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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2403/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Parte_1
Piombino (LI) - Via Primo Maggio n. 91 -, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Valentina Napoleoni
e nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente Controparte_1 in Piombino (LI) - Via S. Quirico 10/2 -, , rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Dario Ristori
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 10.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 18.5.1997 e che dalla loro unione nasceva il figlio
[...] in data 11/10/2000, ad oggi, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 11.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 30.10.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il giorno 18.5.1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 23 parte 2 Serie A anno 1997; DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dà atto che i coniugi rinunziano reciprocamente alla percezione dell'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. nella casa coniugale sita in Piombino (LI) - Via Primo Maggio n. 91 -, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, risiederà stabilmente la Sig.ra il Sig. Pt_1 dichiara di aver già trasferito altrove la propria residenza. La sig.ra CP_1 Pt_1 potrà cambiare la serratura del portone d'ingresso della casa familiare fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. A semplice richiesta del sig.
la sig.ra consegnerà tutti i beni personali del marito eventualmente CP_1 Pt_1 ancora presenti nell'abitazione;
4. i ricorrenti precisano di voler regolamentare gli ulteriori loro rapporti patrimoniali nelle modalità che seguono: 4a) il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere gratuitamente alla sig.ra CP_1 Pt_1 che accetta la propria quota di proprietà pari ad ½ degli immobili indicati in premessa ai punti A) B) C) e D); la sig.ra già proprietaria del restante 1/2, Pt_1 diventerà proprietaria esclusiva dei suddetti immobili. Il contratto di cessione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi. Le spese notarili e quant'altro inerenti la cessione saranno a carico esclusivo della stessa
Pt_1 4b) la sig.ra si obbliga irrevocabilmente a cedere al sig. che accetta e Pt_1 CP_1 che si impegna irrevocabilmente ad acquistare entro 10 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, le proprie quote sociali della “S.P.N. S.a.s. di ET S. & C.” (P.IVA: ), con sede in Piombino (LI) - Via Primo P.IVA_1
Maggio n. 91 al valore nominale pari ad € 1.300,00. Per l'effetto la sig.ra Pt_1 cesserà di rivestire la qualità di socia accomandante di detta società e rinuncia in modo irrevocabile a qualsiasi richiesta economica verso la stessa società a titolo di conguaglio utili ed a qualsiasi altro titolo, ancorché qui non indicato oltreché a qualsiasi azione verso la società o verso comprese le azioni di Controparte_1 responsabilità e/o risarcitorie verso l'Amministratore. Ogni spesa inerente la cessione delle quote sarà ad esclusivo carico del sig. Resterà a carico CP_1 esclusivo del sig. il pagamento di ogni tassa, imposta e spesa riguardante la CP_1 posizione personale della sig.ra derivante dalla partecipazione societaria e Pt_1 maturate durante detta partecipazione societaria, sino all'effettiva cessione delle quote. In particolare, farà carico al sig. anche il pagamento delle tasse, CP_1 imposte, etc. derivanti dalla partecipazione societaria della sig.ra che Pt_1 risulteranno dal Modello Unico 2025 (relativo ai Redditi 2024) e successivi (sino all'effettiva cessione delle quote) relative ai redditi del Quadro H, nonchè le maggiori imposte che la stessa dovrà pagare sul reddito da lavoro dipendente per aumento aliquota derivante anche dal reddito da partecipazione societaria non percepito. Il sig. risponderà, altresì, in via esclusiva delle obbligazioni sociali CP_1 di qualsiasi natura, anche tributaria, contratte fino al momento della cessione delle quote da parte della sig.ra Il sig. si obbliga a trasferire altrove la sede Pt_1 CP_1 legale della società entro 15 giorni dall'atto di cessione delle quote in suo favore.
4c) I coniugi resteranno proprietari esclusivi dei beni mobili registrati loro rispettivamente intestati descritti in premessa. Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui ai suindicati punti 4a), 4b) e, in particolare, quelli afferenti alle disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare destinate a beneficio della sig.ra Pt_1 costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
5. i coniugi, col puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte, reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione, neanche a titolo di risarcimento danni.
6. Spese di lite al definitivo;
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
Livorno, 4.11.25
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2403/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Parte_1
Piombino (LI) - Via Primo Maggio n. 91 -, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Valentina Napoleoni
e nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente Controparte_1 in Piombino (LI) - Via S. Quirico 10/2 -, , rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Dario Ristori
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 10.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 18.5.1997 e che dalla loro unione nasceva il figlio
[...] in data 11/10/2000, ad oggi, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 11.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 30.10.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il giorno 18.5.1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 23 parte 2 Serie A anno 1997; DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dà atto che i coniugi rinunziano reciprocamente alla percezione dell'assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. nella casa coniugale sita in Piombino (LI) - Via Primo Maggio n. 91 -, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, risiederà stabilmente la Sig.ra il Sig. Pt_1 dichiara di aver già trasferito altrove la propria residenza. La sig.ra CP_1 Pt_1 potrà cambiare la serratura del portone d'ingresso della casa familiare fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. A semplice richiesta del sig.
la sig.ra consegnerà tutti i beni personali del marito eventualmente CP_1 Pt_1 ancora presenti nell'abitazione;
4. i ricorrenti precisano di voler regolamentare gli ulteriori loro rapporti patrimoniali nelle modalità che seguono: 4a) il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere gratuitamente alla sig.ra CP_1 Pt_1 che accetta la propria quota di proprietà pari ad ½ degli immobili indicati in premessa ai punti A) B) C) e D); la sig.ra già proprietaria del restante 1/2, Pt_1 diventerà proprietaria esclusiva dei suddetti immobili. Il contratto di cessione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi. Le spese notarili e quant'altro inerenti la cessione saranno a carico esclusivo della stessa
Pt_1 4b) la sig.ra si obbliga irrevocabilmente a cedere al sig. che accetta e Pt_1 CP_1 che si impegna irrevocabilmente ad acquistare entro 10 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, le proprie quote sociali della “S.P.N. S.a.s. di ET S. & C.” (P.IVA: ), con sede in Piombino (LI) - Via Primo P.IVA_1
Maggio n. 91 al valore nominale pari ad € 1.300,00. Per l'effetto la sig.ra Pt_1 cesserà di rivestire la qualità di socia accomandante di detta società e rinuncia in modo irrevocabile a qualsiasi richiesta economica verso la stessa società a titolo di conguaglio utili ed a qualsiasi altro titolo, ancorché qui non indicato oltreché a qualsiasi azione verso la società o verso comprese le azioni di Controparte_1 responsabilità e/o risarcitorie verso l'Amministratore. Ogni spesa inerente la cessione delle quote sarà ad esclusivo carico del sig. Resterà a carico CP_1 esclusivo del sig. il pagamento di ogni tassa, imposta e spesa riguardante la CP_1 posizione personale della sig.ra derivante dalla partecipazione societaria e Pt_1 maturate durante detta partecipazione societaria, sino all'effettiva cessione delle quote. In particolare, farà carico al sig. anche il pagamento delle tasse, CP_1 imposte, etc. derivanti dalla partecipazione societaria della sig.ra che Pt_1 risulteranno dal Modello Unico 2025 (relativo ai Redditi 2024) e successivi (sino all'effettiva cessione delle quote) relative ai redditi del Quadro H, nonchè le maggiori imposte che la stessa dovrà pagare sul reddito da lavoro dipendente per aumento aliquota derivante anche dal reddito da partecipazione societaria non percepito. Il sig. risponderà, altresì, in via esclusiva delle obbligazioni sociali CP_1 di qualsiasi natura, anche tributaria, contratte fino al momento della cessione delle quote da parte della sig.ra Il sig. si obbliga a trasferire altrove la sede Pt_1 CP_1 legale della società entro 15 giorni dall'atto di cessione delle quote in suo favore.
4c) I coniugi resteranno proprietari esclusivi dei beni mobili registrati loro rispettivamente intestati descritti in premessa. Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui ai suindicati punti 4a), 4b) e, in particolare, quelli afferenti alle disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare destinate a beneficio della sig.ra Pt_1 costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
5. i coniugi, col puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte, reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione, neanche a titolo di risarcimento danni.
6. Spese di lite al definitivo;
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
Livorno, 4.11.25
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra