfezionamento del contratto, ne comporta la sua conclusione e conseguente piena validità ed efficacia;
- che ai sensi dell'art. 4 della proposta diventata contratto, la liquidazione del credito deve essere effettuata, mediante versamento sul conto corrente del cedente, entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di accettazione da parte del Cessionario della cessione del Credito di Imposta oggetto di cessione ai sensi del presente contratto sulla piattaforma ADE;
- che non ha provveduto al pagamento del prezzo di cessione del credito di imposta e che Pt_1 ogni richiesta in tal senso è rimasta inevasa.
In accoglimento del ricorso presentato da il Tribunale di Roma ha emesso Controparte_1 in data 30 giugno 2022 il Decreto Ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a Pt_1 di pagare la somma di € 207.507,50, gli interessi come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 15/09/2022, ha proposto Pt_1 opposizione al detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca a seguito di accertamento e dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto di cessione di crediti alla base del ricorso monitorio, ovvero, in subordine, a seguito di risoluzione o annullamento del medesimo contratto.
A fondamento dell'opposizione, , dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola la Pt_1 fattispecie in esame, ha dedotto di aver svolto le analisi e le verifiche, rispetto ai crediti di imposta e al soggetto cedente, anche in relazione ai possibili indicatori di anomalia di cui alla disciplina antiriciclaggio e che tali verifiche l'hanno determinata a non dare esecuzione al contratto di cessione e a non versare il prezzo concordato.
Sulla base di ciò, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la ditta ha chiesto l'integrale rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, assumendo l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e deducendo in particolare:
- che solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha palesato le asserite motivazioni alla Pt_1 base del mancato pagamento delle somme dovute;
- che la normativa citata dall'opponente in nessun modo può incidere sulla validità ed efficacia del contratto, in quanto le verifiche richieste dall'art. 122 bis del D.L. n. 34/2020 risultano essere accertamenti preventivi rispetto alla accettazione del credito fiscale e, comunque, sottoposte a una tempistica che conferisce certezza all'acquisizione del credito entro termini congrui;
- che, in ogni caso, ha violato l'onere di specifica allegazione dei fatti impeditivi del Pt_1 pagamento, atteso che la stessa ha omesso del tutto di individuare quali sarebbero i rilievi emersi in fase di verifica della posizione del cedente e dei relativi crediti di imposta. Controparte_1
L'opposta, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato rigetto delle domande di , ha chiesto Pt_1 il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'indebita appropriazione del credito fiscale del sig.
[...]
di cui al decreto ingiuntivo n. 11269/2022, a far data dal 28 febbraio 2022, nonché, in CP_1 via ulteriormente subordinata, la condanna di per “indebito arricchimento”, con conseguente Pt_1 condanna al pagamento dell'intera somma riferita al credito fiscale e ricavabile dal decreto ingiuntivo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15.02.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del rilievo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, non avendo fornito alcun elemento concreto relativo ai risultati delle Pt_1 indagini che avrebbe svolto.
In ottemperanza a tale provvedimento, , in data 15 marzo 2023, ha provveduto al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 222.326,30, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
In esito alle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n° 11269/2022 è fondata e, pertanto, va Pt_1 accolta, per i seguenti motivi.
Va premesso che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Tanto premesso, si osserva che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, la pretesa creditoria dell'ingiungente opposto è fondata sulla cessione di crediti inter partes, risultante dai seguenti atti: in data 13 gennaio 2022, la ditta opposta ha trasmesso a la proposta di contratto di cessione dei crediti di imposta, relativi al “bonus Pt_1 facciate” di € 250.000,00, ai sensi del D.L. n. 34 del 19/5/2020, conv. con L. n.77 del 17/7/2020; in data 28 febbraio 2022, ha accettato il predetto credito all'interno della “piattaforma cessione Pt_1 crediti” dell'Agenzia delle Entrate, il quale pertanto transitava nel suo cassetto fiscale.
Tuttavia, , dopo aver acquisito il credito d'imposta della ditta opposta, non ha provveduto al Pt_1 pagamento del relativo prezzo di cessione, avendo riscontrato plurime anomalie nella suddetta operazione, ai sensi della disciplina anti-riciclaggio di cui agli articoli 35 e 42 del D.lgs. n. 231 del
2007, con riferimento alla posizione della cedente e ai crediti di imposta oggetto del contratto inter partes.
Sul punto, si osserva che , nell'atto di opposizione, dopo aver ricostruito il quadro Pt_1 normativo che regola la fattispecie in esame, ha dedotto di avere “svolto le analisi e verifiche rispetto ai Crediti di Imposta e al soggetto Cedente anche in rapporto ai già sopra ricordati possibili indicatori di anomalia di cui alla disciplina antiriciclaggio, che l'hanno poi portata a non dare esecuzione al Contratto di Cessione e a non versare il Prezzo concordato”, ma non ha fornito alcun concreto elemento relativo ai risultati delle indagini che avrebbe svolto e che, secondo la prospettiva dell'opponente, hanno impedito il pagamento del credito azionato dalla ricorrente con il ricorso monitorio.
Nondimeno, con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 1° febbraio 2023 e con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha tempestivamente allegato i risultati delle indagini svolte e, quindi, quali indici di anomalia, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, ha in concreto riscontrato all'esito di tali verifiche.
In particolare, ha rilevato i seguenti indici di anomalia: Pt_1
- l'elevato volume complessivo di crediti non in linea con la recente costituzione dell'impresa opposta all'epoca dei fatti (v. doc. 10 di cui alle note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 01.02.2023);
- un utilizzo della provvista derivante da precedenti cessioni non coerente con l'esercizio dell'attività di impresa della ditta opposta ( ha rilevato trasferimenti a società dello Parte_1
Stato di San Marino, oltre che addebiti pre-autorizzati di rilevante importo su;
CP_3
- la scarsa conoscenza, da parte dei soggetti relazionati, del settore di attività dell'impresa.
Con la memoria ex art. 186 c.p.c., co. 6, n. 2 ha specificato che: per il Pt_1 CP_1
Cont tramite della società (la “ ) di cui Controparte_4 CP_1 era (ed è) socio accomandatario con una quota pari all'80% del capitale sociale (cfr. ns doc. 10):
- una volta ottenuto l'accredito sul proprio conto della provvista proveniente da altre operazione di cessione crediti di imposta, ha utilizzato la provvista medesima per effettuare trasferimenti a società dello Stato di San Marino, nonché addebiti preautorizzati di rilevante importo su (a CP_3 tal proposito, si produce un estratto dei relativi movimenti bancari effettuati sul conto corrente in essere nel rapporto con , cfr. doc. 12 e doc. 13); Parte_1
- ha intrattenuto relazioni con altre imprese per la compravendita di crediti e che tali altre imprese non operavano nel settore di attività della stessa parte opponente (a tal proposito, si produce un estratto dei movimenti bancari in entrata effettuati sul conto corrente in essere nel rapporto con , cfr. doc. 14)”. Parte_1
Poste ha poi chiarito che dalla visura camerale depositata con il richiamato documento n. 10 risulta che, sebbene la società sia stata costituita il 23 gennaio 2018, la stessa ha iniziato ad esercitare la sua attività – consistente nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali – soltanto in data 24 agosto 2020.
L'opponente ha poi aggiunto che la dedotta scarsa conoscenza del settore di attività dell'impresa opposta da parte dei soggetti relazionati in fase di adeguata verifica si evincerebbe dalla circostanza Cont che il socio accomandante della sig.ra in carica a partire dal 26 Parte_2 maggio 2020, risulta svolgere svariate cariche sociali in diverse imprese che svolgono attività difformi rispetto a quella oggetto della ditta odierna opposta (cfr. doc. 15). Con la memoria ex art. 186 c.p.c., co. 6, n. 3, l'opponente infine ha specificato, con riguardo alle precedenti cessioni dei crediti d'imposta sulla cui base l'opposta ha ottenuto le provviste il cui utilizzo sarebbe indice di criticità secondo , che si tratta di “ben otto operazioni di cessione Pt_1 intervenute in un intervallo temporale tra il marzo e il novembre dell'anno 2021 (come da documentazione che si produce sub docc. 16-17- 18-19-20-21-22-23)”.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dei suddetti indici di anomalia valorizzati dalla cessionaria (e tempestivamente allegati dall'opponente, trattandosi di fatti secondari, dedotti con mera funzione probatoria), sia priva di pregio la pretesa creditoria del cedente ingiungente, nonostante le difese dallo stesso spiegate, stante la fondatezza della domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha chiesto di accertare la risoluzione di diritto del contratto di cessione del credito d'imposta inter partes, che va pertanto accolta, avendo soddisfatto l'onere della prova dei presupposti del Pt_1 rimedio invocato.
Nella specie, le univoche circostanze sopra descritte di cui alla pertinente normativa antiriciclaggio (artt. 35 e 42 del D.lgs. n. 231/2007, richiamati dall' art. 122-bis del D.L. n.
34/2020), pur in assenza di precedenti penali, ovvero di procedure esecutive o concorsuali a carico del cedente, sono idonee ad integrare gravi indici di anomalia dell'operazione di cessione di crediti fiscali oggetto di causa, rientranti nelle previsioni degli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007” predisposti dall'Unità di
Informazioni Finanziaria per l'Italia.
Ed invero, le circostanze afferenti alla pluralità di cariche sociali rivestite da
[...] in diverse imprese che svolgono differenti attività ed alla pluralità di cessioni di crediti, CP_1 fanno ragionevolmente dubitare dell'effettiva esistenza dei crediti d'imposta ceduti in capo al cedente, compreso quello su cui si controverte, con la conseguente inutilizzabilità di quest'ultimo da parte della cessionaria . Esse, dunque, integrano il presupposto per l'operatività della Pt_1 clausola risolutiva espressa di cui all'art.
5.5 del contratto di cessione del credito d'imposta de quo, di cui ha dichiarato di volersi avvalere contestualmente alla proposizione delle presente Pt_1 opposizione – a mente della quale “Qualora una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal Cedente nel presente contratto si riveli inesatta in misura tale da pregiudicare l'affidamento del Cessionario, quest'ultimo potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
in tal caso, il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui il Cessionario comunicherà al
Cedente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa” – essendo legittimamente venuto meno il serio affidamento della cessionaria in ordine all'effettiva sussistenza, in capo al cedente, del credito d'imposta ceduto.
Il contratto di cessione de quo risulta, pertanto, essersi risolto di diritto quantomeno a far data dalla relativa domanda dichiarativa proposta da con l'opposizione in esame. Dallo Pt_1 scioglimento del vincolo contrattuale discendono i naturali effetti restitutori, incluso il ritrasferimento del credito ceduto, con conseguente insussistenza del diritto dell'odierno opponente al pagamento del corrispettivo contrattuale oggetto della domanda monitoria.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento delle conclusioni dell'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di cessione del credito d'imposta Pt_1 stipulato inter partes in data 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art.
5.5 del medesimo contratto.
Da ciò consegue il rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata da
[...]
in caso di accoglimento dell'opposizione: sia della domanda di risarcimento dei CP_1 danni conseguenti alla pretesa indebita appropriazione del credito fiscale dell'opposto, essendo il contratto in esame risolto di diritto per inosservanza, da parte del cedente, degli obblighi previsti dall'art. 5.5, che esclude per definizione la responsabilità contrattuale della cessionaria per la mancata esecuzione della prestazione;
sia della domanda di condanna di per “indebito Pt_1 arricchimento”, stante il ragionevole dubbio in ordine alla effettiva esistenza del credito d'imposta ceduto a , la quale quindi, non potendo utilizzarlo e dovendolo retrocedere, non si è arricchita Pt_1 di alcunché ai danni di parte opposta.
Consegue altresì alla revoca del decreto ingiuntivo opposto l'accoglimento della domanda, avanzata da in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna di alla Pt_1 Controparte_1 restituzione di quanto versato in suo favore in esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo.
Tale domanda risulta infatti tempestivamente proposta, in quanto è pacifico che, in data 15 marzo 2023, in ottemperanza all'ordinanza del 15.02.2023 con cui è stata concessa la Pt_1 provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 222.326,30, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento e con riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
59222/2022, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11269/2022 del
30.06.2022, emesso nel procedimento monitorio n. R.G. 23054/2022; - in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, dichiara risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto di cessione del credito d'imposta stipulato in data 14 gennaio
2022 tra e ai sensi del relativo art. 5.5; Parte_1 Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 222.326,30, da quest'ultima pagata in ottemperanza all'ordinanza del 15.02.2023, oltre al pagamento degli interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 59222/2022 e vertente tra con sede legale in Roma, viale Europa 190, iscritta nel Registro delle Parte_1 imprese di Roma con C.F. , P. IVA e n. REA 842633, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Avv. Andrea Sandulli, nella sua qualità di Responsabile della Funzione Affari Legali e legale rappresentante pro tempore, giusta procura per atto del notaio in data 19 aprile Persona_1
2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato in Roma il 29 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Michele Alberto Fabiano
TO (C.F.: PEC: ed C.F._1 Email_1
EN PI (C.F.: ; PEC: , C.F._2 Email_2 entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi PEC
OPPONENTE
e
(ditta individuale), nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), corrente in Montescudo - Monte Colombo, via Guglielmo Marconi n. 48. C.F._3 rappresentato e difesa+o, anche disgiuntamente, dall'avv. Leonardo Guidi e dall'Avv. Vincenzo
Maidani, entrambi con studio in Urbino (PU), via Donato Bramante n. 56, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di cessione dei crediti d'imposta - risoluzione.
FATTO E DIRITTO
In data 30.06.2022, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n° 11269/2022, a definizione del procedimento n. R.G. 23054/2022, notificato in data 06.06.20222, con il quale ha ingiunto a (di seguito ) il pagamento della somma di € 207.507,50, oltre Parte_1 Pt_1 interessi e spese, in favore della ditta individuale a titolo di corrispettivo della Controparte_1 cessione del credito d'imposta ai sensi del D.L. n. 34 del 19/5/2020, conv. con L. n. 77 del
17/7/2020, stipulata inter partes il 14.01.2022.
A fondamento della domanda monitoria, ha dedotto: Controparte_1
- di essere creditore nei confronti di di un credito pari a € 207.507,50 a fronte Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito fiscale;
- di avere trasmesso a , in data 13 gennaio 2022, la proposta di contratto di cessione dei Pt_1 crediti di imposta relativi al “bonus facciate” di € 250.000,00;
- che, in data 28 febbraio 2022, ha accettato il predetto credito all'interno della Pt_1
“piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate, il quale pertanto transitava nel suo cassetto fiscale, divenendo perciò non più accessibile per la ricorrente;
- che l'avvenuta accettazione del credito sulla piattaforma ADE, essendo adempimento che segue il perfezionamento del contratto, ne comporta la sua conclusione e conseguente piena validità ed efficacia;
- che ai sensi dell'art. 4 della proposta diventata contratto, la liquidazione del credito deve essere effettuata, mediante versamento sul conto corrente del cedente, entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di accettazione da parte del Cessionario della cessione del Credito di Imposta oggetto di cessione ai sensi del presente contratto sulla piattaforma ADE;
- che non ha provveduto al pagamento del prezzo di cessione del credito di imposta e che Pt_1 ogni richiesta in tal senso è rimasta inevasa.
In accoglimento del ricorso presentato da il Tribunale di Roma ha emesso Controparte_1 in data 30 giugno 2022 il Decreto Ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a Pt_1 di pagare la somma di € 207.507,50, gli interessi come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 15/09/2022, ha proposto Pt_1 opposizione al detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca a seguito di accertamento e dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto di cessione di crediti alla base del ricorso monitorio, ovvero, in subordine, a seguito di risoluzione o annullamento del medesimo contratto.
A fondamento dell'opposizione, , dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola la Pt_1 fattispecie in esame, ha dedotto di aver svolto le analisi e le verifiche, rispetto ai crediti di imposta e al soggetto cedente, anche in relazione ai possibili indicatori di anomalia di cui alla disciplina antiriciclaggio e che tali verifiche l'hanno determinata a non dare esecuzione al contratto di cessione e a non versare il prezzo concordato.
Sulla base di ciò, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la ditta ha chiesto l'integrale rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, assumendo l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e deducendo in particolare:
- che solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha palesato le asserite motivazioni alla Pt_1 base del mancato pagamento delle somme dovute;
- che la normativa citata dall'opponente in nessun modo può incidere sulla validità ed efficacia del contratto, in quanto le verifiche richieste dall'art. 122 bis del D.L. n. 34/2020 risultano essere accertamenti preventivi rispetto alla accettazione del credito fiscale e, comunque, sottoposte a una tempistica che conferisce certezza all'acquisizione del credito entro termini congrui;
- che, in ogni caso, ha violato l'onere di specifica allegazione dei fatti impeditivi del Pt_1 pagamento, atteso che la stessa ha omesso del tutto di individuare quali sarebbero i rilievi emersi in fase di verifica della posizione del cedente e dei relativi crediti di imposta. Controparte_1
L'opposta, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato rigetto delle domande di , ha chiesto Pt_1 il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'indebita appropriazione del credito fiscale del sig.
[...]
di cui al decreto ingiuntivo n. 11269/2022, a far data dal 28 febbraio 2022, nonché, in CP_1 via ulteriormente subordinata, la condanna di per “indebito arricchimento”, con conseguente Pt_1 condanna al pagamento dell'intera somma riferita al credito fiscale e ricavabile dal decreto ingiuntivo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15.02.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del rilievo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, non avendo fornito alcun elemento concreto relativo ai risultati delle Pt_1 indagini che avrebbe svolto.
In ottemperanza a tale provvedimento, , in data 15 marzo 2023, ha provveduto al Pt_1 pagamento della somma complessiva di € 222.326,30, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
In esito alle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n° 11269/2022 è fondata e, pertanto, va Pt_1 accolta, per i seguenti motivi.
Va premesso che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Tanto premesso, si osserva che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, la pretesa creditoria dell'ingiungente opposto è fondata sulla cessione di crediti inter partes, risultante dai seguenti atti: in data 13 gennaio 2022, la ditta opposta ha trasmesso a la proposta di contratto di cessione dei crediti di imposta, relativi al “bonus Pt_1 facciate” di € 250.000,00, ai sensi del D.L. n. 34 del 19/5/2020, conv. con L. n.77 del 17/7/2020; in data 28 febbraio 2022, ha accettato il predetto credito all'interno della “piattaforma cessione Pt_1 crediti” dell'Agenzia delle Entrate, il quale pertanto transitava nel suo cassetto fiscale.
Tuttavia, , dopo aver acquisito il credito d'imposta della ditta opposta, non ha provveduto al Pt_1 pagamento del relativo prezzo di cessione, avendo riscontrato plurime anomalie nella suddetta operazione, ai sensi della disciplina anti-riciclaggio di cui agli articoli 35 e 42 del D.lgs. n. 231 del
2007, con riferimento alla posizione della cedente e ai crediti di imposta oggetto del contratto inter partes.
Sul punto, si osserva che , nell'atto di opposizione, dopo aver ricostruito il quadro Pt_1 normativo che regola la fattispecie in esame, ha dedotto di avere “svolto le analisi e verifiche rispetto ai Crediti di Imposta e al soggetto Cedente anche in rapporto ai già sopra ricordati possibili indicatori di anomalia di cui alla disciplina antiriciclaggio, che l'hanno poi portata a non dare esecuzione al Contratto di Cessione e a non versare il Prezzo concordato”, ma non ha fornito alcun concreto elemento relativo ai risultati delle indagini che avrebbe svolto e che, secondo la prospettiva dell'opponente, hanno impedito il pagamento del credito azionato dalla ricorrente con il ricorso monitorio.
Nondimeno, con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 1° febbraio 2023 e con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha tempestivamente allegato i risultati delle indagini svolte e, quindi, quali indici di anomalia, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, ha in concreto riscontrato all'esito di tali verifiche.
In particolare, ha rilevato i seguenti indici di anomalia: Pt_1
- l'elevato volume complessivo di crediti non in linea con la recente costituzione dell'impresa opposta all'epoca dei fatti (v. doc. 10 di cui alle note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 01.02.2023);
- un utilizzo della provvista derivante da precedenti cessioni non coerente con l'esercizio dell'attività di impresa della ditta opposta ( ha rilevato trasferimenti a società dello Parte_1
Stato di San Marino, oltre che addebiti pre-autorizzati di rilevante importo su;
CP_3
- la scarsa conoscenza, da parte dei soggetti relazionati, del settore di attività dell'impresa.
Con la memoria ex art. 186 c.p.c., co. 6, n. 2 ha specificato che: per il Pt_1 CP_1
Cont tramite della società (la “ ) di cui Controparte_4 CP_1 era (ed è) socio accomandatario con una quota pari all'80% del capitale sociale (cfr. ns doc. 10):
- una volta ottenuto l'accredito sul proprio conto della provvista proveniente da altre operazione di cessione crediti di imposta, ha utilizzato la provvista medesima per effettuare trasferimenti a società dello Stato di San Marino, nonché addebiti preautorizzati di rilevante importo su (a CP_3 tal proposito, si produce un estratto dei relativi movimenti bancari effettuati sul conto corrente in essere nel rapporto con , cfr. doc. 12 e doc. 13); Parte_1
- ha intrattenuto relazioni con altre imprese per la compravendita di crediti e che tali altre imprese non operavano nel settore di attività della stessa parte opponente (a tal proposito, si produce un estratto dei movimenti bancari in entrata effettuati sul conto corrente in essere nel rapporto con , cfr. doc. 14)”. Parte_1
Poste ha poi chiarito che dalla visura camerale depositata con il richiamato documento n. 10 risulta che, sebbene la società sia stata costituita il 23 gennaio 2018, la stessa ha iniziato ad esercitare la sua attività – consistente nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali – soltanto in data 24 agosto 2020.
L'opponente ha poi aggiunto che la dedotta scarsa conoscenza del settore di attività dell'impresa opposta da parte dei soggetti relazionati in fase di adeguata verifica si evincerebbe dalla circostanza Cont che il socio accomandante della sig.ra in carica a partire dal 26 Parte_2 maggio 2020, risulta svolgere svariate cariche sociali in diverse imprese che svolgono attività difformi rispetto a quella oggetto della ditta odierna opposta (cfr. doc. 15). Con la memoria ex art. 186 c.p.c., co. 6, n. 3, l'opponente infine ha specificato, con riguardo alle precedenti cessioni dei crediti d'imposta sulla cui base l'opposta ha ottenuto le provviste il cui utilizzo sarebbe indice di criticità secondo , che si tratta di “ben otto operazioni di cessione Pt_1 intervenute in un intervallo temporale tra il marzo e il novembre dell'anno 2021 (come da documentazione che si produce sub docc. 16-17- 18-19-20-21-22-23)”.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dei suddetti indici di anomalia valorizzati dalla cessionaria (e tempestivamente allegati dall'opponente, trattandosi di fatti secondari, dedotti con mera funzione probatoria), sia priva di pregio la pretesa creditoria del cedente ingiungente, nonostante le difese dallo stesso spiegate, stante la fondatezza della domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha chiesto di accertare la risoluzione di diritto del contratto di cessione del credito d'imposta inter partes, che va pertanto accolta, avendo soddisfatto l'onere della prova dei presupposti del Pt_1 rimedio invocato.
Nella specie, le univoche circostanze sopra descritte di cui alla pertinente normativa antiriciclaggio (artt. 35 e 42 del D.lgs. n. 231/2007, richiamati dall' art. 122-bis del D.L. n.
34/2020), pur in assenza di precedenti penali, ovvero di procedure esecutive o concorsuali a carico del cedente, sono idonee ad integrare gravi indici di anomalia dell'operazione di cessione di crediti fiscali oggetto di causa, rientranti nelle previsioni degli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007” predisposti dall'Unità di
Informazioni Finanziaria per l'Italia.
Ed invero, le circostanze afferenti alla pluralità di cariche sociali rivestite da
[...] in diverse imprese che svolgono differenti attività ed alla pluralità di cessioni di crediti, CP_1 fanno ragionevolmente dubitare dell'effettiva esistenza dei crediti d'imposta ceduti in capo al cedente, compreso quello su cui si controverte, con la conseguente inutilizzabilità di quest'ultimo da parte della cessionaria . Esse, dunque, integrano il presupposto per l'operatività della Pt_1 clausola risolutiva espressa di cui all'art.
5.5 del contratto di cessione del credito d'imposta de quo, di cui ha dichiarato di volersi avvalere contestualmente alla proposizione delle presente Pt_1 opposizione – a mente della quale “Qualora una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal Cedente nel presente contratto si riveli inesatta in misura tale da pregiudicare l'affidamento del Cessionario, quest'ultimo potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
in tal caso, il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui il Cessionario comunicherà al
Cedente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa” – essendo legittimamente venuto meno il serio affidamento della cessionaria in ordine all'effettiva sussistenza, in capo al cedente, del credito d'imposta ceduto.
Il contratto di cessione de quo risulta, pertanto, essersi risolto di diritto quantomeno a far data dalla relativa domanda dichiarativa proposta da con l'opposizione in esame. Dallo Pt_1 scioglimento del vincolo contrattuale discendono i naturali effetti restitutori, incluso il ritrasferimento del credito ceduto, con conseguente insussistenza del diritto dell'odierno opponente al pagamento del corrispettivo contrattuale oggetto della domanda monitoria.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento delle conclusioni dell'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di cessione del credito d'imposta Pt_1 stipulato inter partes in data 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art.
5.5 del medesimo contratto.
Da ciò consegue il rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata da
[...]
in caso di accoglimento dell'opposizione: sia della domanda di risarcimento dei CP_1 danni conseguenti alla pretesa indebita appropriazione del credito fiscale dell'opposto, essendo il contratto in esame risolto di diritto per inosservanza, da parte del cedente, degli obblighi previsti dall'art. 5.5, che esclude per definizione la responsabilità contrattuale della cessionaria per la mancata esecuzione della prestazione;
sia della domanda di condanna di per “indebito Pt_1 arricchimento”, stante il ragionevole dubbio in ordine alla effettiva esistenza del credito d'imposta ceduto a , la quale quindi, non potendo utilizzarlo e dovendolo retrocedere, non si è arricchita Pt_1 di alcunché ai danni di parte opposta.
Consegue altresì alla revoca del decreto ingiuntivo opposto l'accoglimento della domanda, avanzata da in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna di alla Pt_1 Controparte_1 restituzione di quanto versato in suo favore in esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo.
Tale domanda risulta infatti tempestivamente proposta, in quanto è pacifico che, in data 15 marzo 2023, in ottemperanza all'ordinanza del 15.02.2023 con cui è stata concessa la Pt_1 provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 222.326,30, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento e con riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
59222/2022, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11269/2022 del
30.06.2022, emesso nel procedimento monitorio n. R.G. 23054/2022; - in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, dichiara risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto di cessione del credito d'imposta stipulato in data 14 gennaio
2022 tra e ai sensi del relativo art. 5.5; Parte_1 Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 222.326,30, da quest'ultima pagata in ottemperanza all'ordinanza del 15.02.2023, oltre al pagamento degli interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024).