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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MACERATA
Sezione civile composto da:
Dott. Luigi Reale Presidente,
Dott. Umberto Rana Giudice,
Dott. Quirino Caturano Giudice rel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi - pronuncia definitiva, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giancarlo Savi, giusta investitura in atti.
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo AR, come da incarico in atti.
- RESISTENTE -
NONCHE'
MAGISTRATO del PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127-ter
c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
Si dà anzitutto atto della intervenuta pronuncia, in data 12 dicembre 2022, della sentenza sullo status di separazione dei coniugi.
Deve essere rigettata ogni istanza tesa alla ammissione o integrazione dei mezzi istruttori, potendosi rinviare al riguardo alla motivazione di cui alla ordinanza del 18 settembre 2023.
Tanto premesso, vanno disattese, sì come infondate, le reciproche domande di addebito.
1 Principiando da quella sperimentata dalla il Collegio preliminarmente osserva CP_1 che, come dalla appena menzionata ordinanza del 18 settembre 2023, la istante non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta a far emergere valide ragioni di addebito della separazione al coniuge.
Comunque, neppure dagli esiti della espletata istruttoria emergono elementi per addebitare al ricorrente il fallimento della esperienza matrimoniale.
Sentita alla udienza del 21 marzo 2024, madre della ha Persona_1 CP_1 dichiarato quanto segue: “ era disturbato dalla presenza del bambino. Aggiungo Pt_1 che era disturbato anche dalla presenza della moglie. Questo avveniva dall'anno
2005”. Sennonché, può agevolmente osservarsi che questo senso di fastidio che la scopriva e che la figlia dichiaratamente provava non ha impedito alla vita Per_1 coniugale di proseguire per anni prima che, su iniziativa del ricorrente, si addivenisse alla conclamazione della sua crisi. Che la prosecuzione della convivenza non fosse intollerabile al punto da decidere di decamparvi, vi è che la stessa ha dichiarato CP_1 di non essersi mai disinteressata delle condizioni di salute del marito (anche quando è stato costretto al ricovero a Cesena), il che è in contrasto sia con asseriti e non denunciati fatti lesivi posti in essere a suo carico dal marito, sia con quanto dichiarato dalla sorella della stessa Soprattutto se, come viene emergendo dai passi di CP_1 seguito riportati, tale adempimento dei doveri di assistenza, sì come dichiarati dalla sembrano esulare l'ambito della mera offerta di un soccorso che si è disposti a CP_1 rendere a chi versi in difficoltà.
Udita alla medesima udienza, , sorella della resistente, ha riferito che Testimone_1 questa, appena saputo del ricovero “gli ha portato la biancheria, non so se perché richiestole o di sua spontanea iniziativa”.
Anche con riferimento alla trasferta a Cesena del dettata da ragioni che Pt_1 sfuggono a qualsivoglia urgenza, la dichiarante menzionata ha riferito che il Pt_1
“non le ha detto che sarebbe andato a Cesena per un intervento;
cosa che mia sorella ha saputo solo al suo ritorno. Quando lui è mancato in quei due giorni, mia sorella lo ha cercato sul telefono, e lui le ha risposto che si trovava a Cesena e, presumo che le abbia anche detto delle ragioni. Si sarà fatto accompagnare da qualcuno”.
Si intende riferire che i rapporti non dovevano essere a tal punto degradati se la resistente pur a fronte di episodi a natura eterogena - come il rifiuto oppostole CP_1 dal marito di desiderati rapporti intimi o ingiurie e almeno un fatto, risalente al 2007, di percosse refertato in P.S. e che, secondo la relativa versione, muovono dalla nascita del
2 figlio -, non solo si è incomprensibilmente astenuta (e certo per ragioni in Per_2 alcun modo dipendenti da motivi economici) dal promuovere una azione di separazione
(con o senza addebito), ma, piuttosto, ha mostrato uno slancio che va ben oltre i doveri di assistenza materiale e morale per il marito.
Sintomo questo di una non intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, si ripete, si è protratta per oltre venti anni durante i quali nessun motivo di interrompere la relazione (con o senza addebito) la ha mai fatto valere. CP_1
Neppure ricorrono gli estremi per accogliere la domanda di addebito del Pt_1
L'insistito accento sull'episodio consistente in una asserita consapevole inerzia della di fronte ad uno stato di malattia del è da drasticamente dequotare CP_1 Pt_1 nella sua portata, in quanto non rivelatore di un disinteresse della resistente per le sorti medico-sanitarie del ricorrente e, molto probabilmente, come costei ha avuto modo di riferire, dovuto alla deliberata scelta del di intraprendere, da solo, il percorso Pt_1 presso l'ospedale, non essendo interessato davvero a che la moglie lo accompagnasse
(tanto era il risentimento che egli doveva covare per lei, e tale la opportunità che gli si prospettava, e che egli ha colto, nell'addossare al coniuge un simile ipotizzato disinteresse per la propria sorte, al fine ultimo di fargliene una colpa agli occhi di amici e parenti).
La già indicata ha riferito che la resistente aveva inutilmente invitato il Testimone_1
a contattare il 118, e che “Nelle prime ore del mattino, anzi era ancora notte, Pt_1 ha chiamato mia sorella e le ha spiegato la situazione e solo così abbiamo CP_2 saputo cosa fosse accaduto: ossia che prima era passato a casa della madre e poi o con
o con la cugina, aveva raggiunto l'ospedale”. CP_2
Simile versione sembra collidere con quella del il quale sembra avere escluso CP_2 di aver parlato con la Anche tale dichiarazione (che ove falsa, esporrebbe il CP_1
a rilevanti conseguenze in sede penale), tuttavia, deve essere assunta con CP_2 particolare cautela, stante il rapporto di profonda amicizia di questi con il e del Pt_1 con la moglie del Pt_1 CP_2
Comunque, ammesso che il avesse sentito il bisogno di chiedere il soccorso Pt_1 della moglie da lui ritenuta colpevole perché inerte, e dato per concesso che la CP_1 sia rimasta a casa, ciò potrebbe trovare una plausibile per la ragione obbiettiva in ciò, che, nel cuore di una notte scossa da uno sciame sismico di obbiettiva violenza, e con un figlio all'epoca di 9-10 anni, sarebbe stata costretta ad abbandonare la casa unitamente al figlio.
3 Dirimente è comunque il rilievo che non è ben intelligibile la ragione per la quale, a fronte di una asserita gravità del suo stato di salute in quel frangente, il ricorrente abbia assunto l'iniziativa, ad alto rischio per sé e per terzi (ove effettivamente in Pt_1 gravi condizioni), di mettersi autonomamente da solo in auto e di dirigersi in ospedale, senza poter attendere - come chiunque altri - la ambulanza, che, a quel che risulta, non ha neppure chiamato (ciò che esclude quantomeno una grave condizione di salute, e tale non doveva apparire neppure alla moglie).
Serve aggiungere che, udito alla medesima udienza del 21 marzo 2024, il dichiarante
AR, amico del e sentito su richiesta di questi, ha riferito che costui Pt_1
“quando si recava dalla madre la moglie si opponeva e non voleva che si portasse dietro il figlio. In talune ricorrenze, nelle quali il voleva stare con i suoi genitori Pt_1
e in particolare la madre, mi diceva che doveva rinunciare perché la moglie insisteva ad andare dai genitori di lei. Aggiungo che poi lui normalmente andava da sua madre, nonostante la moglie. Con il figlio andava molto di rado. E ciò perché la madre non voleva, così mi riferiva. La domenica e in quale festività i tre andavano dai genitori di lei. Non tutti i giorni anzi preciso, sicuramente andavano di domenica e nei giorni festivi, mentre non lo so se andassero o meno tutti gli altri giorni a pranzo a casa dei genitori della . CP_1
Da questo ritratto, emergono non certo i sensi di una lungo latente avversione o la
“anaffettività” o, ancora, la disistima che la sperimentava in direzione del CP_1 coniuge, per una asserita ripugnanza per il suo scarso grado di istruzione: se davvero così fosse, non si capirebbe perché, come dichiarato dal testimone da ultimo menzionato, la resistente tenesse in tal elevato conto e pretendesse sinanco che il marito frequentasse i genitori di lei.
Peraltro, anche in relazione al varrebbe il rilievo che, a fronte di una così Pt_1 asseritamente risalente (e addirittura originaria) situazione di “avversione” della moglie nei propri confronti, egli ha proseguito la convivenza, allietata dopo 5 anni dal matrimonio, dalla consapevole e ponderata scelta di avere un figlio da colei che pur ha additato come persona classista, senza porre termine al matrimonio, coerentemente con la gravità dei giudizi espressi sul coniuge e sulla condotta di questi.
Disattese le vicendevoli domande di addebito, è ora questione di stabilire le condizioni di sussistenza dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
In linea generale, come noto, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di
4 adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
Anzitutto, deve prendersi atto di una obbiettiva, conclamata disparità reddituale tra le parti, quale emergente dalle dichiarazioni dei redditi. Ponendo a confronto quelle relative all'anno 2023, il ricorrente può vantare un reddito lordo di euro 35.000,00 euro circa, laddove la resistente non ne ha prodotto uno superiore a euro 6.569,00.
La ragione di tale differenza, che sia pure con diversi valori, è in atto da tempo, si deve in via principale alle condizioni di salute della che, pur comparate con quelle CP_1 del sembrano molto più impattanti in ordine alla capacità lavorativa. Pt_1
Il che si desume da una nutrita serie di documentazione medica, che rimonta ad una fase precedente a quella della separazione, e nella quale si rappresenta che la è CP_1 affetta da “prolasso rettale, colite infiammatoria, intussuscezione retto anale, sindrome da ostruita defecazione, neuropatia del nervo pudendo, varicocele pelvico III stadio, granuloma perineale, malattia da reflusso gastro esofageo”.
Una simile situazione ha impedito alla resistente di continuare a prestare servizio come insegnante (ciò che obbiettivamente emerge dalle copie dei decreti di aspettava dapprima per salute e poi per motivi di famiglia, emessi dal Controparte_3
).
[...]
Diversamente, non si dispone di alcuna evidenza che le condizioni di salute del Pt_1 per gravità e diffusività, abbiano comportato una flessione delle relative potenzialità reddituali (al contrario, le risultanze delle dichiarazioni dei redditi non rivelano alcunché in questo senso).
L'insistito argomento, già ridimensionato dalla Corte distrettuale, agitato dal ridetto sta nella deduzione di una asserita volontà della moglie di dismettere il lavoro Pt_1 per il quale si è formata ed è abilitata, allo svettante fine di gravare sine die sulle sue spalle, nella ostentata e rivendicata convinzione che la persona che ha scelto come moglie, e dalla quale ha deciso di separarsi dopo un ventennio di vita coniugale perché - come dedotto - questa lo riteneva culturalmente inferiore, pur di raggiungere il detto fine, non ha risentito di alcun freno inibitore, neppure quello comportante il dover
5 sacrificare il mestiere di insegnante (o di indurre la p.A. a ritenere che esistessero falsamente le condizioni di un esonero dalla occupazione: è questo, alla fine, uno degli obbiettivi precipitati della difesa sostenuta dal . Pt_1
Né si ha la prova contraria, fornita dalla circostanza che un diverso incarico lavorativo
(pubblico o privato) al di fuori dell'ambiente scolastico sia compatibile con la condizione in cui la versa e tale da esonerare il dal dover corrispondere CP_1 Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ciò rilevato quanto alla sproporzione reddituale e alle sue cause (non imputabili alla resistente), è da verificarne l'ammontare che deve essere parametrato in base al tenore di vita fruito o fruibile durante la vita coniugale.
A tal riguardo, il Collegio ritiene di poter adeguatamente valorizzare, al di là del reddito emergente dalle dichiarazioni (v. Cass. 9335/2023), anche le forme di sua manifestazione, quali risultanti dalla documentazione allegata, sotto forma di screenshot
(riguardanti estratti dell'andamento di giuochi e scommesse on line) oltre che di copie di fatture relative a servizi veterinari spesi per cavalli in uso al ricorrente (non pure alla moglie, non vi è alcuna prova di ciò). Né ha mai trovato secca smentita la proprietà di vetture elitarie come una Porsche (oggetto di una rivendita) o di moto che egli non ha avuto alcuna apparente difficoltà ad acquistare.
Del resto, in disparte la considerazione della più che plausibile esistenza di risparmi che, nel corso di venti anni, deve pur aver accumulato e depositato, non sembra predicabile come claudicante la situazione economico finanziaria del Pt_1
Quanto ai finanziamenti fonte di obblighi restitutori, dei quali è assente una seria traccia documentale che ne attesti la base negoziale e la perdurante efficacia, vi è in ogni caso che essi costituiscono, di per sé, indice della ab imis adeguatamente vagliata (per il tramite dell'argentarius) capacità di fronteggiarne gli oneri da parte del sovvenuto.
Questi, del resto, è il solo ad aver conseguito l'asserito finanziamento (e ad averlo amministrato), con la conseguenza che ha acquisito in via solitaria il capitale che gli è stato consegnato, con ciò conseguendo e beneficiando di una ricchezza immediata. Solo asserita, non asseverata, è la destinazione ai bisogni della famiglia che su tali somme sarebbe stata impressa (ancora una volta dal unilateralmente). Pt_1
Del pari, poco verosimile è la posta passiva correlata alle spese per una locazione. Al di là dello effettivo stato dell'immobile quale richiamato dalla resistente - le cui condizioni renderebbero scarsamente plausibile la sua abitabilità oltre che fuori mercato il canone messo sulla carta -, vi è che è seriamente revocabile in dubbio che la cugina del Pt_1
6 possa aver assunto la posizione di creditrice dei canoni in veste di locataria, se, come ricordato in udienza da , marito della locatrice, “ si confidava e CP_4 Pt_1 parlava anche con mia moglie, visto che lei lo aveva anche accompagnato in ospedale”.
Del resto, a fronte delle contestazioni avversarie, la parte ricorrente, al fine di dotare di maggiore spessore di credibilità l'assunto di un godimento corrispettivato, avrebbe avuto l'onere di esibire, in luogo delle ricevute di pagamento, la traccia documentale del pagamento, mediante bonifico o altra fonte idonea quantomeno a dar conto dei ricorrenti prelevamenti per provvedere al pagamento di euro 500.00 mensili.
Infatti, qualora non sia incontroverso il rapporto fondamentale (tra il terzo locatore e l'asserito conduttore e l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa descritte Pt_1
(il pagamento dei canoni), la ricevuta non costituisce piena prova del relativo ammontare (arg., sotto i diversi profili, Cass. Civ. 21599/10; Cass. Civ. 23499/04).
Valutati questi elementi, il Collegio ritiene congruo quantificare in euro 400,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare alla Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, CP_1 all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
In quanto genitore coabitante con il figlio economicamente non autosufficiente, la resistente continuerà ad abitare la casa (della quale è proprietaria in ragione della metà), della quale continuerà a pagare le utenze e le tasse (comunque gravanti sulla stessa in quanto comproprietaria).
Relativamente al figlio della coppia, il Tribunale, nel prendere atto che questi, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne, rappresenta che non è seriamente disputabile che, in quanto studente universitario a Perugia (che fa periodico rientro presso il domicilio domestico), non è ancora autosufficiente economicamente. Per_2
Non sussistono fondati motivi per sradicare l'avente diritto dal suo ambiente familiare, per collocarlo dove non è mai stato o dove, da quanto risulta da colloqui telefonici intercorsi con il padre, non ha profonde ragioni per trasferirsi (ossia, da quanto dedotto, un bene oggetto di asserita locazione). Insomma, non si rinviene, dalla prospettiva di
AS, la ragione che dovrebbe indurlo a un così radicale mutamento di residenza, dopo aver vissuto per venti anni nella casa familiare. Ne discende la inutilità, oltre che la inammissibilità, della istanza rivolta dal sì come finalizzata ad un ascolto del Pt_1 maggiorenne in vista della acquisizione, da parte del giudice, della relativa volontà su quale sia il genitore con il quale intenda vivere: il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio e far autonomamente valere le relative pretese.
7 Nel prendere atto che, maggiorenne, non ha chiesto il mantenimento da parte Per_2 della madre, ricorrono gli estremi per porre a carico del solo ricorrente, a titolo di assegno perequativo, l'importo di euro 400,00, rispetto al minor importo stabilito in fase presidenziale, essendo notorio, e comunque giustificato dagli impegni di studio e di spostamento, come il passaggio alle diverse e successive fasi di sviluppo della personalità dei figli comporti un aumento delle spese da dover sostenere (anche laddove la famiglia fosse rimasta unita), riguardando i superiori bisogni di vita non soltanto la scuola e tutte le attività ad essa connesse, ma anche la crescita in senso generale, dalla vita di relazione alla formazione culturale.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, entrambe le parti continueranno a gravare, in ragione della metà, le spese straordinarie.
In considerazione del rigetto delle reciproche domande di addebito, ricorrono i presupposti per la compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite, dovendosi porre a carico della parte ricorrente, parzialmente soccombente, la restante aliquota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, dato atto della intervenuta sentenza sullo status in data 12 dicembre 2022, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- conferma l'ordinanza dell'11 gennaio 2022, nella parte in cui assegna la casa familiare a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro Parte_1
400,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non Per_2 autosufficiente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese nelle mani di Controparte_1 automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo, in capo al ricorrente, di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo;
- pone a carico del detto l'obbligo di versare a per il Parte_1 Controparte_1 relativo mantenimento, l'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
8 - condanna al pagamento delle spese di procedura, che, già operata la Parte_1 compensazione della metà, liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Il Presidente
9
IL TRIBUNALE di MACERATA
Sezione civile composto da:
Dott. Luigi Reale Presidente,
Dott. Umberto Rana Giudice,
Dott. Quirino Caturano Giudice rel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi - pronuncia definitiva, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giancarlo Savi, giusta investitura in atti.
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo AR, come da incarico in atti.
- RESISTENTE -
NONCHE'
MAGISTRATO del PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127-ter
c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
Si dà anzitutto atto della intervenuta pronuncia, in data 12 dicembre 2022, della sentenza sullo status di separazione dei coniugi.
Deve essere rigettata ogni istanza tesa alla ammissione o integrazione dei mezzi istruttori, potendosi rinviare al riguardo alla motivazione di cui alla ordinanza del 18 settembre 2023.
Tanto premesso, vanno disattese, sì come infondate, le reciproche domande di addebito.
1 Principiando da quella sperimentata dalla il Collegio preliminarmente osserva CP_1 che, come dalla appena menzionata ordinanza del 18 settembre 2023, la istante non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta a far emergere valide ragioni di addebito della separazione al coniuge.
Comunque, neppure dagli esiti della espletata istruttoria emergono elementi per addebitare al ricorrente il fallimento della esperienza matrimoniale.
Sentita alla udienza del 21 marzo 2024, madre della ha Persona_1 CP_1 dichiarato quanto segue: “ era disturbato dalla presenza del bambino. Aggiungo Pt_1 che era disturbato anche dalla presenza della moglie. Questo avveniva dall'anno
2005”. Sennonché, può agevolmente osservarsi che questo senso di fastidio che la scopriva e che la figlia dichiaratamente provava non ha impedito alla vita Per_1 coniugale di proseguire per anni prima che, su iniziativa del ricorrente, si addivenisse alla conclamazione della sua crisi. Che la prosecuzione della convivenza non fosse intollerabile al punto da decidere di decamparvi, vi è che la stessa ha dichiarato CP_1 di non essersi mai disinteressata delle condizioni di salute del marito (anche quando è stato costretto al ricovero a Cesena), il che è in contrasto sia con asseriti e non denunciati fatti lesivi posti in essere a suo carico dal marito, sia con quanto dichiarato dalla sorella della stessa Soprattutto se, come viene emergendo dai passi di CP_1 seguito riportati, tale adempimento dei doveri di assistenza, sì come dichiarati dalla sembrano esulare l'ambito della mera offerta di un soccorso che si è disposti a CP_1 rendere a chi versi in difficoltà.
Udita alla medesima udienza, , sorella della resistente, ha riferito che Testimone_1 questa, appena saputo del ricovero “gli ha portato la biancheria, non so se perché richiestole o di sua spontanea iniziativa”.
Anche con riferimento alla trasferta a Cesena del dettata da ragioni che Pt_1 sfuggono a qualsivoglia urgenza, la dichiarante menzionata ha riferito che il Pt_1
“non le ha detto che sarebbe andato a Cesena per un intervento;
cosa che mia sorella ha saputo solo al suo ritorno. Quando lui è mancato in quei due giorni, mia sorella lo ha cercato sul telefono, e lui le ha risposto che si trovava a Cesena e, presumo che le abbia anche detto delle ragioni. Si sarà fatto accompagnare da qualcuno”.
Si intende riferire che i rapporti non dovevano essere a tal punto degradati se la resistente pur a fronte di episodi a natura eterogena - come il rifiuto oppostole CP_1 dal marito di desiderati rapporti intimi o ingiurie e almeno un fatto, risalente al 2007, di percosse refertato in P.S. e che, secondo la relativa versione, muovono dalla nascita del
2 figlio -, non solo si è incomprensibilmente astenuta (e certo per ragioni in Per_2 alcun modo dipendenti da motivi economici) dal promuovere una azione di separazione
(con o senza addebito), ma, piuttosto, ha mostrato uno slancio che va ben oltre i doveri di assistenza materiale e morale per il marito.
Sintomo questo di una non intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, si ripete, si è protratta per oltre venti anni durante i quali nessun motivo di interrompere la relazione (con o senza addebito) la ha mai fatto valere. CP_1
Neppure ricorrono gli estremi per accogliere la domanda di addebito del Pt_1
L'insistito accento sull'episodio consistente in una asserita consapevole inerzia della di fronte ad uno stato di malattia del è da drasticamente dequotare CP_1 Pt_1 nella sua portata, in quanto non rivelatore di un disinteresse della resistente per le sorti medico-sanitarie del ricorrente e, molto probabilmente, come costei ha avuto modo di riferire, dovuto alla deliberata scelta del di intraprendere, da solo, il percorso Pt_1 presso l'ospedale, non essendo interessato davvero a che la moglie lo accompagnasse
(tanto era il risentimento che egli doveva covare per lei, e tale la opportunità che gli si prospettava, e che egli ha colto, nell'addossare al coniuge un simile ipotizzato disinteresse per la propria sorte, al fine ultimo di fargliene una colpa agli occhi di amici e parenti).
La già indicata ha riferito che la resistente aveva inutilmente invitato il Testimone_1
a contattare il 118, e che “Nelle prime ore del mattino, anzi era ancora notte, Pt_1 ha chiamato mia sorella e le ha spiegato la situazione e solo così abbiamo CP_2 saputo cosa fosse accaduto: ossia che prima era passato a casa della madre e poi o con
o con la cugina, aveva raggiunto l'ospedale”. CP_2
Simile versione sembra collidere con quella del il quale sembra avere escluso CP_2 di aver parlato con la Anche tale dichiarazione (che ove falsa, esporrebbe il CP_1
a rilevanti conseguenze in sede penale), tuttavia, deve essere assunta con CP_2 particolare cautela, stante il rapporto di profonda amicizia di questi con il e del Pt_1 con la moglie del Pt_1 CP_2
Comunque, ammesso che il avesse sentito il bisogno di chiedere il soccorso Pt_1 della moglie da lui ritenuta colpevole perché inerte, e dato per concesso che la CP_1 sia rimasta a casa, ciò potrebbe trovare una plausibile per la ragione obbiettiva in ciò, che, nel cuore di una notte scossa da uno sciame sismico di obbiettiva violenza, e con un figlio all'epoca di 9-10 anni, sarebbe stata costretta ad abbandonare la casa unitamente al figlio.
3 Dirimente è comunque il rilievo che non è ben intelligibile la ragione per la quale, a fronte di una asserita gravità del suo stato di salute in quel frangente, il ricorrente abbia assunto l'iniziativa, ad alto rischio per sé e per terzi (ove effettivamente in Pt_1 gravi condizioni), di mettersi autonomamente da solo in auto e di dirigersi in ospedale, senza poter attendere - come chiunque altri - la ambulanza, che, a quel che risulta, non ha neppure chiamato (ciò che esclude quantomeno una grave condizione di salute, e tale non doveva apparire neppure alla moglie).
Serve aggiungere che, udito alla medesima udienza del 21 marzo 2024, il dichiarante
AR, amico del e sentito su richiesta di questi, ha riferito che costui Pt_1
“quando si recava dalla madre la moglie si opponeva e non voleva che si portasse dietro il figlio. In talune ricorrenze, nelle quali il voleva stare con i suoi genitori Pt_1
e in particolare la madre, mi diceva che doveva rinunciare perché la moglie insisteva ad andare dai genitori di lei. Aggiungo che poi lui normalmente andava da sua madre, nonostante la moglie. Con il figlio andava molto di rado. E ciò perché la madre non voleva, così mi riferiva. La domenica e in quale festività i tre andavano dai genitori di lei. Non tutti i giorni anzi preciso, sicuramente andavano di domenica e nei giorni festivi, mentre non lo so se andassero o meno tutti gli altri giorni a pranzo a casa dei genitori della . CP_1
Da questo ritratto, emergono non certo i sensi di una lungo latente avversione o la
“anaffettività” o, ancora, la disistima che la sperimentava in direzione del CP_1 coniuge, per una asserita ripugnanza per il suo scarso grado di istruzione: se davvero così fosse, non si capirebbe perché, come dichiarato dal testimone da ultimo menzionato, la resistente tenesse in tal elevato conto e pretendesse sinanco che il marito frequentasse i genitori di lei.
Peraltro, anche in relazione al varrebbe il rilievo che, a fronte di una così Pt_1 asseritamente risalente (e addirittura originaria) situazione di “avversione” della moglie nei propri confronti, egli ha proseguito la convivenza, allietata dopo 5 anni dal matrimonio, dalla consapevole e ponderata scelta di avere un figlio da colei che pur ha additato come persona classista, senza porre termine al matrimonio, coerentemente con la gravità dei giudizi espressi sul coniuge e sulla condotta di questi.
Disattese le vicendevoli domande di addebito, è ora questione di stabilire le condizioni di sussistenza dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
In linea generale, come noto, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di
4 adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
Anzitutto, deve prendersi atto di una obbiettiva, conclamata disparità reddituale tra le parti, quale emergente dalle dichiarazioni dei redditi. Ponendo a confronto quelle relative all'anno 2023, il ricorrente può vantare un reddito lordo di euro 35.000,00 euro circa, laddove la resistente non ne ha prodotto uno superiore a euro 6.569,00.
La ragione di tale differenza, che sia pure con diversi valori, è in atto da tempo, si deve in via principale alle condizioni di salute della che, pur comparate con quelle CP_1 del sembrano molto più impattanti in ordine alla capacità lavorativa. Pt_1
Il che si desume da una nutrita serie di documentazione medica, che rimonta ad una fase precedente a quella della separazione, e nella quale si rappresenta che la è CP_1 affetta da “prolasso rettale, colite infiammatoria, intussuscezione retto anale, sindrome da ostruita defecazione, neuropatia del nervo pudendo, varicocele pelvico III stadio, granuloma perineale, malattia da reflusso gastro esofageo”.
Una simile situazione ha impedito alla resistente di continuare a prestare servizio come insegnante (ciò che obbiettivamente emerge dalle copie dei decreti di aspettava dapprima per salute e poi per motivi di famiglia, emessi dal Controparte_3
).
[...]
Diversamente, non si dispone di alcuna evidenza che le condizioni di salute del Pt_1 per gravità e diffusività, abbiano comportato una flessione delle relative potenzialità reddituali (al contrario, le risultanze delle dichiarazioni dei redditi non rivelano alcunché in questo senso).
L'insistito argomento, già ridimensionato dalla Corte distrettuale, agitato dal ridetto sta nella deduzione di una asserita volontà della moglie di dismettere il lavoro Pt_1 per il quale si è formata ed è abilitata, allo svettante fine di gravare sine die sulle sue spalle, nella ostentata e rivendicata convinzione che la persona che ha scelto come moglie, e dalla quale ha deciso di separarsi dopo un ventennio di vita coniugale perché - come dedotto - questa lo riteneva culturalmente inferiore, pur di raggiungere il detto fine, non ha risentito di alcun freno inibitore, neppure quello comportante il dover
5 sacrificare il mestiere di insegnante (o di indurre la p.A. a ritenere che esistessero falsamente le condizioni di un esonero dalla occupazione: è questo, alla fine, uno degli obbiettivi precipitati della difesa sostenuta dal . Pt_1
Né si ha la prova contraria, fornita dalla circostanza che un diverso incarico lavorativo
(pubblico o privato) al di fuori dell'ambiente scolastico sia compatibile con la condizione in cui la versa e tale da esonerare il dal dover corrispondere CP_1 Pt_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ciò rilevato quanto alla sproporzione reddituale e alle sue cause (non imputabili alla resistente), è da verificarne l'ammontare che deve essere parametrato in base al tenore di vita fruito o fruibile durante la vita coniugale.
A tal riguardo, il Collegio ritiene di poter adeguatamente valorizzare, al di là del reddito emergente dalle dichiarazioni (v. Cass. 9335/2023), anche le forme di sua manifestazione, quali risultanti dalla documentazione allegata, sotto forma di screenshot
(riguardanti estratti dell'andamento di giuochi e scommesse on line) oltre che di copie di fatture relative a servizi veterinari spesi per cavalli in uso al ricorrente (non pure alla moglie, non vi è alcuna prova di ciò). Né ha mai trovato secca smentita la proprietà di vetture elitarie come una Porsche (oggetto di una rivendita) o di moto che egli non ha avuto alcuna apparente difficoltà ad acquistare.
Del resto, in disparte la considerazione della più che plausibile esistenza di risparmi che, nel corso di venti anni, deve pur aver accumulato e depositato, non sembra predicabile come claudicante la situazione economico finanziaria del Pt_1
Quanto ai finanziamenti fonte di obblighi restitutori, dei quali è assente una seria traccia documentale che ne attesti la base negoziale e la perdurante efficacia, vi è in ogni caso che essi costituiscono, di per sé, indice della ab imis adeguatamente vagliata (per il tramite dell'argentarius) capacità di fronteggiarne gli oneri da parte del sovvenuto.
Questi, del resto, è il solo ad aver conseguito l'asserito finanziamento (e ad averlo amministrato), con la conseguenza che ha acquisito in via solitaria il capitale che gli è stato consegnato, con ciò conseguendo e beneficiando di una ricchezza immediata. Solo asserita, non asseverata, è la destinazione ai bisogni della famiglia che su tali somme sarebbe stata impressa (ancora una volta dal unilateralmente). Pt_1
Del pari, poco verosimile è la posta passiva correlata alle spese per una locazione. Al di là dello effettivo stato dell'immobile quale richiamato dalla resistente - le cui condizioni renderebbero scarsamente plausibile la sua abitabilità oltre che fuori mercato il canone messo sulla carta -, vi è che è seriamente revocabile in dubbio che la cugina del Pt_1
6 possa aver assunto la posizione di creditrice dei canoni in veste di locataria, se, come ricordato in udienza da , marito della locatrice, “ si confidava e CP_4 Pt_1 parlava anche con mia moglie, visto che lei lo aveva anche accompagnato in ospedale”.
Del resto, a fronte delle contestazioni avversarie, la parte ricorrente, al fine di dotare di maggiore spessore di credibilità l'assunto di un godimento corrispettivato, avrebbe avuto l'onere di esibire, in luogo delle ricevute di pagamento, la traccia documentale del pagamento, mediante bonifico o altra fonte idonea quantomeno a dar conto dei ricorrenti prelevamenti per provvedere al pagamento di euro 500.00 mensili.
Infatti, qualora non sia incontroverso il rapporto fondamentale (tra il terzo locatore e l'asserito conduttore e l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa descritte Pt_1
(il pagamento dei canoni), la ricevuta non costituisce piena prova del relativo ammontare (arg., sotto i diversi profili, Cass. Civ. 21599/10; Cass. Civ. 23499/04).
Valutati questi elementi, il Collegio ritiene congruo quantificare in euro 400,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare alla Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, CP_1 all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
In quanto genitore coabitante con il figlio economicamente non autosufficiente, la resistente continuerà ad abitare la casa (della quale è proprietaria in ragione della metà), della quale continuerà a pagare le utenze e le tasse (comunque gravanti sulla stessa in quanto comproprietaria).
Relativamente al figlio della coppia, il Tribunale, nel prendere atto che questi, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne, rappresenta che non è seriamente disputabile che, in quanto studente universitario a Perugia (che fa periodico rientro presso il domicilio domestico), non è ancora autosufficiente economicamente. Per_2
Non sussistono fondati motivi per sradicare l'avente diritto dal suo ambiente familiare, per collocarlo dove non è mai stato o dove, da quanto risulta da colloqui telefonici intercorsi con il padre, non ha profonde ragioni per trasferirsi (ossia, da quanto dedotto, un bene oggetto di asserita locazione). Insomma, non si rinviene, dalla prospettiva di
AS, la ragione che dovrebbe indurlo a un così radicale mutamento di residenza, dopo aver vissuto per venti anni nella casa familiare. Ne discende la inutilità, oltre che la inammissibilità, della istanza rivolta dal sì come finalizzata ad un ascolto del Pt_1 maggiorenne in vista della acquisizione, da parte del giudice, della relativa volontà su quale sia il genitore con il quale intenda vivere: il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio e far autonomamente valere le relative pretese.
7 Nel prendere atto che, maggiorenne, non ha chiesto il mantenimento da parte Per_2 della madre, ricorrono gli estremi per porre a carico del solo ricorrente, a titolo di assegno perequativo, l'importo di euro 400,00, rispetto al minor importo stabilito in fase presidenziale, essendo notorio, e comunque giustificato dagli impegni di studio e di spostamento, come il passaggio alle diverse e successive fasi di sviluppo della personalità dei figli comporti un aumento delle spese da dover sostenere (anche laddove la famiglia fosse rimasta unita), riguardando i superiori bisogni di vita non soltanto la scuola e tutte le attività ad essa connesse, ma anche la crescita in senso generale, dalla vita di relazione alla formazione culturale.
In assenza di elementi di valutazione di segno contrario, entrambe le parti continueranno a gravare, in ragione della metà, le spese straordinarie.
In considerazione del rigetto delle reciproche domande di addebito, ricorrono i presupposti per la compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite, dovendosi porre a carico della parte ricorrente, parzialmente soccombente, la restante aliquota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, dato atto della intervenuta sentenza sullo status in data 12 dicembre 2022, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- conferma l'ordinanza dell'11 gennaio 2022, nella parte in cui assegna la casa familiare a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro Parte_1
400,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non Per_2 autosufficiente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese nelle mani di Controparte_1 automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo, in capo al ricorrente, di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo;
- pone a carico del detto l'obbligo di versare a per il Parte_1 Controparte_1 relativo mantenimento, l'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
8 - condanna al pagamento delle spese di procedura, che, già operata la Parte_1 compensazione della metà, liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Il Presidente
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