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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
CLIVIO NICOLA, Giudice
INCANI MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 892/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe, recante diniego dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti di restituzione di somme percepite a titolo di rimborso IRPEF per gli anni 2017 e 2020.
L'Agenzia delle entrate si è costituita e ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo conciliativo, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 d.lgs. n.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stato depositato l'accordo conciliativo sottoscritto anche dal procuratore speciale del ricorrente, cosicché sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
CLIVIO NICOLA, Giudice
INCANI MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 892/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 395186 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe, recante diniego dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti di restituzione di somme percepite a titolo di rimborso IRPEF per gli anni 2017 e 2020.
L'Agenzia delle entrate si è costituita e ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo conciliativo, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 d.lgs. n.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stato depositato l'accordo conciliativo sottoscritto anche dal procuratore speciale del ricorrente, cosicché sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.