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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CONTROVERSIE DI FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione controversie di famiglia, composta dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 324 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Della Monica in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado do giudizio
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2 2
rappresentata e difeso dall'avv. Maria Sorrentino in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania
n. 228/2024 pubblicata il 23/02/2024 e notificata il 1°/03/2024 (Divorzio contenzioso –
assegno per il coniuge)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 09/03/2017 premesso di aver Controparte_1
contratto in Pisciotta (SA) in data 30/06/1990 matrimonio concordatario con
[...]
che dall'unione erano nati due figli, l'08/08/1991 e Parte_1 Per_1 Per_2
l'08/06/1998; che l'intesa coniugale, con il trascorrere degli anni, si era rivelata poco felice, tant'è che, con ricorso notificato il 24/10/2011, la aveva adito il Pt_1
Tribunale di Vallo della Lucania per sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge;
che in data 30/10/2013 veniva depositata sentenza non definitiva di separazione con disposizioni per il prosieguo istruttorio;
che ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70, così come modificato dallo art. 5 L. 74/87, introduceva dinanzi al medesimo Tribunale procedimento contenzioso per ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , che non si opponeva. Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 335 del 04/10/2018 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposta la continuazione del processo per la determinazione dell'assegno divorzile e di mantenimento per i figli e per le ulteriori 3
questioni patrimoniali;
all'esito, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 228/2024 del 20/02/2024, pubblicata il 23/02/2024, notificata il
01/03/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania così provvedeva: "revoca parzialmente
i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, da intendersi qui integralmente
ribaditi e richiamati e per l'effetto: - assegna la casa familiare, sita in Camerota (SA)
alla Via Santa Maria, n. 8, a;
- dispone che Parte_1 Controparte_1
corrisponda al figlio , entro il 5 di ogni mese, a mezzo di vaglia Persona_3
postale o altra modalità da concordarsi tra le parti, un assegno periodico di € 200,00,
da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- revoca l'assegno di
mantenimento a carico di a favore della figlia Controparte_1 Per_4
; - rigetta la domanda di assegno divorzile presentata da;
-
[...] Parte_1
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di
procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente
sentenza", .
2. Con ricorso depositato in data 28/03/2024 e notificato a mezzo PEC, unitamente ai successivi decreti di fissazione udienza, in data 14/10/2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello, contestando le sole statuizioni relative all'assegno divorzile ed insistendo per il suo riconoscimento e per la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,
si è costituito che, contestata preliminarmente la procedibilità Controparte_1
dell'appello, nel merito ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e rimborso delle spese processuali. 4
3. Disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni e le note conclusionali inviate dalle parti nel termine del 09/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con provvedimento del 23/10/2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellato ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del gravame per mancato rispetto del termine del 30/04/2024, assegnato alla appellante per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 03/10/2024.
4.1. L'eccezione va rigettata.
Ed infatti, in difetto di espressa previsione legislativa, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nei giudizi di appello a sentenze di separazione e divorzio non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine che ai sensi dell'art. 154 cpc assume carattere perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cpc. ( arg., in generale, ex Cass. SU 201475700;
2014/2111; 13/25211; 2019/26267; in particolare, cfr. Cass. 2016/14731 e 2020/2414
per cui “Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il
gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria,
mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza
risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio,
sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione
della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto
preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo 5
termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando
il predetto vizio, con efficacia ex "tunc").
5. Con il gravame proposto la appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione art.
5 com. 6 l. 898/1970, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorieta' -
inadeguatezza dei mezzi”: dopo aver richiamato in generale le funzioni dell'assegno di divorzio sì come delineate dalla recente giurisprudenza di legittimità, con riferimento al caso in esame la fa rilevare di aver sempre evidenziato la circostanza di aver Pt_1
“dovuto rinunciare alle sue aspirazioni, parrucchiera, proprio per dedicarsi al mènage
familiare e consentire al consorte di svolgere più attività lavorative, di dedicarsi
totalmente alla sua attività in quanto, oltre che insegnante, lo stesso faceva parte di una
banda musicale ed era impegnato continuamente in concerti e rassegne musicali –
circostanze mai contestate”; che “I testi escussi nulla hanno dichiarato in relazione
all'attività professionale che eserciterebbe in nero l'odierna appellante”; che sul punto
“non venivano disposti accertamenti da parte della Gdf”; che “Oggi ha raggiunto l'età
di 57 anni e difficilmente è inseribile nell'ambiente lavorativo”; che, inoltre, “Le
raccolte deposizioni testimoniali non provavano la convivenza stabile ed effettiva del
(che tra l'altro risiede altrove come da certificato di residenza storica e dalla Pt_2
situazione di famiglia storica del sig. versati in atti) e la circostanza che il Pt_2
entrava ed usciva di casa la notte prova l'assenza di pernottamento e di Pt_2
convivenza tanto che la stessa nipote del dichiarava che il CP_1 Pt_2
frequentava la casa, ma non che vi viveva”; che “ la mera frequentazione del Pt_2
è giunta al termine”; che “le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 5-11-2021, n. 32198)
hanno risolto una questione controversa e affermato che l'ex coniuge può conservare
l'assegno di divorzio anche se instaura una nuova convivenza”.
6. L'articolata doglianza è infondata. 6
6.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questo
Collegio aderisce e che ha applicato in fattispecie analoghe, quello secondo il quale “Al
fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a
realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore
di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito
del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale
prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli
ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive
professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se,
con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente
rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari” ( cfr. Cass.
2021/22738; 2023/27945; 2024/26520; 2024/32354; 2025/15986, e, in generale, Cass.
SU 2018/18287).
Orbene, nella specie, pur dovendosi rilevare che non è stato provato dal che CP_1
la svolgeva a casa, in nero, l'attività di parrucchiera e che pertanto era Pt_1
economicamente autosufficiente, la medesima non ha comunque offerto alcuna dimostrazione della circostanza posta a fondamento della richiesta di assegno, ovvero di aver dovuto rinunciare alle sue aspirazioni di parrucchiera per dedicarsi alla famiglia e consentire al marito musicista di partecipare ai concerti e alle rassegne musicali .
L'onere probatorio della richiedente era infatti sul punto particolarmente rigoroso, non essendo sufficiente, al fine di attribuire all'assegno la invocata funzione compensativa,
la mera valutazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi, dovendo, peraltro, 7
l'appellante superare la valenza anche di altri fattori, quali l'assegnazione della casa familiare a lei con conseguente esonero di spesa per la locazione di altra abitazione, la sua capacità di svolgere attività lavorativa quale parrucchiera, l'assenza di condizioni di salute ostative, la separazione dei coniugi risalente al lontano 2011, quando ella era molto più giovane e avrebbe potuto impegnarsi lavorativamente anche in considerazione dell'età dei figli, che non erano più infanti.
La generica impossibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e l'altrettanto generico apporto dato alla cura della casa e dei figli ed alla crescita professionale del marito sono pertanto circostanze rimaste non supportate da alcun elemento concreto atto a scalfire la decisione di rigetto della domanda di assegno adottata dal primo giudice.
6.2. Per le ragioni dette, appare irrilevante nella specie la verifica della dimostrazione della convivenza della con altro uomo con il quale ella aveva una relazione Pt_1
sentimentale, e ciò in quanto, come statuito dalla pronuncia richiamata proprio dalla difesa della appellante ( cfr. Cass. SU 2021/32198), “In tema di assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un
terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell'attualità di
mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto
al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a
tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione
familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita
professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può
anche essere temporaneo”.
Ne consegue che, in ogni caso, anche laddove fosse stato qui confermata la convivenza con il per poter ottenere l'assegno in funzione compensativa, la Pt_2 Pt_1
doveva offrire rigorosa dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa . 8
7. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, tenendo conto che il valore della causa è indeterminato a complessità bassa,
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi e con riduzione del
30% per assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28/03/2024 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vallo Controparte_1
della Lucania n. 228/2024 , così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio che, previa riduzione del 30%, liquida definitivamente in favore di
, a titolo di compenso, in € 2.431,00 oltre rimborso forfettario del Controparte_1
15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi 9
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CONTROVERSIE DI FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione controversie di famiglia, composta dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 324 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Della Monica in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel primo grado do giudizio
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2 2
rappresentata e difeso dall'avv. Maria Sorrentino in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania
n. 228/2024 pubblicata il 23/02/2024 e notificata il 1°/03/2024 (Divorzio contenzioso –
assegno per il coniuge)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 09/03/2017 premesso di aver Controparte_1
contratto in Pisciotta (SA) in data 30/06/1990 matrimonio concordatario con
[...]
che dall'unione erano nati due figli, l'08/08/1991 e Parte_1 Per_1 Per_2
l'08/06/1998; che l'intesa coniugale, con il trascorrere degli anni, si era rivelata poco felice, tant'è che, con ricorso notificato il 24/10/2011, la aveva adito il Pt_1
Tribunale di Vallo della Lucania per sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge;
che in data 30/10/2013 veniva depositata sentenza non definitiva di separazione con disposizioni per il prosieguo istruttorio;
che ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70, così come modificato dallo art. 5 L. 74/87, introduceva dinanzi al medesimo Tribunale procedimento contenzioso per ottenere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , che non si opponeva. Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 335 del 04/10/2018 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposta la continuazione del processo per la determinazione dell'assegno divorzile e di mantenimento per i figli e per le ulteriori 3
questioni patrimoniali;
all'esito, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 228/2024 del 20/02/2024, pubblicata il 23/02/2024, notificata il
01/03/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania così provvedeva: "revoca parzialmente
i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, da intendersi qui integralmente
ribaditi e richiamati e per l'effetto: - assegna la casa familiare, sita in Camerota (SA)
alla Via Santa Maria, n. 8, a;
- dispone che Parte_1 Controparte_1
corrisponda al figlio , entro il 5 di ogni mese, a mezzo di vaglia Persona_3
postale o altra modalità da concordarsi tra le parti, un assegno periodico di € 200,00,
da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- revoca l'assegno di
mantenimento a carico di a favore della figlia Controparte_1 Per_4
; - rigetta la domanda di assegno divorzile presentata da;
-
[...] Parte_1
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di
procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente
sentenza", .
2. Con ricorso depositato in data 28/03/2024 e notificato a mezzo PEC, unitamente ai successivi decreti di fissazione udienza, in data 14/10/2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello, contestando le sole statuizioni relative all'assegno divorzile ed insistendo per il suo riconoscimento e per la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,
si è costituito che, contestata preliminarmente la procedibilità Controparte_1
dell'appello, nel merito ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e rimborso delle spese processuali. 4
3. Disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni e le note conclusionali inviate dalle parti nel termine del 09/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con provvedimento del 23/10/2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellato ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del gravame per mancato rispetto del termine del 30/04/2024, assegnato alla appellante per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 03/10/2024.
4.1. L'eccezione va rigettata.
Ed infatti, in difetto di espressa previsione legislativa, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nei giudizi di appello a sentenze di separazione e divorzio non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine che ai sensi dell'art. 154 cpc assume carattere perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cpc. ( arg., in generale, ex Cass. SU 201475700;
2014/2111; 13/25211; 2019/26267; in particolare, cfr. Cass. 2016/14731 e 2020/2414
per cui “Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il
gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria,
mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza
risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio,
sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione
della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto
preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo 5
termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando
il predetto vizio, con efficacia ex "tunc").
5. Con il gravame proposto la appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione art.
5 com. 6 l. 898/1970, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorieta' -
inadeguatezza dei mezzi”: dopo aver richiamato in generale le funzioni dell'assegno di divorzio sì come delineate dalla recente giurisprudenza di legittimità, con riferimento al caso in esame la fa rilevare di aver sempre evidenziato la circostanza di aver Pt_1
“dovuto rinunciare alle sue aspirazioni, parrucchiera, proprio per dedicarsi al mènage
familiare e consentire al consorte di svolgere più attività lavorative, di dedicarsi
totalmente alla sua attività in quanto, oltre che insegnante, lo stesso faceva parte di una
banda musicale ed era impegnato continuamente in concerti e rassegne musicali –
circostanze mai contestate”; che “I testi escussi nulla hanno dichiarato in relazione
all'attività professionale che eserciterebbe in nero l'odierna appellante”; che sul punto
“non venivano disposti accertamenti da parte della Gdf”; che “Oggi ha raggiunto l'età
di 57 anni e difficilmente è inseribile nell'ambiente lavorativo”; che, inoltre, “Le
raccolte deposizioni testimoniali non provavano la convivenza stabile ed effettiva del
(che tra l'altro risiede altrove come da certificato di residenza storica e dalla Pt_2
situazione di famiglia storica del sig. versati in atti) e la circostanza che il Pt_2
entrava ed usciva di casa la notte prova l'assenza di pernottamento e di Pt_2
convivenza tanto che la stessa nipote del dichiarava che il CP_1 Pt_2
frequentava la casa, ma non che vi viveva”; che “ la mera frequentazione del Pt_2
è giunta al termine”; che “le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 5-11-2021, n. 32198)
hanno risolto una questione controversa e affermato che l'ex coniuge può conservare
l'assegno di divorzio anche se instaura una nuova convivenza”.
6. L'articolata doglianza è infondata. 6
6.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questo
Collegio aderisce e che ha applicato in fattispecie analoghe, quello secondo il quale “Al
fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a
realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore
di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito
del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale
prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli
ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive
professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se,
con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente
rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari” ( cfr. Cass.
2021/22738; 2023/27945; 2024/26520; 2024/32354; 2025/15986, e, in generale, Cass.
SU 2018/18287).
Orbene, nella specie, pur dovendosi rilevare che non è stato provato dal che CP_1
la svolgeva a casa, in nero, l'attività di parrucchiera e che pertanto era Pt_1
economicamente autosufficiente, la medesima non ha comunque offerto alcuna dimostrazione della circostanza posta a fondamento della richiesta di assegno, ovvero di aver dovuto rinunciare alle sue aspirazioni di parrucchiera per dedicarsi alla famiglia e consentire al marito musicista di partecipare ai concerti e alle rassegne musicali .
L'onere probatorio della richiedente era infatti sul punto particolarmente rigoroso, non essendo sufficiente, al fine di attribuire all'assegno la invocata funzione compensativa,
la mera valutazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi, dovendo, peraltro, 7
l'appellante superare la valenza anche di altri fattori, quali l'assegnazione della casa familiare a lei con conseguente esonero di spesa per la locazione di altra abitazione, la sua capacità di svolgere attività lavorativa quale parrucchiera, l'assenza di condizioni di salute ostative, la separazione dei coniugi risalente al lontano 2011, quando ella era molto più giovane e avrebbe potuto impegnarsi lavorativamente anche in considerazione dell'età dei figli, che non erano più infanti.
La generica impossibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e l'altrettanto generico apporto dato alla cura della casa e dei figli ed alla crescita professionale del marito sono pertanto circostanze rimaste non supportate da alcun elemento concreto atto a scalfire la decisione di rigetto della domanda di assegno adottata dal primo giudice.
6.2. Per le ragioni dette, appare irrilevante nella specie la verifica della dimostrazione della convivenza della con altro uomo con il quale ella aveva una relazione Pt_1
sentimentale, e ciò in quanto, come statuito dalla pronuncia richiamata proprio dalla difesa della appellante ( cfr. Cass. SU 2021/32198), “In tema di assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un
terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell'attualità di
mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto
al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a
tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione
familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita
professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può
anche essere temporaneo”.
Ne consegue che, in ogni caso, anche laddove fosse stato qui confermata la convivenza con il per poter ottenere l'assegno in funzione compensativa, la Pt_2 Pt_1
doveva offrire rigorosa dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa . 8
7. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, tenendo conto che il valore della causa è indeterminato a complessità bassa,
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi e con riduzione del
30% per assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28/03/2024 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vallo Controparte_1
della Lucania n. 228/2024 , così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio che, previa riduzione del 30%, liquida definitivamente in favore di
, a titolo di compenso, in € 2.431,00 oltre rimborso forfettario del Controparte_1
15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi 9