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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR ER, LA
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale Catanzaro - Via Crispi 77 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
20/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la Comunicazione di iscrizione ipotecaria 03020221460000162001, notificata in data 13 maggio 2024, a fronte del mancato pagamento dell'importo di € 31.702,12, relativa ai sottesi avvisi di addebito Inps scaturenti dal mancato pagamento di contributi ivs.
Eccepiva:
• Errato calcolo delle somme “da pagare” riportate nella comunicazione;
• Omessa indicazione analitica del calcolo degli interessi richiesti;
• Indeterminabilità delle sanzioni richieste e della normativa applicata;
Chiedeva, quindi, dichiarare la nullità dell'atto opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'INPS che eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita e contestavano, punto per punto, le argomentazioni di cui in ricorso.
Chiedevano, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione, e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 14 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, gli enti resistenti chiedono che la Corte di Giustizia Tributaria adita dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario stante la giurisdizione del Giudice Ordinario, in forza degli artt. 24 e 29
D.lgs. n. 46/99.
La Corte conferma il difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario in favore del giudice ordinario, trattandosi di iscrizione ipotecaria sottesa ad avvisi di addebito relativa a crediti previdenziali, non aventi natura tributaria.
Sul punto, soccorre l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento deve accertare quale sia la natura -tributaria o non tributaria- dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa al giudice ordinario in applicazione del principio della translatio iudicii”.
Consegue declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adìto giudice tributario in favore dell'A.G.O., nel caso di specie Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.
Lgs n. 546/1992 il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con termine di 90 giorni per la riassunzione. Spese compensate. Catanzaro, 14.05.2025. Il LA Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR ER, LA
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale Catanzaro - Via Crispi 77 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020221460000162001 CONTRIBUTI IVS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
20/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la Comunicazione di iscrizione ipotecaria 03020221460000162001, notificata in data 13 maggio 2024, a fronte del mancato pagamento dell'importo di € 31.702,12, relativa ai sottesi avvisi di addebito Inps scaturenti dal mancato pagamento di contributi ivs.
Eccepiva:
• Errato calcolo delle somme “da pagare” riportate nella comunicazione;
• Omessa indicazione analitica del calcolo degli interessi richiesti;
• Indeterminabilità delle sanzioni richieste e della normativa applicata;
Chiedeva, quindi, dichiarare la nullità dell'atto opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'INPS che eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita e contestavano, punto per punto, le argomentazioni di cui in ricorso.
Chiedevano, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione, e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 14 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, gli enti resistenti chiedono che la Corte di Giustizia Tributaria adita dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario stante la giurisdizione del Giudice Ordinario, in forza degli artt. 24 e 29
D.lgs. n. 46/99.
La Corte conferma il difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario in favore del giudice ordinario, trattandosi di iscrizione ipotecaria sottesa ad avvisi di addebito relativa a crediti previdenziali, non aventi natura tributaria.
Sul punto, soccorre l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento deve accertare quale sia la natura -tributaria o non tributaria- dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa al giudice ordinario in applicazione del principio della translatio iudicii”.
Consegue declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adìto giudice tributario in favore dell'A.G.O., nel caso di specie Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.
Lgs n. 546/1992 il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con termine di 90 giorni per la riassunzione. Spese compensate. Catanzaro, 14.05.2025. Il LA Il Presidente