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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4499/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAGAM. n. 202500014537 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 202500014537, notificato il 10.11.2025 dalla Res Publica S.r.l., concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di
Cancello ed Arnone, relativo al tributo TASI – anno 2019, per l'importo di euro 1.119,20.
Il sollecito richiama l'avviso di accertamento n. 448/2024, notificato il 02.12.2024, annullato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con sentenza n. 2163/2025 (RGR 334/2025), depositata il
05.05.2025.
Il ricorrente deduce:
1. Impugnabilità del sollecito di pagamento
2. Infondatezza nel merito della pretesa tributaria
3. Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La concessionaria Res Publica s.r.l. si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo:
1. Difetto di legittimazione passiva del concessionario;
2. Sopravvenuto annullamento in autotutela del sollecito;
3. Contesta integralmente la domanda ex art. 96 c.p.c.
In conclusione il concessionario chiede:
1. la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
2. in subordine, estromissione per difetto di legittimazione passiva;
3. rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. compensazione delle spese.
Non si è costituito il Comune di Cancello - Arnone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sollecito di pagamento oggetto di ricorso costituisce atto lesivo in quanto comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita e ne sollecita il versamento, preannunciando l'avvio di procedure esecutive.
Secondo costante giurisprudenza, l'elenco dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativo e sono impugnabili tutti gli atti idonei a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, anche se privi di formale intimazione.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Sulla fondatezza del ricorso
Il ricorso è manifestamente fondato.
L'avviso di accertamento n. 448/2024 – unico titolo presupposto della pretesa sollecitata – risulta annullato da questa Corte con sentenza passata in giudicato interno, notificata al Comune in data 12.05.2025, anteriore alla formazione e notifica del sollecito.
L'emissione da parte dell'Ente (o del suo concessionario per conto dell'Ente) di un sollecito di pagamento fondato su un atto già annullato dall'Autorità giudiziaria integra un comportamento contrario ai principi di buon andamento, legalità e correttezza amministrativa. Ne deriva l'illegittimità radicale del sollecito, privo di valida base impositiva.
3. Sulla sopravvenuta autotutela della concessionaria
L'annullamento in autotutela operato da Res Publica S.r.l. in data 22.12.2025 elimina l'atto impugnato, rendendo il ricorso privo di oggetto nei soli confronti della concessionaria.
La cessazione della materia del contendere dovuta all'autotutela del concessionario non elimina né attenua la responsabilità del Comune, il quale era pienamente a conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento (sentenza notificata il 12.05.2025); ha nondimeno consentito l'emissione del sollecito in data 10.11.2025; non si è costituito nel presente giudizio, omettendo ogni chiarimento o giustificazione.
Il ricorrente è stato pertanto costretto a proporre un giudizio che l'Ente avrebbe potuto e dovuto evitare con ordinaria diligenza. Quando la parte resistente dà causa al giudizio attraverso condotta negligente, il principio di soccombenza va applicato anche in ipotesi di sopravvenuto annullamento dell'atto. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese non è ammissibile quando il comportamento della PA costituisca la causa del contenzioso e non ricorrano circostanze eccezionali.
Nel caso di specie l'ente ha permesso la prosecuzione della riscossione basata su un titolo già giudizialmente caducato;
il ricorrente aveva titolo pieno per agire;
l'autotutela è stata attivata dal solo concessionario, non dal Comune;
l'Ente è rimasto completamente inerte.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato;
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' illegittimità dell'operato dell'Ente impone l'integrale addebito delle spese di lite al Comune di Cancello ed
Arnone liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensate per la Res Publica s.r.l.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite quantificate in € 233,00 oltre accessori di legge, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, a carico del Comune di Cancello e Arnone.
Compensate per la Res Publica S.r.l.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4499/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAGAM. n. 202500014537 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 202500014537, notificato il 10.11.2025 dalla Res Publica S.r.l., concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di
Cancello ed Arnone, relativo al tributo TASI – anno 2019, per l'importo di euro 1.119,20.
Il sollecito richiama l'avviso di accertamento n. 448/2024, notificato il 02.12.2024, annullato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con sentenza n. 2163/2025 (RGR 334/2025), depositata il
05.05.2025.
Il ricorrente deduce:
1. Impugnabilità del sollecito di pagamento
2. Infondatezza nel merito della pretesa tributaria
3. Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La concessionaria Res Publica s.r.l. si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo:
1. Difetto di legittimazione passiva del concessionario;
2. Sopravvenuto annullamento in autotutela del sollecito;
3. Contesta integralmente la domanda ex art. 96 c.p.c.
In conclusione il concessionario chiede:
1. la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
2. in subordine, estromissione per difetto di legittimazione passiva;
3. rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. compensazione delle spese.
Non si è costituito il Comune di Cancello - Arnone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sollecito di pagamento oggetto di ricorso costituisce atto lesivo in quanto comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita e ne sollecita il versamento, preannunciando l'avvio di procedure esecutive.
Secondo costante giurisprudenza, l'elenco dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativo e sono impugnabili tutti gli atti idonei a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, anche se privi di formale intimazione.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Sulla fondatezza del ricorso
Il ricorso è manifestamente fondato.
L'avviso di accertamento n. 448/2024 – unico titolo presupposto della pretesa sollecitata – risulta annullato da questa Corte con sentenza passata in giudicato interno, notificata al Comune in data 12.05.2025, anteriore alla formazione e notifica del sollecito.
L'emissione da parte dell'Ente (o del suo concessionario per conto dell'Ente) di un sollecito di pagamento fondato su un atto già annullato dall'Autorità giudiziaria integra un comportamento contrario ai principi di buon andamento, legalità e correttezza amministrativa. Ne deriva l'illegittimità radicale del sollecito, privo di valida base impositiva.
3. Sulla sopravvenuta autotutela della concessionaria
L'annullamento in autotutela operato da Res Publica S.r.l. in data 22.12.2025 elimina l'atto impugnato, rendendo il ricorso privo di oggetto nei soli confronti della concessionaria.
La cessazione della materia del contendere dovuta all'autotutela del concessionario non elimina né attenua la responsabilità del Comune, il quale era pienamente a conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento (sentenza notificata il 12.05.2025); ha nondimeno consentito l'emissione del sollecito in data 10.11.2025; non si è costituito nel presente giudizio, omettendo ogni chiarimento o giustificazione.
Il ricorrente è stato pertanto costretto a proporre un giudizio che l'Ente avrebbe potuto e dovuto evitare con ordinaria diligenza. Quando la parte resistente dà causa al giudizio attraverso condotta negligente, il principio di soccombenza va applicato anche in ipotesi di sopravvenuto annullamento dell'atto. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la compensazione delle spese non è ammissibile quando il comportamento della PA costituisca la causa del contenzioso e non ricorrano circostanze eccezionali.
Nel caso di specie l'ente ha permesso la prosecuzione della riscossione basata su un titolo già giudizialmente caducato;
il ricorrente aveva titolo pieno per agire;
l'autotutela è stata attivata dal solo concessionario, non dal Comune;
l'Ente è rimasto completamente inerte.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato;
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' illegittimità dell'operato dell'Ente impone l'integrale addebito delle spese di lite al Comune di Cancello ed
Arnone liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensate per la Res Publica s.r.l.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite quantificate in € 233,00 oltre accessori di legge, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, a carico del Comune di Cancello e Arnone.
Compensate per la Res Publica S.r.l.