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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Rapporti bancari - Cessione credito per scissione - TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Disconoscimento sottoscrizioni
– Usura – Isc – Fideiussione e Seconda Sezione Civile schema Abi
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. LO SC, nella causa civile iscritta al n. 4482/2021 Ruolo Generale, promossa da
[...]
Parte_1
(avv. Giorgio Savini)
[...]
- opponente - nei confronti di
e, per essa, quale Controparte_1 mandataria cessionaria dei crediti di Controparte_2 CP_3
(avv. Giulia Migliorini)
[...]
- opposto - ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data la società si è rivolta al Controparte_3
Tribunale civile di Perugia chiedendo che venisse ingiunto, in solido tra di loro, alla società ed a Parte_1 [...]
, il pagamento della somma di euro 87.842,51 in linea capitale, Parte_1 oltre interessi al tasso legale pari ad euro 1.051,83 maturati dal 24/07/2017 e le spese della procedura.
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
- di avere acquisito da a decorrere dal 1° febbraio 2018 e Controparte_4 secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 3, del Decreto legislativo n. 385/1993, a seguito di scissione parziale per atto notarile del 16 gennaio 2018 Rep. n.
1 61747/39628, il compendio aziendale costituito, tra l'altro, dal portafoglio crediti della Banca classificati a sofferenza alla data di approvazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi (“Compendio Scisso”);
- di essere, pertanto, subentrata nella titolarità dei crediti rientranti nel suddetto
“Compendio Scisso”;
- che di tale trasferimento dei crediti era stata data notizia mediante pubblicazione nel
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018;
- che fra i crediti trasferiti, unitamente alle garanzie, vi era anche quello originariamente vantato da nei confronti della società Controparte_4 [...]
e del suo fideiussore;
Parte_1 Parte_1
- che il credito vantato, come comprovato dalla certificazione delle scritture contabili, derivava dal saldo negativo del conto corrente bancario n.
001/00242/000000001121 aperto presso la filiale di Foligno;
Controparte_4
- che si era impegnato nei confronti di Parte_1 CP_4 in forza di un contratto di fideiussione omnibus, limitata sino alla concorrenza
[...] dell'importo di euro 270.000,00.
A sostegno della propria istanza di ingiunzione, la società ha Controparte_3 prodotto, tra l'altro, copia della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018, copie del contratto di conto corrente n. 001/00242/000000001121 e del contratto di fideiussione stipulato in data 25/09/2012, nonché certificazione delle proprie scritture contabili.
Con decreto ingiuntivo n. 696/21 del 15/06/2021, provvisoriamente esecutivo, il
Tribunale di Perugia ha accolto l'istanza avanzata dalla società Controparte_3 ingiungendo alla società ed a Parte_1 [...]
il pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese della Parte_1 procedura.
Con atti di citazione, ritualmente e tempestivamente notificati, entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del titolo opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
2 - Accertare e dichiarare la DIFETTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA/CARENZA
DI TITOLARITA' DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE E/O DIRITTO AD CP_5 in capo alla per i motivi esposti e, conseguentemente, revocare, CP_3 dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. e conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, della fideiussione azionata con il procedimento monitorio e/o delle singole clausole impugnate per le motivazioni esposte ovvero per la mancanza di sottoscrizione delle stesse ed in subordine ai sensi dell'art. 1956 e 1957 Codice Civile e/o poiché riportanti condizioni generali in violazione dell'art. 2 legge antitrust e dichiarare l'estromissione del Signor
, in quanto ritenuto non obbligati solidalmente con Parte_1 il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto e, per l'effetto, Revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società opposta al risarcimento di ogni danno causato, in favore degli opponenti;
- accertare il tasso di interessi pattuito e gli interessi concretamente addebitati e, stante la violazione della legge n. 108/96, dichiarare la nullità della relativa pattuizione e/o l'illegittimità degli interessi applicati e, per l'effetto, che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ. e il diritto a ripetere gli interessi indebitamente percepiti, trattenuti e addebitati, nella misura che risulterà in corso di causa;
in via gradata,
- accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 001/00242/000000001121 nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ultralegali per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse, con conseguente applicazione dell'art. 117
T.U.B. e diritto alla restituzione della somme che risulteranno in corso di causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 001/00242/000000001121 per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore alla luce delle norme settoriali integrative dell'art. 117 T.U.B.;
- accertare e dichiarare, comunque, la illegittimità dell'applicazione di commissioni
e spese non previste e/o non dovute nella misura che emergerà in corso di causa
3 e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra la banca e la società opponente, disponendo, per quantità corrispondenti, la compensazione tra il debito della società opposta e quello dello stesso, con rideterminazione, in tal senso, del credito della banca;
in ogni caso,
-revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Come risultante dalla lettura dell'atto di citazione e dalle stesse conclusioni in esso rassegnate, l'opposizione proposta è fondata sui seguenti motivi:
- difetto di legittimazione/titolarità attiva della società per difetto di Controparte_3 prova dell'avvenuta comunicazione ai debitori della cessione del credito, essendo irrilevante, anche rispetto alla prova dell'intervenuta cessione del credito, la sua mera pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
- nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti per la sua emissione, non essendo stata rispettata la previsione dell'art. 50 T.U.B. circa la certificazione degli estratti conto da parte del funzionario di banca, essendosi l'ingiungente limitato a produrre un mero ed incomprensibile elenco di crediti ceduti;
- disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti e, in particolare, sui contratti di fideiussione;
- usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento in diversi trimestri del tasso-soglia di circa 16 punti, con conseguente diritto dell'opponente alla restituzione degli interessi corrisposti;
- nullità della clausola determinativa degli interessi per mancata indicazione dell'ISC
e per applicazione di un tasso effettivo più alto di quello riportato in contratto, oltre che per mancata indicazione di un tasso determinato o determinabile stante il richiamo all'Euribor, essendo stato quest'ultimo in passato oggetto di manipolazione proprio da parte degli Istituti di credito, con conseguente applicazione art. 117
T.U.B. e necessità di ricalcolo del rapporto sulla base dei tassi dei BOT;
- nullità del contratto di fideiussione per conformità allo schema ABI dichiarato frutto di una vietata intesa anticoncorrenziale, e stante la mala fede della banca avendo l'Istituto di credito applicato un costo superiore a quello nominale
4 originariamente prospettato ed avendo, comunque, omesso informazioni sul tipo di garanzia e sul conseguente impegno.
In sostanza, secondo gli opponenti sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento del loro diritto a ripetere, a titolo di indebito oggettivo, tutte le somme trattenute o percepite dalla stante l'applicazione di tassi usurari, CP_4 ultralegali, non pattuiti o pattuiti sulla base di clausole nulle per mancanza di causa o, in subordine, nei limiti del ricalcolo del complessivo rapporto ex art. 117 del T.U.B..
In data 19/11/2021 si è costituita in giudizi la società la quale, Controparte_3 contestati i singoli motivi posto dagli attori a fondamento dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto.
Nello specifico, la società opposta ha sostenuto:
- la propria legittimazione attiva, essendo divenuta titolare del credito ingiunto per effetto di atto di scissione parziale da come meglio risultante da Controparte_4 documentazione integrativa poi prodotta al momento della sua costituzione in giudizio;
- la sussistenza, sin dalla fase monitoria, della prova documentale del credito, come del resto integrata dalla successiva produzione degli estratti conto integrali e scalari del rapporto di conto corrente;
- l'infondatezza e la genericità del disconoscimento operato dagli opponenti, avendo costoro utilizzato per anni il conto corrente senza avere mai, prima della notifica del decreto ingiuntivo, sollevato contestazioni al proposito, neanche a seguito della ricezione di solleciti di pagamento e della avvenuta segnalazione a sofferenza alla
Centrale rischi, esistendo anzi una pec del 10/08/2017 con cui la titolarità del rapporto di c/c era stata riconosciuta;
- la genericità dell'eccezione di usurarietà del tasso applicato al rapporto di conto corrente oltre che la sua infondatezza, avendo la rispettato la normativa CP_4 concordando i tassi con il cliente e non avendo gli opponenti neppure prodotto i relativi D.M. di rilevamento, e non essendo ammissibile l'istanza di esibizione documenti ex art. 210 del c.p.c. avanzata da questi ultimi, non avendo gli stessi mai esercitato il diritto di accesso agli atti ex art. 119 T.U.B.;
5 - l'infondatezza dell'eccezione sulla nullità del contratto di fideiussione, per assenza di prova circa il necessario nesso di dipendenza tra la fideiussione e la delibera dell'ABI e circa l'esistenza di un danno specifico.
In data 21/03/2023 si è costituita in giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111 del c.p.c. la società e per essa quale Controparte_1 mandataria la società dichiaratasi cessionaria in blocco ex Controparte_2 art. 58 Testo Unico Bancario e pro-soluto, di un portafoglio di crediti, come da avviso mediante pubblicazione in G.U. n.147 del 20 dicembre 2022 n.147 - Parte
Seconda.
In qualità di subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla Cedente nei confronti, nel richiamare le precedenti difese della cedente, l'intervenuta ha concluso chiedendo “… ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. che venga preso atto dell'intervenuta cessione del credito da ad e, per l'effetto, che CP_3 CP_1 venga dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della cedente . CP_3
Chiede, altresì che vengano confermate le conclusioni rassegnate dalla cedente in sede di comparsa di costituzione e risposta”.
Concessi alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma sesto, del c.p.c., con ordinanza riservata del 24/06/2024 l'originaria giudice assegnataria non ha ammesso le prove fissando udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale.
Con provvedimento presidenziale, la causa è stata, poi, riassegnata allo scrivente, e viene decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies del c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione del 19/09/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Previa dichiarazione di estromissione dal presente giudizio della cedente CP_3
nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
[...]
Seguendo l'ordine dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo sollevati dagli opponenti, si osserva quanto segue.
1) Sulla titolarità del credito ingiunto
Conformemente a quanto già anticipato dall'originaria giudice assegnataria,
l'eccezione di difetto di titolarità attiva di deve essere rigettata in Controparte_3 quanto infondata.
6 Infatti, l'Istituto di credito opposto in sede di costituzione nel presente giudizio, ad integrazione di quanto già depositato in sede monitoria, ha prodotto il contratto di scissione con il quale da (Istituto di credito che aveva, a suo Controparte_4 tempo, stipulato con la società opponente il contratto di conto corrente bancario n.
001/00242/000000001121) è stata costituita la nuova società Controparte_3
Dalla lettura del suddetto contratto è possibile concludere che parte dei crediti di cui era titolare la sono transitati, per effetto di scissione ai sensi Controparte_4 dell'art. 2506 del Codice civile e dell'art. 2506 bis, comma 4, del Codice civile, nel patrimonio neocostituita Controparte_3
Infatti, l'operazione di scissione ha comportato l'assegnazione di parte del patrimonio netto contabile di al 30 giugno 2017 alla Controparte_4 neocostituita società ”, comprensivo di tutti gli elementi attivi e passivi. CP_3
Nello specifico, per la parte di interesse ai fini della presente pronuncia, l'art. 5 del contratto di scissione prevede che “Alla Società Beneficiaria vengono trasferiti, come previsto nel Progetto di Scissione, tutti gli elementi attivi e passivi ivi indicati (nel seguito, il "Compendio Scisso") ed in particolare:
* all'attivo:
- le Sofferenze, costituite dall'intero portafoglio di crediti in sofferenza della Banca alla data di approvazione della situazione patrimoniale della medesima al 30 giugno
2017 (i.e. al 2 agosto 2017) con esclusione di quelle derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma, per un valore contabile di Euro 2.935.845.703,79
(duemiliardinovecentotrentacinquemilioniottocentoquarantacinquemilasettecentotré virgola settantanove), al lordo delle rettifiche di valore, e di Euro 587.154.808,36
(cinquecentottantasettemilionicentocinquantaquattromilaottocentootto virgola trentasei), al netto delle rettifiche di valore, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi;
…”.
La fattispecie sopra descritta è quella disciplinata dall'art. 2506 del Codice civile, il cui primo comma prevede che “Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.
7 Nel caso di specie, anche per quanto si dirà di seguito, non è in contestazione la sussistenza del rapporto di conto corrente originariamente acceso presso la società scindente, con la conseguenza che, non rientrando nell'eccezione delle “sofferenze derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma”, crediti esclusi dal conferimento delle poste attive alla neo costituita società, il credito oggetto di ingiunzione deve considerarsi transitato dalla scindente alla neo Controparte_4 costituita per scissione credito comprensivo “di contratti, garanzie Controparte_3
e ogni altro rapporto giuridico” ad esso relativo.
Per completezza di argomentazione, è opportuno osservare che non è in contestazione la successiva cessione del credito da parte della società CP_3 alla società e dovendo in ogni
[...] Controparte_1 caso tener conto del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui anche la mera costituzione in giudizio del cessionario si presenta come una modalità valida di notifica al debitore della cessione del credito, potendo essa essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a portare nella sfera di conoscenza di quest'ultimo la mutata titolarità attiva del rapporto ai fini ed agli effetti previsti dall'art. 1264 del Codice civile.
2) Sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Non appare ultroneo osservare che, secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di
8 condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì
Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id. 9.4.1975
n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, gli opponenti hanno lamentato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza dei presupposti, non avendo l'istituto di credito con il ricorso monitorio dato sufficiente prova scritta del credito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del T.U.B.
L'eccezione è infondata.
Richiamato quanto sopra già esposto, va osservato che le eccezioni con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, la già citata pronuncia della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è
9 funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 21092 del
19/10/2016, Rv. 642941).
Ne deve conseguire che, nel procedimento monitorio, il requisito della prova scritta del credito è adeguatamente soddisfatto anche se viene prodotto il saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., dovendo poi l'istituto di credito, nella fase della cognizione piena, produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto azionato, ai fini della piena prova del credito ingiunto.
Nel caso di specie, è del tutto evidente che la documentazione prodotta fosse certamente sufficiente all'adozione del provvedimento monitorio e che la presente fase di opposizione non costituisce un momento di impugnazione della regolarità formale del decreto ingiuntivo, ma la sede di cognizione in cui viene valutata, nella sua pienezza, la fondatezza della pretesa.
L'istituto bancario, poi, nel giudizio di opposizione ha integrato la documentazione producendo gli estratti conto, anche scalari, dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura.
Ciò detto, va anche osservato che la disposizione dell'art. 50 del T.U.B. non vincola l'Istituto creditore al deposito della relativa documentazione, presentandosi tutt'al più come una previsione di favore che non deroga il principio generale del nostro ordinamento che pone quali presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo che il credito sia certo, liquido ed esigibile, nonché basato su prova scritta.
Va, pertanto, ribadito che nel caso di specie, già al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo fossero state fornite al giudice del monitorio tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'accoglimento del relativo ricorso, avendo l' di Pt_2 credito prodotto, tra le altre cose, copia della Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018,
10 copie del contratto di conto corrente n. 001/00242/000000001121 e del contratto di fideiussione, nonché certificazione delle proprie scritture contabili.
Da ultimo, si osserva che, tenuto conto del riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (come sopra richiamati), nel caso di specie è stata fornita dalla società opposta la prova del credito avendo quest'ultima integrato, in sede di costituzione in giudizio, con la comparsa di costituzione e risposta la documentazione già prodotta in sede monitoria, depositando in allegato tutti gli estratti conto, anche scalari, dall'apertura del rapporto alla sua chiusura.
Il motivo risulta, pertanto, infondato, e deve essere rigettato.
3) Sul disconoscimento delle sottoscrizioni
Anche in questo caso, lo scrivente ritiene di condividere pienamente e fare proprie le considerazioni svolte dall'originaria giudice assegnataria con la già citata ordinanza del 30/11/2022, con la quale è stato evidenziato che “il disconoscimento operato da parte opponente non appare idoneo a paralizzare la pretesa di parte opposta, in quanto: 1) il disconoscimento appare formulato in modo generico e non circostanziato, avendo parte opponente disconosciuto le sottoscrizioni di tutti i documenti senza addurre elemento alcuno da cui poter inferire la fondatezza dell'eccezione, con la conseguenza che il disconoscimento appare risolversi in una mera espressione di stile (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 maggio 2016
n. 11048); 2) non appare verosimile che la società correntista non abbia sottoscritto il contratto di conto corrente, pur avendo questa operato per anni sul conto medesimo;
3) non appare verosimile nemmeno la mancata sottoscrizione della fideiussione, posto che la stessa risulta essere stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di conto corrente da colui che era all'epoca legale rappresentante della società correntista”.
Infatti, la Corte di Cassazione ha sostenuto, a più riprese, che il disconoscimento (sia esso della sottoscrizione, sia della conformità della copia all'originale) deve essere formulato in modo formale e inequivoco (Cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza n.
2374/2014 e, più recentemente, Corte di Cassazione, Ordinanza16 febbraio 2022, n.
5028, con la quale è stato ribadito che “… la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19680/2008 e Cass. n. 2374/2014) è ferma nel sostenere che l'articolo
2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle
11 copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. In altri termini, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., da ultimo, Cass. n.
1537/2018)”.
In altri termini, la dichiarazione di sconoscimento deve essere fatta, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall' originale o la non autenticità della sottoscrizione (cfr. Cassazione n. 7775 del
2014; conforme: Cassazione n. 7105 e n. 12730 del 2016, n. 4053 del 2018).
Ciò detto, ritiene questo giudicante che il disconoscimento operato dagli opponenti si riveli del tutto generico, avendo gli stessi dedotto:
“La documentazione depositata nel fascicolo monitorio è, in ogni caso, incompleta e scarsamente intellegibile sia relativamente al contratto di conto corrente che, soprattutto, alla fideiussione. La sottoscrizione è illeggibile e comunque non riconducibile all'opponente.
Alla stregua di ciò gli opponenti, in proprio e nelle rispettive qualità, disconoscono tutte le sottoscrizioni apparentemente apposte nei citati documenti, le quali dovranno considerarsi come apocrife, chiedendo il deposito degli originali”.
12 Per le ragioni sopra esposte, tale modalità di disconoscimento è da ritenersi del tutto generico e, pertanto, inammissibile risolvendosi in una mera clausola di stile avente contenuto assolutamente astratto, dovendo invece, come sopra detto, tale dichiarazione essere fatta -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato.
04) Sugli interessi usurari
Quanto agli interessi, gli opponenti hanno dedotto l'applicazione di interessi usurari.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Antitutto, va osservato che l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico, essendo stata sollevata in guisa di generale trattazione di diritto senza alcun riferimento al caso concreto e, come pure osservato dall'originaria giudice assegnataria, “senza indicazione alcuna della misura del tasso pattuito e del tasso soglia all'epoca vigente ed anzi sostenendo l'usurarietà con riferimento a vari trimestri – nemmeno specificatamente indicati – in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite che esclude la rilevanza della c.d. usurarietà sopravvenuta (cfr.
Cass. Civ. S.U., sentenza n. 24675 del 2017)”.
A ciò si aggiunga che parte opponente, solo con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., ha allegato delle perizie econometriche, peraltro recanti la data del 2016 nelle quali, con riferimento a tre contratti di c/c del 25/09/2012 (numeri
1123-9, 1121-2 e 1121-1), si sostiene l'avvenuto superamento del tasso soglia nel terzo trimestre 2012 con riferimento, rispettivamente, ai contratti di conto anticipi e sconto fino ad euro 5.000,00 euro 1.500,00 ed euro 5,000,00.
Tuttavia, a prescindere dal valore probatorio delle perizie di parte (che, secondo pacifica giurisprudenza, costituiscono una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico” di per sé prive di autonomo valore probatorio potendo, tutt'al più, assurgere a mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice: confronta, recentemente, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5362 del 28 febbraio 2025,), le stesse si presentano estremamente succinte e, soprattutto, propongono una mera e inammissibile sommatoria tra tasso di interessi e tasso di mora.
Del resto, occorre ulteriormente considerare che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017
a cui la giurisprudenza di questo stesso Tribunale ha più volte aderito, l'usura
13 rilevante ai fini dell'art. 1815 del Codice civile è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta.
Ha infatti affermato la Corte di Cassazione:
“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, pur se espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al rapporto di conto corrente, sono applicabili a quest'ultimo con i dovuti aggiustamenti resi necessari dalle caratteristiche proprie di tale rapporto.
Per quanto sopra anticipato, nel caso di specie, deve concludersi gli opponenti non hanno sviluppato specifiche e precise deduzioni sul se e sul quando sarebbe intervenuta l'eventuale pattuizione usuraria, essendosi limitati ad allegare, attraverso le suindicate perizie di parte, l'avvenuto superamento del tasso soglia nel terzo trimestre 2012.
Conseguentemente, stante la genericità dell'allegazione, la censura di nullità, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettata.
In ogni caso, anche a voler superare le suddette osservazioni, come eccepito dall'Istituto bancario convenuto nella terza memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., dette perizie di parti risultano persino sfornite degli allegati in esse richiamati, vale a dire, del contratto di conto corrente, della rilevazione TEGM della Banca
d'Italia relativa al terzo trimestre 2012 e dell'estratto conto completo di conto liquidazione interessi: la mancata produzione delle rilevazioni della Banca d'Italia è circostanza, di per sé, assorbente, non essendo le stesse soggette al principio “Iura novit Curia” e rientrando, pertanto, la relativa produzione in giudizio tra gli oneri
14 probatori a carico del debitore che eccepisce il superamento del tasso soglia di un dato rapporto di conto corrente.
Occorre, a tal proposito, rilevare che, nonostante che in passato vi fossero state contrastanti posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha affermato la natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali determinativi del tasso di usura, precisando testualmente "la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto
(principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, 2 e 3 L. 7 marzo 1996, n.
108 e 15 L. 2 maggio 1976, n. 183)" Cass. Civ., 26 giugno 2001, n. 8742). Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha precisato che "la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali ... rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità" (Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941).
Di conseguenza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli opponenti impone il rigetto anche di tale domanda concernente la asserita natura usuraria degli interessi, non potendo la lacuna probatoria essere colmata dalle risultanze di una eventuale consulenza tecnica espletata (Cfr: Corte di Cassazione,
Sezione II, 09/05/2016, n. 9318; Corte di Cassazione, Sezione 6 - L, Ordinanza n.
3130 del 08/02/2011).
05) Sulla nullità della clausola determinativa degli interessi per omessa Par indicazione dell'
Parte opponente lamenta anche la mancata indicazione, nel contratto di conto corrente, del TAEG.
In punto di diritto, l'obbligo di indicare il TAEG/ISC è stato previsto dalla delibera del CICR n. 286 del 4 Marzo 2003 che, all'art. 9 comma 2, stabilisce che: “la Banca
d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche
15 tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia medesima”.
La delibera del Cicr del 4 Marzo 2003 ha modificato anche la circolare della Banca
d'Italia n. 229 del 21 Aprile 1999, stabilendo, al paragrafo 9 della II sezione
“pubblicità e informazione precontrattuale”) del nuovo titolo X denominato
“trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, che il contratto e il documento di sintesi riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del
T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 Marzo
2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti.
Il predetto titolo X delle Istruzioni di Vigilanza (circolare n. 229 del 21 Aprile 1999)
è poi confluito nell'autonoma disciplina sulla trasparenza bancaria di cui alla circolare della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 ove la disciplina dell'indicatore sintetico di costo è collocata al paragrafo 8 della II sezione, con estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio.
La predetta disposizione prevede espressamente che il TAEG/ISC è riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi, essendo previsto che “il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del Cicr del 4 Marzo
2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti;
aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito ai consumatori (...) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”.
Ne discende che la doglianza sulla mancata indicazione dell' in relazione Pt_4 al contratto di conto corrente è già solo per questo infondata, atteso che non rientra il
16 contratto di conto corrente di cui è parte il cliente professionale tra le operazioni per le quali è richiesta – a fini di trasparenza – l'indicazione del TAEG/ISC.
Ad ogni modo, va detto che, alla stregua del quadro normativo appena delineato, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente eventuale responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 T.U.B. secondo cui
“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Infatti, il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Par Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B., deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Secondo la prevalente giurisprudenza, l' non determina alcuna condizione Pt_4 economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del credito.
In altri termini, l'erronea indicazione dell' non determina una maggiore Pt_4 onerosità della concessione di credito, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ne consegue che l'omessa indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, del
TAEG/ISC non comporta la sanzione della nullità di cui all'art. 117 comma 6
T.U.B., né quindi risulta applicabile il successivo comma 7 che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione
17 di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Corte di Cassazione, Sezione I, 14/02/2023, n.
4597).
Per quanto già detto, non può pertanto trovare applicazione l'art. 125 bis T.U.B. che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC.
Detta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice.
Nella specie, non vi è dubbio che il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto dalla società opponente e dal fideiussore per scopi inerenti all'attività imprenditoriale esercitata.
06) Sull'indeterminatezza del tasso di interesse
Tale eccezione va pure rigettata in quanto, come del resto rilevato dalla stessa originaria giudice assegnataria con la citata ordinanze del 30/11/2022, dalla lettura della documentazione contrattuale sottoscritta tra le parti emerge che è riportato un tasso debitore effettivo annuo pattuito e determinato, senza alcuna parametrazione al tasso Euribor, con conseguente rigetto anche di tale motivo di opposizione.
07) Sull'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione ex art. 2 della Legge n.
287/1990, in quanto la fideiussione omnibus conterrebbe talune clausole ritenute integrative di un'intesa illecita da parte della Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005.
L'eccezione è infondata.
Se da un lato, vertendo sulla nullità, l'eccezione in questione è rilevabile d'ufficio e non è soggetta alla proposizione nei termini di preclusione, tuttavia, dall'altro lato, per quanto si dirà più diffusamente di seguito, il riscontro della sua fondatezza presuppone la dimostrazione ad opera della parte che la solleva.
18 Nel caso di specie la parte opponente, come era suo onere attesa la natura non normativa degli atti, ha prodotto sia lo schema ABI che costituirebbe l'intesa illecita, sia il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 con cui è stato dichiarato che
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Pare opportuno evidenziare che le tre clausole oggetto di censura prevedono:
- art. 2: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- art. 6: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;
- art. 8: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Ciò premesso, deve anzitutto osservarsi che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale (contra, Sent. 741/2023 a firma del dott. Antonio Contini), nel caso di fideiussioni sottoscritte ben al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla
Banca d'Italia, sfociato nel succitato provvedimento n. 55/2005, la controversia va inquadrata tra le cause c.d. “stand alone”, riguardando fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che non possono giovarsi, sotto il profilo probatorio, del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust.
Pertanto, gli attori-opponenti sono onerati dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione (25/09/2012), di una intesa
19 anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005.
Come, infatti, osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui gli opponenti, in buona sostanza, fondano l'eccezione.
In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dagli opponenti, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 del Codice civile (Corte di Cassazione, 28 novembre 2018, n. 30818), ricadendo sui medesimi l'onere di provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa (Corte di Cassazione 22/05/2019 n. 13846).
In altri termini, i contratti di fideiussione stipulati in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della Banca d'Italia non sono interessati da detto provvedimento, essendo annoverabili tra i contratti c.d. “stand alone”, per i quali la produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio, occorrendo la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto (cfr. Tribunale di
Perugia, Sentenza n. 883/2023, a firma del dott. ; Tribunale di Perugia, Persona_1
Sentenza n. 126/2024, a firma del dott. . Persona_2
In particolare, con riferimento all'assolvimento di detto onere probatorio, sempre questo Tribunale, richiamando altri precedenti di merito, ha evidenziato che “L'onere di provare che anche il contratto sottoscritto dopo il 2005 (così come quello anteriore al 2003) sia stato adempimento di un'intesa anticoncorrenziale può adempiersi depositando documenti o articolando mezzi di prova volti a dimostrare che, al momento in cui le fideiussioni scrutinate sono state sottoscritte dalle parti, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, così da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. Trib. Milano, sez. VI, 20 ottobre 2021 e anche Trib.
Milano Sez. spec. Impresa, 21 febbraio 2023 che ha ritenuto ammissibile e rilevante
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, al fine di
20 acquisire da un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.) (…). Tuttavia gli opponenti non hanno offerto alcun elemento a sostegno della standardizzazione del modello da loro sottoscritto con uso diffuso tra un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato. Per tale ragione non può ritenersi che l'art. 6 del negozio sia una clausola nulla per violazione della normativa antitrust” (Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1864/2023, a firma della dott.ssa Simona Di Maria;
conformi:
Sentenza n. 1040/2024; Sentenza n. 906/2024, sempre a firma della medesima giudicante).
Nel caso di specie una tale prova non è stata in alcun modo fornita, essendosi gli opponenti limitati a dedurre la nullità di una fideiussione sulla base del solo provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che, però, riguarda un periodo temporale diverso da quello di stipula del contratto oggetto di causa.
Quella per cui è causa, infatti, è una fideiussione risalente al settembre del 2012, quindi di ben 9 anni successiva all'intesa illegittima ABI 2003, e di ben 7 anni successiva alla pronuncia dell'autorità garante, dovendosi pertanto ribadire che, stante la natura di prova non privilegiata della pronuncia della Banca d'Italia, gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio sui medesimi ricadente di dare contezza dell'esistenza di un rapporto tra la garanzia a valle e l'asserita intesa a monte (cfr., in proposito Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 41994 del
30/12/2021; cfr. anche, di questo Tribunale, Sentenza n. 840/2024 a firma della dott.ssa Lignani).
Anche la più recente giurisprudenza di questo Tribunale, con riferimento alle succitate cause c.d. “stand alone”, ha ribadito che “l'opponente è onerata dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione
(2010/2011), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca
d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990” (Sentenza n.
291/2025 pubblicata il 05/03/2025, a firma del dott. ) Persona_1
Del resto, come ultimo rilievo sul punto, va comunque osservato che le stesse
Sezioni Unite, con la pronuncia già richiamata n. 41994/2021, hanno stabilito il
21 principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e 101 TFUE, non sono nulli integralmente, ma solo parzialmente, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 del Codice civile in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 1419 del Codice civile
(conforme questo Tribunale: Sentenza n. 138/2022 pubblicata il 26/01/2022, a firma del dott. Andrea Ausili;
Sentenza n. 486/2023 pubblicata il 22/03/2023, a firma del dott. ; Sentenza n. 635/2023 pubblicata il 19/04/2023 a firma del dott. Persona_1
Sentenza n. 368/2024 pubblicata il 04/03/2024 a firma del dott. Persona_2
. Persona_2
Anche di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità all'intero contratto deve fornire adeguata dimostrazione, evenienza, questa, di cui nella fattispecie non v'è traccia di specifica allegazione e prova, non essendo stata fornita alcuna seria dimostrazione della circostanza che la banca, in difetto delle clausole richiamate come contrarie alla disciplina antitrust. non avrebbe stipulato la fideiussione.
L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
08. Spese di lite
Le spese di lite della presente fase del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario di Pace LO SC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
22 - in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio della società cedente Controparte_3
- nel merito, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara, ai sensi dell'art. 653, comma 1° c.p.c., l'efficacia esecutiva;
- condanna la società , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Parte_1
(rappresentato dalla procuratrice ), in solido tra di loro, al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore della società
[...]
e, per essa quale mandataria, la società Controparte_1 [...] che qui vengono liquidate in euro 7.052,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 19 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
LO SC
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