CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 38200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38200 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ER nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38200 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o annuii mento del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzi Dne emesso dalla Procura Generale territoriale, nei confronti del condannato DE EZ. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevOndo come, accertata l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore aveya notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore avv. Mengarelli- il 07/09/2021 - l'ordine di esecuzione e, decorso il termine di 30 giorni dalla suddei:ta notifica, legittimamente aveva emesso l'impugnato provvedimento. 2. Ricorre DE EZ, a mezzo del difensore avv. Marco Dérendini, che denuncia, con un unico motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere il G.E. omesso di dare risposta alla questione preliminare posta con l'istanza, che atteneva alla mancata notifica a mani dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell'esecuzione, con conseguente grave lesione del diritto dél prevenuto di essere messo a conoscenza della pendenza di un procedimento di esécuzione nei suoi confronti e del suo diritto di presentare istanza per l'ammissione a misure alternative alla detenzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricor so. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e man festa mente infondato, essendovi ivi prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2. Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di légittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se, è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenz dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del preced nte comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnova _ione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitan e o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo Sez. 1, n. 2 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411). 33125 del 3. Nel caso che ci occupa, la stessa FE dà atto in ricòrso che il provvedimento impugnato, di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione emesso nei confronti del condannato DE EZ, era stato ritualmente notificato al difensore;
né il ricorrente si duole della validità del decreto di irreperibilità emesso dal PM deducendone la nullità, limitandosi ad affermare che il provvedimento di esecuzione avrebbe dovuto essere notificato mani del condannato. La deduzione difensiva si appalesa tuttavia del tutto destituita di alcuna base normativa, dal momento che la notifica del provvedimento al condannatp dichiarato irreperibile risulta essere stata correttamente effettuata (come ammesso dal medesimo ricorrente) al difensore ex art. 159 cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versaménto di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaMento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellp ammende. Così deciso il 26/06/2024
lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38200 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o annuii mento del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzi Dne emesso dalla Procura Generale territoriale, nei confronti del condannato DE EZ. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevOndo come, accertata l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore aveya notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore avv. Mengarelli- il 07/09/2021 - l'ordine di esecuzione e, decorso il termine di 30 giorni dalla suddei:ta notifica, legittimamente aveva emesso l'impugnato provvedimento. 2. Ricorre DE EZ, a mezzo del difensore avv. Marco Dérendini, che denuncia, con un unico motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere il G.E. omesso di dare risposta alla questione preliminare posta con l'istanza, che atteneva alla mancata notifica a mani dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell'esecuzione, con conseguente grave lesione del diritto dél prevenuto di essere messo a conoscenza della pendenza di un procedimento di esécuzione nei suoi confronti e del suo diritto di presentare istanza per l'ammissione a misure alternative alla detenzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricor so. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e man festa mente infondato, essendovi ivi prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2. Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di légittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se, è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenz dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del preced nte comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnova _ione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitan e o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo Sez. 1, n. 2 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411). 33125 del 3. Nel caso che ci occupa, la stessa FE dà atto in ricòrso che il provvedimento impugnato, di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione emesso nei confronti del condannato DE EZ, era stato ritualmente notificato al difensore;
né il ricorrente si duole della validità del decreto di irreperibilità emesso dal PM deducendone la nullità, limitandosi ad affermare che il provvedimento di esecuzione avrebbe dovuto essere notificato mani del condannato. La deduzione difensiva si appalesa tuttavia del tutto destituita di alcuna base normativa, dal momento che la notifica del provvedimento al condannatp dichiarato irreperibile risulta essere stata correttamente effettuata (come ammesso dal medesimo ricorrente) al difensore ex art. 159 cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versaménto di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaMento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellp ammende. Così deciso il 26/06/2024