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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
IL MI (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATEROTI GIUSEPPE
OPPONENTE contro e per essa (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONIO ONZA
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente ha concluso come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il mediante Modulo F di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Parte_2
Regolamento CE n. 1896/2006 depositato in data 17.4.2024, ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento europea n. 1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022) ottenuta da
[...]
CP_3
Con decreto del 19.6.2024 è stato assegnato al creditore opposto Controparte_3
termine sino al 20.9.2024 per introdurre la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria, con l'avvertimento che l'inosservanza di tale termine avrebbe determinato l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 3 In data 5.7.2024 ha domandato l'interruzione e l'estinzione del Controparte_3
procedimento così come previsto dall'art. 17 del Regolamento CE n. 1896 del 2006, a tal fine richiamando la richiesta fatta nell'appendice n. 2 al momento della proposizione del ricorso.
Con ordinanza del 19.2.2025 il creditore è stato invitato a documentare l'avvenuto deposito, contestualmente al Modello A di ingiunzione europea, dell'Appendice 2, non risultando questa presente nel fascicolo monitorio.
All'udienza del 3.6.2025 parte opponente ha insisto per la revoca dell'ingiunzione europea e per il riconoscimento delle spese di lite.
2. Come noto, l'art. 17 del Regolamento CE 1986/2006 stabilisce che “Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n.
861/2007, laddove applicabile;
oppure
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.”
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “In tema di ingiunzione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione. L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art.
307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio” (Cass. civ. S.U. n. 2840 del 31/01/2019).
2.1 Nel caso in esame, il creditore opposto ha omesso di introdurre la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria nel termine allo stesso assegnato con decreto del 19.6.2024.
pagina 2 di 3 nfatti si è limitata a depositare istanza di interruzione del giudizio, Controparte_3
asserendo di averne già fatto richiesta con il ricorso iniziale. Tuttavia, dall'esame del fascicolo monitorio non risulta l'Appendice 2 alla domanda di ingiunzione europea, con la quale il creditore avrebbe chiesto l'interruzione del procedimento laddove il convenuto avesse proposto opposizione. Né del resto tale Appendice è stata prodotta dal creditore nel corso del presente procedimento, pur a fronte di un'espressa richiesta in tal senso fatta con l'ordinanza del 19.2.2025.
Tutto ciò considerato deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, non avendo il creditore provveduto a depositare la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria nel termine perentorio allo stesso assegnato. Conseguentemente deve essere revocata l'ingiunzione di pagamento europea n. 1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022).
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore dell'atto di opposizione ed applicata la riduzione di cui all'art. 4 co. 4, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto revoca l'ingiunzione di pagamento europea n.
1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022);
- condanna l pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 1.190,00, oltre oneri e accessori come per Parte_3
legge.
Tribunale di Lodi, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
IL MI (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATEROTI GIUSEPPE
OPPONENTE contro e per essa (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONIO ONZA
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente ha concluso come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il mediante Modulo F di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Parte_2
Regolamento CE n. 1896/2006 depositato in data 17.4.2024, ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento europea n. 1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022) ottenuta da
[...]
CP_3
Con decreto del 19.6.2024 è stato assegnato al creditore opposto Controparte_3
termine sino al 20.9.2024 per introdurre la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria, con l'avvertimento che l'inosservanza di tale termine avrebbe determinato l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 3 In data 5.7.2024 ha domandato l'interruzione e l'estinzione del Controparte_3
procedimento così come previsto dall'art. 17 del Regolamento CE n. 1896 del 2006, a tal fine richiamando la richiesta fatta nell'appendice n. 2 al momento della proposizione del ricorso.
Con ordinanza del 19.2.2025 il creditore è stato invitato a documentare l'avvenuto deposito, contestualmente al Modello A di ingiunzione europea, dell'Appendice 2, non risultando questa presente nel fascicolo monitorio.
All'udienza del 3.6.2025 parte opponente ha insisto per la revoca dell'ingiunzione europea e per il riconoscimento delle spese di lite.
2. Come noto, l'art. 17 del Regolamento CE 1986/2006 stabilisce che “Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n.
861/2007, laddove applicabile;
oppure
b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.”
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “In tema di ingiunzione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione. L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art.
307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio” (Cass. civ. S.U. n. 2840 del 31/01/2019).
2.1 Nel caso in esame, il creditore opposto ha omesso di introdurre la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria nel termine allo stesso assegnato con decreto del 19.6.2024.
pagina 2 di 3 nfatti si è limitata a depositare istanza di interruzione del giudizio, Controparte_3
asserendo di averne già fatto richiesta con il ricorso iniziale. Tuttavia, dall'esame del fascicolo monitorio non risulta l'Appendice 2 alla domanda di ingiunzione europea, con la quale il creditore avrebbe chiesto l'interruzione del procedimento laddove il convenuto avesse proposto opposizione. Né del resto tale Appendice è stata prodotta dal creditore nel corso del presente procedimento, pur a fronte di un'espressa richiesta in tal senso fatta con l'ordinanza del 19.2.2025.
Tutto ciò considerato deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, non avendo il creditore provveduto a depositare la domanda secondo la disciplina processuale civile ordinaria nel termine perentorio allo stesso assegnato. Conseguentemente deve essere revocata l'ingiunzione di pagamento europea n. 1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022).
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore dell'atto di opposizione ed applicata la riduzione di cui all'art. 4 co. 4, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto revoca l'ingiunzione di pagamento europea n.
1033/2022 del 14.6.2022 (depositata il 7.11.2022);
- condanna l pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 1.190,00, oltre oneri e accessori come per Parte_3
legge.
Tribunale di Lodi, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 3 di 3