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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel.
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3149/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Bertarelli, 2, Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio degli Avv. SILVIO PIERO LESSONA che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'Avv. ALESSANDRO PAGLINO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in via Controparte_1 P.IVA_2
A. Massena, 4, MILANO preso lo studio degli Avv. ANTONIO RE e PAOLO
CO RE, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: distribuzione sulle seguenti conclusioni:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 8.07.2025 Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in Controparte_1 data 8.07.2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4024/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo n. 6904/2020 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Controparte_1
(di seguito ) per la somma di € 60.199,03 quale corrispettivo per la
[...] CP_1 fornitura di merci in virtù di un contratto di distribuzione. In particolare, il Tribunale aveva condannato l'opponente a pagare la minor somma di € 24.528,62 oltre gli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo e, per l'effetto, aveva revocato il decreto ingiuntivo, rigettando ogni domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale. ha censurato la sentenza per aver il giudice erroneamente: - ritenuto legittimo Parte_1
l'esercizio del recesso dal contratto da parte di , nonostante l'Allegato 2A (riguardante CP_1
i volumi minimi di fatturato che se non raggiunti avrebbero attributo alla fornitrice il diritto di recedere) non fosse mai stato sottoscritto dalle parti oltre che modificato unilateralmente da
; - ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte di anche senza CP_1 CP_1 il periodo di preavviso pattuito;
- non considerato le inadempienze di , le quali CP_1 sarebbero state la vera causa del mancato raggiungimento dei volumi minimi di fatturato - rigettato la domanda di risarcimento del mancato guadagno derivante dall'interruzione delle trattative con la società sulla base dell'erroneo presupposto per cui dette trattative si CP_2 radicavano quando aveva già maturato il diritto di recedere;
- condannato CP_1
l'opponente a pagare le spese relative al giudizio di primo grado, mantenendo a carico di le spese del giudizio monitorio a parziale compensazione. CP_1 si è costituita contestando in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 dei motivi di appello nn. 3 e 4 e domandando in via principale il rigetto di tutti i motivi con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ai fini della decisione che ci occupa è opportuno premettere come l'art.
8.3 del contratto di distribuzione stipulato tra le società e prevedesse la possibilità di rescindere il Pt_1 CP_1 rapporto “qualora il Distributore non raggiunga gli obiettivi indicati nell'Allegato 2A, pagina 2 di 6 preventivamente concordati” e come tale pattuizione non sia mai stata contestata dall'appellante. Ciò posto, l'intero contenuto del regolamento contrattuale deve ritenersi concordato tra le parti, anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione del documento. Tale conclusione si evince in primo luogo dallo scambio di corrispondenza avvenuto tra le stesse il
6 e il 18 aprile 2016 in cui restituisce copia del contratto firmata e corredata di allegati CP_1 alla società distributrice che lo riceve senza sollevare alcuna obiezione (cfr doc. 4 ter Pt_1 fasc. primo grado parte opposta). Il raggiungimento dell'accordo nonostante la mancanza della sottoscrizione di risulta confermato altresì dal successivo comportamento delle parti che Pt_1 per diversi anni hanno dato esecuzione al rapporto di distribuzione oggetto del contratto. Anche
l'Allegato 2A deve ritenersi parte integrante dell'accordo e, in quanto tale, vincolante per le parti. Esso, infatti, risulta richiamato in maniera espressa, chiara e intellegibile in numerosi punti del testo del contratto costituendone così parte integrante (cfr. doc. 4 fasc. primo grado parte opposta, in particolare: pag.1 “elenco allegati”; art.1.1; art. 1.2; art. 2; art. 8.3; art. 9.5; pag. 13 “elenco allegati”). Con riguardo poi al quantum di fatturato minimo indicato dall'Allegato 2A - funzionale innanzitutto al riconoscimento del bonus al distributore - si evidenzia come la cifra di € 140.000 fosse espressamente riferita al periodo di tempo circoscritto tra il 01.04.2016 e il 30.6.2016, con ciò presupponendo dunque la possibilità di stabilire diversi importi in relazione ad altri periodi. Tanto è vero che negli anni successivi comunicava ad differenti obiettivi di fatturato (cfr. doc. 4quater, doc. CP_1 Pt_1
4quinquies, doc. 4 sexies fasc. primo grado parte opposta). Sul punto sono condivisibili le osservazioni svolte dal giudice di primo grado: siccome essendo venuta a conoscenza Pt_1 dei nuovi volumi minimi di vendita, non ha opposto alcuna contestazione e ha continuato a dare corso al rapporto, secondo un criterio di buona fede oggettiva deve ritenersi che la stessa Pt_1 avesse evidentemente accettato tali modificazioni. Sarebbe contrario al principio di correttezza disconoscere ex post le variazioni dei volumi minimi di fatturato senza averne mai eccepito prima la loro invalidità o inefficacia. Non si tratta perciò di imposizione unilaterale del fornitore delle condizioni contrattuali, ma di un aumento concordato sulla base del parimenti concordato presupposto che il budget contemplato dall'allegato valesse solo per il 2016. Per tutte le ragioni appena esposte si conferma la sussistenza del diritto di di recedere dal contratto di CP_1 distribuzione e, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettarsi in quanto infondato. Ad abundantiam, si rileva che comunque il presente motivo di gravame volto ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento del pregiudizio subito per l'asserita illegittimità del recesso sarebbe in ogni caso da rigettarsi stante la mancanza della prova del danno, indicato in
Euro 75.000, senza alcuna precisazione del criterio utilizzato per la sua quantificazione: i pagina 3 di 6 bilanci societari prodotti dall'appellante relativi agli anni 2016-20178 e 2018, infatti, evidenziano una costante perdita di esercizio (rispettivamente di Euro 28.543,00, Euro
44.506,00 ed Euro 68.513,00), e quindi l'inesistenza di un mancato guadagno che l'appellante avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto fino alla sua scadenza. Certamente tale ragionamento vale soprattutto per il caso in cui i costi dell'impresa siano variabili in ragione dell'effettiva attività della stessa, mentre sarebbe possibile, a fronte di una organizzazione aziendale che contempli importanti costi fissi, ritenere che la mancata acquisizione di prodotti da rivendere abbatta l'ammontare delle perdite: nella specie, tuttavia, nessuna circostanza è stata nemmeno allegata in ordine al tipo di produzione della che – stando al conto Pt_1 economico allegato ai bilanci – non pare sopportasse alcuna spesa per lavoro dipendente o per locazione di immobili, ed i cui costi di gran lunga prevalenti sono costituiti dalla “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” e dai “servizi”, e dunque da costi variabili collegati allo svolgimento dell'attività.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame – ammissibile ex art. 342 c.p.c. - riguardante un asserito inadempimento del contratto di distribuzione da parte di e costituente
CP_1 secondo l'appellante “estensione del primo motivo di appello”. Posta la validità e la vincolatività dell'art.
8.3 del contratto, dell'Allegato 2A e delle successive pattuizioni riguardanti il fatturato minimo da raggiungere per il distributore, il recesso di è da
CP_1 ritenersi legittimo anche sotto il profilo contestato dall'appellante con il terzo motivo. Ed invero, non ha soddisfatto l'onere di allegazione sulla stessa gravante indicando in Pt_1 maniera specifica e non generica gli ordini non correttamente evasi da . Così, non
CP_1 risultato adeguatamente provato alcun inadempimento di , si ritiene che quest'ultima
CP_1 abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a fronte del mancato raggiungimento dei volumi minimi di vendita da parte di Pt_1
Il rigetto dei primi motivi di gravame assorbe il quarto motivo – ammissibile ex art. 342 c.p.c - riguardante il denegato risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'interruzione delle trattative con la società . Ed invero, l'osservazione del giudice di primo grado per cui CP_2 la trattativa si era “radicata nell'autunno del 2018 e a quella data aveva già maturato CP_1 il diritto di recedere dal contratto di distribuzione in forza dell'art. 8.3” risulta condivisibile in ragione dal mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato da parte di che, come già Pt_1 chiarito, ha giustificato l'esercizio del legittimo diritto di recesso da parte di . CP_1
Quanto al mancato preavviso di sei mesi previsto dall'art.
8.3 del contratto (valorizzato anche dal successivo art.
8.5 ove discorre di esercizio del diritto di recesso “nei termini consentiti”), non può ritenersi che allo stesso abbia rinunciato con un comportamento concludente. Pt_1
pagina 4 di 6 Infatti, costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la rinuncia ad un diritto può anche essere tacita ma in tale caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Deve, cioè, emergere con chiarezza la manifesta volontà della parte di rinunciare attraverso comportamenti inequivocabili, senza riserve o contestazioni. Dall'esame delle relazioni intercorse tra le parti, così come ricostruite dalla documentazione in atti, nonché del comportamento tenuto da non può giungersi a una conclusione inequivocabile e certa Pt_1 circa l'intenzione dell'odierna appellante di voler rinunciare al periodo di preavviso. Il silenzio o l'inerzia del titolare del diritto non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto (cfr.. Cass. Civ. n. 11483/2023). Al contrario, il comportamento tenuto da nel dar corso all'inventario ed alla valorizzazione dei resi e Pt_1 delle giacenze di magazzino ha costituito la necessitata adesione alla decisione di controparte di interrompere con effetto immediato il rapporto di distribuzione, resa manifesta nella comunicazione di del 26.11.28, cui invece aveva immediatamente esplicitato CP_1 Pt_1 la sua opposizione con la comunicazione del 6.12.18. Ciò detto, non può ritenersi che dal mancato preavviso abbia subito alcun danno, stante il difetto di alcuna prova in ordine Pt_1 agli utili che l'appellante avrebbe tratto dalla esecuzione del contratto, alla luce delle risultanze di bilancio.
Da ultimo va esaminato il quinto motivo d'appello concernente le spese del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato, stante il pacifico riconoscimento in capo al giudice del potere discrezionale di escludere dalla ripetizione - e, perciò, dalla condanna del soccombente - le spese sostenute dalla parte vittoriosa oppure di limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una frazione delle spese sopportate dalla controparte. La discrezionalità attribuita al giudice investe l'an, ossia l'opportunità della compensazione, e la misura totale o parziale della stessa, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. Civ, Sez.
III, ordinanza n. 16430 del 9 giugno 2023).
L'appello deve dunque essere respinto, con condanna di al pagamento delle spese del Pt_1 presente grado, liquidate come in dispositivo alla stregua della nota spese depositata dall'appellata, formulata sulla base di parametri prossimi a quelli medi (per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale) cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 5 di 6 1. respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 9.200,00 (di cui Euro 3.200,00 per la fase di studio, Euro 2.100,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.900,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Dichiara a sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 14.10.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel.
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3149/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Bertarelli, 2, Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio degli Avv. SILVIO PIERO LESSONA che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'Avv. ALESSANDRO PAGLINO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in via Controparte_1 P.IVA_2
A. Massena, 4, MILANO preso lo studio degli Avv. ANTONIO RE e PAOLO
CO RE, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: distribuzione sulle seguenti conclusioni:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 8.07.2025 Parte_1
Per come da foglio depositato in via telematica in Controparte_1 data 8.07.2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4024/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano che aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo n. 6904/2020 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Controparte_1
(di seguito ) per la somma di € 60.199,03 quale corrispettivo per la
[...] CP_1 fornitura di merci in virtù di un contratto di distribuzione. In particolare, il Tribunale aveva condannato l'opponente a pagare la minor somma di € 24.528,62 oltre gli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo e, per l'effetto, aveva revocato il decreto ingiuntivo, rigettando ogni domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale. ha censurato la sentenza per aver il giudice erroneamente: - ritenuto legittimo Parte_1
l'esercizio del recesso dal contratto da parte di , nonostante l'Allegato 2A (riguardante CP_1
i volumi minimi di fatturato che se non raggiunti avrebbero attributo alla fornitrice il diritto di recedere) non fosse mai stato sottoscritto dalle parti oltre che modificato unilateralmente da
; - ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte di anche senza CP_1 CP_1 il periodo di preavviso pattuito;
- non considerato le inadempienze di , le quali CP_1 sarebbero state la vera causa del mancato raggiungimento dei volumi minimi di fatturato - rigettato la domanda di risarcimento del mancato guadagno derivante dall'interruzione delle trattative con la società sulla base dell'erroneo presupposto per cui dette trattative si CP_2 radicavano quando aveva già maturato il diritto di recedere;
- condannato CP_1
l'opponente a pagare le spese relative al giudizio di primo grado, mantenendo a carico di le spese del giudizio monitorio a parziale compensazione. CP_1 si è costituita contestando in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 dei motivi di appello nn. 3 e 4 e domandando in via principale il rigetto di tutti i motivi con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ai fini della decisione che ci occupa è opportuno premettere come l'art.
8.3 del contratto di distribuzione stipulato tra le società e prevedesse la possibilità di rescindere il Pt_1 CP_1 rapporto “qualora il Distributore non raggiunga gli obiettivi indicati nell'Allegato 2A, pagina 2 di 6 preventivamente concordati” e come tale pattuizione non sia mai stata contestata dall'appellante. Ciò posto, l'intero contenuto del regolamento contrattuale deve ritenersi concordato tra le parti, anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione del documento. Tale conclusione si evince in primo luogo dallo scambio di corrispondenza avvenuto tra le stesse il
6 e il 18 aprile 2016 in cui restituisce copia del contratto firmata e corredata di allegati CP_1 alla società distributrice che lo riceve senza sollevare alcuna obiezione (cfr doc. 4 ter Pt_1 fasc. primo grado parte opposta). Il raggiungimento dell'accordo nonostante la mancanza della sottoscrizione di risulta confermato altresì dal successivo comportamento delle parti che Pt_1 per diversi anni hanno dato esecuzione al rapporto di distribuzione oggetto del contratto. Anche
l'Allegato 2A deve ritenersi parte integrante dell'accordo e, in quanto tale, vincolante per le parti. Esso, infatti, risulta richiamato in maniera espressa, chiara e intellegibile in numerosi punti del testo del contratto costituendone così parte integrante (cfr. doc. 4 fasc. primo grado parte opposta, in particolare: pag.1 “elenco allegati”; art.1.1; art. 1.2; art. 2; art. 8.3; art. 9.5; pag. 13 “elenco allegati”). Con riguardo poi al quantum di fatturato minimo indicato dall'Allegato 2A - funzionale innanzitutto al riconoscimento del bonus al distributore - si evidenzia come la cifra di € 140.000 fosse espressamente riferita al periodo di tempo circoscritto tra il 01.04.2016 e il 30.6.2016, con ciò presupponendo dunque la possibilità di stabilire diversi importi in relazione ad altri periodi. Tanto è vero che negli anni successivi comunicava ad differenti obiettivi di fatturato (cfr. doc. 4quater, doc. CP_1 Pt_1
4quinquies, doc. 4 sexies fasc. primo grado parte opposta). Sul punto sono condivisibili le osservazioni svolte dal giudice di primo grado: siccome essendo venuta a conoscenza Pt_1 dei nuovi volumi minimi di vendita, non ha opposto alcuna contestazione e ha continuato a dare corso al rapporto, secondo un criterio di buona fede oggettiva deve ritenersi che la stessa Pt_1 avesse evidentemente accettato tali modificazioni. Sarebbe contrario al principio di correttezza disconoscere ex post le variazioni dei volumi minimi di fatturato senza averne mai eccepito prima la loro invalidità o inefficacia. Non si tratta perciò di imposizione unilaterale del fornitore delle condizioni contrattuali, ma di un aumento concordato sulla base del parimenti concordato presupposto che il budget contemplato dall'allegato valesse solo per il 2016. Per tutte le ragioni appena esposte si conferma la sussistenza del diritto di di recedere dal contratto di CP_1 distribuzione e, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettarsi in quanto infondato. Ad abundantiam, si rileva che comunque il presente motivo di gravame volto ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento del pregiudizio subito per l'asserita illegittimità del recesso sarebbe in ogni caso da rigettarsi stante la mancanza della prova del danno, indicato in
Euro 75.000, senza alcuna precisazione del criterio utilizzato per la sua quantificazione: i pagina 3 di 6 bilanci societari prodotti dall'appellante relativi agli anni 2016-20178 e 2018, infatti, evidenziano una costante perdita di esercizio (rispettivamente di Euro 28.543,00, Euro
44.506,00 ed Euro 68.513,00), e quindi l'inesistenza di un mancato guadagno che l'appellante avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto fino alla sua scadenza. Certamente tale ragionamento vale soprattutto per il caso in cui i costi dell'impresa siano variabili in ragione dell'effettiva attività della stessa, mentre sarebbe possibile, a fronte di una organizzazione aziendale che contempli importanti costi fissi, ritenere che la mancata acquisizione di prodotti da rivendere abbatta l'ammontare delle perdite: nella specie, tuttavia, nessuna circostanza è stata nemmeno allegata in ordine al tipo di produzione della che – stando al conto Pt_1 economico allegato ai bilanci – non pare sopportasse alcuna spesa per lavoro dipendente o per locazione di immobili, ed i cui costi di gran lunga prevalenti sono costituiti dalla “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” e dai “servizi”, e dunque da costi variabili collegati allo svolgimento dell'attività.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame – ammissibile ex art. 342 c.p.c. - riguardante un asserito inadempimento del contratto di distribuzione da parte di e costituente
CP_1 secondo l'appellante “estensione del primo motivo di appello”. Posta la validità e la vincolatività dell'art.
8.3 del contratto, dell'Allegato 2A e delle successive pattuizioni riguardanti il fatturato minimo da raggiungere per il distributore, il recesso di è da
CP_1 ritenersi legittimo anche sotto il profilo contestato dall'appellante con il terzo motivo. Ed invero, non ha soddisfatto l'onere di allegazione sulla stessa gravante indicando in Pt_1 maniera specifica e non generica gli ordini non correttamente evasi da . Così, non
CP_1 risultato adeguatamente provato alcun inadempimento di , si ritiene che quest'ultima
CP_1 abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a fronte del mancato raggiungimento dei volumi minimi di vendita da parte di Pt_1
Il rigetto dei primi motivi di gravame assorbe il quarto motivo – ammissibile ex art. 342 c.p.c - riguardante il denegato risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'interruzione delle trattative con la società . Ed invero, l'osservazione del giudice di primo grado per cui CP_2 la trattativa si era “radicata nell'autunno del 2018 e a quella data aveva già maturato CP_1 il diritto di recedere dal contratto di distribuzione in forza dell'art. 8.3” risulta condivisibile in ragione dal mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato da parte di che, come già Pt_1 chiarito, ha giustificato l'esercizio del legittimo diritto di recesso da parte di . CP_1
Quanto al mancato preavviso di sei mesi previsto dall'art.
8.3 del contratto (valorizzato anche dal successivo art.
8.5 ove discorre di esercizio del diritto di recesso “nei termini consentiti”), non può ritenersi che allo stesso abbia rinunciato con un comportamento concludente. Pt_1
pagina 4 di 6 Infatti, costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la rinuncia ad un diritto può anche essere tacita ma in tale caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Deve, cioè, emergere con chiarezza la manifesta volontà della parte di rinunciare attraverso comportamenti inequivocabili, senza riserve o contestazioni. Dall'esame delle relazioni intercorse tra le parti, così come ricostruite dalla documentazione in atti, nonché del comportamento tenuto da non può giungersi a una conclusione inequivocabile e certa Pt_1 circa l'intenzione dell'odierna appellante di voler rinunciare al periodo di preavviso. Il silenzio o l'inerzia del titolare del diritto non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto (cfr.. Cass. Civ. n. 11483/2023). Al contrario, il comportamento tenuto da nel dar corso all'inventario ed alla valorizzazione dei resi e Pt_1 delle giacenze di magazzino ha costituito la necessitata adesione alla decisione di controparte di interrompere con effetto immediato il rapporto di distribuzione, resa manifesta nella comunicazione di del 26.11.28, cui invece aveva immediatamente esplicitato CP_1 Pt_1 la sua opposizione con la comunicazione del 6.12.18. Ciò detto, non può ritenersi che dal mancato preavviso abbia subito alcun danno, stante il difetto di alcuna prova in ordine Pt_1 agli utili che l'appellante avrebbe tratto dalla esecuzione del contratto, alla luce delle risultanze di bilancio.
Da ultimo va esaminato il quinto motivo d'appello concernente le spese del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato, stante il pacifico riconoscimento in capo al giudice del potere discrezionale di escludere dalla ripetizione - e, perciò, dalla condanna del soccombente - le spese sostenute dalla parte vittoriosa oppure di limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una frazione delle spese sopportate dalla controparte. La discrezionalità attribuita al giudice investe l'an, ossia l'opportunità della compensazione, e la misura totale o parziale della stessa, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. Civ, Sez.
III, ordinanza n. 16430 del 9 giugno 2023).
L'appello deve dunque essere respinto, con condanna di al pagamento delle spese del Pt_1 presente grado, liquidate come in dispositivo alla stregua della nota spese depositata dall'appellata, formulata sulla base di parametri prossimi a quelli medi (per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale) cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 5 di 6 1. respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 9.200,00 (di cui Euro 3.200,00 per la fase di studio, Euro 2.100,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.900,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Dichiara a sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 14.10.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
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