Articolo 1 della Legge 18 maggio 1967, n. 376
Articolo 2
Versione
29 giugno 1967
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Versione
23 gennaio 1970
Art. 1.
Il compenso di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403 , per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L.15 dicembre 1969, n. 1021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all' articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376 , per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere"
Entrata in vigore il 23 gennaio 1970