Decreto cautelare 2 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14875/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14875 del 2022, proposto da
S.I.S. di OF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della Determinazione Dirigenziale, notificata il 30.09.2022, emessa da Roma Capitale – Municipio Roma XII U.O. Amministrativa Servizio SUAP Commercio del 29.09.2022 prot. n. CQ/96345/2022 con la quale è stata negata “la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico - Emergenza Covid 19 – a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla S.I.S. di OF S.r.l. e.p.e. -OMISSIS-, nel locale sito in Viale Trastevere n. 150. Rimozione occupazione suolo pubblico”;
B) della Determinazione Dirigenziale, notificata il 03.11.2022, emessa da Roma Capitale – Municipio Roma XII U.O. Amministrativa Servizio SUAP Commercio del 27.10.2022 Prot. n. CQ/107497/2022 con la quale è stato negato “l'accoglimento dell'istanza rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione temporanea di suolo pubblico – emergenza Covid 19 – a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla S.I.S. Di OF S.r.l., e.p.e. -OMISSIS-, nel locale sito in Viale Trastevere n. 150 – archiviazione della comunicazione prot. CQ91562 del 17.09.2022 di mantenimento dell'occupazione. Rimozione occupazione di suolo pubblico”;
nonché di tutti gli atti a questi presupposti connessi e consequenziali ed in particolare della circolare prot. QG 20210010630 del 17.03.2021 e per quanto di ragione dell'art. 7 della DAC n. 81 del 06.07.2020 e dell'art. 38 – “Normativa Transitoria Covid 19 della DAC n. 21/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. NZ RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. SIS Di OF s.r.l., società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economico-commerciale ha richiesto a Roma Capitale, in data 15 dicembre 2021, il rilascio una concessione per occupazione di suolo pubblico (OSP) Covid-19.
Con nota prot. CQ/2022/9716 del 3 febbraio 2022 sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: « l’occupazione di suolo pubblico ricadrebbe sulla sede stradale di viale Trastevere, località inserita nell’elenco delle strade a viabilità principale.
Si voglia considerare che la normativa emergenziale Covid 19, che regola le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione, non prevede alcuna deroga a quanto enunciato dal Codice della Strada, che non consente le occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale delle vie ad alto scorrimento."
con la circolare prot QG20210010630 del 17/03/2021 esplicativa ed interpretativa della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e dell’art. 38 -“Normativa Transitoria COVID-19” - della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2021, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha rappresentato che : "qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili". La circolare in argomento fonda il divieto sopra espresso sulla necessità giuridica che l'OSP richiesta sia conforme al Codice della Strada e sia compatibile con la sicurezza del traffico veicolare e pedonale , in quanto l'art. 7 della D.A.C. 81/2020 stabilisce che "il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale" e l'art. 38, comma 1 , lett. c) della D.A.C. 21/2021 dispone che “ per i pareri di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, gli Uffici si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del Codice della Strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. " .In particolare se si assentisse ad una Occupazione di Suolo Pubblico che viene collocata sugli stalli destinati alla sosta dei veicoli si contravverrebbe all'art. 20 del CdS,- “Occupazione della sede stradale” - , che non consente ,nei centri abitati , OSP al di fuori dei marciapiedi . Tale norma in virtù della funzione di garanzia della sicurezza stradale e di tutela dell’incolumità degli astanti nell'OSP non può essere derogata dalla vigente normativa emergenziale statale e rientra nel novero delle norme espressamente fatte salve dall’art. 7 della D.A.C. n. 81/2020 già citato ».
Il successivo 7 febbraio, l’odierna ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, argomentando in ordine all’accoglibilità dell’istanza.
Roma Capitale, in data 8 marzo 2022, ha richiesto un ulteriore parere alla Polizia Locale, che lo ha reso il successivo 31 marzo nei seguenti termini: « si comunica che il 17/03/2022 alle ore 09.30 personale di questo comando ha effettuato un sopralluogo in viale Trastevere 150 presso l’esercizio di somministrazione intestato alla società S.I.S. DI OF SRL. Al momento l’attività era chiusa ma sulla sede stradale, in area di fatto utilizzata per la sosta dei veicoli ma priva di regolamentazione, è istallata una OSP, consistente in due aree di metri 3 x 4 ciascuna. Nel corso del sopralluogo sono emerse irregolarità: si constatavano le seguenti difformità rispetto alla planimetria presentata: - mancanza di pedana e di perimetrazione: tavoli e sedute sono collocati direttamente sulla sede stradale senza alcuna protezione; - coperture realizzate con ombrelloni in tessuto e tende nello stesso materiale, che chiudono completamente la struttura; - si rammenta infine che viale Trastevere è inserita nell’elenco delle strade a viabilità principale e che la normativa emergenziale Covid 19, che regola le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione, non prevede alcuna deroga a quanto enunciato dal Codice della Strada, che non consente le occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale delle vie ad alto scorrimento. Per quanto sopra esposto si conferma quanto già comunicato in precedenza » (tale parere è stato comunicato alla SIS di OF il 21 aprile 2022).
Tutto ciò considerato, l’istanza dell’odierna ricorrente è stata respinta con determinazione di dirigenziale del 29 settembre 2022 avente numero di repertorio CQ/1294/2022 e numero di protocollo CQ/96345/2022.
I.1.1. La SIS di OF, nel frattempo, aveva presentato il 25 agosto 2022 un’altra istanza per il rilascio di concessione ampliamento OSP e il 17 settembre 2022 ha inviato una comunicazione di mantenimento dell’OSP oggetto della prima istanza.
Con determinazione dirigenziale del 27 ottobre 2022 avente numero di repertorio CQ/1484/2022 e numero di protocollo CQ/107497/2022 (previo inoltro del preavviso di rigetto basato sull’emissione dell’altra determinazione del precedente 29 settembre), anche l’altra istanza è stata respinta.
La comunicazione di mantenimento è stata, invece, archiviata sempre in forza della determinazione dirigenziale del 29 settembre.
I.1.2. Con ricorso notificato il 29 novembre 2022 e depositato il 2 dicembre 2022, la SIS di OF ha impugnato in questa sede i provvedimenti a sé sfavorevoli, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « I. Eccesso di potere per: a) difetto di istruttoria; b) carenza di motivazione »;
- « II. Eccesso di potere per a) mancanza di presupposti, b) difetto di motivazione; c) difetto di istruttoria d) illogicità manifesta »: con questo motivo e con il precedente, parte ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, vi fossero (e vi siano) i presupposti per rilasciargli la concessione OSP, non configurandosi alcun contrasto con le norne del codice della strada né alcun pericolo per la circolazione stradale;
- « [III.] Violazione dell’art. 19 comma 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 nonies l. 241/90 e ss.mm.ii.; b) Violazione degli artt. 5 e 6 della DAC n. 81/2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione »: deduce parte ricorrente che sulla istanza, a seguito del decorso del termine di sessanta giorni dalla sua presentazione, si sarebbe formato il silenzio-assenso, con conseguente perdita del potere di provvedere da parte dell’Amministrazione (se non in via di autotutela).
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
I.1.1.2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. 7373/2022 pubblicato il 2 dicembre 2022, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la discussione collegiale.
I.2. Roma Capitale si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando la pertinente documentazione e una memoria a confutazione delle ragioni di gravame nonché dei presupposti per la concessione di misure cautelari.
I.3. Con ordinanza n. 7806/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto di fumus boni juris , giacché « la normativa emergenziale non consente di derogare alle norme in tema di sicurezza e che, inoltre, anche dal corredo fotografico allegato risulta che, nella fattispecie, l’occupazione è posta in essere con modalità difformi da quelle previste per le occupazioni che non ricadono su marciapiede ».
I.4. Fissata l’udienza di discussione, Roma Capitale ha depositato un’ulteriore memoria al fine di argomentare in ordine all’infondatezza della proposta impugnazione, per il cui rigetto ha perciò insistito.
I.5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisone.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Il terzo motivo, che assume carattere logicamente preliminare, non è fondato, poiché « secondo [consolidata giurisprudenza] la disciplina del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/90, non è applicabile con riferimento alle istanze che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici. Come affermato in più pronunce […] “l'occupazione di suolo pubblico richiede invero un provvedimento di concessione rilasciato dal Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex articolo 20 della legge 241 del 1990 considerato che il procedimento concessorio presuppone l'esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull'an, che esclude in radice l'applicabilità del regime del silenzio-assenso” (Cons. Stato, V, n. 9762 del 2023; Cons. Stato, V, n. 4660 del 2020).
Segnatamente con riguardo alle aree vincolate, quale è quella in esame, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che “non si attaglia la disciplina del silenzio assenso, non potendo la mera presentazione della domanda costituire titolo per l’occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio). «Il semplice decorso del tempo stabilito dal regolamento comunale non è idoneo al perfezionamento del c.d. silenzio - assenso, ex art. 20 della legge n. 241 del 1990, che non trova applicazione nel caso di specie trattandosi “...atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico [e] l’ambiente [...]» (C.G.A.R.S., 9 ottobre 2019, n. 887, che richiama Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 3857; id., 12 giugno 2017, n. 2800; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 895)” (Cons. Stato, II, n. 6666 del 2024) » (in questi termini Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8232).
Alcun silenzio-assenso, dunque, si è formato nella fattispecie in esame e l’Amministrazione ha conservato il potere di provvedere espressamente (come legittimamente, nonché doverosamente, ha fatto).
II.3. Gli ulteriori due motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e anch’essi non possono trovare condivisione, tenuto conto di quanto la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di statuire in subiecta materia : « la D.A.C. n. 81/2020 (approvativa della disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico e di canone COSAP, in attuazione dell’art. 181 d.l. n. 34 del 2020) al punto 7 prevede che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 […]”. Detto decreto legge, all’art. 181, riferito alle o.s.p. commerciali, in alcun modo autorizza ex se il rilascio della concessione sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.
In tale contesto, anche l’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 (recante il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 819, lettera a), legge n. 160 del 2019) si preoccupa di esplicitare che la concedibilità della o.s.p. incontra il limite della sicurezza dettato dal Codice della strada, così come - in generale - fa già il precedente art. 12.
Anche all’indomani del novellato regime o.s.p. emergenziale, è stato pertanto chiarito che l’osservanza alle prescrizioni cogenti sulla sicurezza stradale integrasse limite estrinseco e non derogabile della regolamentazione transitoria (in tal senso, cfr. Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit.).
La circolare del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG10630/2021, riportata nei provvedimenti impugnati, ha quindi esplicitato le indicazioni applicative rilevanti in ordine alla concedibilità delle o.s.p. emergenziali.
In particolare con la detta circolare, come richiamata appunto nei provvedimenti gravati in prime cure (che risultano pertanto motivati per relationem in parte qua), si è chiarito che “Con riferimento alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) formulata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e da ultimo con l’art. 25 ‘Normativa Transitoria COVID-19’ della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22.01.2021… qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili. In particolare, il citato art. 25 della D.A.C. n. 4/2021 all’art. 1 lett. c) stabilisce che: ‘come previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020 per i pareri di cui all’art. 4-bis gli uffici si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del Codice della Strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Sono inoltre derogati gli ulteriori criteri previsti nei regolamenti comunali: art. 4-bis, art. 4-quater e art. 4-quinquies del Regolamento OSP e COSAP (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.), PGTU - Regolamento Viario Parte IX al Paragrafo 20 (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, relativi allegati e ss.mm.ii.)…
Al riguardo, si rappresenta che in viabilità principale, anche alla luce di tali deroghe non è consentito posizionare le OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto i criteri previsti dai sopra richiamati regolamenti comunali sono stati mutuati direttamente dal Codice della Strada, ed in particolare, dall’art. 20 ‘Occupazione della sede stradale’ che non è derogabile anche con la vigente normativa emergenziale statale e, che non prevede nei centri abitati, occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma è sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della D.A.C. n. 81/2020”.
Detta circolare e il richiamato disposto regolamentare di Roma Capitale mirano appunto a salvaguardare l’applicazione della normativa inerente la sicurezza stradale, come tale ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dal suddetto punto 7 della D.A.C. n. 81/2020.
[…] In tale contesto generale, a prescindere da quanto osservato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in ordine al portato dell’art. 20, comma 3, Cod. strada in sé (cfr. Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit., in cui si pone in risalto come l’art. 20, comma 3, cit., regolamenti specificamente le o.s.p. di tipo commerciale di carattere permanente o comunque di lungo periodo, consentendole nei centri urbani nei soli marciapiedi) su un tema articolato e peraltro non scevro da possibili ulteriori approfondimenti e riflessioni, nel caso di specie è sufficiente osservare come l’occupazione controversa ricada su una strada a viabilità principale (qual è la via Calabria) e interessi peraltro, come pacifico, un’area di sosta.
In tale prospettiva, va osservato come l’art. 20, comma 3, Cod. strada («Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria») attenga specificamente alle occupazioni «di marciapiedi» «Nei centri abitati», sicché non vale a legittimare sic st simpliciter l’occupazione qui in rilievo - che ha altra collocazione - né dunque a fungere da diretto parametro di legittimità rispetto ai provvedimenti qui impugnati.
Il che parimenti vale per il comma 1 («Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione»), che, nella seconda parte della norma (i.e., permissiva rispetto alle strade di tipo E) ed F)) si limita a disciplinare le ipotesi di occupazione «della carreggiata», che qui invece pacificamente non ricorre in base a quanto illustrato dall’appellante e dalle stesse resistenti, in ragione appunto del fatto che l’o.s.p. atterrebbe a un’area di sosta (ciò in un contesto in cui, peraltro, la seconda parte della norma è pur sempre collegata alla predisposizione di un «percorso alternativo», inerente appunto - nell’interpretazione già accolta dalla citata giurisprudenza di cui a Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit. - a ipotesi di concessioni “precarie” di tipo fieristico-mercatale).
Le due suddette disposizioni di cui all’art. 20 Cod. strada non sono dunque direttamente pertinenti in relazione alla specifica fattispecie qui in rilievo.
[…] Tanto premesso, va osservato che Roma Capitale ha previsto nelle proprie prescrizioni regolamentari (non difformi, per quanto qui di rilievo, dalle suddette previsioni del Codice della strada), da ultimo all’art. 12, comma 1 e 2, della citata D.A.C. n. 21/2021, che “1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).
2. Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti: a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 3; b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”.
Tale normativa non è derogabile dalla normativa emergenziale (ancora Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit.; n. 262 del 2024, cit.), in quanto relativa a profili attinenti alla sicurezza stradale, e in ogni caso non risulta derogata dal successivo art. 38 recante la “Normativa transitoria Covid-19”, che si limita a prevedere, al riguardo, una deroga agli “ulteriori criteri” previsti dall’art. 12, in linea con la precedente parte del comma 1, lett. c), riferita ai pareri preventivi obbligatori, ma non vale perciò a derogare il generale divieto di o.s.p. su strade a viabilità principale, correlato appunto a profili di sicurezza stradale, in combinazione col PGTU.
In tale contesto, come condivisibilmente dedotto da Roma Capitale, è irrilevante nella specie la circostanza che la strada interessata sia qualificabile quale strada interzonale, riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E), Cod. strada (cfr. Regolamento viario, che espressamente assimila le “strade interzonali” al “tipo E”, descrivendole come strade con “caratteristiche intermedie tra strade urbane di quartiere (tipo E) e strade locali (tipo F)”), in quanto ai fini dell’applicabilità del divieto posto da Roma Capitale - si ripete, non incoerente con le previsioni dell’art. 20, comma 1 e 3, Codice della strada, che riguardano le diverse specifiche ipotesi dell’occupazione dei marciapiedi e di quelle «della carreggiata», in termini precari, nei sensi suindicati - ciò che rileva è l’ascrizione della strada a viabilità principale, in un contesto in cui l’occupazione attiene qui all’area di parcheggio, e non presenta del resto carattere fieristico-mercatale (cfr. anche l’art. 3, comma 1, n. 34 Cod. strada, che qualifica «Parcheggio» l’area o infrastruttura «posta fuori della carreggiata», destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli).
Si evidenzia, al riguardo, che dei centri abitati si occupa il PUT (PGTU nel territorio comunale), ai sensi della cogente prescrizione di cui all’art. 36 Codice della strada, che obbliga i comuni a dotarsene per disciplinare la sicurezza urbana e della circolazione nei centri abitati.
Per quanto qui di rilievo, via Calabria ricade nel centro abitato ai sensi del PGTU, adottato con D.A.C. n. 21/2015, e da questo è classificata “viabilità principale” (cfr. allegato D) al PGTU, in atti, recante proprio l’“elenco strade della viabilità principale”; per la definizione di tali strade, cfr. la stessa D.A.C. n. 21/2015).
Pertanto, essendo la strada qualificata come viabilità principale, non rileva il fatto che la stessa sia ascrivibile alla lettera E) dell’art. 2, comma 2, Codice della strada, trattandosi di classificazione che viene in rilevo ai fini delle occupazioni di cui all’art. 20, comma 1, Codice della strada; è infatti dirimente l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU, volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla o.s.p. commerciale a norma dell’art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021.
In tale contesto, va osservato che l’art. 36, comma 6, Codice della strada dispone che «La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto […]».
Nella specie, la relativa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 95 (pubblicata in G.U. 24-6-1995, n.146) espressamente prevede al punto 3.1.2 che: “L’insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte [i.e., “autostrade”, “strade di scorrimento”, “strade di quartiere” e “strade locali”], escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso - in particolare - l’esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L’insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare” (in coerenza con ciò, cfr. la stessa D.A.C. n. 21/2015).
Pertanto la qualificazione della strada qui interessata come strada “interzonale”, riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E) Codice della strada è perfettamente coerente con la sua ulteriore qualificazione come strada appartenente alla viabilità principale, a norma del PGTU; ciò in un contesto in cui le circolari e le richiamate norme regolamentari di Roma Capitale, nonché la stessa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995, non possono considerarsi - per quanto di rilievo, in funzione della fattispecie qui all’esame - come contrastanti con le previsioni del Codice della strada sopra richiamate.
Né, come già posto in risalto, assume opposto rilievo il fatto che l’occupazione insista su stalli di sosta, stante l’assorbente applicabilità, nella specie, del regime di cui 12, comma 2, del Regolamento (e, anzi, in termini non incoerenti con l’art. 20, comma 1, Cod. strada, che si occupa della diversa ipotesi di occupazione della carreggiata, e per occupazioni precarie), nei termini suindicati, considerato del resto che la “sede stradale” cui lo stesso art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021 fa riferimento consiste appunto in tutta la «superficie compresa entro i confini stradali», e dunque comprensiva della «carreggiata», da un lato, e delle «fasce di pertinenza», dall’altro (art. 3, comma 1, n. 46, Cod. strada), ivi inclusi gli stalli di sosta, ricompresi nella «Fascia di sosta laterale», cioè la «parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra» (art. 3, comma 1, n. 23, Cod. strada) » (così Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2024, n. 2728).
II.3.1. Il Collegio condivide quanto già statuito e lo fa perciò proprio – ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – in virtù della piena trasponibilità della ratio decidendi , essendo anche viale di Trastevere ricadente nel centro abitato ai sensi del P.G.T.U., adottato con D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015, e da questo classificata “viabilità principale” (come da suo Annesso D).
II.4. Il ricorso va dunque respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AG, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NZ RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RO | AN AG |
IL SEGRETARIO