Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 51,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 51,6 miliardi per l'anno 1991 e a lire 21 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 5, si provvede:
a) quanto a lire 51,4 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali";
b) quanto a lire 51,6 miliardi per il 1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 51,4 miliardi per il 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali";
b) quanto a lire 51,6 miliardi per il 1991, a lire 21 miliardi per il 1992 e a lire 21 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.