CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO IN, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 192/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo - Piazza Iv Novembre 03037 Pontecorvo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Esse Italia S.r.l. - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 13/09/2022
Atti impositivi: - INGIUNZIONE FIS n. 20200369600000231 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 13 settembre 2022, n. 424/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso un'ingiunzione fiscale conseguente a tre avvisi di accertamento, per un totale di
8.149,00 euro.
Il primo Giudice condannava il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura di 890,00 euro.
Nell'appello si deduce:
1) la violazione dell'art. 68, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, il quale, letto in combinata con l'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, prevederebbe il divieto per gli agenti della riscossione, ivi compresi i concessionari della riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento fino al 28 febbraio 2021, norma ispirata dalla necessità di ovviare alle difficoltà provocate dall'emergenza da Covid-19;
2) l'inesistenza dell'ingiunzione per carenza di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., il cui mandato scadeva nel mese di agosto 2020 e il Comune aveva rigettato la richiesta di proroga dello stesso;
3) la violazione dell'art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il primo Giudice fatto luogo ad un approfondimento istruttorio acquisendo il contratto di concessione per la riscossione intercorso fra il Comune
e la RE Esse Italia S.r.l., che sarebbe stato onere di quest'ultima depositare in giudizio;
4) posto che, nella specie, si tratterebbe di debiti non superiori a 1.000,00 euro, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere preceduta, almeno 120 giorni prima della sua notifica, all'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo;
5) l'omessa pronuncia sull'utilizzabilità, da parte della concessionaria, in quanto soggetto privato, della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Si è costituita in giudizio la RE Esse Italia S.r.l., la quale chiede la conferma della decisione di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello, afferma che né l'art. 68, né, soprattutto, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 impedirebbero l'emanazione di atti di natura tributaria dopo il 31 maggio 2020.
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., ne evidenzia l'insussistenza in forza di quanto prescritto dall'art. 7 del contratto di concessione del servizio che prevederebbe l'ultrattività delle sue funzioni per le attività residuali oggetto dello stesso.
Legittima sarebbe altresì l'ordinanza di acquisizione di un documento che era stato puntualmente richiamato nelle controdeduzioni, ma erroneamente non caricato telematicamente.
Il mancato, previo invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo sarebbe giustificato dalla circostanza che i crediti azionati sarebbero tutti superiori a 1.000,00 euro. Infine, l'utilizzo della procedura di cui al R.D. n. 639/1910 cit. sarebbe previsto, per i concessionari della riscossione degli enti locali, dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 cit.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato.
1) Quanto al vizio afferente alla violazione della normativa emergenziale da Covid-19, è agevole osservare, concordando con la tesi esposta dalla RE Esse Italia S.r.l., che la norma invocata dal signor Ricorrente_1 - l'art. 68 D.L. n. 18/2020 cit. – riguarda i soli versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dei quali dispone la sospensione per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti;
non prevede altrettanto per le attività di emissione e di notifica degli atti di accertamento, regolate specificamente dal precedente art. 67, il quale limita la sospensione delle stesse per un periodo di tempo più limitato, vale a dire dall'8 marzo al 31 maggio 2020, fermo restando, naturalmente, il periodo di comporto nel pagamento di cui all'art. 68 innanzi citato.
Conseguentemente, la notifica dell'ingiunzione impugnata, pacificamente avvenuta il 9 gennaio 2021, risulta tempestiva e quindi legittima;
2) in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., sub specie dell'indebita prosecuzione dell'attività di accertamento e recupero coattivo dopo la scadenza contrattuale, va subito sgombrato il campo da possibili denunce di illegittimità nell'affidamento del servizio anzidetto all'attuale resistente, trattandosi di vicende che, dal punto di vista contenzioso, esulano dalla sfera di giurisdizione del giudice tributario, essendo riservate alla cognizione della giurisdizione amministrativa.
In ogni caso, per confutare la doglianza dell'appellante è sufficiente osservare che il contratto REP 9245, sottoscritto il 13.12.2017, prevedeva, all'art. 2, la sua naturale scadenza il 4 agosto 2020, salvo però precisare, all'art. 7, in sintonia con quanto disposto dall'art. 13 del capitolato di gara originario, che la RE Esse Italia
S.r.l. avrebbe dovuto procedere al completamento dell'attività di riscossione anche dopo la scadenza del contratto.
La formula utilizzata dal citato art. 13 del Capitolato, infatti, testimonia la piena legittimazione ultrattiva
(rispetto a quella pattuita) della concessionaria, nell'evidente ottica di garantire l'interesse pubblico a riscuotere quanto dovuto e già maturato al termine di efficacia del rapporto contrattuale. La formula, inequivocabile, dell'art. 13 cit. è la seguente: "Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conseguente";
3) analoga sorte va riservata alla dedotta violazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92 cit., atteso che il primo
Giudice si era limitato ad ordinare l'acquisizione della copia del contratto di concessione non per ovviare ad un'inadempienza della parte resistente, ma solo per consultare un documento ritenuto necessario per la propria decisione, che la RE Esse Italia S.r.l. aveva espressamente dichiarato come allegato, ma erroneamente (e della circostanza si dà espressamente atto nella sentenza di primo grado) non caricato telematicamente;
4) infondato in fatto risulta essere il quarto motivo di appello, laddove il signor Ricorrente_1 si duole del mancato, previo invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, trattandosi nella specie di debiti non superiori a 1.000,00 euro.
In realtà, parte resistente obietta, fornendo sufficienti elementi a supporto della sua posizione, che gli avvisi di accertamento richiamati nell'ingiunzione fiscale erano di importo superiore al limite anzidetto, smentendo quanto esclusivamente asserito da controparte che neppure ha replicato sul punto;
5) infine, la concessionaria della riscossione, soggetto privato ma esercente una pubblica funzione, era pienamente legittimata ad avvalersi del rimedio previsto dal R.D. n. 639/1910 cit., che, per giunta, rappresenta l'unico strumento all'uopo disponibile per far luogo, sia da parte dei Comuni che dei propri concessionari, alla necessaria riscossione coattiva, atteso che l'utilizzo del ruolo esattoriale spetta ai soli agenti della riscossione;
6) in conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 1.000,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO IN, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 192/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo - Piazza Iv Novembre 03037 Pontecorvo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE Esse Italia S.r.l. - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 13/09/2022
Atti impositivi: - INGIUNZIONE FIS n. 20200369600000231 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 13 settembre 2022, n. 424/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso un'ingiunzione fiscale conseguente a tre avvisi di accertamento, per un totale di
8.149,00 euro.
Il primo Giudice condannava il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura di 890,00 euro.
Nell'appello si deduce:
1) la violazione dell'art. 68, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, il quale, letto in combinata con l'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, prevederebbe il divieto per gli agenti della riscossione, ivi compresi i concessionari della riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento fino al 28 febbraio 2021, norma ispirata dalla necessità di ovviare alle difficoltà provocate dall'emergenza da Covid-19;
2) l'inesistenza dell'ingiunzione per carenza di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., il cui mandato scadeva nel mese di agosto 2020 e il Comune aveva rigettato la richiesta di proroga dello stesso;
3) la violazione dell'art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il primo Giudice fatto luogo ad un approfondimento istruttorio acquisendo il contratto di concessione per la riscossione intercorso fra il Comune
e la RE Esse Italia S.r.l., che sarebbe stato onere di quest'ultima depositare in giudizio;
4) posto che, nella specie, si tratterebbe di debiti non superiori a 1.000,00 euro, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere preceduta, almeno 120 giorni prima della sua notifica, all'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo;
5) l'omessa pronuncia sull'utilizzabilità, da parte della concessionaria, in quanto soggetto privato, della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Si è costituita in giudizio la RE Esse Italia S.r.l., la quale chiede la conferma della decisione di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello, afferma che né l'art. 68, né, soprattutto, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 impedirebbero l'emanazione di atti di natura tributaria dopo il 31 maggio 2020.
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., ne evidenzia l'insussistenza in forza di quanto prescritto dall'art. 7 del contratto di concessione del servizio che prevederebbe l'ultrattività delle sue funzioni per le attività residuali oggetto dello stesso.
Legittima sarebbe altresì l'ordinanza di acquisizione di un documento che era stato puntualmente richiamato nelle controdeduzioni, ma erroneamente non caricato telematicamente.
Il mancato, previo invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo sarebbe giustificato dalla circostanza che i crediti azionati sarebbero tutti superiori a 1.000,00 euro. Infine, l'utilizzo della procedura di cui al R.D. n. 639/1910 cit. sarebbe previsto, per i concessionari della riscossione degli enti locali, dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 cit.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato.
1) Quanto al vizio afferente alla violazione della normativa emergenziale da Covid-19, è agevole osservare, concordando con la tesi esposta dalla RE Esse Italia S.r.l., che la norma invocata dal signor Ricorrente_1 - l'art. 68 D.L. n. 18/2020 cit. – riguarda i soli versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dei quali dispone la sospensione per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti;
non prevede altrettanto per le attività di emissione e di notifica degli atti di accertamento, regolate specificamente dal precedente art. 67, il quale limita la sospensione delle stesse per un periodo di tempo più limitato, vale a dire dall'8 marzo al 31 maggio 2020, fermo restando, naturalmente, il periodo di comporto nel pagamento di cui all'art. 68 innanzi citato.
Conseguentemente, la notifica dell'ingiunzione impugnata, pacificamente avvenuta il 9 gennaio 2021, risulta tempestiva e quindi legittima;
2) in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della RE Esse Italia S.r.l., sub specie dell'indebita prosecuzione dell'attività di accertamento e recupero coattivo dopo la scadenza contrattuale, va subito sgombrato il campo da possibili denunce di illegittimità nell'affidamento del servizio anzidetto all'attuale resistente, trattandosi di vicende che, dal punto di vista contenzioso, esulano dalla sfera di giurisdizione del giudice tributario, essendo riservate alla cognizione della giurisdizione amministrativa.
In ogni caso, per confutare la doglianza dell'appellante è sufficiente osservare che il contratto REP 9245, sottoscritto il 13.12.2017, prevedeva, all'art. 2, la sua naturale scadenza il 4 agosto 2020, salvo però precisare, all'art. 7, in sintonia con quanto disposto dall'art. 13 del capitolato di gara originario, che la RE Esse Italia
S.r.l. avrebbe dovuto procedere al completamento dell'attività di riscossione anche dopo la scadenza del contratto.
La formula utilizzata dal citato art. 13 del Capitolato, infatti, testimonia la piena legittimazione ultrattiva
(rispetto a quella pattuita) della concessionaria, nell'evidente ottica di garantire l'interesse pubblico a riscuotere quanto dovuto e già maturato al termine di efficacia del rapporto contrattuale. La formula, inequivocabile, dell'art. 13 cit. è la seguente: "Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conseguente";
3) analoga sorte va riservata alla dedotta violazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92 cit., atteso che il primo
Giudice si era limitato ad ordinare l'acquisizione della copia del contratto di concessione non per ovviare ad un'inadempienza della parte resistente, ma solo per consultare un documento ritenuto necessario per la propria decisione, che la RE Esse Italia S.r.l. aveva espressamente dichiarato come allegato, ma erroneamente (e della circostanza si dà espressamente atto nella sentenza di primo grado) non caricato telematicamente;
4) infondato in fatto risulta essere il quarto motivo di appello, laddove il signor Ricorrente_1 si duole del mancato, previo invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, trattandosi nella specie di debiti non superiori a 1.000,00 euro.
In realtà, parte resistente obietta, fornendo sufficienti elementi a supporto della sua posizione, che gli avvisi di accertamento richiamati nell'ingiunzione fiscale erano di importo superiore al limite anzidetto, smentendo quanto esclusivamente asserito da controparte che neppure ha replicato sul punto;
5) infine, la concessionaria della riscossione, soggetto privato ma esercente una pubblica funzione, era pienamente legittimata ad avvalersi del rimedio previsto dal R.D. n. 639/1910 cit., che, per giunta, rappresenta l'unico strumento all'uopo disponibile per far luogo, sia da parte dei Comuni che dei propri concessionari, alla necessaria riscossione coattiva, atteso che l'utilizzo del ruolo esattoriale spetta ai soli agenti della riscossione;
6) in conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 1.000,00.