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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA GIORGIO, Presidente
NO AN, AT
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Sicilia Sezione Staccata Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00677/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha premesso di aver proposto (procedimento R.G. 1152 del 2025) opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR Sicilia, sede Catania, n. 630 del 17.2.2025
In particolare la società Società_1 s.r.l.s. partecipava alla gara indetta dalla Società Aeroporto di Catania s. p.a. avvalendosi di requisiti tecnici forniti dalla SITECO SERVIZI;
classificatasi provvisoriamente al primo posto, veniva poi esclusa in quanto le certificazioni prodotte relative ai requisiti tecnici forniti dalla SITECO
SERVIZI, venivano ritenuti non idonee;
la Società_1 impugnava detta decisione, senza notificare il ricorso anche alla SITECO SERVIZI;
il ricorso veniva respinto con sentenza del TAR Sicilia Catania n. 630/2025; la Società_1 non impugnava detta decisione.
La SITECO SERVIZI, venuta a conoscenza di detta sentenza, che evidentemente la riguardava direttamente in quanto il presupposto della reiezione del ricorso della Società_1 era proprio una valutazione negativa dei requisiti tecnici forniti in sede di avvalimento (c.f.r. Cons. di St. sez. VI n. 4065/2014), proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a. versando il contributo unificato di € 650,00, ai sensi dell'art. 13 comma
6 bis lettera e) del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Il Segretario Generale del TAR Sicilia, sede di Catania, invitava la società ricorrente ad integrare il versamento, ritenendo dovuti € 9.000,00 in quanto era stato preso a base il contributo unificato determinato nel processo principale, di € 6.000,00, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 27 della legge 24 dicembre 2012
n. 228, avendo equiparato l'opposizione di terzo ad un giudizio d'impugnazione.
Sostiene che in realtà il contributo unificato applicabile è quello indicato “per tutti gli altri casi” alla lettera e) del comma 6 bis dell'art. 13 del DPR 115/2002, pari ad € 650,00.
Afferma altresì che in ogni caso, “il valore della controversia”, non può mai essere superiore ad € 1.000.000,00, proprio perché non è in gioco l'affidamento dell'appalto, nè può applicarsi nella fattispecie la noma che prevede l'aumento della metà “per i giudizi d'impugnazione”.
Ed ancora, sostiene che l'opposizione di terzo, nonostante alcune qualificazioni formali per il generico inserimento tra le impugnazioni, è un nuovo giudizio, qui di primo grado, che è proposto dalla parte che, pur avendone titolo, non ha potuto partecipare al giudizio stesso.
Del resto, la ratio della norma che prevede l'aumento della metà del contributo unificato corrisposto in primo grado ha anche l'effetto indiretto di indurre l'appellante a ben considerare una riproposizione in sede di impugnazione;
ratio che non è presente nel caso in esame. Si perverrebbe quindi all'aberrante conclusione che il terzo, oltre ad essere stato penalizzato per non aver potuto partecipare al giudizio, deve subire anche l'onere del pagamento di un contributo unificato che non avrebbe dovuto pagare se avesse potuto partecipare correttamente a quel giudizio.
Chiede quindi annullarsi l'atto impugnato e la restituzione, in tutto o in parte del contributo unificato già corrisposto nella misura indicata dall'amministrazione al fine di non incorrere nelle sanzioni
Si è costituito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, in persona del dirigente pro tempore, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che l'opposizione di terzo ex art. 108
c.p.a. configura un autonomo giudizio di impugnazione, introdotto mediante ricorso e iscritto separatamente a ruolo, con proprio contraddittorio e con una propria decisione conclusiva;
che l'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che 'il deposito del ricorso introduttivo' costituisca il momento di instaurazione del giudizio e, di conseguenza, l'insorgere dell'obbligo di versamento del contributo unificato;
che è dovuto l'aumento per la metà dato che il legislatore, con l'utilizzo del termine generico "impugnazioni" ha inteso includere tutte le modalità di ricorso previste per contestare le decisioni dei giudici di merito, senza fare distinzione tra le diverse tipologie di impugnazione, e quello di opposizione di terzo è idoneo a incidere sugli effetti del giudicato mediante un meccanismo rescindente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve infatti osservarsi, sotto un primo profilo, che l'opposizione di terzo configura certamente un autonomo giudizio di cognizione per il quale è dovuto il contributo al momento del deposito del relativo ricorso e che il valore della causa (ex art. 13, co.
6-bis, del D.P.R. n. 115/2002) sul quale calcolare il contributo medesimo, non può che esser quello stesso del ricorso principale, ossia quello riguardante la partecipazione alla gara d'appalto, nella specie superiore ad 1 milione di euro;
se è vero che il terzo opponente non tendeva ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto per sé, ha chiesto comunque, con riferimento a quella stessa procedura d'appalto (incidentalmente valutando la questione della erroneità o meno dei requisiti tecnici forniti in sede di avvalimento a Cosefo Srl.) di “dichiarare illegittimi ed eventualmente annullare: il disciplinare di gara di cui al punto 6 della lettera d'invito. b) i provvedimenti di esclusione dalla gara dell'impresa COSEFO c) l'aggiudicazione alla controinteressata Società_2 s.r.l..”.
Per cui, sotto questo profilo, il ricorso non può essere accolto, trattandosi pur sempre di controversia in cui era in gioco l'affidamento dell'appalto.
Sotto altro profilo, va osservato che l'Ufficio resistente pretende di applicare il comma 1-bis dell'art. 13 del
Testo Unico sulle spese di giustizia, il quale prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".
Tuttavia, l'opposizione di terzo ex art.108 c.p.a., seppur è vero che rientra in astratto tra i mezzi di impugnazione straordinaria, ai fini del contributo, deve razionalmente esser equiparata a giudizio di impugnazione (e dunque soggetta all'aumento per la metà) solo se proposta contro una sentenza di secondo grado, ma non anche se proposta avverso una sentenza di primo grado, poichè in tal caso trattasi di giudizio da svolgersi sempre innanzi allo stesso giudice di primo grado, con la conseguenza che va corrisposto quel medesimo contributo che la parte avrebbe dovuto pagare se avesse partecipato, sin dall'origine, a quel giudizio.
Ciò si evince implicitamente anche dal fatto che se il contributo "è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione", è evidentemente aumentato della metà in quelli davanti al giudice d'appello e guiammai in quelli di primo grado (tanto che nel caso di opposizione di terzo proposta avverso sentenza di cassazione deve esser parimenti raddoppiato e non aumentato solo della metà).
In definitiva, il contributo unificato è stato correttamente calcolato nella misura prevista dall'art. 13 comma
6-bis del T.U. 115/2002 ma erroneamente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione sicché l'atto impugnato va in parte qua annullato, con consegunte condanna dell'ufficio resistente alla restituzione delle somme versate in eccesso.
Le spese processuali avuto riguardo all'esito vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, annulla parzialmente l'atto impugnato e dichiara che il contributo dovuto è pari ad € 6.000,00 senza aumento della metà, con condanna l'Ufficio resistente alla restituzione delle somme versate in eccesso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA GIORGIO, Presidente
NO AN, AT
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Sicilia Sezione Staccata Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00677/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha premesso di aver proposto (procedimento R.G. 1152 del 2025) opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR Sicilia, sede Catania, n. 630 del 17.2.2025
In particolare la società Società_1 s.r.l.s. partecipava alla gara indetta dalla Società Aeroporto di Catania s. p.a. avvalendosi di requisiti tecnici forniti dalla SITECO SERVIZI;
classificatasi provvisoriamente al primo posto, veniva poi esclusa in quanto le certificazioni prodotte relative ai requisiti tecnici forniti dalla SITECO
SERVIZI, venivano ritenuti non idonee;
la Società_1 impugnava detta decisione, senza notificare il ricorso anche alla SITECO SERVIZI;
il ricorso veniva respinto con sentenza del TAR Sicilia Catania n. 630/2025; la Società_1 non impugnava detta decisione.
La SITECO SERVIZI, venuta a conoscenza di detta sentenza, che evidentemente la riguardava direttamente in quanto il presupposto della reiezione del ricorso della Società_1 era proprio una valutazione negativa dei requisiti tecnici forniti in sede di avvalimento (c.f.r. Cons. di St. sez. VI n. 4065/2014), proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a. versando il contributo unificato di € 650,00, ai sensi dell'art. 13 comma
6 bis lettera e) del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Il Segretario Generale del TAR Sicilia, sede di Catania, invitava la società ricorrente ad integrare il versamento, ritenendo dovuti € 9.000,00 in quanto era stato preso a base il contributo unificato determinato nel processo principale, di € 6.000,00, aumentato della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 27 della legge 24 dicembre 2012
n. 228, avendo equiparato l'opposizione di terzo ad un giudizio d'impugnazione.
Sostiene che in realtà il contributo unificato applicabile è quello indicato “per tutti gli altri casi” alla lettera e) del comma 6 bis dell'art. 13 del DPR 115/2002, pari ad € 650,00.
Afferma altresì che in ogni caso, “il valore della controversia”, non può mai essere superiore ad € 1.000.000,00, proprio perché non è in gioco l'affidamento dell'appalto, nè può applicarsi nella fattispecie la noma che prevede l'aumento della metà “per i giudizi d'impugnazione”.
Ed ancora, sostiene che l'opposizione di terzo, nonostante alcune qualificazioni formali per il generico inserimento tra le impugnazioni, è un nuovo giudizio, qui di primo grado, che è proposto dalla parte che, pur avendone titolo, non ha potuto partecipare al giudizio stesso.
Del resto, la ratio della norma che prevede l'aumento della metà del contributo unificato corrisposto in primo grado ha anche l'effetto indiretto di indurre l'appellante a ben considerare una riproposizione in sede di impugnazione;
ratio che non è presente nel caso in esame. Si perverrebbe quindi all'aberrante conclusione che il terzo, oltre ad essere stato penalizzato per non aver potuto partecipare al giudizio, deve subire anche l'onere del pagamento di un contributo unificato che non avrebbe dovuto pagare se avesse potuto partecipare correttamente a quel giudizio.
Chiede quindi annullarsi l'atto impugnato e la restituzione, in tutto o in parte del contributo unificato già corrisposto nella misura indicata dall'amministrazione al fine di non incorrere nelle sanzioni
Si è costituito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, in persona del dirigente pro tempore, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che l'opposizione di terzo ex art. 108
c.p.a. configura un autonomo giudizio di impugnazione, introdotto mediante ricorso e iscritto separatamente a ruolo, con proprio contraddittorio e con una propria decisione conclusiva;
che l'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che 'il deposito del ricorso introduttivo' costituisca il momento di instaurazione del giudizio e, di conseguenza, l'insorgere dell'obbligo di versamento del contributo unificato;
che è dovuto l'aumento per la metà dato che il legislatore, con l'utilizzo del termine generico "impugnazioni" ha inteso includere tutte le modalità di ricorso previste per contestare le decisioni dei giudici di merito, senza fare distinzione tra le diverse tipologie di impugnazione, e quello di opposizione di terzo è idoneo a incidere sugli effetti del giudicato mediante un meccanismo rescindente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve infatti osservarsi, sotto un primo profilo, che l'opposizione di terzo configura certamente un autonomo giudizio di cognizione per il quale è dovuto il contributo al momento del deposito del relativo ricorso e che il valore della causa (ex art. 13, co.
6-bis, del D.P.R. n. 115/2002) sul quale calcolare il contributo medesimo, non può che esser quello stesso del ricorso principale, ossia quello riguardante la partecipazione alla gara d'appalto, nella specie superiore ad 1 milione di euro;
se è vero che il terzo opponente non tendeva ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto per sé, ha chiesto comunque, con riferimento a quella stessa procedura d'appalto (incidentalmente valutando la questione della erroneità o meno dei requisiti tecnici forniti in sede di avvalimento a Cosefo Srl.) di “dichiarare illegittimi ed eventualmente annullare: il disciplinare di gara di cui al punto 6 della lettera d'invito. b) i provvedimenti di esclusione dalla gara dell'impresa COSEFO c) l'aggiudicazione alla controinteressata Società_2 s.r.l..”.
Per cui, sotto questo profilo, il ricorso non può essere accolto, trattandosi pur sempre di controversia in cui era in gioco l'affidamento dell'appalto.
Sotto altro profilo, va osservato che l'Ufficio resistente pretende di applicare il comma 1-bis dell'art. 13 del
Testo Unico sulle spese di giustizia, il quale prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".
Tuttavia, l'opposizione di terzo ex art.108 c.p.a., seppur è vero che rientra in astratto tra i mezzi di impugnazione straordinaria, ai fini del contributo, deve razionalmente esser equiparata a giudizio di impugnazione (e dunque soggetta all'aumento per la metà) solo se proposta contro una sentenza di secondo grado, ma non anche se proposta avverso una sentenza di primo grado, poichè in tal caso trattasi di giudizio da svolgersi sempre innanzi allo stesso giudice di primo grado, con la conseguenza che va corrisposto quel medesimo contributo che la parte avrebbe dovuto pagare se avesse partecipato, sin dall'origine, a quel giudizio.
Ciò si evince implicitamente anche dal fatto che se il contributo "è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione", è evidentemente aumentato della metà in quelli davanti al giudice d'appello e guiammai in quelli di primo grado (tanto che nel caso di opposizione di terzo proposta avverso sentenza di cassazione deve esser parimenti raddoppiato e non aumentato solo della metà).
In definitiva, il contributo unificato è stato correttamente calcolato nella misura prevista dall'art. 13 comma
6-bis del T.U. 115/2002 ma erroneamente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione sicché l'atto impugnato va in parte qua annullato, con consegunte condanna dell'ufficio resistente alla restituzione delle somme versate in eccesso.
Le spese processuali avuto riguardo all'esito vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, annulla parzialmente l'atto impugnato e dichiara che il contributo dovuto è pari ad € 6.000,00 senza aumento della metà, con condanna l'Ufficio resistente alla restituzione delle somme versate in eccesso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente