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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11607/2020 R.G. promossa da
avv.ti MAURO PALADINI, CARLO PENITENTI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. GIOVANNI PIGOLOTTI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in memoria 3/10/23 ed in note 14/1/2025, da intendersi qui richiamate
Per parte convenuta: come in memoria 2/10/23, da intendersi qui richiamata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I prodromi dell'odierna vicenda processuale possono essere compendiati come segue. ed contraevano matrimonio nel 1984 e si vincolavano al regime Parte_1 Controparte_1
della comunione legale. I coniugi si separavano consensualmente nel 2014 avvalendosi della negoziazione assistita ex art. 6 l. n. 162/2014. L'accordo raggiunto in quella sede contemplava l'obbligo del di corrispondere un contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento Pt_1
pagina 1 di 6 della e di trasferire a quest'ultima: a) la propria quota dei cespiti sottoposti alla comunione CP_1
Par legale e, cioè, il 50% del capitale della (società di gestione dell'attività odontoiatrica CP_2
del ed il 50% della proprietà degli immobili in Gottolengo, via Giovanni Gentile e via Pt_1
Benedetto Croce;
b) la propria quota dei 2/9 della proprietà dell'immobile, in Gottolengo, via
Borle, pervenuta al in via ereditaria. Il si faceva carico, altresì, del pagamento delle Pt_1 Pt_1 rate del mutuo ipotecario gravante sulla proprietà dell'immobile in Gottolengo, via Benedetto
Croce (sopra menzionato). Con rogito notarile del 2016 il dava esecuzione alle Pt_1
obbligazioni indicate sub a) e b).
Nel 2018 il introduceva il giudizio di scioglimento del matrimonio -pendente al momento Pt_1 dell'instaurazione dell'attuale controversia- chiedendo, oltre alla cessazione dell'obbligo di mantenimento, la (ri)attribuzione della quota di metà della proprietà dell'immobile in
Gottolengo, via Giovanni Gentile e della quota dei 2/9 della proprietà dell'immobile in
Gottolengo, via Borle. Il Tribunale di Brescia con sentenza 13/1/2022 rigettava la domanda di revisione dell'assegno e dichiarava di non potersi pronunciare sulle altre domande patrimoniali, sottratte alla cognizione del giudice del divorzio. Con sentenza 5/7/2022 la Corte d'Appello di
Brescia rigettava l'impugnazione del (limitata al tema dell'assegno). Pt_1
Ordunque: la presente controversia è stata promossa dal che, lamentando di essersi Pt_1
spogliato pressochè integralmente del proprio patrimonio in forza degli atti dispositivi sopra descritti (così precipitando in una condizione di indigenza), ha chiesto al Tribunale: di accertare la nullità dell'accordo economico (con esclusione, ovviamente, della parte concernente l'assegno di mantenimento), che violerebbe la disciplina di cui all'art. 194 c.c.; in subordine, di dichiararne la rescissione ex art. 763 c.c.; di procedere, infine, alla divisione della (reviviscente) comunione.
La si è costituita, censurando l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento e delle rate del mutuo ipotecario e chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
La causa è passata in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
________
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 2 di 6 Come accennato, il invoca una pronuncia di nullità dell'accordo, che risulterebbe Pt_1
stipulato in denunciata, plateale violazione dell'art. 194 c.c., norma che impone la divisione della comunione legale attraverso la ripartizione in parti uguali dell'attivo e del passivo.
In linea generale, lo scrivente rileva che l'(indubbia) inderogabilità della disciplina in tema di comunione legale, invocata dall'attore, desumibile dall'insieme degli artt. 194 c.c., 162, terzo comma, c.c e 210. c.c., dev'essere intesa nel senso: da un lato, che i coniugi non possano validamente stipulare un accordo diretto ad immutare retroattivamente il criterio della pariteticità delle quote;
dall'altro, che, sciogliendosi la comunione, un coniuge non possa pretendere di invocare -in danno dell'altro- un criterio divisionale diverso (che tenga conto, ad esempio, dell'entità del contributo economico apportato dall'uno o dall'altro dei coniugi ai fini dell'acquisto del diritto confluito nella comunione;
è in questi limiti che dev'essere letta la giurisprudenza della S.C. richiamata dallo stesso attore, alla quale si può aggiungere la più recente Cass. n. 20066/23). Circoscritto il perimetro applicativo delle norme sopra richiamate, si deve, pertanto, sottolineare che i diritti (meramente) patrimoniali (già) assoggettati alla comunione legale restano -all'atto dello scioglimento di quest'ultima- pienamente disponibili e, quindi, ben suscettibili di ricevere una destinazione conforme alla volontà di chi ne sia il titolare
(segnatamente nel contesto della regolamentazione economica connessa alla crisi coniugale, che può sfociare, pertanto, in una ripartizione diseguale: v., da ultima, Cass. ord. n. 2546/25).
Ciò detto, deve radicalmente negarsi -e, così, concludersi per l'infondatezza della domanda di rescissione ex art. 763 c.c.1- che, nel caso in esame, si configuri una divisione e, cioè, un negozio rivolto -sul piano della causa - alla proporzionalità delle attribuzioni in natura in rapporto alle quote e, di scorta, all'apporzionamento, o alla distribuzione del ricavato riveniente dalla liquidazione (finalità -quest'ultima- che caratterizza anche gli “atti diversi dalla divisione” ex art. 764 c.c.: amplissima la giurisprudenza, ad esempio, in riferimento alla divisione transattiva/transazione divisoria: v. da ultima, Cass. n. 250/25).
La comunione tra il e la è, sì, cessata, ma all'insegna di un programma negoziale Pt_1 CP_1 completamente diverso, riconducibile all'area delle pattuizioni stipulate a latere della crisi coniugale e caratterizzate da una “causa familiare”, pattuizioni che -nell'esprimere ex art. 1322
c.c. l'autonomia contrattuale delle parti (pur non incompatibile con la concorrenza, di volta in volta, di specifiche cause negoziali: tipiche, esterne, solutorie ecc.)- perseguono lo scopo di dipanare l'intreccio dei rapporti patrimoniali e personali scaturiti dall'unione. Si tratta di accordi strutturalmente connotati ora da corrispettività, ora da prevalente gratuità; in questo secondo caso, l'eccedenza (anche significativa) del valore delle attribuzioni dell'un coniuge all'altro rispetto al valore di quelle potenzialmente conseguibili in sede giudiziale non impedisce di per sé la sussunzione dell'accordo nella fattispecie socialmente tipica sopra delineata, potendo lo squilibrio comunque ricollegarsi alla finalità di comporre negozialmente il dissidio: ciò non solo e non necessariamente in forza di un mero calcolo economico, ma anche semplicemente di un impulso morale/psicologico, che non basta a trasformare la “causa familiare” in causa donativa
(si pensi al senso di riconoscenza o di colpa, alla generica percezione di un'obbligazione naturale, alla “captatio” del consenso allo scopo di prevenire o definire la lite contenziosa;
cfr.
Cass. n. ord. n. 36562/23; Cass. n. 27409/19).
E' difficilmente contestabile che, nel caso qui scrutinato, l'accordo stipulato dal e dalla Pt_1
si collochi ai confini della fattispecie: la corposissima promessa di trasferimento “in CP_1 blocco” dal alla della totalità delle (per dir così) immobilizzazioni materiali e Pt_1 CP_1 finanziarie (con l'assunzione -per soprammercato- dell'obbligo di mantenimento e di pagamento del mutuo) è accompagnata da un'expressio causae ridotta ad uno scolastico, quanto striminzito, richiamo a “quanto la moglie ha fatto e contribuito alla famiglia in permanenza del matrimonio” (sic). Non si può trascurare, in linea di massima, l'eventualità che la “causa familiare” si traduca in una mera etichetta, appiccicata (per i più vari motivi, ad esempio, al fine di profittare di benefici fiscali) a spostamenti patrimoniali ancorati ad una diversa e tipica causa, che nulla ha a che fare con quella. Se si dovesse, sotto questo profilo, concludere che la struttura gratuita dell'accordo sottenda un atto dispositivo sorretto da puro spirito di CP_3
liberalità, non si potrebbero ignorare i profili di criticità formale e sostanziale del negozio: la mancanza di forma solenne e la ricorrenza di una promessa di donazione (pur seguita dall'esecuzione).
Senonchè, debbono svolgersi sul punto un paio di considerazioni strettamente collegate.
In primo luogo ed in linea di diritto (e si richiamano le nozioni testè accennate), assegnata alla nozione di “causa familiare” la duttilità necessaria per abbracciare una vasta pluralità di pagina 4 di 6 disposizioni patrimoniali e per “ri-orientarne” la funzione economico/sociale, riesce estremamente difficile stabilire con sicurezza se ed in che misura una volizione negoziale sfugga a quell'ambito di validazione giuridica: ad esempio, se ed in che misura un atto strutturalmente gratuito non si colori -almeno minimalmente- di quella sorta di onerosità sui generis che segna la “contrattualizzazione” del componimento della crisi coniugale.
Tes_ In secondo luogo ed in linea di fatto, la ha parzialmente arricchito l'enunciazione della
“causa familiare” attraverso una nutrita serie di allegazioni (offrendo la corrispondente prova), che deporrebbero per una finalità almeno parzialmente remuneratoria dell'arricchimento ricevuto (la convenuta ha spiegato di aver lavorato nei primi anni del matrimonio per consentire al allora studente, di laurearsi, di specializzarsi e di avviare la propria attività Pt_1
professionale; di aver, indi, lavorato come dipendente dello stesso senza inquadramento e Pt_1
senza retribuzione sino al 2004; di aver, infine, costituito con il nel 2013 la società Pt_1 CP_4
in corrispondenza del proprio conseguimento della laurea triennale in igiene dentale e del
[...]
supporto professionale prestato all'attività del marito).
In altri termini: con riferimento alla vicenda che ne occupa, non si può stabilire quanta parte -sia pur marginale- delle attribuzioni ricevute dalla ecceda un equilibrato riconoscimento del CP_1
contributo materiale e morale della convenuta alla vita matrimoniale e, dunque, dove finisca la
“retribuzione” e dove cominci la liberalità. In mancanza di indici inequivoci che depongano a favore di una donazione pura e semplice e, soprattutto, in mancanza di un'iniziale conforme prospettazione dell'attore, laddove si volesse estrapolare dall'assetto patrimoniale divisato dalle parti una causa donativa, lo si potrebbe fare -a tutto concedere- nella cornice dei negozi misti con donazione e, cioè, delle liberalità disciplinate dall'art. 809 c.c., emancipate, in quanto tali, da oneri formali (Cass. n. 23215/10) e compatibili con l'assunzione di vincoli preliminari (Cass.
n. 1955/07).
Del resto, il tema della causa donandi -sollevato d'ufficio dal G.I. ex art. 101, secondo comma,
c.p.c. sulla base di una plausibile opzione qualificatoria suggerita dal contenuto stesso dell'accordo- risulta, per l'appunto, estraneo all'originario apparato difensivo dell'attore. E' pur possibile, pertanto, che l'averlo oggi toccato non abbia in ogni caso intercettato il reale intento delle parti, non potendosi escludere -come adombrato dal nel contenzioso matrimoniale in Pt_1
senso stretto (v. la memoria 10/11/2018 del prodotta dalla convenuta)- che i coniugi Pt_1
avessero voluto procedere ad un'intestazione fittizia o fiduciaria dei cespiti in capo alla . CP_1
pagina 5 di 6 L'ipotesi, tuttavia, fuoriesce completamente dall'orizzonte della controversia e rimane mera congettura accademica.
Ogni domanda del dev'essere, in conclusione, rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza sono liquida in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta le domande dell'attore;
-condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 4/3/2025.
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda che risulterebbe, in ogni caso, prescritta, non potendo fungere da atto interruttivo la pregressa introduzione della domanda di scioglimento di matrimonio e la (colà) dedotta richiesta di attribuzione della quota della proprietà degli immobili, in quanto l'interruzione della prescrizione non può che discendere dall'esercizio giudiziale dello specifico diritto potestativo diretto alla caducazione degli effetti del negozio (cfr. Cass. ord. n.
20705/17; v., in tema di rescissione: Cass. ord. n. 6974/17), diritto all'epoca non esercitato (come si evince dagli atti difensivi di quel giudizio oggi prodotti e dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia 5/7/2022). pagina 3 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11607/2020 R.G. promossa da
avv.ti MAURO PALADINI, CARLO PENITENTI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. GIOVANNI PIGOLOTTI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in memoria 3/10/23 ed in note 14/1/2025, da intendersi qui richiamate
Per parte convenuta: come in memoria 2/10/23, da intendersi qui richiamata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I prodromi dell'odierna vicenda processuale possono essere compendiati come segue. ed contraevano matrimonio nel 1984 e si vincolavano al regime Parte_1 Controparte_1
della comunione legale. I coniugi si separavano consensualmente nel 2014 avvalendosi della negoziazione assistita ex art. 6 l. n. 162/2014. L'accordo raggiunto in quella sede contemplava l'obbligo del di corrispondere un contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento Pt_1
pagina 1 di 6 della e di trasferire a quest'ultima: a) la propria quota dei cespiti sottoposti alla comunione CP_1
Par legale e, cioè, il 50% del capitale della (società di gestione dell'attività odontoiatrica CP_2
del ed il 50% della proprietà degli immobili in Gottolengo, via Giovanni Gentile e via Pt_1
Benedetto Croce;
b) la propria quota dei 2/9 della proprietà dell'immobile, in Gottolengo, via
Borle, pervenuta al in via ereditaria. Il si faceva carico, altresì, del pagamento delle Pt_1 Pt_1 rate del mutuo ipotecario gravante sulla proprietà dell'immobile in Gottolengo, via Benedetto
Croce (sopra menzionato). Con rogito notarile del 2016 il dava esecuzione alle Pt_1
obbligazioni indicate sub a) e b).
Nel 2018 il introduceva il giudizio di scioglimento del matrimonio -pendente al momento Pt_1 dell'instaurazione dell'attuale controversia- chiedendo, oltre alla cessazione dell'obbligo di mantenimento, la (ri)attribuzione della quota di metà della proprietà dell'immobile in
Gottolengo, via Giovanni Gentile e della quota dei 2/9 della proprietà dell'immobile in
Gottolengo, via Borle. Il Tribunale di Brescia con sentenza 13/1/2022 rigettava la domanda di revisione dell'assegno e dichiarava di non potersi pronunciare sulle altre domande patrimoniali, sottratte alla cognizione del giudice del divorzio. Con sentenza 5/7/2022 la Corte d'Appello di
Brescia rigettava l'impugnazione del (limitata al tema dell'assegno). Pt_1
Ordunque: la presente controversia è stata promossa dal che, lamentando di essersi Pt_1
spogliato pressochè integralmente del proprio patrimonio in forza degli atti dispositivi sopra descritti (così precipitando in una condizione di indigenza), ha chiesto al Tribunale: di accertare la nullità dell'accordo economico (con esclusione, ovviamente, della parte concernente l'assegno di mantenimento), che violerebbe la disciplina di cui all'art. 194 c.c.; in subordine, di dichiararne la rescissione ex art. 763 c.c.; di procedere, infine, alla divisione della (reviviscente) comunione.
La si è costituita, censurando l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento e delle rate del mutuo ipotecario e chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
La causa è passata in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
________
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 2 di 6 Come accennato, il invoca una pronuncia di nullità dell'accordo, che risulterebbe Pt_1
stipulato in denunciata, plateale violazione dell'art. 194 c.c., norma che impone la divisione della comunione legale attraverso la ripartizione in parti uguali dell'attivo e del passivo.
In linea generale, lo scrivente rileva che l'(indubbia) inderogabilità della disciplina in tema di comunione legale, invocata dall'attore, desumibile dall'insieme degli artt. 194 c.c., 162, terzo comma, c.c e 210. c.c., dev'essere intesa nel senso: da un lato, che i coniugi non possano validamente stipulare un accordo diretto ad immutare retroattivamente il criterio della pariteticità delle quote;
dall'altro, che, sciogliendosi la comunione, un coniuge non possa pretendere di invocare -in danno dell'altro- un criterio divisionale diverso (che tenga conto, ad esempio, dell'entità del contributo economico apportato dall'uno o dall'altro dei coniugi ai fini dell'acquisto del diritto confluito nella comunione;
è in questi limiti che dev'essere letta la giurisprudenza della S.C. richiamata dallo stesso attore, alla quale si può aggiungere la più recente Cass. n. 20066/23). Circoscritto il perimetro applicativo delle norme sopra richiamate, si deve, pertanto, sottolineare che i diritti (meramente) patrimoniali (già) assoggettati alla comunione legale restano -all'atto dello scioglimento di quest'ultima- pienamente disponibili e, quindi, ben suscettibili di ricevere una destinazione conforme alla volontà di chi ne sia il titolare
(segnatamente nel contesto della regolamentazione economica connessa alla crisi coniugale, che può sfociare, pertanto, in una ripartizione diseguale: v., da ultima, Cass. ord. n. 2546/25).
Ciò detto, deve radicalmente negarsi -e, così, concludersi per l'infondatezza della domanda di rescissione ex art. 763 c.c.1- che, nel caso in esame, si configuri una divisione e, cioè, un negozio rivolto -sul piano della causa - alla proporzionalità delle attribuzioni in natura in rapporto alle quote e, di scorta, all'apporzionamento, o alla distribuzione del ricavato riveniente dalla liquidazione (finalità -quest'ultima- che caratterizza anche gli “atti diversi dalla divisione” ex art. 764 c.c.: amplissima la giurisprudenza, ad esempio, in riferimento alla divisione transattiva/transazione divisoria: v. da ultima, Cass. n. 250/25).
La comunione tra il e la è, sì, cessata, ma all'insegna di un programma negoziale Pt_1 CP_1 completamente diverso, riconducibile all'area delle pattuizioni stipulate a latere della crisi coniugale e caratterizzate da una “causa familiare”, pattuizioni che -nell'esprimere ex art. 1322
c.c. l'autonomia contrattuale delle parti (pur non incompatibile con la concorrenza, di volta in volta, di specifiche cause negoziali: tipiche, esterne, solutorie ecc.)- perseguono lo scopo di dipanare l'intreccio dei rapporti patrimoniali e personali scaturiti dall'unione. Si tratta di accordi strutturalmente connotati ora da corrispettività, ora da prevalente gratuità; in questo secondo caso, l'eccedenza (anche significativa) del valore delle attribuzioni dell'un coniuge all'altro rispetto al valore di quelle potenzialmente conseguibili in sede giudiziale non impedisce di per sé la sussunzione dell'accordo nella fattispecie socialmente tipica sopra delineata, potendo lo squilibrio comunque ricollegarsi alla finalità di comporre negozialmente il dissidio: ciò non solo e non necessariamente in forza di un mero calcolo economico, ma anche semplicemente di un impulso morale/psicologico, che non basta a trasformare la “causa familiare” in causa donativa
(si pensi al senso di riconoscenza o di colpa, alla generica percezione di un'obbligazione naturale, alla “captatio” del consenso allo scopo di prevenire o definire la lite contenziosa;
cfr.
Cass. n. ord. n. 36562/23; Cass. n. 27409/19).
E' difficilmente contestabile che, nel caso qui scrutinato, l'accordo stipulato dal e dalla Pt_1
si collochi ai confini della fattispecie: la corposissima promessa di trasferimento “in CP_1 blocco” dal alla della totalità delle (per dir così) immobilizzazioni materiali e Pt_1 CP_1 finanziarie (con l'assunzione -per soprammercato- dell'obbligo di mantenimento e di pagamento del mutuo) è accompagnata da un'expressio causae ridotta ad uno scolastico, quanto striminzito, richiamo a “quanto la moglie ha fatto e contribuito alla famiglia in permanenza del matrimonio” (sic). Non si può trascurare, in linea di massima, l'eventualità che la “causa familiare” si traduca in una mera etichetta, appiccicata (per i più vari motivi, ad esempio, al fine di profittare di benefici fiscali) a spostamenti patrimoniali ancorati ad una diversa e tipica causa, che nulla ha a che fare con quella. Se si dovesse, sotto questo profilo, concludere che la struttura gratuita dell'accordo sottenda un atto dispositivo sorretto da puro spirito di CP_3
liberalità, non si potrebbero ignorare i profili di criticità formale e sostanziale del negozio: la mancanza di forma solenne e la ricorrenza di una promessa di donazione (pur seguita dall'esecuzione).
Senonchè, debbono svolgersi sul punto un paio di considerazioni strettamente collegate.
In primo luogo ed in linea di diritto (e si richiamano le nozioni testè accennate), assegnata alla nozione di “causa familiare” la duttilità necessaria per abbracciare una vasta pluralità di pagina 4 di 6 disposizioni patrimoniali e per “ri-orientarne” la funzione economico/sociale, riesce estremamente difficile stabilire con sicurezza se ed in che misura una volizione negoziale sfugga a quell'ambito di validazione giuridica: ad esempio, se ed in che misura un atto strutturalmente gratuito non si colori -almeno minimalmente- di quella sorta di onerosità sui generis che segna la “contrattualizzazione” del componimento della crisi coniugale.
Tes_ In secondo luogo ed in linea di fatto, la ha parzialmente arricchito l'enunciazione della
“causa familiare” attraverso una nutrita serie di allegazioni (offrendo la corrispondente prova), che deporrebbero per una finalità almeno parzialmente remuneratoria dell'arricchimento ricevuto (la convenuta ha spiegato di aver lavorato nei primi anni del matrimonio per consentire al allora studente, di laurearsi, di specializzarsi e di avviare la propria attività Pt_1
professionale; di aver, indi, lavorato come dipendente dello stesso senza inquadramento e Pt_1
senza retribuzione sino al 2004; di aver, infine, costituito con il nel 2013 la società Pt_1 CP_4
in corrispondenza del proprio conseguimento della laurea triennale in igiene dentale e del
[...]
supporto professionale prestato all'attività del marito).
In altri termini: con riferimento alla vicenda che ne occupa, non si può stabilire quanta parte -sia pur marginale- delle attribuzioni ricevute dalla ecceda un equilibrato riconoscimento del CP_1
contributo materiale e morale della convenuta alla vita matrimoniale e, dunque, dove finisca la
“retribuzione” e dove cominci la liberalità. In mancanza di indici inequivoci che depongano a favore di una donazione pura e semplice e, soprattutto, in mancanza di un'iniziale conforme prospettazione dell'attore, laddove si volesse estrapolare dall'assetto patrimoniale divisato dalle parti una causa donativa, lo si potrebbe fare -a tutto concedere- nella cornice dei negozi misti con donazione e, cioè, delle liberalità disciplinate dall'art. 809 c.c., emancipate, in quanto tali, da oneri formali (Cass. n. 23215/10) e compatibili con l'assunzione di vincoli preliminari (Cass.
n. 1955/07).
Del resto, il tema della causa donandi -sollevato d'ufficio dal G.I. ex art. 101, secondo comma,
c.p.c. sulla base di una plausibile opzione qualificatoria suggerita dal contenuto stesso dell'accordo- risulta, per l'appunto, estraneo all'originario apparato difensivo dell'attore. E' pur possibile, pertanto, che l'averlo oggi toccato non abbia in ogni caso intercettato il reale intento delle parti, non potendosi escludere -come adombrato dal nel contenzioso matrimoniale in Pt_1
senso stretto (v. la memoria 10/11/2018 del prodotta dalla convenuta)- che i coniugi Pt_1
avessero voluto procedere ad un'intestazione fittizia o fiduciaria dei cespiti in capo alla . CP_1
pagina 5 di 6 L'ipotesi, tuttavia, fuoriesce completamente dall'orizzonte della controversia e rimane mera congettura accademica.
Ogni domanda del dev'essere, in conclusione, rigettata. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza sono liquida in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta le domande dell'attore;
-condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 4/3/2025.
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda che risulterebbe, in ogni caso, prescritta, non potendo fungere da atto interruttivo la pregressa introduzione della domanda di scioglimento di matrimonio e la (colà) dedotta richiesta di attribuzione della quota della proprietà degli immobili, in quanto l'interruzione della prescrizione non può che discendere dall'esercizio giudiziale dello specifico diritto potestativo diretto alla caducazione degli effetti del negozio (cfr. Cass. ord. n.
20705/17; v., in tema di rescissione: Cass. ord. n. 6974/17), diritto all'epoca non esercitato (come si evince dagli atti difensivi di quel giudizio oggi prodotti e dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia 5/7/2022). pagina 3 di 6