Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2026, proposto da
Centro Studi Italiani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Osvaldo Lucciarini, Chiara Cecchini, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma Tre, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero dell'università e della Ricerca in relazione all'istanza per il riconoscimento del Centro Studi Italiani quale ente abilitato all'erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per immigrati (livello A2 "integrazione" e B1"cittadinanza") e al rilascio delle relative attestazioni di conoscenza della lingua italiana per immigrati (QCER);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa VA OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società istante espone di operare da lungo tempo nel settore dell’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri, collaborando con università e istituzioni nazionali e internazionali e sviluppando, tra l’altro, percorsi formativi anche mediante piattaforme digitali, finalizzati al conseguimento dei livelli linguistici A2 e B1 del QCER.
2. Rappresenta di ritenersi in possesso dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento quale ente abilitato all’erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per cittadini stranieri e al rilascio delle relative attestazioni di conoscenza della lingua italiana.
3. A tal fine espone di aver presentato, in data 23 dicembre 2024, apposita istanza al Ministero dell’Università e della Ricerca, chiedendo il riconoscimento della predetta qualifica ovvero, in via subordinata, di ricevere indicazioni in ordine alle modalità di accreditamento previste dalla normativa vigente.
4. Deduce che tale istanza è rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell’Amministrazione e che tale inerzia si pone in violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.
5. Assume, inoltre, che il mancato riscontro si tradurrebbe in un illegittimo diniego rispetto a una posizione giuridica soggettiva che troverebbe fondamento nella disciplina dettata dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2021, il quale demanda al Ministero resistente l’individuazione delle procedure di accreditamento degli enti certificatori.
6. Conclude, pertanto, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.
8. All’udienza camerale del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
10. È pacifico in atti che l’Amministrazione resistente non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente, né abbia fornito un riscontro, anche solo interlocutorio, entro i termini previsti dalla legge.
11. Tale comportamento integra gli estremi del silenzio-inadempimento, in violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
12. Né può ritenersi idonea a giustificare l’inerzia dell’Amministrazione la circostanza, dedotta in via generale, della mancanza di una disciplina attuativa, posto che anche in presenza di un quadro normativo non ancora compiutamente definito l’Amministrazione è comunque tenuta a esprimersi sull’istanza, quantomeno rappresentando le ragioni ostative alla sua definizione.
13. Tuttavia, il Collegio rileva che, anteriormente alla proposizione del ricorso, è intervenuto il decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959, che ha introdotto una disciplina organica in materia, istituendo l’elenco degli enti certificatori della lingua italiana e regolando in modo puntuale le procedure di accreditamento, nonché le modalità di presentazione delle relative istanze.
14. In particolare, tale decreto prevede che l’iscrizione nell’elenco sia subordinata alla presentazione di una domanda secondo modalità tipizzate e nell’ambito di apposite procedure attivate dall’Amministrazione, con l’utilizzo di strumenti telematici e nel rispetto di specifici requisiti documentali e organizzativi.
15. La sopravvenienza di tale disciplina, non dedotta dalle parti ma rilevata dal Collegio, incide in modo significativo sul quadro regolatorio di riferimento, atteso che l’istanza presentata dalla ricorrente non risulta conforme alle modalità procedimentali attualmente previste.
16. Ne consegue che, pur dovendo essere accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, non può essere accolta la pretesa sostanziale della ricorrente nei termini originariamente prospettati, né può essere ordinato all’Amministrazione di provvedere secondo il diverso assetto normativo previgente.
17. Deve invece disporsi che l’Amministrazione provveda sull’istanza tenendo conto della disciplina sopravvenuta, restando fermo che la ricorrente dovrà eventualmente attivarsi conformemente alle modalità procedimentali previste dal citato decreto ministeriale e dai relativi atti attuativi.
18. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della circostanza che la disciplina regolatoria è intervenuta anteriormente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
VA OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA OT | NA TA |
IL SEGRETARIO