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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n.
158/2024 pubblicata il 15 aprile 2024
promossa da
quale titolare della ditta (c.f. - p.iva Parte_1 Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Farri, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Figline e Incisa AL (FI), via degli Innocenti n. 2
appellante
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Frasi, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliati in San Giovanni AL (AR), via Montegrappa n. 10
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, - previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo
grado da parte della Cancelleria del Giudice di Pace di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, - accogliere,
in totale riforma della sentenza n. 158/2024 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo e pubblicata il 15 aprile
2024, l'appello spiegato, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti in narrativa e
per l'effetto dichiarare insussistente il difetto di legittimazione attiva così come pronunciato dal Giudice di
Pace e, ritenute fondate le richieste economiche di cui alla fattura n. 27/2022, respingere l'opposizione a
decreto ingiuntivo così come ex adverso proposta, perché del tutto inammissibile e/o infondata, sia in fatto
1 R.G. n. 1101/2024
che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 – R.G. n. 2209/2022, emesso dal
Giudice di Pace di Arezzo in data 4 settembre 2022 e depositato in cancelleria il 9 settembre 2022, con
condanna di al pagamento delle somme ivi ingiunte, salvo il più o il meno che dovesse CP_1
risultare di giustizia;
- accertare la temerarietà della lite, condannare , ex art. 96 c.p.c., al CP_1
pagamento di una somma che si indica nella misura di Euro 5.000,00= e/o nella misura che sarà ritenuta di
giustizia e liquidata in via equitativa, anche, in ipotesi, ex art. 96 III° comma, c.p.c.. In ogni caso con vittoria
di spese e competenze professionali, oltre Cap ed Iva, nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione reietta: - respingere totalmente l'appello proposto dalla ditta individuale
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 158/2024 Parte_1
pubblicata dal Giudice di Pace di Arezzo il 15.04.2024, se del caso anche in accoglimento di quanto dedotto
ed eccepito nel merito dal Sig. in primo grado o, comunque, per altre eventuali ragioni dallo stesso CP_1
rappresentate nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo anche se rimaste assorbite nella sentenza
impugnata; - in via istruttoria , e solo se ritenuto opportuno dal Tribunale, autorizzare il Sig. al CP_1
deposito del fascicolo di parte cartaceo relativo al giudizio di primo grado, benché lo stesso sia stato già
depositato in PCT previa scansione ed attestazione di conformità; - porre in ogni caso a carico della
[...]
spese e competenze dei due gradi di giudizio”. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Arezzo n. 1104/2022 a favore di
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, per l'importo di € 274,50 oltre interessi Pt_1
legali e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per forniture e prestazioni relative a lavori di muratura e posa in opera di materiale edile, come da fattura n.
27/2022 del 28.6.2022.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: i) la carenza di legittimazione attiva della ditta essendosi precedentemente dichiarati titolari dell'asserito credito i sig.ri Parte_1 [...]
e quali persone fisiche;
ii) di non aver mai conferito alcun Pt_1 Persona_1
incarico alla ditta individuale né al sig. personalmente;
iii) che il quantum della richiesta Pt_1
sarebbe eccessivo e, in ogni caso, sfornito di prova.
2 R.G. n. 1101/2024
Su queste basi, ha chiesto dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ditta individuale nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria Parte_1
e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituito in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, contestando Parte_1
le avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e allegando che: i) era proprietario di una unità immobiliare sita in adiacenza a quella CP_1
di e all'interno del medesimo complesso immobiliare;
Parte_1 Persona_1
ii) nel maggio 2020 il signor aveva chiesto a titolare dell'omonima ditta CP_1 Parte_1
individuale, di eseguire nella propria abitazione alcune opere edili necessarie per l'installazione dei climatizzatori che nei giorni a seguire sarebbero stati installati dalla ditta C.A.T. di UC
RC & C. s.n.c.; iii) nel giugno 2020 la ditta C.A.T. di UC RC & C. s.n.c. aveva contattato per coordinare i lavori che quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire, Parte_1
ovvero l'impermeabilizzazione del tetto per il posizionamento della macchina esterna;
iv) la ditta aveva fornito il materiale e realizzato le opere richieste, come da fattura 27/2022; Parte_1
v) con mail del 18.3.2021 il signor aveva contestato la quantificazione della somma richiesta CP_1
in pagamento pari ad € 237,50, riconoscendo tuttavia la prestazione eseguita e la fondatezza della pretesa creditoria.
3. Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 158/2024 pubblicata il 15 aprile 2024, ha accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ditta individuale nell'incardinare il procedimento monitorio e, ritenendo assorbite Parte_1
tutte le altre questioni, per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, condannando la ditta individuale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. liquidato Parte_1
equitativamente in € 135,00 oltre alla refusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha, in particolare, rilevato che: i) con raccomandata a.r. del 28.6.2021 i signori e avevano inviato a formale richiesta di pagamento di Pt_1 Persona_1 CP_1
alcuni crediti, tra cui quello relativo a lavori sul tetto e sulla cimasa lato giardini;
ii) la prestazione richiesta in pagamento da e uti singuli corrisponde alla prestazione di cui alla Pt_1 Persona_1
fattura azionata in via monitoria dalla ditta individuale iii) trattandosi di crediti Parte_1
inequivocabilmente pretesi da e , la ditta è ad essi estranea e non Pt_1 CP_3 Pt_1
legittimata a farli valere.
3 R.G. n. 1101/2024
4. Al fine di ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, deducendo che il giudice di Pace avrebbe Pt_1
errato nel ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da CP_1
e nell'aver ritenuto tale aspetto assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di causa.
5. Si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, invocandone il rigetto, CP_1
ribadendo in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata e ritenuta fondata da parte del giudice di prime cure e contestando, nel merito, sia l'an che il quantum della pretesa ex adverso azionata.
6. All'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies
ult. co c.p.c., sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
7. L'appellante ha proposto il presente gravame lamentando il fatto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva della ditta individuale nell'incardinare il procedimento monitorio con il quale era stato ottenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ritenendo tale aspetto assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di causa.
8. Il motivo è fondato.
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (Cass. civ.
n. 19735/2014; Cass. civ. n. 977/2007). La persona fisica dell'imprenditore individuale non può
considerarsi soggetto distinto dalla propria impresa, considerato che la ditta non ha alcuna autonomia patrimoniale, cosicché il primo soggetto coincide con il secondo, senza che sia possibile tenere distinti per ciascuno i rapporti che facciano a lui capo quale imprenditore rispetto a quelli estranei all'impresa.
Nel caso di specie, il debito contestato non può neanche considerarsi estraneo all'attività esercitata dalla ditta trattandosi di prestazioni edili che, come si evince dalla visura Parte_1
camerale di quest'ultima, sono perfettamente attinenti all'attività esercitata dalla stessa (doc. 12 –
fascicolo Caini primo grado allegato alla comparsa in appello sub doc. 2).
Deve quindi concludersi nel senso che, per la piena coincidenza tra il titolare della ditta individuale e la sua persona fisica, l'azione monitoria è stata legittimamente esercitata da parte di quale titolare dell'omonima ditta individuale. Parte_1
4 R.G. n. 1101/2024
Né può essere valorizzata, in senso contrario, la missiva del 28 giugno 2021, in quanto con la stessa i coniugi si sono limitati, tramite i difensori, a rappresentare a Persona_2 CP_1
la pendenza di una serie di problematiche intercorse tra le parti (”(…) I nostri Assistiti chiedono,
nostro tramite, che Lei proceda a propria cura e spese alla regolarizzazione di tutto quanto sopra ed alla
cessazione di ogni condotta che violi i diritti e la proprietà degli stessi”), riservandosi di agire in separata sede e invitando il a valutare la possibilità di una risoluzione bonaria “delle vicende”; è in CP_1
questo contesto che costoro hanno rappresentato, tra l'altro, l'esistenza di “diversi crediti (quota
lavoro del fabbro;
posizionamento del “fermo” al cancello;
lavori sul tetto e sulla cimasa lato giardini…), che,
in difetto di spontaneo e tempestivo pagamento, si riservano espressamente di recuperare in via coattiva”
(doc.
2 - fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione in appello sub doc 2). Tale CP_1
missiva non può, dunque, essere intesa come richiesta formale di pagamento.
9. La sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 158/2024 pubblicata il 15.4.2024 deve essere,
pertanto, riformata.
10. Dovendo, a questo punto, esaminare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori è quello derivante dal disposto dell'art. 2697
c.c. per cui incombe sul preteso creditore allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5 R.G. n. 1101/2024
11. Nello specifico, l'oggetto della pretesa da parte di è costituito dal pagamento Parte_1
della fattura azionata n. 27/2022 del 28.6.2022, a titolo di corrispettivo per forniture e prestazioni relative a lavori di muratura e posa in opera sul tetto e sul muretto del giardino dell'abitazione di
, per un importo totale pari ad € 225,00 oltre iva. CP_1
Di contro, nel merito, ha negato, in puto di an, la sussistenza di alcun credito CP_1
vantato da persona fisica né tantomeno da , e, sul quantum, ha Pt_1 Controparte_2
contestato la pretesa in quanto ritenuta esorbitante oltre che sfornita di prova.
12. Dalla documentazione dimessa in atti emerge una specifica lavori prodotta da CP_1
relativa ad opere funzionali all'installazione di climatizzatori risalenti alla data del 5.6.2020, ed a opere realizzate sul muretto lato giardino comunale risalenti alla data del 26.6.2020, per un importo totale pari ad € 187.50 oltre iva (doc. 8 – fascicolo primo grado allegato alla comparsa di CP_1
costituzione in appello sub doc. 2), nonché la stessa specifica lavori prodotta da Parte_1
contenente delle aggiunta a mano per un importo totale pari ad € 225,00 oltre iva, corrispondente alla somma ingiunta (doc. 2 – fascicolo primo grado allegato alla citazione in appello sub doc. 3). Pt_1
Nessuno dei documenti risulta tuttavia firmato.
13. Ciò premesso, non sfugge a questo giudice la mail del 18.3.2022 (doc. 8 – fascicolo primo grado
allegato alla citazione in appello sub doc. 3) inviata da all'Avv. Gamberucci. Pt_1 CP_1
Nella stessa, l'odierno appellato contesta la somma richiesta pari ad € 237,50, evidenziando come dal conteggio ricevuto - poco sopra menzionato – risulterebbero effettuati lavori per € 187,50 da cui decurtare € 12,50 per opere messe in conto ma che stesso indica nel documento Pt_1
riepilogativo come non effettuati, ammontando, pertanto, il totale ad € 175,00 oltre iva. Con la stessa mail, lamenta il fatto che la documentazione inviata da non sarebbe corretta CP_1 Pt_1
in quanto Durc e visura camerale “necessitano con riferimento al periodo dei lavori”. Ed ancora, sempre si duole del fatto che non gli abbia messo a disposizione la documentazione relativa CP_1 Pt_1
al dipendente che ha prestato la sua manodopera al cantiere. Infine, sempre nella stessa mail fa presente che non gli ha fornito il codice iban per effettuare il pagamento. CP_1 Pt_1
Orbene, dal contenuto complessivo della mail si evince che ha sicuramente contestato la CP_1
pretesa creditoria con riferimento al quantum, ma non in riferimento all'an in relazione al quale il creditore ha compiuto un vero e proprio riconoscimento di debito e ciò quantomeno per la somma di € 187,50 decurtata di € 12,50, ovvero per l'importo di € 175,00 oltre iva.
6 R.G. n. 1101/2024
Se, come sostenuto da nessun incarico era stato mai conferito né a il tenore della CP_1 Pt_1
mail di una volta ricevuto il documento riepilogativo dei lavori, avrebbe ragionevolmente CP_1
dovuto essere di tutt'alta portata. Invero, nella mail in oggetto fa riferimento al “periodo dei CP_1
lavori”, al cantiere in cui il dipendente “ha prestato la sua manodopera”, all'omessa comunicazione dell'iban “per effettuare il pagamento” di guisa che la stessa debba essere considerata quale ricognizione di debito, con le conseguenze di cui all'art. 1988 c.c., sia in riferimento alla realizzazione di opere funzionali all'installazione di climatizzatori del 5.6.2020, sia in riferimento alle opere sul muretto lato giardino comunale del 26.6.2020.
14. Per quanto riguarda queste ultime, la teste escussa all'udienza del Persona_1
6.11.2023, ha confermato il fatto che il signor aveva contattato per chiedergli di CP_1 Pt_1
ripristinare le mattonelle sul muretto confinante con i giardini pubblici perché rotte dagli addetti comunali, specificando di essere presente al momento della richiesta. Il teste , Testimone_1
lavoratore autonomo nel campo delle opere edili ed avente rapporti di lavoro con
[...]
ha poi confermato di aver eseguito il lavoro alla presenza di , e quindi con Pt_1 CP_1
l'approvazione dello stesso.
15. Alla luce delle evidenze processuali, il credito vantato da titolare Parte_1
dell'omonima ditta, risulta provato nella minor somma di € 175,00 oltre iva.
16. In parziale riforma della sentenza appellata, va dunque revocato il decreto ingiuntivo;
CP_1
va condannato al pagamento, in favore di quale titolare dell'omonima
[...] Parte_1
impresa individuale, della minor somma pari ad € 175,00 oltre iva.
18. Devono essere respinte le domande ex art 96 c.p.c. rispettivamente formulate dalle parti, non sussistendone i presupposti di legge.
19. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, giova rammentare che “in base al principio
fissato dall'art. 336, co. 1 c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti
dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della
sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere,
per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse” (cfr. Cass. n.
13059/2007).
Deve pertanto procedersi alla regolamentazione delle spese tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio.
7 R.G. n. 1101/2024
La valutazione deve essere svolta secondo l'esito globale della lite. Ed invero, “Il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. 9064/2018).
Nel caso in esame, all'esito della lite, convenuto in senso sostanziale, risulta CP_1
soccombente; come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. sez. un., n. 32061/2022).
Consegue a quanto precede che, nel caso in esame, ancorché la pretesa creditoria sia stata riconosciuta in misura inferiore rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio, non sussiste una soccombenza reciproca tra le parti (bensì la soccombenza del solo . Né può essere CP_1
valorizzato, in senso contrario, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto “le questioni su
tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidono sulla determinazione della soccombenza
nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla parziale o reciproca” (ex multis, Cass. n. 14813/2020). Non
ricorrono neppure gli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere a compensazione. Del
resto, va ricordato che la posizione del debitore, costretto ad opporre il decreto ingiuntivo per vedere quantomeno ridotto il quantum preteso, risulta tutelata dalla circostanza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, le spese del monitorio rimangono a carico del creditore opposto.
Tanto chiarito, considerata l'effettiva complessità delle questioni di fatto e diritto trattate e il valore della domanda, le spese di lite vengono liquidate in base a valori compresi tra i minimi e i medi tabellari, tanto per il primo grado (per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) quanto per il presente giudizio (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 4
settembre 2022;
8 R.G. n. 1101/2024
b) condanna al pagamento, in favore di quale titolare CP_1 Parte_1
dell'omonima ditta individuale, della somma di € 175,00 oltre iva;
c) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
d) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado nei confronti di CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in € 200,00, per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento delle spese di lite di secondo grado nei confronti di CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in € 270,00, per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 15 luglio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n.
158/2024 pubblicata il 15 aprile 2024
promossa da
quale titolare della ditta (c.f. - p.iva Parte_1 Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Farri, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Figline e Incisa AL (FI), via degli Innocenti n. 2
appellante
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Frasi, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliati in San Giovanni AL (AR), via Montegrappa n. 10
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, - previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo
grado da parte della Cancelleria del Giudice di Pace di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, - accogliere,
in totale riforma della sentenza n. 158/2024 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo e pubblicata il 15 aprile
2024, l'appello spiegato, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti in narrativa e
per l'effetto dichiarare insussistente il difetto di legittimazione attiva così come pronunciato dal Giudice di
Pace e, ritenute fondate le richieste economiche di cui alla fattura n. 27/2022, respingere l'opposizione a
decreto ingiuntivo così come ex adverso proposta, perché del tutto inammissibile e/o infondata, sia in fatto
1 R.G. n. 1101/2024
che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1104/2022 – R.G. n. 2209/2022, emesso dal
Giudice di Pace di Arezzo in data 4 settembre 2022 e depositato in cancelleria il 9 settembre 2022, con
condanna di al pagamento delle somme ivi ingiunte, salvo il più o il meno che dovesse CP_1
risultare di giustizia;
- accertare la temerarietà della lite, condannare , ex art. 96 c.p.c., al CP_1
pagamento di una somma che si indica nella misura di Euro 5.000,00= e/o nella misura che sarà ritenuta di
giustizia e liquidata in via equitativa, anche, in ipotesi, ex art. 96 III° comma, c.p.c.. In ogni caso con vittoria
di spese e competenze professionali, oltre Cap ed Iva, nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni di cui in narrativa, ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione reietta: - respingere totalmente l'appello proposto dalla ditta individuale
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 158/2024 Parte_1
pubblicata dal Giudice di Pace di Arezzo il 15.04.2024, se del caso anche in accoglimento di quanto dedotto
ed eccepito nel merito dal Sig. in primo grado o, comunque, per altre eventuali ragioni dallo stesso CP_1
rappresentate nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo anche se rimaste assorbite nella sentenza
impugnata; - in via istruttoria , e solo se ritenuto opportuno dal Tribunale, autorizzare il Sig. al CP_1
deposito del fascicolo di parte cartaceo relativo al giudizio di primo grado, benché lo stesso sia stato già
depositato in PCT previa scansione ed attestazione di conformità; - porre in ogni caso a carico della
[...]
spese e competenze dei due gradi di giudizio”. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Arezzo n. 1104/2022 a favore di
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, per l'importo di € 274,50 oltre interessi Pt_1
legali e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per forniture e prestazioni relative a lavori di muratura e posa in opera di materiale edile, come da fattura n.
27/2022 del 28.6.2022.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: i) la carenza di legittimazione attiva della ditta essendosi precedentemente dichiarati titolari dell'asserito credito i sig.ri Parte_1 [...]
e quali persone fisiche;
ii) di non aver mai conferito alcun Pt_1 Persona_1
incarico alla ditta individuale né al sig. personalmente;
iii) che il quantum della richiesta Pt_1
sarebbe eccessivo e, in ogni caso, sfornito di prova.
2 R.G. n. 1101/2024
Su queste basi, ha chiesto dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ditta individuale nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria Parte_1
e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituito in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, contestando Parte_1
le avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e allegando che: i) era proprietario di una unità immobiliare sita in adiacenza a quella CP_1
di e all'interno del medesimo complesso immobiliare;
Parte_1 Persona_1
ii) nel maggio 2020 il signor aveva chiesto a titolare dell'omonima ditta CP_1 Parte_1
individuale, di eseguire nella propria abitazione alcune opere edili necessarie per l'installazione dei climatizzatori che nei giorni a seguire sarebbero stati installati dalla ditta C.A.T. di UC
RC & C. s.n.c.; iii) nel giugno 2020 la ditta C.A.T. di UC RC & C. s.n.c. aveva contattato per coordinare i lavori che quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire, Parte_1
ovvero l'impermeabilizzazione del tetto per il posizionamento della macchina esterna;
iv) la ditta aveva fornito il materiale e realizzato le opere richieste, come da fattura 27/2022; Parte_1
v) con mail del 18.3.2021 il signor aveva contestato la quantificazione della somma richiesta CP_1
in pagamento pari ad € 237,50, riconoscendo tuttavia la prestazione eseguita e la fondatezza della pretesa creditoria.
3. Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 158/2024 pubblicata il 15 aprile 2024, ha accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ditta individuale nell'incardinare il procedimento monitorio e, ritenendo assorbite Parte_1
tutte le altre questioni, per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, condannando la ditta individuale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. liquidato Parte_1
equitativamente in € 135,00 oltre alla refusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha, in particolare, rilevato che: i) con raccomandata a.r. del 28.6.2021 i signori e avevano inviato a formale richiesta di pagamento di Pt_1 Persona_1 CP_1
alcuni crediti, tra cui quello relativo a lavori sul tetto e sulla cimasa lato giardini;
ii) la prestazione richiesta in pagamento da e uti singuli corrisponde alla prestazione di cui alla Pt_1 Persona_1
fattura azionata in via monitoria dalla ditta individuale iii) trattandosi di crediti Parte_1
inequivocabilmente pretesi da e , la ditta è ad essi estranea e non Pt_1 CP_3 Pt_1
legittimata a farli valere.
3 R.G. n. 1101/2024
4. Al fine di ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello
[...]
quale titolare dell'omonima ditta individuale, deducendo che il giudice di Pace avrebbe Pt_1
errato nel ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da CP_1
e nell'aver ritenuto tale aspetto assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di causa.
5. Si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, invocandone il rigetto, CP_1
ribadendo in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata e ritenuta fondata da parte del giudice di prime cure e contestando, nel merito, sia l'an che il quantum della pretesa ex adverso azionata.
6. All'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies
ult. co c.p.c., sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
7. L'appellante ha proposto il presente gravame lamentando il fatto che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva della ditta individuale nell'incardinare il procedimento monitorio con il quale era stato ottenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ritenendo tale aspetto assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di causa.
8. Il motivo è fondato.
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (Cass. civ.
n. 19735/2014; Cass. civ. n. 977/2007). La persona fisica dell'imprenditore individuale non può
considerarsi soggetto distinto dalla propria impresa, considerato che la ditta non ha alcuna autonomia patrimoniale, cosicché il primo soggetto coincide con il secondo, senza che sia possibile tenere distinti per ciascuno i rapporti che facciano a lui capo quale imprenditore rispetto a quelli estranei all'impresa.
Nel caso di specie, il debito contestato non può neanche considerarsi estraneo all'attività esercitata dalla ditta trattandosi di prestazioni edili che, come si evince dalla visura Parte_1
camerale di quest'ultima, sono perfettamente attinenti all'attività esercitata dalla stessa (doc. 12 –
fascicolo Caini primo grado allegato alla comparsa in appello sub doc. 2).
Deve quindi concludersi nel senso che, per la piena coincidenza tra il titolare della ditta individuale e la sua persona fisica, l'azione monitoria è stata legittimamente esercitata da parte di quale titolare dell'omonima ditta individuale. Parte_1
4 R.G. n. 1101/2024
Né può essere valorizzata, in senso contrario, la missiva del 28 giugno 2021, in quanto con la stessa i coniugi si sono limitati, tramite i difensori, a rappresentare a Persona_2 CP_1
la pendenza di una serie di problematiche intercorse tra le parti (”(…) I nostri Assistiti chiedono,
nostro tramite, che Lei proceda a propria cura e spese alla regolarizzazione di tutto quanto sopra ed alla
cessazione di ogni condotta che violi i diritti e la proprietà degli stessi”), riservandosi di agire in separata sede e invitando il a valutare la possibilità di una risoluzione bonaria “delle vicende”; è in CP_1
questo contesto che costoro hanno rappresentato, tra l'altro, l'esistenza di “diversi crediti (quota
lavoro del fabbro;
posizionamento del “fermo” al cancello;
lavori sul tetto e sulla cimasa lato giardini…), che,
in difetto di spontaneo e tempestivo pagamento, si riservano espressamente di recuperare in via coattiva”
(doc.
2 - fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione in appello sub doc 2). Tale CP_1
missiva non può, dunque, essere intesa come richiesta formale di pagamento.
9. La sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 158/2024 pubblicata il 15.4.2024 deve essere,
pertanto, riformata.
10. Dovendo, a questo punto, esaminare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori è quello derivante dal disposto dell'art. 2697
c.c. per cui incombe sul preteso creditore allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5 R.G. n. 1101/2024
11. Nello specifico, l'oggetto della pretesa da parte di è costituito dal pagamento Parte_1
della fattura azionata n. 27/2022 del 28.6.2022, a titolo di corrispettivo per forniture e prestazioni relative a lavori di muratura e posa in opera sul tetto e sul muretto del giardino dell'abitazione di
, per un importo totale pari ad € 225,00 oltre iva. CP_1
Di contro, nel merito, ha negato, in puto di an, la sussistenza di alcun credito CP_1
vantato da persona fisica né tantomeno da , e, sul quantum, ha Pt_1 Controparte_2
contestato la pretesa in quanto ritenuta esorbitante oltre che sfornita di prova.
12. Dalla documentazione dimessa in atti emerge una specifica lavori prodotta da CP_1
relativa ad opere funzionali all'installazione di climatizzatori risalenti alla data del 5.6.2020, ed a opere realizzate sul muretto lato giardino comunale risalenti alla data del 26.6.2020, per un importo totale pari ad € 187.50 oltre iva (doc. 8 – fascicolo primo grado allegato alla comparsa di CP_1
costituzione in appello sub doc. 2), nonché la stessa specifica lavori prodotta da Parte_1
contenente delle aggiunta a mano per un importo totale pari ad € 225,00 oltre iva, corrispondente alla somma ingiunta (doc. 2 – fascicolo primo grado allegato alla citazione in appello sub doc. 3). Pt_1
Nessuno dei documenti risulta tuttavia firmato.
13. Ciò premesso, non sfugge a questo giudice la mail del 18.3.2022 (doc. 8 – fascicolo primo grado
allegato alla citazione in appello sub doc. 3) inviata da all'Avv. Gamberucci. Pt_1 CP_1
Nella stessa, l'odierno appellato contesta la somma richiesta pari ad € 237,50, evidenziando come dal conteggio ricevuto - poco sopra menzionato – risulterebbero effettuati lavori per € 187,50 da cui decurtare € 12,50 per opere messe in conto ma che stesso indica nel documento Pt_1
riepilogativo come non effettuati, ammontando, pertanto, il totale ad € 175,00 oltre iva. Con la stessa mail, lamenta il fatto che la documentazione inviata da non sarebbe corretta CP_1 Pt_1
in quanto Durc e visura camerale “necessitano con riferimento al periodo dei lavori”. Ed ancora, sempre si duole del fatto che non gli abbia messo a disposizione la documentazione relativa CP_1 Pt_1
al dipendente che ha prestato la sua manodopera al cantiere. Infine, sempre nella stessa mail fa presente che non gli ha fornito il codice iban per effettuare il pagamento. CP_1 Pt_1
Orbene, dal contenuto complessivo della mail si evince che ha sicuramente contestato la CP_1
pretesa creditoria con riferimento al quantum, ma non in riferimento all'an in relazione al quale il creditore ha compiuto un vero e proprio riconoscimento di debito e ciò quantomeno per la somma di € 187,50 decurtata di € 12,50, ovvero per l'importo di € 175,00 oltre iva.
6 R.G. n. 1101/2024
Se, come sostenuto da nessun incarico era stato mai conferito né a il tenore della CP_1 Pt_1
mail di una volta ricevuto il documento riepilogativo dei lavori, avrebbe ragionevolmente CP_1
dovuto essere di tutt'alta portata. Invero, nella mail in oggetto fa riferimento al “periodo dei CP_1
lavori”, al cantiere in cui il dipendente “ha prestato la sua manodopera”, all'omessa comunicazione dell'iban “per effettuare il pagamento” di guisa che la stessa debba essere considerata quale ricognizione di debito, con le conseguenze di cui all'art. 1988 c.c., sia in riferimento alla realizzazione di opere funzionali all'installazione di climatizzatori del 5.6.2020, sia in riferimento alle opere sul muretto lato giardino comunale del 26.6.2020.
14. Per quanto riguarda queste ultime, la teste escussa all'udienza del Persona_1
6.11.2023, ha confermato il fatto che il signor aveva contattato per chiedergli di CP_1 Pt_1
ripristinare le mattonelle sul muretto confinante con i giardini pubblici perché rotte dagli addetti comunali, specificando di essere presente al momento della richiesta. Il teste , Testimone_1
lavoratore autonomo nel campo delle opere edili ed avente rapporti di lavoro con
[...]
ha poi confermato di aver eseguito il lavoro alla presenza di , e quindi con Pt_1 CP_1
l'approvazione dello stesso.
15. Alla luce delle evidenze processuali, il credito vantato da titolare Parte_1
dell'omonima ditta, risulta provato nella minor somma di € 175,00 oltre iva.
16. In parziale riforma della sentenza appellata, va dunque revocato il decreto ingiuntivo;
CP_1
va condannato al pagamento, in favore di quale titolare dell'omonima
[...] Parte_1
impresa individuale, della minor somma pari ad € 175,00 oltre iva.
18. Devono essere respinte le domande ex art 96 c.p.c. rispettivamente formulate dalle parti, non sussistendone i presupposti di legge.
19. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, giova rammentare che “in base al principio
fissato dall'art. 336, co. 1 c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti
dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della
sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere,
per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse” (cfr. Cass. n.
13059/2007).
Deve pertanto procedersi alla regolamentazione delle spese tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio.
7 R.G. n. 1101/2024
La valutazione deve essere svolta secondo l'esito globale della lite. Ed invero, “Il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. 9064/2018).
Nel caso in esame, all'esito della lite, convenuto in senso sostanziale, risulta CP_1
soccombente; come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. sez. un., n. 32061/2022).
Consegue a quanto precede che, nel caso in esame, ancorché la pretesa creditoria sia stata riconosciuta in misura inferiore rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio, non sussiste una soccombenza reciproca tra le parti (bensì la soccombenza del solo . Né può essere CP_1
valorizzato, in senso contrario, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto “le questioni su
tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidono sulla determinazione della soccombenza
nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla parziale o reciproca” (ex multis, Cass. n. 14813/2020). Non
ricorrono neppure gli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere a compensazione. Del
resto, va ricordato che la posizione del debitore, costretto ad opporre il decreto ingiuntivo per vedere quantomeno ridotto il quantum preteso, risulta tutelata dalla circostanza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, le spese del monitorio rimangono a carico del creditore opposto.
Tanto chiarito, considerata l'effettiva complessità delle questioni di fatto e diritto trattate e il valore della domanda, le spese di lite vengono liquidate in base a valori compresi tra i minimi e i medi tabellari, tanto per il primo grado (per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) quanto per il presente giudizio (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 4
settembre 2022;
8 R.G. n. 1101/2024
b) condanna al pagamento, in favore di quale titolare CP_1 Parte_1
dell'omonima ditta individuale, della somma di € 175,00 oltre iva;
c) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
d) condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado nei confronti di CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in € 200,00, per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna al pagamento delle spese di lite di secondo grado nei confronti di CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in € 270,00, per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 15 luglio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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