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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1/2018
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1/2018, assunta in decisione all'udienza del 13.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via F. Crispi, n. C.F._1
49, presso lo studio dell'avv. Giuseppe BARDI, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso come da procura in calce dell'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Palazzo San Gervasio (PZ), alla Via Gerardo P.M. Griesi, n.
2, presso lo studio dell'avv. Gervasio CICORIA, c.f.: dal quale C.F._4
è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
9.12.2017 dalla sig.ra unitamente alla sentenza n. 267/2017 della Corte di CP_1
1 Appello di Potenza - Sezione Penale -, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 8.557,74, oltre diritti per richiesta copie autentiche pari ad €
30,76, spese successive ed interessi.
Le contestazioni si fondano, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sulla presunta illegittimità parziale dell'atto di precetto nella misura in cui l'opposta avrebbe intimato il pagamento anche delle somme liquidate con la sentenza di primo grado mai notificata in forma esecutiva.
Inoltre, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'assenza del diritto a procedere in via esecutiva, sempre a causa delle spese illegittimamente riportate in precetto in base della sentenza di primo grado non definitiva.
Ha precisato che la sig.ra avrebbe dovuto intimare il pagamento soltanto CP_1 delle spese liquidate con la sentenza n. 267/2017 della Corte di Appello di Potenza -
Sezione Penale -, quindi solo per l'importo di € 2.188,68, e non anche il versamento della somma di € 6.040,76, liquidata con la sentenza di primo grado. La diminuzione della somma precettata, quindi, porterebbe anche alla decurtazione degli onorari per il precetto
(€ 98,49).
Pertanto, in via preliminare, l'opponente ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per la parte eccedente l'importo liquidato con la sentenza della Corte di Appello di Potenza e, nel merito, di dichiarare sia la nullità dell'atto di precetto per la parte intimata relativa alla sentenza di primo grado, sia l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta con riguardo alle somme ulteriori rispetto all'importo di € 2.287,17 (vale a dire la somma tra € 2.188,68 + € 98,49), a cui aggiungere
€ 30,76 di spese per le copie autentiche.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.03.2018, si è costituita in giudizio la sig.ra giustificando, innanzitutto, in termini di mero errore materiale CP_1
l'indicazione nell'atto di precetto delle somme relative alla sentenza di primo grado, limitatamente alle quali ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ha ritenuto, inoltre, infondata ed inammissibile l'opposizione a precetto proposta dal sig.
, trattandosi di verifica sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla Parte_1 corrispondenza degli importi oggetto di intimazione da proporre ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
2 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.03.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Avverso la suddetta ordinanza di rigetto del 23.07.2018 è stato proposto reclamo da parte del sig. con conseguente apertura del sub-procedimento n. 2343/2018 R.G. Parte_1
Il Tribunale di Potenza in composizione collegiale ha accolto il reclamo con ordinanza del 25.03.2019 rilevando la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente l'importo di € 2.317,93 (somma totale di € 2.287,17 + € 30,76) ed ha condannato la sig.ra alla refusione CP_1 delle spese di giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
13.03.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nell'atto introduttivo di lite ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ha chiesto, inoltre, di valutare la cessazione della materia del contendere tenuto conto della dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto espressa dall'opposta nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 4.06.2023, ferma restando la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Dal canto suo, non facendo più alcun richiamo alla rinuncia all'atto di precetto, la sig.ra ha insistito per il rigetto dell'opposizione ribadendo la linea difensiva CP_1 secondo cui l'intimazione di pagamento anche rispetto agli importi liquidati nella sentenza di primo grado andrebbe valutata in termini di mero errore materiale, restando la piena legittimità del precetto con riferimento alle spese della sentenza n. 267/2017 della
Corte di Appello di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. deve essere accolta per i motivi di Parte_1 seguito esposti.
Come riportato in premessa, le contestazioni formulate dall'opponente si sono incentrate sull'illegittimità parziale dell'atto di precetto nella misura in cui la sig.ra avrebbe CP_1 intimato il pagamento anche delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, non
3 notificata in forma esecutiva, oltre a quelle liquidate con la sentenza n. 267/2017 della
Corte di Appello di Potenza.
L'opposta, in verità, ha confermato le deduzioni dell'opponente già nella comparsa di costituzione.
Ha precisato, infatti, di aver riportato nel precetto anche le somme liquidate nella sentenza penale di primo grado per un mero errore materiale e, limitatamente a questi importi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Invece, non è in discussione la possibilità di agire in via esecutiva per le spese relative alla sentenza penale della Corte di Appello di Potenza n. 267/2017, vale a dire per l'importo di € 2.188,68, oltre a € 30,76 di spese per le copie autentiche.
Inquadrata la vicenda processuale in questi termini, è importante evidenziare che la domanda proposta dall'opponente mira ad ottenere la dichiarazione di nullità e di inefficacia dell'atto di precetto soltanto rispetto all'importo di € 6.040,76, vale a dire solo con riferimento alle spese liquidate con la sentenza di primo grado, come detto non esecutiva e non notificata.
Infatti, solo rispetto a questa somma viene messa in rilievo l'assenza di un titolo esecutivo definitivo al momento della notifica dell'atto di precetto.
La chiara esposizione della difesa dell'opponente nel delimitare i motivi di opposizione alla parte del precetto relativa alla sentenza di primo grado supera agevolmente l'artificiosa prospettazione difensiva dell'opposta, finalizzata ad una lettura della domanda della controparte in termini di richiesta di nullità integrale dell'atto di precetto.
La controversia, pertanto, trova soluzione con l'accertamento dell'illegittimità parziale dell'atto di precetto notificato in data 9.12.2017, limitatamente alla somma di € 6.040,76, per mancata notifica del relativo titolo in forma esecutiva.
La circostanza che l'opposta abbia indicato nel precetto anche le spese liquidate con la sentenza di primo grado non definitiva non può trovare giustificazione in termini di mero errore materiale con l'intento di evitare la condanna alle spese per il presente giudizio di opposizione, dovendo necessariamente tenere conto dell'attività processuale svolta dall'opponente per l'accertamento della nullità parziale del medesimo precetto.
Ovviamente, l'intimazione di pagamento nella parte riguardante la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 267/2017 è pienamente legittima.
Ciò consente di accertare la parziale nullità dell'atto di precetto con conseguente riformulazione del relativo importo.
4 Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
La nullità parziale dell'atto di precetto si riflette anche sulla quantificazione del compenso per la redazione del precetto medesimo, dovendo prendere in considerazione lo scaglione relativo agli importi inferiori a € 5.200,00, con conseguente riduzione dell'ammontare.
Infine, nessuna valenza può essere attribuita alla comunicazione di rinuncia al precetto espressa dall'opposta nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
4.06.2023, in quanto la stessa dichiarazione non è stata ribadita né nel prosieguo della causa, né al momento del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Anzi, come precisato in premessa, la difesa della sig.ra ha insistito CP_1 per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria.
Contrariamente a quanto contestato dall'opposta in merito alla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore del sig. , dichiaratosi Parte_1 antistatario al momento del deposito della comparsa conclusionale, la Cassazione ha chiarito che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 412 del 12 gennaio 2006).
Vengono liquidate, altresì, le spese per il giudizio di reclamo conformemente a quanto deciso nell'ordinanza del 25.03.2019 del Tribunale di Potenza in composizione collegiale.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, annulla Parte_1 parzialmente l'atto di precetto notificato in data 9.12.2017, confermandone la validità e l'efficacia limitatamente alle spese liquidate nella sentenza n. 267/2017 della Corte di
Appello di Potenza - Sezione Penale -, pari ad € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a.
e c.p.a., con l'aggiunta di € 30,76 per i diritti di richiesta copie autentiche e di € 135,00 per compenso per precetto, oltre spese generali ed accessori di legge;
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 195,00 per spese ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Conferma quanto deciso nell'ordinanza del 25.03.2019 resa dal Collegio del Tribunale di Potenza per la fase di reclamo condannando la sig.ra al pagamento delle CP_1 spese di causa in favore del sig. liquidate in € 174,00 per spese ed Parte_1
€ 1.096,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Potenza, 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1/2018, assunta in decisione all'udienza del 13.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via F. Crispi, n. C.F._1
49, presso lo studio dell'avv. Giuseppe BARDI, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso come da procura in calce dell'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Palazzo San Gervasio (PZ), alla Via Gerardo P.M. Griesi, n.
2, presso lo studio dell'avv. Gervasio CICORIA, c.f.: dal quale C.F._4
è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
9.12.2017 dalla sig.ra unitamente alla sentenza n. 267/2017 della Corte di CP_1
1 Appello di Potenza - Sezione Penale -, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 8.557,74, oltre diritti per richiesta copie autentiche pari ad €
30,76, spese successive ed interessi.
Le contestazioni si fondano, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sulla presunta illegittimità parziale dell'atto di precetto nella misura in cui l'opposta avrebbe intimato il pagamento anche delle somme liquidate con la sentenza di primo grado mai notificata in forma esecutiva.
Inoltre, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'assenza del diritto a procedere in via esecutiva, sempre a causa delle spese illegittimamente riportate in precetto in base della sentenza di primo grado non definitiva.
Ha precisato che la sig.ra avrebbe dovuto intimare il pagamento soltanto CP_1 delle spese liquidate con la sentenza n. 267/2017 della Corte di Appello di Potenza -
Sezione Penale -, quindi solo per l'importo di € 2.188,68, e non anche il versamento della somma di € 6.040,76, liquidata con la sentenza di primo grado. La diminuzione della somma precettata, quindi, porterebbe anche alla decurtazione degli onorari per il precetto
(€ 98,49).
Pertanto, in via preliminare, l'opponente ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per la parte eccedente l'importo liquidato con la sentenza della Corte di Appello di Potenza e, nel merito, di dichiarare sia la nullità dell'atto di precetto per la parte intimata relativa alla sentenza di primo grado, sia l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta con riguardo alle somme ulteriori rispetto all'importo di € 2.287,17 (vale a dire la somma tra € 2.188,68 + € 98,49), a cui aggiungere
€ 30,76 di spese per le copie autentiche.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.03.2018, si è costituita in giudizio la sig.ra giustificando, innanzitutto, in termini di mero errore materiale CP_1
l'indicazione nell'atto di precetto delle somme relative alla sentenza di primo grado, limitatamente alle quali ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ha ritenuto, inoltre, infondata ed inammissibile l'opposizione a precetto proposta dal sig.
, trattandosi di verifica sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla Parte_1 corrispondenza degli importi oggetto di intimazione da proporre ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
2 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.03.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Avverso la suddetta ordinanza di rigetto del 23.07.2018 è stato proposto reclamo da parte del sig. con conseguente apertura del sub-procedimento n. 2343/2018 R.G. Parte_1
Il Tribunale di Potenza in composizione collegiale ha accolto il reclamo con ordinanza del 25.03.2019 rilevando la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente l'importo di € 2.317,93 (somma totale di € 2.287,17 + € 30,76) ed ha condannato la sig.ra alla refusione CP_1 delle spese di giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
13.03.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nell'atto introduttivo di lite ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Ha chiesto, inoltre, di valutare la cessazione della materia del contendere tenuto conto della dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto espressa dall'opposta nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 4.06.2023, ferma restando la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Dal canto suo, non facendo più alcun richiamo alla rinuncia all'atto di precetto, la sig.ra ha insistito per il rigetto dell'opposizione ribadendo la linea difensiva CP_1 secondo cui l'intimazione di pagamento anche rispetto agli importi liquidati nella sentenza di primo grado andrebbe valutata in termini di mero errore materiale, restando la piena legittimità del precetto con riferimento alle spese della sentenza n. 267/2017 della
Corte di Appello di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. deve essere accolta per i motivi di Parte_1 seguito esposti.
Come riportato in premessa, le contestazioni formulate dall'opponente si sono incentrate sull'illegittimità parziale dell'atto di precetto nella misura in cui la sig.ra avrebbe CP_1 intimato il pagamento anche delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, non
3 notificata in forma esecutiva, oltre a quelle liquidate con la sentenza n. 267/2017 della
Corte di Appello di Potenza.
L'opposta, in verità, ha confermato le deduzioni dell'opponente già nella comparsa di costituzione.
Ha precisato, infatti, di aver riportato nel precetto anche le somme liquidate nella sentenza penale di primo grado per un mero errore materiale e, limitatamente a questi importi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Invece, non è in discussione la possibilità di agire in via esecutiva per le spese relative alla sentenza penale della Corte di Appello di Potenza n. 267/2017, vale a dire per l'importo di € 2.188,68, oltre a € 30,76 di spese per le copie autentiche.
Inquadrata la vicenda processuale in questi termini, è importante evidenziare che la domanda proposta dall'opponente mira ad ottenere la dichiarazione di nullità e di inefficacia dell'atto di precetto soltanto rispetto all'importo di € 6.040,76, vale a dire solo con riferimento alle spese liquidate con la sentenza di primo grado, come detto non esecutiva e non notificata.
Infatti, solo rispetto a questa somma viene messa in rilievo l'assenza di un titolo esecutivo definitivo al momento della notifica dell'atto di precetto.
La chiara esposizione della difesa dell'opponente nel delimitare i motivi di opposizione alla parte del precetto relativa alla sentenza di primo grado supera agevolmente l'artificiosa prospettazione difensiva dell'opposta, finalizzata ad una lettura della domanda della controparte in termini di richiesta di nullità integrale dell'atto di precetto.
La controversia, pertanto, trova soluzione con l'accertamento dell'illegittimità parziale dell'atto di precetto notificato in data 9.12.2017, limitatamente alla somma di € 6.040,76, per mancata notifica del relativo titolo in forma esecutiva.
La circostanza che l'opposta abbia indicato nel precetto anche le spese liquidate con la sentenza di primo grado non definitiva non può trovare giustificazione in termini di mero errore materiale con l'intento di evitare la condanna alle spese per il presente giudizio di opposizione, dovendo necessariamente tenere conto dell'attività processuale svolta dall'opponente per l'accertamento della nullità parziale del medesimo precetto.
Ovviamente, l'intimazione di pagamento nella parte riguardante la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 267/2017 è pienamente legittima.
Ciò consente di accertare la parziale nullità dell'atto di precetto con conseguente riformulazione del relativo importo.
4 Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
La nullità parziale dell'atto di precetto si riflette anche sulla quantificazione del compenso per la redazione del precetto medesimo, dovendo prendere in considerazione lo scaglione relativo agli importi inferiori a € 5.200,00, con conseguente riduzione dell'ammontare.
Infine, nessuna valenza può essere attribuita alla comunicazione di rinuncia al precetto espressa dall'opposta nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
4.06.2023, in quanto la stessa dichiarazione non è stata ribadita né nel prosieguo della causa, né al momento del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Anzi, come precisato in premessa, la difesa della sig.ra ha insistito CP_1 per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria.
Contrariamente a quanto contestato dall'opposta in merito alla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore del sig. , dichiaratosi Parte_1 antistatario al momento del deposito della comparsa conclusionale, la Cassazione ha chiarito che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 412 del 12 gennaio 2006).
Vengono liquidate, altresì, le spese per il giudizio di reclamo conformemente a quanto deciso nell'ordinanza del 25.03.2019 del Tribunale di Potenza in composizione collegiale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, annulla Parte_1 parzialmente l'atto di precetto notificato in data 9.12.2017, confermandone la validità e l'efficacia limitatamente alle spese liquidate nella sentenza n. 267/2017 della Corte di
Appello di Potenza - Sezione Penale -, pari ad € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a.
e c.p.a., con l'aggiunta di € 30,76 per i diritti di richiesta copie autentiche e di € 135,00 per compenso per precetto, oltre spese generali ed accessori di legge;
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 195,00 per spese ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Conferma quanto deciso nell'ordinanza del 25.03.2019 resa dal Collegio del Tribunale di Potenza per la fase di reclamo condannando la sig.ra al pagamento delle CP_1 spese di causa in favore del sig. liquidate in € 174,00 per spese ed Parte_1
€ 1.096,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Potenza, 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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