Articolo 4 della Legge 6 agosto 1984, n. 584
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 settembre 1984
Art. 4.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono altresi' soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Entrata in vigore il 20 settembre 1984